TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato - Presidente Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 10807, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Russi , ricorrente
E
nata a [...] l'[...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Moschetta , resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 18.4.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 18.10.2024 Parte_1
, premesso che:
[...]
- in data 18.9.1997 aveva contratto matrimonio concordatario in Bitonto (anno 1997, parte II, serie
A, atto n. 228) con;
CP_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1
(n. il 19.9.1999) e (n. il 14.12.2001), Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi;
- con sentenza non definitiva n. 636/2022 del 2.12.2022 il Tribunale di Pordenone pronunciava la separazione dei coniugi;
- che il giudizio di separazione veniva concluso con sentenza definitiva n. 150/2024 dell'8.3.2024, con previsione di un assegno di man tenimento da egli dovuto in favore del coniuge;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio , revocando l'assegno di mantenimento previsto in favore della CP_1
Con decreto del 28.10.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l'udienza del 18.4.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizi o.
Con memoria del 13.3.2025 si costituiva in giudizio non opponendosi alle avverse richieste. CP_1
Con nota del 27.3.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio provvedendo ad allegare la convenzione sottoscritta e la dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale.
All'udienza del 18.4.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato , per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta dai coniugi e dai difensori e depositata in atti il 27.3.2025, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.
r.g. 10807/2024 pendente tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M. in sede, così CP_1 provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Bitonto il 18.9.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1997, atto n. 228, parte
2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta e depositata in giudizio il 27.3.2025, da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 6 maggio 2025.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR ES I D E N T E
D O TT. GI U SE P P E DIS A B A T O
4