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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 304/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) dr. Alessandro LIPRINO Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 304/2019 R.G.A.C., vertente tra in amministrazione giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Giuseppe Mazzini n. 06 presso e nello studio dell'avv. Carmelo Miceli, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Iamundo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n° 76 presso lo studio avv. Fulvio Gambadoro.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 14.03.2008 la società e la stipulavano contratto Parte_1 Controparte_1
d'appalto relativo alla costruzione di un edificio in cemento armato con destinazione commericale per un importo pari ad euro 285.000,00 iva esclusa.
In data 01.04.2009 emetteva la fattura n. 13 di euro 138.000,00 iva compresa, Parte_1 come da contratto d'appalto ma con tempistiche più favorevoli al debitore. Il saldo della fattura veniva dilazionato e la eseguiva i pagamenti rimanendo però, debitrice della somma di Controparte_1 euro 10.000,00 iva compresa.
La veniva attinta da sequestro giudiziario, cui faceva seguito confisca di I° grado con Parte_1 provvedimento del 07.03.2011. I subentrati amministratori giudiziari chiedevano l'emissione del decreto ingiuntivo per il complessivo importo di euro 10.000,00.
In data 11.11.2014 il Tribunale di Palmi emetteva decreto ingiuntivo n. 344/14 a favore della
[...] per l'importo di euro 10.000,00. Parte_1
Con atto di citazione del 02.02.2015 la proponeva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 355/2014 e contestualmente proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della
[...] per inadempimento e/o vizi e/o difformità o difetto dell'opera, con richiesta di Parte_1 condanna al pagamento di euro 20.000,00.
Si costituiva e contestava quanto asserito ed eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1 avanzato.
Con sentenza n. 161/2019 pubblicata in data 18.02.2019, il Tribunale di Palmi così decideva:
“accoglie l'opposizione e, per le motivazioni già rassegnate, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 355/2014 emesso da codesto Tribunale in favore della in data Parte_1
11.11.14 (RG 1573/14) e notificato in data 29.12.14;
-accoglie la domanda riconvenzionale e dichiara che si è resa inadempiente Controparte_2 nell'esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti limitatamente ai lavori di posa in opera del materiale drenante, per l'effetto, Pa
-condanna La COSTRUZIONE al pagamento in favore della ella somma Controparte_1 di euro 4.642,40 per le causali di cui in parte motiva oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
- condanna alla refusione delle spese di lite a favore della parte opponente che Parte_1 liquida in complessivi 2.900,00 (di cui euro 550,00 per spese) oltre spese generali Iva e CPA se dovute.
- condanna al pagamento delle spese di ctu per le causali di cui in parte motiva Parte_1
-liquida al CTU la somma di euro 1.050,00 (di cui euro 30.00 per spese) oltre oneri di legge se dovuti detratto l'acconto percepito.”
Con atto di citazione in appello, depositato il 03.04.2019, notificato in data 25.03.2019,
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 161/2019, pubblicata in data 18.02.2019 Controparte_2 dal Tribunale di Palmi.
Parte appellante lamentava:
1- Che il giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale riguardante i vizi, difformità e difetti dell'opera, proposta dalla poiché Controparte_1 aveva quale unico fondamento l'insufficienza di posa in opera di materiale drenante, rispetto a quanto calcolato nel computo metrico ed emerso solo dopo l'espletata ctu;
2- Che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c.; 3- Che il giudice di prime cure aveva riconosciuto e accertato la tenutezza al pagamento della somma residua di cui alla fattura n. 13 del 01.04.2009 e ne aveva disposto la compensazione omettendo però di riconoscere gli interessi moratori dovuti per legge pari ad euro 5.881,85
(calcolati su euro 8.000,00 dal 01.05.2009 al 14.2.2019);
Concludeva chiedendo, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 proponeva appello incidentale, depositato in data 11.06.2019.
Esponeva che il giudice di prime cure aveva riconosciuto l'inadempimento contrattuale della società appaltante, come emerso dalla fase istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado
(dichiarazione testimoniale dell'amministratore de e ctu); altresì, evidenziava Parte_1 che l'eccezione di prescrizione lamentata non poteva applicarsi al caso de quo poiché la fattispecie andava inquadrata nella materia di inadempimento contrattuale e non in quelle disciplinate dagli artt.
1667 e 1668 c.c.
Con atto di appello incidentale lamentava che il giudice di prime cure, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo con il quale l'appellante chiedeva il pagamento di euro 10.000,00 e riconoscendo pertanto l'inadempimento della società appaltatrice, aveva comunque mantenuto il credito dell'appaltatore inalterato e lo aveva portato in parziale compensazione del maggior credito del committente pari ad euro 14.642,40, per le lavorazioni da eseguire al contratto di appalto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
*
In data 23.09.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sulla prescrizione
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione e decadenza della domanda riconvenzionale di risarcimento per difformità e/o vizi dell'opera, sollevata in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ribadita nelle memorie conclusionali e di replica.
L'articolo 1667 c.c. stabilisce che l'appaltatore deve la garanzia in due casi:
a) per le difformità rispetto al progetto originale, garanzia che sussiste indipendentemente dal fatto che l'opera sia ben eseguita o immune da vizi;
b) per i vizi dell'opera.
La garanzia non è dovuta se il committente, nonostante i vizi fossero da lui conosciuti o conoscibili, ha accettato l'opera e le difformità (art. 1667 comma 2). In ogni caso l'appaltatore è responsabile se conosce i vizi e li tace in mala fede.
Il successivo articolo 1668 precisa in cosa consiste la garanzia. Il committente può chiedere, a sua scelta: che vengano eliminati i vizi a spese dell'appaltatore (e tale azione è un'applicazione particolare della azione generale di adempimento) o che venga diminuito il prezzo.
Il comma 1 dell'articolo 1668 aggiunge che è “salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore”. Questo inciso ha dato luogo a due interpretazioni differenti. Secondo una prima tesi, la responsabilità per i vizi o le difformità sarebbe da annoverare nella responsabilità oggettiva, o perlomeno sarebbe da considerare come un'obbligazione di garanzia posta a carico dell'appaltatore; di conseguenza si prescinde dalla colpa e l'appaltatore è responsabile in ogni caso. Qualora però sia in colpa, l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni ulteriori. La garanzia ai sensi dell'art. 1667 decade in due casi:
a) se non è fatta denuncia entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta (ma la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati); b) se la denuncia non è effettuata entro due anni dalla consegna dell'opera (termine che è considerato di prescrizione).
L'art. 1669 cod. civ. prevede una particolare forma di responsabilità per i soli beni immobili, che prescinde dal collaudo e dall'accettazione, e che è stata dettata dall'esigenza di adeguare i termini della garanzia alla durata particolarmente lunga della vita degli immobili;
inoltre, si è tenuto conto del fatto che spesso i difetti degli immobili si presentano a distanza di anni, e quindi l'ordinario termine di prescrizione della garanzia per vizi non sarebbe stato sufficiente.
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinati per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.
La dottrina prevalente ritiene che la norma si applichi a tutti i vizi, palesi o occulti, indipendentemente dall'accettazione con riserva. Sul punto, secondo la Corte di Cassazione “In tema di appalto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 18/02/2016) Nel caso de quo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione avanzata in primo grado. Va evidenziato che all'udienza del 06.04.2017, il teste , amministratore Testimone_1 unico de fino al 2011 e poi divenuto dipendente, riferisce che “È vero che la Parte_1 mancata fornitura e posa delle opere di cui ho detto fu denunciata dal Sig. a mio Persona_1 fratello, socio de Era mio fratello che gestiva in quel momento il cantiere. Parte_1
Ricordo che il aveva denunciato più volte tali mancanze. So tali circostanze perché riferitemi Per_1 dalla segretaria de Io non mi occupavo direttamente di quel cantiere, ma di un Controparte_2 altro. Posso dire che successivamente alle rimostranze del sig. era stato raggiunto un accordo Per_1 fra la e per la realizzazione dei lavori mancanti. I lavori sono Controparte_3 Parte_1 stati in seguito eseguiti e stabilito un pagamento in diverse tranche, se non erro di 10.000,00 euro ciascuna. Preciso che tale accordo è quello di cui ho parlato in precedenza e del quale sono venuto
a conoscenza perché riferitomi dalla segretaria de … Preciso di non sapere con Parte_1 Per_ certezza se i lavori di cui ho detto fino ad ora siano stati eseguiti, ma lo ipotizzo perché il ha iniziato a pagare il corrispettivo. Preciso che del pagamento di una o due rate ne sono a conoscenza per percezione diretta. … So che dal cantiere è stato tolto il materiale inerte per averlo visto nel
2010. Il pagamento dell'ultima tranche, pari a 10.000,00, dei complessivi 40.000,00 era sempre relativa ai lavori di cui ho detto. Preciso che in ordine all'ultima tranche ho parlato personalmente Per_ con , il quale mi riferì che l'avrebbe pagata nel momento in cui i curatori avessero ottenuto lo svincolo della somma detenuta presso il notaio ” Per_2
Pertanto, l'assunto sostenuto da parte appellante secondo cui la non avrebbe a Controparte_1 suo tempo denunciato la mancata esecuzione dei lavori, avvenuta soltanto a seguito della richiesta di pagamento di euro 10.000,00 con la lettera del 16.11.2012 in cui lamentava la non regolare esecuzione dell'opera, non può ritenersi attendibile. Dal tenore della deposizione resa da , l'inesatto adempimento è stato riconosciuto Testimone_1 anche dal fratello di quest'ultimo. Altresì, il teste , che si è occupato del collaudo dell'opera, escusso all'udienza del Testimone_2
31.03.2016, riferisce che: “Ho redatto una relazione sullo stato dell'immobile in data 02.02.2015, che mi viene esibita, e confermo quanto ivi contenuto ed, in particolare, la esecuzione non a regola
d'arte delle opere di fornitura e posa in opera di materiale drenante per muri di sostegno o pareti entroterra, tramite riempimento con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici e fornitura e posa in opera di fogli bugnati per l'impermeabilizzazione delle mura interrate, fissati con chiodi e guarnizioni speciali, compreso Per_ ogni sfrido e magistero;
ADR: Ricordo che fra il e la era sorta una diatriba Controparte_2 in merito all'esecuzione di tali opere, ma non ricordo se precedentemente o successivamente all'avvenuto collaudo. ADR: Non ricordo di aver compiuto nel 2008 un'ulteriore indagine sull'immobile. ADR: Non ricordo se prima del collaudo la abbia ammesso di non Controparte_2 aver compiuto talune opere previste nel progetto.”
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668,
1669 c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio
"inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.” (Corte di Cassazione ordinanza del 09/03/2023, n. 7041).
Inoltre, operando in materia di appalto il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Di conseguenza la Corte ha affermato che il committente, convenuto in giudizio, può opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera avvalendosi del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta. La mancanza di tale domanda, dunque, non comporta alcun pregiudizio per la proponibilità della eccezione di inadempimento nei confronti dell'appaltatore. Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2- Sulla domanda riconvenzionale e sul quantum
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure aveva riconosciuto il mancato pagamento di parte della fattura n. 13 del 01.04.2009 e ne aveva disposto la compensazione omettendo però di riconoscere gli interessi moratori dovuti per legge pari ad euro 5.881,85 (calcolati su euro 8.000,00 dal 01.05.2009 al 14.2.2019).
Di contro, parte appellata e appellante incidentale, eccepiva che il giudice di prime cure, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo con il quale l'appellante principale chiedeva il pagamento di euro
10.000,00 e riconoscendo l'inadempimento della società appaltatrice, aveva comunque mantenuto il credito dell'appaltatore inalterato e lo aveva portato in parziale compensazione del maggior credito del committente pari ad euro 14.642,40, per le lavorazioni non eseguite come da contratto.
L'attività istruttoria espletata in primo grado ha evidenziato che “Nel corso del sopralluogo del
09.03.2018 sono stati eseguiti n. quattro saggi effettuando degli scavi in aderenza alle pareti del piano cantinato. Come le foto da n. 31 a n. 46 documentano in maniera chiara, il materiale drenante
è disposto solo superficialmente, a profondità variabile. … l'impresa esecutrice è manifestamente inadempiente riguardo alla posa in opera di materiale drenante, mentre non si evidenziano problemi riguardo il telo impermeabile che è sempre presente, e sembra essere stato efficace, visto che a distanza di anni non vi sono infiltrazioni.”
Il ctu riferisce che le opere incompiute siano da identificarsi nel computo metrico alla voce indicata con il codice E.03.006 per il primo ed F.T. per il secondo “fornitura e posa in opera di materiale drenante per muri di sostegno e pareti entroterra, tramite riempimento con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici”. Pertanto, è del tutto evidente che l'impresa costruttrice risulta essere stata parzialmente inadempiente riguardo al lavoro commissionato.
La circostanza che non siano stati riscontrati segni di infiltrazione, rilevata dall'appellante, non vale ad escludere l'inesatto adempimento.
Neppure può assumere rilevanza quanto osservato da parte appellante, secondo cui, nel determinare l'importo dovuto, doveva aversi riguardo alla circostanza che il contratto di appalto fosse a corpo e non a misura.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati” (Cassazione civile sez. II, 24/11/2022, n.34646).
Acclarato l'inadempimento della società è necessario accertare il corretto Controparte_2 importo oggetto di credito. Il ctu ha accertato che “per adempiere compiutamente gli obblighi contrattuali sarà necessario rimuovere il materiale presente a ridosso dei muri, inerte e terreno naturale, e porre in opera materiale drenante, per come previsto in contratto … considerando anche gli oneri per la rimozione del materiale presente, ed il suo conferimento a discarica .. A ciò si deve aggiungere una piccola somma per completare la pulizia del cantiere, stimabile in 250,00 € ed una somma forfettaria per realizzare qualche ripristino del telo impermeabile che potrebbe danneggiarsi in fase di rimozione del materiale in posto, stimabile in 500,00 € circa. Pertanto, il costo dei lavori necessari ad eseguire compiutamente il drenaggio a tergo delle pareti del cantinato pari a: 11.251,97 + 250,00 + 500,00 =
12.001,97 € oltre iva. … per un totale di € 14.642,40.”
In definitiva, la risulta creditrice nei confronti di per un Controparte_4 Parte_1 importo pari ad euro 14.642,40 e risulta creditrice nei confronti della Parte_1 [...] per un importo pari ad euro 10.000,00. CP_1
Considerato che entrambe le parti in giudizio vantano rispettivamente crediti a vicenda, può essere operata la compensazione nei termini che seguono.
All'importo di euro 14.642,40 va detratto il credito di euro 10.000,00 per una rimanenza totale di euro 4.642,40 iva compresa.
Su tali basi, deve alla l'importo di euro 4.642,40 iva compresa. Parte_1 Controparte_1
Non può accogliersi la tesi sostenuta dall'appellante incidentale, secondo cui l'originario credito della società dovrebbe essere ulteriormente decurtato per effetto dei lavori non eseguiti Parte_1
e del conseguente risparmio di spesa che ne è derivato, poiché di tale somma il consulente ha già tenuto conto nel determinare il complessivo importo del credito della società appellata (cfr. specchietto riepilogativo a pag. 6 della consulenza).
Infine, per quanto concerne il mancato pagamento degli interessi moratori, lamentata da parte appellante si rileva che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del
2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile.” Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019.
A ciò occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 1242 cod. civ., la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha quindi ritenuto che “In tema di compensazione, con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, quando sia stata giudizialmente riconosciuta in favore del convenuto - attore in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte - la sussistenza di un credito, posto contestualmente in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice - nella specie per il ritardato rilascio dell'immobile al convenuto medesimo locato -, in forza del disposto dell'articolo 1242 c.c. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall'art. 2033 c.c., decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell'"accipiens" in difetto di specifiche prove contrarie.” (Sez. 1, Ordinanza n. 12016 del 07/05/2019).
Alla luce delle considerazioni espresse, quindi, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
3- Spese processuali
Rilevato l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza dell'odierno appellante e dell'appellante incidentale nel presente giudizio, appare equo compensare le spese.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti da disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Così è deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) dr. Alessandro LIPRINO Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 304/2019 R.G.A.C., vertente tra in amministrazione giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Giuseppe Mazzini n. 06 presso e nello studio dell'avv. Carmelo Miceli, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Iamundo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n° 76 presso lo studio avv. Fulvio Gambadoro.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 14.03.2008 la società e la stipulavano contratto Parte_1 Controparte_1
d'appalto relativo alla costruzione di un edificio in cemento armato con destinazione commericale per un importo pari ad euro 285.000,00 iva esclusa.
In data 01.04.2009 emetteva la fattura n. 13 di euro 138.000,00 iva compresa, Parte_1 come da contratto d'appalto ma con tempistiche più favorevoli al debitore. Il saldo della fattura veniva dilazionato e la eseguiva i pagamenti rimanendo però, debitrice della somma di Controparte_1 euro 10.000,00 iva compresa.
La veniva attinta da sequestro giudiziario, cui faceva seguito confisca di I° grado con Parte_1 provvedimento del 07.03.2011. I subentrati amministratori giudiziari chiedevano l'emissione del decreto ingiuntivo per il complessivo importo di euro 10.000,00.
In data 11.11.2014 il Tribunale di Palmi emetteva decreto ingiuntivo n. 344/14 a favore della
[...] per l'importo di euro 10.000,00. Parte_1
Con atto di citazione del 02.02.2015 la proponeva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 355/2014 e contestualmente proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della
[...] per inadempimento e/o vizi e/o difformità o difetto dell'opera, con richiesta di Parte_1 condanna al pagamento di euro 20.000,00.
Si costituiva e contestava quanto asserito ed eccepiva la prescrizione del diritto Parte_1 avanzato.
Con sentenza n. 161/2019 pubblicata in data 18.02.2019, il Tribunale di Palmi così decideva:
“accoglie l'opposizione e, per le motivazioni già rassegnate, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 355/2014 emesso da codesto Tribunale in favore della in data Parte_1
11.11.14 (RG 1573/14) e notificato in data 29.12.14;
-accoglie la domanda riconvenzionale e dichiara che si è resa inadempiente Controparte_2 nell'esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti limitatamente ai lavori di posa in opera del materiale drenante, per l'effetto, Pa
-condanna La COSTRUZIONE al pagamento in favore della ella somma Controparte_1 di euro 4.642,40 per le causali di cui in parte motiva oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
- condanna alla refusione delle spese di lite a favore della parte opponente che Parte_1 liquida in complessivi 2.900,00 (di cui euro 550,00 per spese) oltre spese generali Iva e CPA se dovute.
- condanna al pagamento delle spese di ctu per le causali di cui in parte motiva Parte_1
-liquida al CTU la somma di euro 1.050,00 (di cui euro 30.00 per spese) oltre oneri di legge se dovuti detratto l'acconto percepito.”
Con atto di citazione in appello, depositato il 03.04.2019, notificato in data 25.03.2019,
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 161/2019, pubblicata in data 18.02.2019 Controparte_2 dal Tribunale di Palmi.
Parte appellante lamentava:
1- Che il giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale riguardante i vizi, difformità e difetti dell'opera, proposta dalla poiché Controparte_1 aveva quale unico fondamento l'insufficienza di posa in opera di materiale drenante, rispetto a quanto calcolato nel computo metrico ed emerso solo dopo l'espletata ctu;
2- Che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c.; 3- Che il giudice di prime cure aveva riconosciuto e accertato la tenutezza al pagamento della somma residua di cui alla fattura n. 13 del 01.04.2009 e ne aveva disposto la compensazione omettendo però di riconoscere gli interessi moratori dovuti per legge pari ad euro 5.881,85
(calcolati su euro 8.000,00 dal 01.05.2009 al 14.2.2019);
Concludeva chiedendo, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 proponeva appello incidentale, depositato in data 11.06.2019.
Esponeva che il giudice di prime cure aveva riconosciuto l'inadempimento contrattuale della società appaltante, come emerso dalla fase istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado
(dichiarazione testimoniale dell'amministratore de e ctu); altresì, evidenziava Parte_1 che l'eccezione di prescrizione lamentata non poteva applicarsi al caso de quo poiché la fattispecie andava inquadrata nella materia di inadempimento contrattuale e non in quelle disciplinate dagli artt.
1667 e 1668 c.c.
Con atto di appello incidentale lamentava che il giudice di prime cure, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo con il quale l'appellante chiedeva il pagamento di euro 10.000,00 e riconoscendo pertanto l'inadempimento della società appaltatrice, aveva comunque mantenuto il credito dell'appaltatore inalterato e lo aveva portato in parziale compensazione del maggior credito del committente pari ad euro 14.642,40, per le lavorazioni da eseguire al contratto di appalto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
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In data 23.09.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sulla prescrizione
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione e decadenza della domanda riconvenzionale di risarcimento per difformità e/o vizi dell'opera, sollevata in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ribadita nelle memorie conclusionali e di replica.
L'articolo 1667 c.c. stabilisce che l'appaltatore deve la garanzia in due casi:
a) per le difformità rispetto al progetto originale, garanzia che sussiste indipendentemente dal fatto che l'opera sia ben eseguita o immune da vizi;
b) per i vizi dell'opera.
La garanzia non è dovuta se il committente, nonostante i vizi fossero da lui conosciuti o conoscibili, ha accettato l'opera e le difformità (art. 1667 comma 2). In ogni caso l'appaltatore è responsabile se conosce i vizi e li tace in mala fede.
Il successivo articolo 1668 precisa in cosa consiste la garanzia. Il committente può chiedere, a sua scelta: che vengano eliminati i vizi a spese dell'appaltatore (e tale azione è un'applicazione particolare della azione generale di adempimento) o che venga diminuito il prezzo.
Il comma 1 dell'articolo 1668 aggiunge che è “salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore”. Questo inciso ha dato luogo a due interpretazioni differenti. Secondo una prima tesi, la responsabilità per i vizi o le difformità sarebbe da annoverare nella responsabilità oggettiva, o perlomeno sarebbe da considerare come un'obbligazione di garanzia posta a carico dell'appaltatore; di conseguenza si prescinde dalla colpa e l'appaltatore è responsabile in ogni caso. Qualora però sia in colpa, l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni ulteriori. La garanzia ai sensi dell'art. 1667 decade in due casi:
a) se non è fatta denuncia entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta (ma la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati); b) se la denuncia non è effettuata entro due anni dalla consegna dell'opera (termine che è considerato di prescrizione).
L'art. 1669 cod. civ. prevede una particolare forma di responsabilità per i soli beni immobili, che prescinde dal collaudo e dall'accettazione, e che è stata dettata dall'esigenza di adeguare i termini della garanzia alla durata particolarmente lunga della vita degli immobili;
inoltre, si è tenuto conto del fatto che spesso i difetti degli immobili si presentano a distanza di anni, e quindi l'ordinario termine di prescrizione della garanzia per vizi non sarebbe stato sufficiente.
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinati per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.
La dottrina prevalente ritiene che la norma si applichi a tutti i vizi, palesi o occulti, indipendentemente dall'accettazione con riserva. Sul punto, secondo la Corte di Cassazione “In tema di appalto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 18/02/2016) Nel caso de quo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione avanzata in primo grado. Va evidenziato che all'udienza del 06.04.2017, il teste , amministratore Testimone_1 unico de fino al 2011 e poi divenuto dipendente, riferisce che “È vero che la Parte_1 mancata fornitura e posa delle opere di cui ho detto fu denunciata dal Sig. a mio Persona_1 fratello, socio de Era mio fratello che gestiva in quel momento il cantiere. Parte_1
Ricordo che il aveva denunciato più volte tali mancanze. So tali circostanze perché riferitemi Per_1 dalla segretaria de Io non mi occupavo direttamente di quel cantiere, ma di un Controparte_2 altro. Posso dire che successivamente alle rimostranze del sig. era stato raggiunto un accordo Per_1 fra la e per la realizzazione dei lavori mancanti. I lavori sono Controparte_3 Parte_1 stati in seguito eseguiti e stabilito un pagamento in diverse tranche, se non erro di 10.000,00 euro ciascuna. Preciso che tale accordo è quello di cui ho parlato in precedenza e del quale sono venuto
a conoscenza perché riferitomi dalla segretaria de … Preciso di non sapere con Parte_1 Per_ certezza se i lavori di cui ho detto fino ad ora siano stati eseguiti, ma lo ipotizzo perché il ha iniziato a pagare il corrispettivo. Preciso che del pagamento di una o due rate ne sono a conoscenza per percezione diretta. … So che dal cantiere è stato tolto il materiale inerte per averlo visto nel
2010. Il pagamento dell'ultima tranche, pari a 10.000,00, dei complessivi 40.000,00 era sempre relativa ai lavori di cui ho detto. Preciso che in ordine all'ultima tranche ho parlato personalmente Per_ con , il quale mi riferì che l'avrebbe pagata nel momento in cui i curatori avessero ottenuto lo svincolo della somma detenuta presso il notaio ” Per_2
Pertanto, l'assunto sostenuto da parte appellante secondo cui la non avrebbe a Controparte_1 suo tempo denunciato la mancata esecuzione dei lavori, avvenuta soltanto a seguito della richiesta di pagamento di euro 10.000,00 con la lettera del 16.11.2012 in cui lamentava la non regolare esecuzione dell'opera, non può ritenersi attendibile. Dal tenore della deposizione resa da , l'inesatto adempimento è stato riconosciuto Testimone_1 anche dal fratello di quest'ultimo. Altresì, il teste , che si è occupato del collaudo dell'opera, escusso all'udienza del Testimone_2
31.03.2016, riferisce che: “Ho redatto una relazione sullo stato dell'immobile in data 02.02.2015, che mi viene esibita, e confermo quanto ivi contenuto ed, in particolare, la esecuzione non a regola
d'arte delle opere di fornitura e posa in opera di materiale drenante per muri di sostegno o pareti entroterra, tramite riempimento con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici e fornitura e posa in opera di fogli bugnati per l'impermeabilizzazione delle mura interrate, fissati con chiodi e guarnizioni speciali, compreso Per_ ogni sfrido e magistero;
ADR: Ricordo che fra il e la era sorta una diatriba Controparte_2 in merito all'esecuzione di tali opere, ma non ricordo se precedentemente o successivamente all'avvenuto collaudo. ADR: Non ricordo di aver compiuto nel 2008 un'ulteriore indagine sull'immobile. ADR: Non ricordo se prima del collaudo la abbia ammesso di non Controparte_2 aver compiuto talune opere previste nel progetto.”
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668,
1669 c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio
"inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.” (Corte di Cassazione ordinanza del 09/03/2023, n. 7041).
Inoltre, operando in materia di appalto il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Di conseguenza la Corte ha affermato che il committente, convenuto in giudizio, può opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera avvalendosi del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta. La mancanza di tale domanda, dunque, non comporta alcun pregiudizio per la proponibilità della eccezione di inadempimento nei confronti dell'appaltatore. Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2- Sulla domanda riconvenzionale e sul quantum
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure aveva riconosciuto il mancato pagamento di parte della fattura n. 13 del 01.04.2009 e ne aveva disposto la compensazione omettendo però di riconoscere gli interessi moratori dovuti per legge pari ad euro 5.881,85 (calcolati su euro 8.000,00 dal 01.05.2009 al 14.2.2019).
Di contro, parte appellata e appellante incidentale, eccepiva che il giudice di prime cure, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo con il quale l'appellante principale chiedeva il pagamento di euro
10.000,00 e riconoscendo l'inadempimento della società appaltatrice, aveva comunque mantenuto il credito dell'appaltatore inalterato e lo aveva portato in parziale compensazione del maggior credito del committente pari ad euro 14.642,40, per le lavorazioni non eseguite come da contratto.
L'attività istruttoria espletata in primo grado ha evidenziato che “Nel corso del sopralluogo del
09.03.2018 sono stati eseguiti n. quattro saggi effettuando degli scavi in aderenza alle pareti del piano cantinato. Come le foto da n. 31 a n. 46 documentano in maniera chiara, il materiale drenante
è disposto solo superficialmente, a profondità variabile. … l'impresa esecutrice è manifestamente inadempiente riguardo alla posa in opera di materiale drenante, mentre non si evidenziano problemi riguardo il telo impermeabile che è sempre presente, e sembra essere stato efficace, visto che a distanza di anni non vi sono infiltrazioni.”
Il ctu riferisce che le opere incompiute siano da identificarsi nel computo metrico alla voce indicata con il codice E.03.006 per il primo ed F.T. per il secondo “fornitura e posa in opera di materiale drenante per muri di sostegno e pareti entroterra, tramite riempimento con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici”. Pertanto, è del tutto evidente che l'impresa costruttrice risulta essere stata parzialmente inadempiente riguardo al lavoro commissionato.
La circostanza che non siano stati riscontrati segni di infiltrazione, rilevata dall'appellante, non vale ad escludere l'inesatto adempimento.
Neppure può assumere rilevanza quanto osservato da parte appellante, secondo cui, nel determinare l'importo dovuto, doveva aversi riguardo alla circostanza che il contratto di appalto fosse a corpo e non a misura.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati” (Cassazione civile sez. II, 24/11/2022, n.34646).
Acclarato l'inadempimento della società è necessario accertare il corretto Controparte_2 importo oggetto di credito. Il ctu ha accertato che “per adempiere compiutamente gli obblighi contrattuali sarà necessario rimuovere il materiale presente a ridosso dei muri, inerte e terreno naturale, e porre in opera materiale drenante, per come previsto in contratto … considerando anche gli oneri per la rimozione del materiale presente, ed il suo conferimento a discarica .. A ciò si deve aggiungere una piccola somma per completare la pulizia del cantiere, stimabile in 250,00 € ed una somma forfettaria per realizzare qualche ripristino del telo impermeabile che potrebbe danneggiarsi in fase di rimozione del materiale in posto, stimabile in 500,00 € circa. Pertanto, il costo dei lavori necessari ad eseguire compiutamente il drenaggio a tergo delle pareti del cantinato pari a: 11.251,97 + 250,00 + 500,00 =
12.001,97 € oltre iva. … per un totale di € 14.642,40.”
In definitiva, la risulta creditrice nei confronti di per un Controparte_4 Parte_1 importo pari ad euro 14.642,40 e risulta creditrice nei confronti della Parte_1 [...] per un importo pari ad euro 10.000,00. CP_1
Considerato che entrambe le parti in giudizio vantano rispettivamente crediti a vicenda, può essere operata la compensazione nei termini che seguono.
All'importo di euro 14.642,40 va detratto il credito di euro 10.000,00 per una rimanenza totale di euro 4.642,40 iva compresa.
Su tali basi, deve alla l'importo di euro 4.642,40 iva compresa. Parte_1 Controparte_1
Non può accogliersi la tesi sostenuta dall'appellante incidentale, secondo cui l'originario credito della società dovrebbe essere ulteriormente decurtato per effetto dei lavori non eseguiti Parte_1
e del conseguente risparmio di spesa che ne è derivato, poiché di tale somma il consulente ha già tenuto conto nel determinare il complessivo importo del credito della società appellata (cfr. specchietto riepilogativo a pag. 6 della consulenza).
Infine, per quanto concerne il mancato pagamento degli interessi moratori, lamentata da parte appellante si rileva che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del
2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile.” Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019.
A ciò occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 1242 cod. civ., la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha quindi ritenuto che “In tema di compensazione, con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, quando sia stata giudizialmente riconosciuta in favore del convenuto - attore in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte - la sussistenza di un credito, posto contestualmente in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice - nella specie per il ritardato rilascio dell'immobile al convenuto medesimo locato -, in forza del disposto dell'articolo 1242 c.c. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall'art. 2033 c.c., decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell'"accipiens" in difetto di specifiche prove contrarie.” (Sez. 1, Ordinanza n. 12016 del 07/05/2019).
Alla luce delle considerazioni espresse, quindi, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
3- Spese processuali
Rilevato l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza dell'odierno appellante e dell'appellante incidentale nel presente giudizio, appare equo compensare le spese.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti da disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Così è deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone