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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8271/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO LUIGI e dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
IE IE TO
ricorrente contro CP_
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
C/O AVV. C. PUNZI - VIA PUTIGNANI, 108 70100 BARIpresso il difensore avv. LONGO DOMENICO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/10/2024, parte ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza 1-5-2017, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al CP_1 recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato dall' con nota in data 3-6- CP_2 CP_ 2024 per € 1595,28 ; nella nota in questione l' dava atto di avere effettuato un ricalcolo e conseguentemente operato la trattenuta ovvero formalizzato la richiesta di recupero dell'indebito. Evidenziava che l'indebito di era formato per effetto di una erronea valutazione relativa al requisito sanitario dell'indennità in questione (verbale sanitario 31-5-2024) che aveva indotto la ricorrente a promuovere ricorso per ATPO (8146/2024) tuttora pendente.
CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso. Esponeva che essendo la ricorrente titolare dell'indennità di accompagnamento (cat. INVCIV n. 044-310007088161 con decorrenza 01.05.2017) ed avendo presentato nuova domanda amministrativa in data 06.03.2024, la Commissione Medica di Prima Istanza in data 29.05.2024 aveva constatato il venire meno del requisito sanitario;
sicchè l' CP_1 riliquidava la prestazione revocando l'indennità di accompagnamento a far data dal 06.03.2024, giorno della domanda amministrativa. La ricorrente, tuttavia, contestava il verbale sanitario del 29.05.2024 che pagina 1 di 3 aveva determinato la revoca dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 06.03.2024, proponendo istanza di accertamento tecnico preventivo n. 8146/24 R.G.. Tale giudizio si concludeva con decreto di omologa del 28.05.2025 che riconosceva in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dal 06.03.2024 (data della domanda amministrativa) Di conseguenza l' in data 01.07.2025 liquidava la prestazione cat. INVCIV n. 044-310007158521, riconoscendo CP_1 l'indennità di accompagna-mento a far data dal 01.04.2024 (primo giorno successivo alla domanda ammnistrativa del 06.03.2024) e corrispondeva arretrati per il periodo aprile 2024 – giugno 2025 nella misura di € 8.037,96. Da tale importo veniva decurtato l'importo delle rate di aprile, maggio e giugno 2024 della precedente prestazione, oggetto dell'indebito per cui è causa e non ancora recuperate, per un importo netto in pagamento a titolo di arretrati di € 6.442,68, corrisposto in uno al rateo di luglio 2025 (doc. 9).
Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla cessazione della materia del contendere ha aderito parte ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 13-10-2025.
Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.
L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-
1999).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' solo in CP_1 epoca successiva all'inizio della lite;
con l'atto di costituzione l' non ha in alcun modo contrastato CP_1 le avverse ragioni, seppure ai soli fini del giudizio relativo alle spese.
Di tanto non può non tenersi conto ai fini del governo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' soccombente virtuale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1200,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8271/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO LUIGI e dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
IE IE TO
ricorrente contro CP_
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
C/O AVV. C. PUNZI - VIA PUTIGNANI, 108 70100 BARIpresso il difensore avv. LONGO DOMENICO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/10/2024, parte ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza 1-5-2017, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al CP_1 recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato dall' con nota in data 3-6- CP_2 CP_ 2024 per € 1595,28 ; nella nota in questione l' dava atto di avere effettuato un ricalcolo e conseguentemente operato la trattenuta ovvero formalizzato la richiesta di recupero dell'indebito. Evidenziava che l'indebito di era formato per effetto di una erronea valutazione relativa al requisito sanitario dell'indennità in questione (verbale sanitario 31-5-2024) che aveva indotto la ricorrente a promuovere ricorso per ATPO (8146/2024) tuttora pendente.
CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso. Esponeva che essendo la ricorrente titolare dell'indennità di accompagnamento (cat. INVCIV n. 044-310007088161 con decorrenza 01.05.2017) ed avendo presentato nuova domanda amministrativa in data 06.03.2024, la Commissione Medica di Prima Istanza in data 29.05.2024 aveva constatato il venire meno del requisito sanitario;
sicchè l' CP_1 riliquidava la prestazione revocando l'indennità di accompagnamento a far data dal 06.03.2024, giorno della domanda amministrativa. La ricorrente, tuttavia, contestava il verbale sanitario del 29.05.2024 che pagina 1 di 3 aveva determinato la revoca dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 06.03.2024, proponendo istanza di accertamento tecnico preventivo n. 8146/24 R.G.. Tale giudizio si concludeva con decreto di omologa del 28.05.2025 che riconosceva in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dal 06.03.2024 (data della domanda amministrativa) Di conseguenza l' in data 01.07.2025 liquidava la prestazione cat. INVCIV n. 044-310007158521, riconoscendo CP_1 l'indennità di accompagna-mento a far data dal 01.04.2024 (primo giorno successivo alla domanda ammnistrativa del 06.03.2024) e corrispondeva arretrati per il periodo aprile 2024 – giugno 2025 nella misura di € 8.037,96. Da tale importo veniva decurtato l'importo delle rate di aprile, maggio e giugno 2024 della precedente prestazione, oggetto dell'indebito per cui è causa e non ancora recuperate, per un importo netto in pagamento a titolo di arretrati di € 6.442,68, corrisposto in uno al rateo di luglio 2025 (doc. 9).
Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla cessazione della materia del contendere ha aderito parte ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 13-10-2025.
Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.
L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-
1999).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' solo in CP_1 epoca successiva all'inizio della lite;
con l'atto di costituzione l' non ha in alcun modo contrastato CP_1 le avverse ragioni, seppure ai soli fini del giudizio relativo alle spese.
Di tanto non può non tenersi conto ai fini del governo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' soccombente virtuale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1200,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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