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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2214/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14794/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000815000 REGISTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 07176202500000815000 in relazione alla cartella esattoriale n. 07120180079576775001 notificata in data
8.04.2019 per tasse di registro fabbricati dell'anno 2006; cartella che deduce notificata nella qualità di erede del padre, deceduto il 24.10.1999.
Ha contestato di aver presentato, in data 5.08.2025, presso il tribunale di Napoli Atto di rinuncia all'Eredità
(Rg n. 15565/2025 – Repertorio 944/2025); ha invocato la prescrizione del debito, sostenendo di non esservi prescrizione sull'esercizio del diritto alla rinuncia e conclude con vittoria di spese.
Si è costituita l'ADER che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
la regolare notificazione della cartella esattoriale n. 07120180079576775001 in data 8.4.2019; deduce di aver anche notificato al ricorrente il preavviso di ipoteca n. 07176202200001786000 in data 27.12.2022; eccepisce tardive le doglianze innanzi agli atti notificati e asserisce infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione;
sulla rinuncia all'eredità fa rilevare che la rinuncia non produce effetti oltre il termine perentorio dei dieci anni dalla morte del dante causa;
ed ha contestato che l'accettazione di detta eredità risulti provata in quanto è afferente alla tassa di registro per il trasferimento di proprietà per la causa di usucapione dei Ricorrente_1, giusta sentenza del Tribunale di Napoli nella quale i Ricorrente_1 comparivano gli Eredi, parti processuali del defunto debitore.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate Napoli 1 che ha dedotto il ruolo riferirsi alla sentenza civile del Tribunale di Napoli ad oggetto l'usucapione su beni immobili degli eredi del sig. Nominativo_1 tra cui Ricorrente_1 è una coobbligata;
che l'atto è stato preceduto da altri atti precedenti e dalla cartella di pagamento notificata il 08.04.2019, non opposti;
eccepisce l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità avvenuta oltre i dieci anni dall'apertura della successione;
infine osserva che il possesso di beni ereditari, vada considerato quale accettazione tacita giusta la sentenza di usucapione n. 67250/2006 degli eredi Ricorrente_1 che annovera, tra questi, la ricorrente Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
La cartella originaria della pretesa iscritta è stata regolarmente notificata alla intestataria ricorrente nella qualità di coobbligata in data 8.04.2019, consegnata a persona qualificatasi portiere con invio di CAN
(raccomandata del 12/04/2019 573207268075), e reca in motivazione per “imposta principale di registro ed accessori t.u. 131/86” per sentenza usucapione eredi Nominativo_1 e si riferisce al “Provvedimento relativo a Sentenza civile emesso da TRIBUNALE NAPOLI anno 2006 numero 000006725 sottonumero 0” in relazione alla quale è rimasto incontestato all'atto di cartella ricevuto, che la stessa non doveva considerarsi ancora coobbligata nel debito.
Rilevasi, altresì, che l'atto di rinuncia all'eredità (Rg n. 15565/2025 – Repertorio 944/2025) si rileva tardivo per dare prova dell'insussistenza del presupposto da parte ricorrente, che al contrario si è affermata con la cartella da parte della resistente, non opposta, e al non conseguente diritto di rinuncia esercitato prima dal ricorrente, nel termine antecedente dei dieci anni previsti per l'accettazione, decorrenti dal giorno del decesso del de cuius (24.10.1999), ex art 480 cc.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte resistente in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14794/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000815000 REGISTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 07176202500000815000 in relazione alla cartella esattoriale n. 07120180079576775001 notificata in data
8.04.2019 per tasse di registro fabbricati dell'anno 2006; cartella che deduce notificata nella qualità di erede del padre, deceduto il 24.10.1999.
Ha contestato di aver presentato, in data 5.08.2025, presso il tribunale di Napoli Atto di rinuncia all'Eredità
(Rg n. 15565/2025 – Repertorio 944/2025); ha invocato la prescrizione del debito, sostenendo di non esservi prescrizione sull'esercizio del diritto alla rinuncia e conclude con vittoria di spese.
Si è costituita l'ADER che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
la regolare notificazione della cartella esattoriale n. 07120180079576775001 in data 8.4.2019; deduce di aver anche notificato al ricorrente il preavviso di ipoteca n. 07176202200001786000 in data 27.12.2022; eccepisce tardive le doglianze innanzi agli atti notificati e asserisce infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione;
sulla rinuncia all'eredità fa rilevare che la rinuncia non produce effetti oltre il termine perentorio dei dieci anni dalla morte del dante causa;
ed ha contestato che l'accettazione di detta eredità risulti provata in quanto è afferente alla tassa di registro per il trasferimento di proprietà per la causa di usucapione dei Ricorrente_1, giusta sentenza del Tribunale di Napoli nella quale i Ricorrente_1 comparivano gli Eredi, parti processuali del defunto debitore.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate Napoli 1 che ha dedotto il ruolo riferirsi alla sentenza civile del Tribunale di Napoli ad oggetto l'usucapione su beni immobili degli eredi del sig. Nominativo_1 tra cui Ricorrente_1 è una coobbligata;
che l'atto è stato preceduto da altri atti precedenti e dalla cartella di pagamento notificata il 08.04.2019, non opposti;
eccepisce l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità avvenuta oltre i dieci anni dall'apertura della successione;
infine osserva che il possesso di beni ereditari, vada considerato quale accettazione tacita giusta la sentenza di usucapione n. 67250/2006 degli eredi Ricorrente_1 che annovera, tra questi, la ricorrente Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
La cartella originaria della pretesa iscritta è stata regolarmente notificata alla intestataria ricorrente nella qualità di coobbligata in data 8.04.2019, consegnata a persona qualificatasi portiere con invio di CAN
(raccomandata del 12/04/2019 573207268075), e reca in motivazione per “imposta principale di registro ed accessori t.u. 131/86” per sentenza usucapione eredi Nominativo_1 e si riferisce al “Provvedimento relativo a Sentenza civile emesso da TRIBUNALE NAPOLI anno 2006 numero 000006725 sottonumero 0” in relazione alla quale è rimasto incontestato all'atto di cartella ricevuto, che la stessa non doveva considerarsi ancora coobbligata nel debito.
Rilevasi, altresì, che l'atto di rinuncia all'eredità (Rg n. 15565/2025 – Repertorio 944/2025) si rileva tardivo per dare prova dell'insussistenza del presupposto da parte ricorrente, che al contrario si è affermata con la cartella da parte della resistente, non opposta, e al non conseguente diritto di rinuncia esercitato prima dal ricorrente, nel termine antecedente dei dieci anni previsti per l'accettazione, decorrenti dal giorno del decesso del de cuius (24.10.1999), ex art 480 cc.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte resistente in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello