Sentenza 9 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2004, n. 12689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12689 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM IA RI - OM IA ET, elettivamente domiciliate in Roma, viale di Porta Ardeatina 57, presso l'avv. Giuseppe Cicchella, che le rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso unitamente agli avv.ti Annunziata Ciancaglini e Nicola Ricciardi del Foro di Vasto;
- ricorrenti -
contro
Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
e sul ricorso iscritto al n. 3912/03 proposto da:
Ministero della Giustizia, dom.to rapp.to e difeso c.s.;
- ricorrente incidentale -
contro
OM IA RI e OM IA ET:
- intimate -
Entrambi avverso il decreto della Corte d'appello di Bari n. 5785 cron. del 2.8.2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31.05.04 dal Relatore Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
Udito l'avv. Cicchella per le OM;
Udito l'Avvocato dello Stato D'Avanzo per il Ministero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.4.2002 - in riassunzione da ricorso pendente innanzi alla CEDU - le sorelle OM IA RI e IA ET convenivano il Ministero della Giustizia innanzi alla Corte di Bari chiedendo equa riparazione per i danni patiti per l'irragionevole durata del processo - avente ad oggetto una divisione ereditaria - introdotto innanzi al Tribunale di Larino il 2.6.1989 ed ancora pendente. Costituitasi l'Amministrazione, l'adita Corte di merito con decreto 2.8.2002, tenuto conto della complessità delle due divisioni ereditarie oggetto di causa, del comportamento non sempre diligente e sollecito delle attrici e dei numerosi rinvii concessi (ed eccessivi), determinava in cinque anni il periodo di durata irragionevole, negava essere stata raggiunta la prova di danni patrimoniali, riconosceva Euro 350,00 ciascuna per le spese sostenute innanzi alla Corte Europea, liquidava Euro 2.500,00 ciascuna (in ragione di 500,00 Euro ad anno) per ristoro del patito danno morale. Per la cassazione di tale decreto le OM hanno proposto ricorso 17.12.2002 denunziando violazione degli artt. 2 L. 89/01, 1226 e 2056 c.c. per avere la Corte di Bari affermato una inesistente complessità del caso, negato indebitamente il ristoro del danno patrimoniale, adottato parametro di ristoro del danno non patrimoniale inferiore a quello costituente standard adottato dalla Corte Europea (non meno di Euro 1.032,00 ad anno).
Ha resistito il Ministero con controricorso del 24.1.2003 nel quale ha proposto ricorso incidentale denunziando l'errore commesso dalla Corte di Bari con l'attribuzione ex officio, ed in difetto della allegazione dei fatti generatori, dal ristoro del danno non patrimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro lo stesso decreto, vanno riuniti ex art 335 c.p.c.. Prive di fondamento sono in primo luogo le censure esposte nel ricorso principale con riguardo alla valutazione di complessità del caso ed al diniego di ristoro di alcun danno patrimoniale perché non provato. Quanto alla prima, la valutazione della Corte di Bari è frutto di una equilibrata valutazione ponderata del comportamento tenuto dai soggetti della procedura con riguardo alla materia sottoposta al Giudice, una valutazione esposta con sintetica ma completa motivazione e pertanto immune da censure in questa sede. Quanto alla seconda, il diniego del ristoro de quo, in ragione della assenza di alcuna prova sulla sua esistenza - prova incombente sulla parte attrice - appare decisione conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (pienamente condivisa dalla decisione 1338/04 delle S.U. in un sintetico ma chiaro passaggio motivazionale esposto al punto 7 pag. 10 della sentenza).
Altrettanto priva di fondamento - come correttamente ammesso dall'Avvocatura Generale in discussione - è la censura esposta nella impugnazione incidentale, alla luce dei principi formulati sulla questione dalla testè richiamata sentenza 1338/04 delle S.U. di questa Corte, e dal Collegio pienamente condivisi. Fondate sono invece le censure relative alla adozione di un parametro di liquidazione del danno non patrimoniale in ragione di anno (nella specie indicato in Euro 500,00), nettamente difforme dallo standard seguito dalla giurisprudenza della CEDU (orientato su di una normale liquidazione di non meno di Euro 1.000,00 ad anno) ed al quale - secondo il condivisibile orientamento della sentenza 1340/04 delle S.U. - ci si sarebbe dovuti attenere, salva la motivata valutazione della opportunità di una non irragionevole distinzione nel caso esaminato.
Sotto tal profilo essendo quindi fondato il ricorso principale, cassato il decreto per quanto di ragione, deve rimettersi alla Corte di rinvio la decisione sulla base dell'esposto principio di diritto e la finale regolamentazione delle spese anche del qui definito giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
cassa il decreto impugnato in relazione alle ragioni accolte e rinvia - anche per le spese - alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004