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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 11366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11366 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
RGN. 30586 del 2023;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to H. A. Oliverio
CP 2 opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Urbinati
all'udienza del 12 novembre 2024 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo opposto (n. 4961/23);
Compensa le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
CP 3 Inon risulta chiamata Preliminarmente si osserva che la nel presente giudizio (manca la prova della notificazione del ricorso di non è opposizione da parte delle CP_1); pertanto, la CP_3 parte di questo processo.
Parte opponente, le Controparte_1 è stata condannata con il decreto
,
ingiuntivo impugnato al pagamento di una somma di denaro in favore. della parte lavoratrice opposta, in via solidale, quale committente in ipotesi di appalto ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03 (v. ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo nel fascicolo CP_1).
La Controparte 1 ha sollevato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sez. lav. ad emettere il decreto ingiuntivo.
Tale eccezione è fondata in quanto la parte lavoratrice chiede l'accertamento e la condanna di una somma a titolo di retribuzione in forza di un rapporto di lavoro e ciò davanti al Tribunale sez. lav.; pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 413, c.p.c., che prevedono due ipotesi concorrenti a scelta del lavoratore ma non derogabili dallo stesso, trattandosi di competenza territoriale funzionale.
Pertanto, la competenza territoriale è o del Tribunale di Caltanisetta ove ha sede la parte datoriale CP 3 ed è nato il rapporto (v. docc. 1 e 3 fascicolo parte opposta) ovvero del Tribunale di Rimini luogo ove si trova la sede presso la quale è stata addetta la parte opposta (v. doc. 3 fascicolo parte opposta).
Per tutto quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto annullato.
Le spese di lite, alla luce della motivazione dell'annullamento e della difesa della Controparte 1 che nel merito hanno sostanzialmente solo reclamato il loro diritto di manleva da parte dell'appaltatore, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 12 novembre 2024. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to H. A. Oliverio
CP 2 opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Urbinati
all'udienza del 12 novembre 2024 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo opposto (n. 4961/23);
Compensa le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
CP 3 Inon risulta chiamata Preliminarmente si osserva che la nel presente giudizio (manca la prova della notificazione del ricorso di non è opposizione da parte delle CP_1); pertanto, la CP_3 parte di questo processo.
Parte opponente, le Controparte_1 è stata condannata con il decreto
,
ingiuntivo impugnato al pagamento di una somma di denaro in favore. della parte lavoratrice opposta, in via solidale, quale committente in ipotesi di appalto ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03 (v. ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo nel fascicolo CP_1).
La Controparte 1 ha sollevato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sez. lav. ad emettere il decreto ingiuntivo.
Tale eccezione è fondata in quanto la parte lavoratrice chiede l'accertamento e la condanna di una somma a titolo di retribuzione in forza di un rapporto di lavoro e ciò davanti al Tribunale sez. lav.; pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 413, c.p.c., che prevedono due ipotesi concorrenti a scelta del lavoratore ma non derogabili dallo stesso, trattandosi di competenza territoriale funzionale.
Pertanto, la competenza territoriale è o del Tribunale di Caltanisetta ove ha sede la parte datoriale CP 3 ed è nato il rapporto (v. docc. 1 e 3 fascicolo parte opposta) ovvero del Tribunale di Rimini luogo ove si trova la sede presso la quale è stata addetta la parte opposta (v. doc. 3 fascicolo parte opposta).
Per tutto quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto annullato.
Le spese di lite, alla luce della motivazione dell'annullamento e della difesa della Controparte 1 che nel merito hanno sostanzialmente solo reclamato il loro diritto di manleva da parte dell'appaltatore, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 12 novembre 2024. Il Giudice del Lavoro