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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 5 maggio
2025 ,ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANTINA ANTONINO
Ricorrente
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. PAGANO GIOVANNI C.F._3
Resistenti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 4 2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie
In Fatto e in diritto
Con atto di opposizione, regolarmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione al decreto d'ingiunzione emesso dal Tribunale di Palermo il 09/10/2023, n. 3858/2023, R.G. n.
9284/2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di e CP_1 Controparte_2
della somma di € 1.613,43, oltre 473,00 per compensi, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C..P.A. ed IVAcome per legge, oltre € 76,00 per esborsi
Tale somma veniva ingiunta per il mancato pagamento da parte dell'opponente degli oneri condominiali relativi all'immobile di cui era conduttore, sito in Palermo, via Messina Marine n. 429/f di proprietà dei signori e . Controparte_2 CP_1
L'opponente esponeva che, in data 30.07.2014, durante i lavori di ultimazione trasloco dei mobili da trasportare a Malta ove si era trasferito, aveva incontrato il sig. presso l'immobile di via CP_1
Messina Marina n. 429/f al precipuo fine di verificare se vi fossero danni nell'appartamento che si apprestava a rilasciare. Nell'occasione, in ragione della diffida di pagamento allo stesso notificata dall'Avv. Giovanni Pagano, chiedeva al medesimo sig. di trattenere la somma di € CP_1
1.200,00 dallo stesso tenuta a titolo di deposito cauzionale imputandola, quanto ad € 600,00, a titolo di canone di affitto afferente il mese di luglio 2014 e per altra parte al pagamento della somma di € 561,24
quale corrispettivo dei canoni condominiali anni 2011/2012.
Riteneva pertanto, concluso ogni rapporto dare/avere afferente la locazione dell'immobile di proprietà
dei coniugi Parte_2
L'opponente negava di avere sottoscritto la dichiarazione del 24.09.2014, depositata dagli opposti, con la quale si attestava l'avvenuta restituzione del deposito cauzionale di € 1.200,00 ed il contestuale esonero della signora da qualsiasi onere o spesa afferente il conduttore Controparte_2 Pt_1
.
[...]
pagina 2 di 4 Contestava la veridicità della suddetta scrittura privata e ne disconosceva la sottoscrizione a sua firma.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale:
-“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, ritenere e dichiarare non riconducibile al sig. la scrittura privata del 24.09.2014 poiché dallo stesso Parte_1
mai resa né, meno ancora, sottoscritta e pertanto a mezzo il presente atto si disconosce in toto espressamente.
Nel merito,
- revocare, con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 3583/2023 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 09.10.2023, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituivano gli opposti che contestavano tutto quanto dedotto dall'opponente e chiedevano il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese del giudizio.
Questo decidente disponeva il mutamento del rito da ordinario in locatizio, non ammetteva la verificazione della scrittura privata e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione.
All'udienza del 5 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
L'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato per i motivi che seguono .
Preliminarmente si rileva che questo decidente non ha disposto la verificazione della scrittura privata del 24-09-2014 con la quale si attestava l'avvenuta restituzione del deposito cauzionale di € 1.200,00
ed il contestuale esonero della signora da qualsiasi onere o spesa afferente il Controparte_2
conduttore , in quanto l'opponente, a prescindere da tale scrittura, ha l'obbligo di Parte_1
pagare gli oneri condominiali allo stesso spettanti e relativi al periodo in cui era conduttore.
Dalla documentazione in atti l'opponente risulta debitore per oneri condominiali inerenti al periodo 31-
01-2011 – 30-09-2014, pagati al Condominio dai locatori .
pagina 3 di 4 Lo stesso opponente ha ammesso che alla data del 30 luglio 2014 non consegnava le chiavi ai locatori e pertanto non rilasciava l'immobile, in quanto aveva incaricato di tale incombenza la signora
[...]
atteso che la stessa doveva provvedere al ritiro di alcuni mobili presenti in loco che il Testimone_1
ricorrente le aveva lasciato. Lo stesso ha ammesso che il rilascio è avvenuto successivamente.
L'opponente non ha dato la prova di avere pagato la somma ingiunta ma ha dedotto di non dovere versare gli oneri condominiali richiesti dai locatori in quanto aveva concordato con gli stessi locatori una compensazione del deposito cauzionale con gli oneri dovuti.
A prescindere dalla scrittura del 24-09-2014, l'opponente avrebbe dovuto dare la prova di avere versato le somme dovute per oneri condominiali oggetto dell'ingiunzione che sono state pagate dai locatori,
oppure avrebbe dovuto provare che vi fosse un accordo scritto fra le parti di compensare il deposito cauzionale con le somme oggetto dell'ingiunzione.
Secondo la giurisprudenza unanime della Suprema Corte non è possibile compensare il deposito cauzionale con oneri condominiali impagati dal conduttore, ciò può avvenire solo se vi è un accordo scritto fra le parti , accordo di cui l'opponente non ha dato alcuna prova in giudizio.
Per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 5 maggio
2025 ,ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANTINA ANTONINO
Ricorrente
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. PAGANO GIOVANNI C.F._3
Resistenti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 4 2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie
In Fatto e in diritto
Con atto di opposizione, regolarmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione al decreto d'ingiunzione emesso dal Tribunale di Palermo il 09/10/2023, n. 3858/2023, R.G. n.
9284/2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di e CP_1 Controparte_2
della somma di € 1.613,43, oltre 473,00 per compensi, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C..P.A. ed IVAcome per legge, oltre € 76,00 per esborsi
Tale somma veniva ingiunta per il mancato pagamento da parte dell'opponente degli oneri condominiali relativi all'immobile di cui era conduttore, sito in Palermo, via Messina Marine n. 429/f di proprietà dei signori e . Controparte_2 CP_1
L'opponente esponeva che, in data 30.07.2014, durante i lavori di ultimazione trasloco dei mobili da trasportare a Malta ove si era trasferito, aveva incontrato il sig. presso l'immobile di via CP_1
Messina Marina n. 429/f al precipuo fine di verificare se vi fossero danni nell'appartamento che si apprestava a rilasciare. Nell'occasione, in ragione della diffida di pagamento allo stesso notificata dall'Avv. Giovanni Pagano, chiedeva al medesimo sig. di trattenere la somma di € CP_1
1.200,00 dallo stesso tenuta a titolo di deposito cauzionale imputandola, quanto ad € 600,00, a titolo di canone di affitto afferente il mese di luglio 2014 e per altra parte al pagamento della somma di € 561,24
quale corrispettivo dei canoni condominiali anni 2011/2012.
Riteneva pertanto, concluso ogni rapporto dare/avere afferente la locazione dell'immobile di proprietà
dei coniugi Parte_2
L'opponente negava di avere sottoscritto la dichiarazione del 24.09.2014, depositata dagli opposti, con la quale si attestava l'avvenuta restituzione del deposito cauzionale di € 1.200,00 ed il contestuale esonero della signora da qualsiasi onere o spesa afferente il conduttore Controparte_2 Pt_1
.
[...]
pagina 2 di 4 Contestava la veridicità della suddetta scrittura privata e ne disconosceva la sottoscrizione a sua firma.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale:
-“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, ritenere e dichiarare non riconducibile al sig. la scrittura privata del 24.09.2014 poiché dallo stesso Parte_1
mai resa né, meno ancora, sottoscritta e pertanto a mezzo il presente atto si disconosce in toto espressamente.
Nel merito,
- revocare, con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 3583/2023 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 09.10.2023, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituivano gli opposti che contestavano tutto quanto dedotto dall'opponente e chiedevano il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese del giudizio.
Questo decidente disponeva il mutamento del rito da ordinario in locatizio, non ammetteva la verificazione della scrittura privata e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione.
All'udienza del 5 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
L'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato per i motivi che seguono .
Preliminarmente si rileva che questo decidente non ha disposto la verificazione della scrittura privata del 24-09-2014 con la quale si attestava l'avvenuta restituzione del deposito cauzionale di € 1.200,00
ed il contestuale esonero della signora da qualsiasi onere o spesa afferente il Controparte_2
conduttore , in quanto l'opponente, a prescindere da tale scrittura, ha l'obbligo di Parte_1
pagare gli oneri condominiali allo stesso spettanti e relativi al periodo in cui era conduttore.
Dalla documentazione in atti l'opponente risulta debitore per oneri condominiali inerenti al periodo 31-
01-2011 – 30-09-2014, pagati al Condominio dai locatori .
pagina 3 di 4 Lo stesso opponente ha ammesso che alla data del 30 luglio 2014 non consegnava le chiavi ai locatori e pertanto non rilasciava l'immobile, in quanto aveva incaricato di tale incombenza la signora
[...]
atteso che la stessa doveva provvedere al ritiro di alcuni mobili presenti in loco che il Testimone_1
ricorrente le aveva lasciato. Lo stesso ha ammesso che il rilascio è avvenuto successivamente.
L'opponente non ha dato la prova di avere pagato la somma ingiunta ma ha dedotto di non dovere versare gli oneri condominiali richiesti dai locatori in quanto aveva concordato con gli stessi locatori una compensazione del deposito cauzionale con gli oneri dovuti.
A prescindere dalla scrittura del 24-09-2014, l'opponente avrebbe dovuto dare la prova di avere versato le somme dovute per oneri condominiali oggetto dell'ingiunzione che sono state pagate dai locatori,
oppure avrebbe dovuto provare che vi fosse un accordo scritto fra le parti di compensare il deposito cauzionale con le somme oggetto dell'ingiunzione.
Secondo la giurisprudenza unanime della Suprema Corte non è possibile compensare il deposito cauzionale con oneri condominiali impagati dal conduttore, ciò può avvenire solo se vi è un accordo scritto fra le parti , accordo di cui l'opponente non ha dato alcuna prova in giudizio.
Per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
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