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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11834 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3790/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 15/12/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presenta verbale.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 3790/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 15/12/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3790/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI NATALE EDOARDO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'odierno istante ha convenuto dinanzi Questo Tribunale la parte al fine di vedere accogliere la spiegata opposizione e contestualmente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 563/ 2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data
29.012024, e notificato all'odierno opponente in data 31/01/2024, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 3000,00 oltre interessi e spese della procedura.
Sosteneva l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di pace e formulava, nel merito, eccezione di inadempimento nonché la
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 compensazione con somme dovute dall'opposta in forza della sentenza n°6327/2023 del Giudice del Lavoro di questo Tribunale, a definizione del giudizio R.G. 5420/2021, promosso da una ex dipendente delle due società odierne parti in causa ed avente ad oggetto riconoscimento di mansioni superiori e conseguenti differenze retributive, sostenendo circa la responsabilità dell'opposta in relazione alle dette somme da cui le invocate eccezioni.
Con ulteriori argomentazioni variamente articolate rassegnava le conclusioni come in atti.
Si costituiva l'opposta che sosteneva l'assoluta infondatezza della spiegata opposizione e rassegnava le conclusioni come in atti.
Fallita ogni ipotesi conciliativa tra le parti, pur espressamente invitate le parti in tal senso, il Giudice, ascoltata la discussione orale delle parti, procede, all'esito della camera di consiglio, alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce la causa.
In via preliminare occorre prendere posizione circa l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente.
L'Odierna attiene – dato incontestato tra le parti – alla pretesa CP_2 relativa al pagamento di canone per la prevista cessione di azienda attratta per materia alla competenza del Tribunale.
Si tratta, infatti, di materia che rientra nel novero delle controversie ex art. 447- bis cod. proc. civ. ed in relazione al quale basterà ricordare che ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo od assimilato ai sensi della previsione di cui all'art. 447 bis c.p.c, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale, resta comunque esclusa la competenza del giudice di pace, ancorché la pretesa riguardi un credito pecuniario di importo non eccedente i cinquemila euro ( riflessioni in Cassazione 28041/2019).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Svolta tale considerazione preliminare, del pari, doverosa una premessa circa la cognizione tipica del giudizio cd. di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Va detto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III, 31/05/2006,
n. 13001).
La stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n. 14486/2019).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Alla luce di tale doverosa premessa nell'ottica di analiticità e diffusività del vaglio cara al Giudicante, può passarsi al merito della domanda.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente, in estrema sostanza, propone con l'odierna azione l'eccezione di inadempimento.
La detta eccezione risulta, però, infondata.
Come, peraltro, correttamente dedotto ed eccepito dalla difesa di parte opposta, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la sentenza n. 6327/2023 sancisce distinte statuizioni di condanna , una di Euro 22.311,58 gravante in via solidale sulla cedente e sulla cessionaria Controparte_1 ed un'altra condanna, del minore importo di Euro 1.827,09 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, pronunciata in via esclusiva nei confronti della sola cessionaria ( cfr. sentenza allegato in atti). Parte_1
Orbene la parte opponente, invocando di aver effettuato il pagamento nei confronti della lavoratrice, non dimostra che lo stesso si riferisca a somme poste dal giudice del lavoro a carico anche della opposta quale condebitore solidale dalla citata statuizione giurisdizionale, essendo, in verità, l'importo corrisposto alla lavoratrice ( cfr. allegato bonifico in atti) ben riferibile anche alla parte di statuizione di debenza della sola opponente, contenendo – come detto - la citata statuizione giurisdizionale due distinte condanne nel senso già citato.
Orbene in relazione alle somme ulteriori rispetto alla condanna posta solo a carico dell'opponente, la stessa non ha dimostrato di aver corrisposto alcunché alla lavoratrice con la conseguenza che alcuna compensazione potrà operare rispetto alla pretesa fatta vantare dalla opposta relativa al pagamento dell'ultimo canone.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 Tale riflessione fornisce la stura ad un'ulteriore considerazione.
La stessa parte opponente invoca l'eccezione di inadempimento della parte opposta, condannata in solido, ma non allega di aver dato completa attuazione alla citata pronuncia giurisdizionale del Tribunale in funzione del Giudice del lavoro in relazione alle specifiche somme dovute quali condebitori solidali.
Per tali ragioni invoca apoditticamente un'eccezione di inadempimento in forza della citata statuizione ma non prova di aver adempiuto - anche in relazione alla mera propria quota di spettanza - alla statuizione giurisdizionale del Giudice del lavoro e, dunque, non allega correttamente l'esistenza dei presupposti in ordine agli effetti complessivamente liberatori dell'adempimento da parte di uno dei condebitori che si pone come prodromo assolutamente necessario rispetto ala proposta eccezione di inadempimento.
In mancanza, infatti, della citata prova dell'attuazione della sentenza con il pagamento delle somme ( non quelle relative alla propria esclusiva spettanza di cui alla citata sentenza - giova ribadirlo ), la creditrice è la lavoratrice ( terza rispetto all'odierno giudizio) e non l'odierna opponente, essendo, dunque, del tutto inesistenti i presupposti per la citata eccezione di inadempimento.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati, computando le stesse – giova rilevarlo - ai fini della piena ed immeditata intellegibilità della pronuncia anche in relazione al governo delle spese di lite, in relazione allo “scaglione di valore di riferimento”, considerando la natura delle questioni affrontate.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta integralmente la domanda e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo che dichiara che dichiara esecutivo;
2. Condanna parte ricorrente – compiutamente identificata in atti- al pagamento in favore della parte resistente – compiutamente identificata in atti
- delle spese processuali che si liquidano in euro 1278,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge.
E' verbale
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 15/12/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presenta verbale.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 3790/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 15/12/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3790/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI NATALE EDOARDO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'odierno istante ha convenuto dinanzi Questo Tribunale la parte al fine di vedere accogliere la spiegata opposizione e contestualmente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 563/ 2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data
29.012024, e notificato all'odierno opponente in data 31/01/2024, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 3000,00 oltre interessi e spese della procedura.
Sosteneva l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di pace e formulava, nel merito, eccezione di inadempimento nonché la
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 compensazione con somme dovute dall'opposta in forza della sentenza n°6327/2023 del Giudice del Lavoro di questo Tribunale, a definizione del giudizio R.G. 5420/2021, promosso da una ex dipendente delle due società odierne parti in causa ed avente ad oggetto riconoscimento di mansioni superiori e conseguenti differenze retributive, sostenendo circa la responsabilità dell'opposta in relazione alle dette somme da cui le invocate eccezioni.
Con ulteriori argomentazioni variamente articolate rassegnava le conclusioni come in atti.
Si costituiva l'opposta che sosteneva l'assoluta infondatezza della spiegata opposizione e rassegnava le conclusioni come in atti.
Fallita ogni ipotesi conciliativa tra le parti, pur espressamente invitate le parti in tal senso, il Giudice, ascoltata la discussione orale delle parti, procede, all'esito della camera di consiglio, alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce la causa.
In via preliminare occorre prendere posizione circa l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente.
L'Odierna attiene – dato incontestato tra le parti – alla pretesa CP_2 relativa al pagamento di canone per la prevista cessione di azienda attratta per materia alla competenza del Tribunale.
Si tratta, infatti, di materia che rientra nel novero delle controversie ex art. 447- bis cod. proc. civ. ed in relazione al quale basterà ricordare che ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo od assimilato ai sensi della previsione di cui all'art. 447 bis c.p.c, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale, resta comunque esclusa la competenza del giudice di pace, ancorché la pretesa riguardi un credito pecuniario di importo non eccedente i cinquemila euro ( riflessioni in Cassazione 28041/2019).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Svolta tale considerazione preliminare, del pari, doverosa una premessa circa la cognizione tipica del giudizio cd. di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Va detto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III, 31/05/2006,
n. 13001).
La stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n. 14486/2019).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Alla luce di tale doverosa premessa nell'ottica di analiticità e diffusività del vaglio cara al Giudicante, può passarsi al merito della domanda.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente, in estrema sostanza, propone con l'odierna azione l'eccezione di inadempimento.
La detta eccezione risulta, però, infondata.
Come, peraltro, correttamente dedotto ed eccepito dalla difesa di parte opposta, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la sentenza n. 6327/2023 sancisce distinte statuizioni di condanna , una di Euro 22.311,58 gravante in via solidale sulla cedente e sulla cessionaria Controparte_1 ed un'altra condanna, del minore importo di Euro 1.827,09 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, pronunciata in via esclusiva nei confronti della sola cessionaria ( cfr. sentenza allegato in atti). Parte_1
Orbene la parte opponente, invocando di aver effettuato il pagamento nei confronti della lavoratrice, non dimostra che lo stesso si riferisca a somme poste dal giudice del lavoro a carico anche della opposta quale condebitore solidale dalla citata statuizione giurisdizionale, essendo, in verità, l'importo corrisposto alla lavoratrice ( cfr. allegato bonifico in atti) ben riferibile anche alla parte di statuizione di debenza della sola opponente, contenendo – come detto - la citata statuizione giurisdizionale due distinte condanne nel senso già citato.
Orbene in relazione alle somme ulteriori rispetto alla condanna posta solo a carico dell'opponente, la stessa non ha dimostrato di aver corrisposto alcunché alla lavoratrice con la conseguenza che alcuna compensazione potrà operare rispetto alla pretesa fatta vantare dalla opposta relativa al pagamento dell'ultimo canone.
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5 Tale riflessione fornisce la stura ad un'ulteriore considerazione.
La stessa parte opponente invoca l'eccezione di inadempimento della parte opposta, condannata in solido, ma non allega di aver dato completa attuazione alla citata pronuncia giurisdizionale del Tribunale in funzione del Giudice del lavoro in relazione alle specifiche somme dovute quali condebitori solidali.
Per tali ragioni invoca apoditticamente un'eccezione di inadempimento in forza della citata statuizione ma non prova di aver adempiuto - anche in relazione alla mera propria quota di spettanza - alla statuizione giurisdizionale del Giudice del lavoro e, dunque, non allega correttamente l'esistenza dei presupposti in ordine agli effetti complessivamente liberatori dell'adempimento da parte di uno dei condebitori che si pone come prodromo assolutamente necessario rispetto ala proposta eccezione di inadempimento.
In mancanza, infatti, della citata prova dell'attuazione della sentenza con il pagamento delle somme ( non quelle relative alla propria esclusiva spettanza di cui alla citata sentenza - giova ribadirlo ), la creditrice è la lavoratrice ( terza rispetto all'odierno giudizio) e non l'odierna opponente, essendo, dunque, del tutto inesistenti i presupposti per la citata eccezione di inadempimento.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati, computando le stesse – giova rilevarlo - ai fini della piena ed immeditata intellegibilità della pronuncia anche in relazione al governo delle spese di lite, in relazione allo “scaglione di valore di riferimento”, considerando la natura delle questioni affrontate.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta integralmente la domanda e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo che dichiara che dichiara esecutivo;
2. Condanna parte ricorrente – compiutamente identificata in atti- al pagamento in favore della parte resistente – compiutamente identificata in atti
- delle spese processuali che si liquidano in euro 1278,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge.
E' verbale
Napoli, 15/12/2025
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Dott. Vincenzo Trinchillo
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