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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 264 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato PIEROBON REGINA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSI ALESSANDRA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. La IA minore verrà affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
2. Il sig. , a fini di soluzione della crisi familiare, a regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali attinenti alla comproprietà della casa coniugale in esito al regime della comunione legale, nonché al fine di far cessare ogni obbligo nascente dal vincolo di coniugio, si obbliga a cedere senza particolare corrispettivo, quale liquidazione una tantum, alla sig.ra , che accetta, la CP_1 propria quota di proprietà, pari a ½, in relazione all'immobile sito in Cassola (VI), Via Martiri del
Grappa n. 5, così catastalmente censito:
1 - Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 8, Categoria A/3b), Classe 3,
Consistenza 5,0 vani;
- Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 24, Categoria C/6a), Classe U,
Consistenza 11 m2.
Le parti si danno atto che il valore di mercato della quota ceduta pari ad € 40.000,00 viene imputata a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, L. 898/1970, in sostituzione dell'assegno di mantenimento destinato al coniuge e già previsto in sede di separazione, il cui obbligo di versamento cesserà a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il rogito dovrà effettuarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, presso un Notaio scelto da parte acquirente con spese tutte a carico di parte acquirente.
Le parti si danno reciprocamente atto che suddette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento di cui al punto 4) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
3. Il regime di visita alla IA resterà invariato rispetto a quello disposto in esito alla Per_1 separazione, ed in specifico:
a) il sig. potrà tenere con sé la IA un fine settimana ogni quindici giorni;
Parte_1
b) le visite infrasettimanali, gli orari di ritiro e di riconsegna della IA saranno concordati di volta in volta fra il padre e la madre;
c) durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la IA per un periodo di quindici giorni (anche non consecutivi), da concordarsi previamente tra i genitori;
d) durante le ferie natalizie, il padre potrà tenere con sé la IA per un periodo di sette giorni da concordarsi previamente tra i genitori e nel rispetto delle festività alternate;
e) quanto alle altre vacanze la IA trascorrerà un anno con un genitore ed un anno con l'altro, alternativamente, il Natale, il Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e il Lunedi dell'Angelo.
4. Il sig. verserà, a titolo di concorso per il mantenimento della IA , un assegno di Parte_1 Per_1
€ 350,00 mensili alla sig.ra , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con CP_1 decorrenza dall'emissione della sentenza di divorzio.
2 5. I genitori sosterranno congiuntamente, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie relative alla IA secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
6. Le detrazioni per la IA a carico saranno godute interamente dalla madre così pure l'assegno unico universale.
7. Spese di procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Cassola
(VI) in data 21/08/2007.
All'esito dell'udienza del 22/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/09/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IA minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IA a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IA minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, il sig. si obbliga a cedere senza Parte_1
3 particolare corrispettivo, quale liquidazione una tantum, alla sig.ra , che accetta, la CP_1 propria quota di proprietà, pari a ½, in relazione all'immobile sito in Cassola (VI), Via Martiri del
Grappa n. 5, così catastalmente censito:
- Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 8, Categoria A/3b), Classe 3,
Consistenza 5,0 vani;
- Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 24, Categoria C/6a), Classe U,
Consistenza 11 m2.
Le parti si danno atto che il valore di mercato della quota ceduta pari ad € 40.000,00 viene imputata a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, L. 898/1970, in sostituzione dell'assegno di mantenimento destinato al coniuge e già previsto in sede di separazione, il cui obbligo di versamento cesserà a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il rogito dovrà effettuarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, presso un Notaio scelto da parte acquirente con spese tutte a carico di parte acquirente.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
Cassola (VI) il 21/08/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cassola (VI) al n. 10, parte I, anno 2007;
c) dichiara equa la somma di euro 40.000,00 riconosciuta da in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...]
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.07.2025.
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 264 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato PIEROBON REGINA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSI ALESSANDRA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. La IA minore verrà affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
2. Il sig. , a fini di soluzione della crisi familiare, a regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali attinenti alla comproprietà della casa coniugale in esito al regime della comunione legale, nonché al fine di far cessare ogni obbligo nascente dal vincolo di coniugio, si obbliga a cedere senza particolare corrispettivo, quale liquidazione una tantum, alla sig.ra , che accetta, la CP_1 propria quota di proprietà, pari a ½, in relazione all'immobile sito in Cassola (VI), Via Martiri del
Grappa n. 5, così catastalmente censito:
1 - Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 8, Categoria A/3b), Classe 3,
Consistenza 5,0 vani;
- Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 24, Categoria C/6a), Classe U,
Consistenza 11 m2.
Le parti si danno atto che il valore di mercato della quota ceduta pari ad € 40.000,00 viene imputata a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, L. 898/1970, in sostituzione dell'assegno di mantenimento destinato al coniuge e già previsto in sede di separazione, il cui obbligo di versamento cesserà a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il rogito dovrà effettuarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, presso un Notaio scelto da parte acquirente con spese tutte a carico di parte acquirente.
Le parti si danno reciprocamente atto che suddette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento di cui al punto 4) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
3. Il regime di visita alla IA resterà invariato rispetto a quello disposto in esito alla Per_1 separazione, ed in specifico:
a) il sig. potrà tenere con sé la IA un fine settimana ogni quindici giorni;
Parte_1
b) le visite infrasettimanali, gli orari di ritiro e di riconsegna della IA saranno concordati di volta in volta fra il padre e la madre;
c) durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la IA per un periodo di quindici giorni (anche non consecutivi), da concordarsi previamente tra i genitori;
d) durante le ferie natalizie, il padre potrà tenere con sé la IA per un periodo di sette giorni da concordarsi previamente tra i genitori e nel rispetto delle festività alternate;
e) quanto alle altre vacanze la IA trascorrerà un anno con un genitore ed un anno con l'altro, alternativamente, il Natale, il Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e il Lunedi dell'Angelo.
4. Il sig. verserà, a titolo di concorso per il mantenimento della IA , un assegno di Parte_1 Per_1
€ 350,00 mensili alla sig.ra , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con CP_1 decorrenza dall'emissione della sentenza di divorzio.
2 5. I genitori sosterranno congiuntamente, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie relative alla IA secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
6. Le detrazioni per la IA a carico saranno godute interamente dalla madre così pure l'assegno unico universale.
7. Spese di procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Cassola
(VI) in data 21/08/2007.
All'esito dell'udienza del 22/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/09/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IA minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IA a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IA minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, il sig. si obbliga a cedere senza Parte_1
3 particolare corrispettivo, quale liquidazione una tantum, alla sig.ra , che accetta, la CP_1 propria quota di proprietà, pari a ½, in relazione all'immobile sito in Cassola (VI), Via Martiri del
Grappa n. 5, così catastalmente censito:
- Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 8, Categoria A/3b), Classe 3,
Consistenza 5,0 vani;
- Comune di Cassola (C037) (VI) Foglio 2 Particella 299 Subalterno 24, Categoria C/6a), Classe U,
Consistenza 11 m2.
Le parti si danno atto che il valore di mercato della quota ceduta pari ad € 40.000,00 viene imputata a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, L. 898/1970, in sostituzione dell'assegno di mantenimento destinato al coniuge e già previsto in sede di separazione, il cui obbligo di versamento cesserà a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il rogito dovrà effettuarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, presso un Notaio scelto da parte acquirente con spese tutte a carico di parte acquirente.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
Cassola (VI) il 21/08/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cassola (VI) al n. 10, parte I, anno 2007;
c) dichiara equa la somma di euro 40.000,00 riconosciuta da in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...]
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.07.2025.
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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