Ordinanza collegiale 3 agosto 2022
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 21067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21067 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8060 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da ON UO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e Ufficio scolastico regionale della Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA BO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“1. del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha predisposto ed approvato il questionario somministrato al ricorrente nell’ambito della prova scritta, computer-based del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI su 15 cattedre disponibili in Campania, indetto con decreto dipartimentale 499/2020 integrato dal decreto dipartimentale n. 23/2022, in quanto lesivo della posizione del ricorrente;
2. del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha predisposto il correttore e il foglio risposte relativo alla suddetta prova, nella parte in cui per il quesito n. 18 del questionario sottoposto al ricorrente riconosce come risposta corretta quella contrassegnata dalla lett. D) e non quella contrassegnata dalla lett. A) nonché nella parte in cui per il quesito n. 22 del questionario sottoposto al ricorrente riconosce come risposta corretta quella contrassegnata dalla lett. C) sebbene nessuna delle risposte indicate sia da considerare esatta;
3. del verbale di correzione della prova sostenuta dal ricorrente nella parte in cui attribuisce a quest’ultimo il punteggio di 68,00 p.ti e non di 72,00 p.ti;
4. del provvedimento di data ed estremi ignoti con i quali la PA resistente ha accertato il mancato superamento della prova scritta da parte del ricorrente e disposto la sua mancata ammissione alla successiva prova orale
5. del provvedimento pubblicato il 21.06.2022 prot.9527 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, recante il calendario delle prove orali della procedura de qua e l’annesso elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierno ricorrente;
6. del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
7. del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti n. 18 e 22, redatti dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/4/2023:
“1. del decreto prot. 3125 del 26.01.2023 a firma del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI su 15 cattedre disponibili in Campania, indetto con decreto dipartimentale 499/2020 integrato dal decreto dipartimentale n. 23/2022, e la graduatoria facente parte integrante dello stesso in quanto non include il nominativo del ricorrente;
2. del decreto prot. 10776 del 14.03.2023 a firma del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale è stata ripubblicata a seguito di rettifiche la graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI su 15 cattedre disponibili in Campania, indetto con decreto dipartimentale 499/2020 integrato dal decreto dipartimentale n. 23/2022, in quanto non include il ricorrente nella succitata graduatoria”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale della Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. EL Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che con il decreto dipartimentale n. 499, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 34 del 28.4.2020, il Ministero dell'istruzione ha indetto un concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; il suddetto concorso è stato organizzato su base regionale per la copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado; l’Allegato 2 al citato decreto ha individuato gli uffici scolastici regionali responsabili delle distinte procedure concorsuali; l’Allegato 1 al citato decreto ha specificato il numero di posti messi a bando per ciascuna classe di concorso in ciascuna regione; il ricorrente ha chiesto di partecipare alla procedura indetta per la regione Campania per 15 posti afferenti alla classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI; con il decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022, sono state approvate le disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499; in particolare, la prova scritta prevista dall’art. 9 del decreto n. 499/2020 è stata sostituita da una prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa; in base all’art. 3 del decreto dipartimentale n. 23/2022: “I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; l’art. 3 del citato decreto dipartimentale ha inoltre stabilito che 3. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è com45posta da cinquanta quesiti, così ripartiti: a. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa; b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”; il ricorrente ha sostenuto la prova scritta di cui all’art. 3 del citato decreto dipartimentale il 6 aprile 2022; all’esito della correzione automatica, gli è stato attribuito il punteggio di 68/100, non sufficiente al superamento della stessa; tuttavia, almeno due quesiti (18 e 22), per i quali la risposta fornita è stata considerata errata con attribuzione di punti 0,00, sarebbero stati formulati in modo erroneo e ambiguo; l’attribuzione del punteggio spettante per ciascuna delle suddette domande gli avrebbe consentito di raggiungere il punteggio di 70/100, richiesto per il superamento della prova; con il decreto del 21 giugno 2022, prot.9527, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha pubblicato il calendario delle prove orali con annesso l’elenco dei candidati ammessi a tale prova; in tale elenco non figurava il suo nominativo.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati, eccependo l’erronea formulazione di due quesiti assegnati, la violazione del principio di parità di trattamento nonché l’arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’operato della Pubblica amministrazione.
Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
In data 21 aprile 2023, il concorrente ha impugnato attraverso motivi aggiunti il decreto prot. 3125 del 26 gennaio 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, nonché il decreto prot. 10776 del 14 marzo 2023, con il quale la graduatoria è stata ripubblicata a seguito di rettifiche , lamentandone l’illegittimità in via derivata.
Si è costituito il Ministero dell’istruzione per resistere al ricorso.
Giusta l’ordinanza collegiale n. 11012 del 3 agosto 2022, il Collegio ha disposto incombenti istruttori avendo ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’Amministrazione fornisse chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente, alla luce delle doglianze formulate.
L’incombente istruttorio è stato adempiuto con relazione istruttoria depositata in data 17 febbraio 2023, successivamente integrata in data 6 marzo 2023.
All’udienza straordinaria, tenuta da remoto, in data 7 novembre 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto d’interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Campania, sez. V, 9 agosto 2016, n. 4051; Tar Puglia, sez. I, 7 luglio 2016, n. 869; TAR Lazio, sez. III, 31 maggio 2016, n. 6410).
Ebbene, applicando queste regole normative al caso di specie e dalla delibati gli atti di causa, ne deriva che sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
Invero, ex actis , è emerso che proprio a causa della presenza di errori contenuti nel quesito qui censurato, n. 5 della piattaforma Cineca per il turno 2 della classe A045, corrispondente alla domanda n. 18 del questionario somministrato all’odierno istante, l’Amministrazione resistente ha provveduto ad effettuare in autotutela una rideterminazione del punteggio, che ha comportato per il ricorrente il raggiungimento della soglia-punteggio (70/100), nonché, conseguentemente, il proseguimento del percorso concorsuale per lo stesso.
Alla stregua di quanto sopra, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, avendo il ricorrente ottenuto, in via amministrativa, il bene della vita atteso (cfr. TAR Lazio, sezione terza- bis , 6 novembre 2025, n. 19735; Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI MO, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
EL Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di NO | PI MO |
IL SEGRETARIO