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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 3603/2019,
TRA
e , in proprio e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore
, rapp.ti e difesi dall'avv. AR CE;
Persona_1
-ATTORI-
E
già Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone e dall'avv.
Ivan Scafuro;
1
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2
della predetta legge.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. , Parte_1 Parte_2
in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà
genitoriale sulla minore chiedevano ammettersi Persona_1
procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, asserendo la sussistenza di profili di
2 responsabilità professionale in capo alla Società
[...]
conseguenti ai profili di Controparte_2 CP_1
negligenza e imperizia dei sanitari durante la fase espulsiva del travaglio del 30.10.2017, a cui seguiva ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
In particolare, gli attori chiedevano “condannare la
[...]
al risarcimento in favore dei Controparte_2
ricorrenti, quali legali rappresentanti della figlia dei danni Persona_1
patiti e patiendi dalla minore, come sopra indicati, e in particolare al
risarcimento, per le anzidette causali, dei danni patrimoniali e non
patrimoniali derivanti dalle lesioni personali da essa subite (ivi compresi
il danno biologico, morale, il danno alla vita di relazione, il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e generica, le spese mediche
sostenute e da sostenere in futuro ed ogni altro pregiudizio anche se qui
non specificato), nella somma complessiva di € 400.000,00 o in quella che
risulterà di giustizia, previa integrazione a disporre della consulenza tecnica di ufficio sui punti indicati (accertamento L.T. e riduzione capacità
lavorativa specifica), oltre interessi legali e rivalutazione di tali del excrim
fino al soddisfo;
condannarsi, altresì, al pagamento in favore dei ricorrenti,
in proprio, della somma di € 70.000,00 ciascuno, o di quella che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da essi
3 subiti per lesione del rapporto parentale, nonché di € 9.000 per esborsi
documentati, salvo i successivi conguagli”.
Con memoria si costituiva la convenuta Controparte_1
già in
[...] Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., la quale chiedeva dichiararsi inammissibile, improcedibile e infondato il ricorso, chiedendo la chiamata in causa della dott.ssa Controparte_3
Con ordinanza dell'8.10.21 il giudice Maila Casale disponeva il mutamento di rito, considerando che l'esame delle questioni necessitavano di approfondimento.
Istruita la causa, acquisita l'ATP 4699/2018, precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più
rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello
4 della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità.
5 Invero, affinché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass., n. 7137 del
16/05/2002; Cass. n. 2494 del 10/02/2004, Tribunale Santa Maria
Capua Vetere n. 3191 dell'8/08/2023).
Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati. Nel caso in esame, deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda parte attrice, essendo stata descritta la dinamica del sinistro, i danni di cui si chiede il ristoro e le loro cause.
D'altra parte, la pretesa parte attrice risulta perfettamente intesa dalla convenuta costituita, che ha articolato sul punto specifiche difese.
6 In ordine alla richiesta della chiamata in causa non possono che condividersi le motivazioni già espresse dal precedente giudice nell'ordinanza del 30.10.2019.
L'art. 9 della legge n. 24/2017 è rubricato "Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa" ed ha introdotto una serie di condizioni e limiti per l'esercizio dell'azione recuperatoria da parte della nei confronti dell'Operatore Sanitario, Controparte_4
prevedendo che la rivalsa può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e, al comma 2, che se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
Non risulta dalle allegazioni delle parti che il professionista sia stato parte della procedura per accertamento tecnico preventivo,
con la conseguenza che tale chiamata non potrebbe avere effetti tra l'attore ed il terzo né effetti immediati tra il chiamante ed il chiamato, atteso che l'azione di rivalsa presuppone la conclusione
7 del giudizio di merito;
in disparte ogni considerazione circa l'evocazione diretta in giudizio del medico da parte del paziente alla luce delle recenti riforme normative sul piano processuale (l.
8.3.2017 n. 24), in via generale si richiama l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto la responsabilità civile ed il risarcimento del danno, la distinzione tra garanzia propria ed impropria assume carattere meramente descrittivo ed è inidonea a qualificare diversamente la posizione processuale del terzo chiamato, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24707 del
04/12/2015) ; si è invece affermato in un caso analogo al presente che qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni,
chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea,
senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato,
atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta,
ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione
8 risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (cfr. Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n.
30601 del 27/11/2018, nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito,
che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l convenuta Parte_3
aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo,
limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare che l'azione proposta deve essere qualificata di natura contrattuale collocando, la posizione del medico e della struttura all'interno di un sinallagma contrattuale con tutte le conseguenze in tema di onere probatorio.
9 Secondo la Corte di Cassazione "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente,
dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico,
del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può
conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-
professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere
10 anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 e, inoltre, Cass.
23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Ancora: "in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c." (Cass.
29001/2021 e 28987/2019).
La casa di cura o l'ente ospedaliero deve assicurare una prestazione sanitaria immune da deficienze, di modo che risponde ex art. 1228
c.c., solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo all'uopo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell'ente sull'attività del medico in virtù di un rapporto (anche non necessariamente) di lavoro subordinato.
11 Ciò premesso il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra aggravamento della situazione patologica e condotta del sanitario e questa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cassazione, sez. III, n. 28991 e 28992/2019).
Spetta, invece, al medico e/o alla struttura sanitaria prova la causa estintiva dell'obbligazione, cioè, dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma del Dott. Per_2
e del Dott. , sono emersi la prova del
[...] Persona_3
nesso eziologico e l'accertamento della condotta colposa in capo alla struttura convenuta.
Come osservato dai consulenti d'ufficio, a pag. 42 della loro relazione, “sono emersi rilievi di censura sul comportamento dei sanitari che ebbero in cura la signora durante il Parte_2
suo ricovero presso la casa di cura “ di Avellino CP_1
specificatamente durante la fase espulsiva del travaglio. Infatti la sofferenza del plesso brachiale è stata causata dalla omissione delle manovre ostetriche indicate per la risoluzione della distocie delle
12 spalle. Da tale condotta omissiva traspaiono profili di imperizia e negligenza di grado medio se si considera anche il breve lasso di tempo che si ha a disposizione per la risoluzione della distocia di spalle. E' quindi possibile, allo stato attuale delle nostre conoscenze riconoscere la sussistenza di un nesso causale tra fra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso. Per quanto attiene alla stima dei postumi permanenti di ordine civilistico, tenuto conto di quanto è
stato obiettivato al momento della visita ed anche di quanto è
emerso dall'esame critico degli atti e della documentazione sanitaria con riguardo alla scelta (impropria) da parte dei sanitari di trascurare le manovre di prima linea che vengono consigliate,
alla luce degli esiti algo-disfunzionali dell'arto superiore destro della piccola chiara renna, delle inevitabili ripercussioni anche di ordine neurologico (plesso brachiale) e psichico futuro, il danno biologico permanente si può stimare in misura del 25%
(venticinque percento) in atti sono versate ricevute per prestazioni fisiatriche nella misura di € 400,00. (quattrocento). Tali spese sono da ritenersi congrue. Sono prevedibili spese future orientativamente quantizzabili in € 3.000,00 (tremila)”.
13 Questo giudice condivide le conclusioni dei consulenti d'ufficio, che hanno eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
In ordine al quantum debeatur, secondo Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-
fisica, Tabelle aggiornate "Edizione 2024”, può riconoscersi, la somma di € 155.412,00 (25% D.B. 1 anno).
Non sussistono elementi per la personalizzazione siccome richiesta.
Si rileva che "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già
forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali,
per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle
14 proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto,
non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo" (Cass. 24155/2018 e Cass. 23469/2018).
Pertanto, in mancanza di specifica deduzione e relativa prova, nulla può essere riconosciuto alla minore a titolo di danno esistenziale che non sia già coperto dal meccanismo tabellare.
Passando al danno patrimoniale, la minore ha chiesto liquidarsi il danno per la ridotta capacità lavorativa generica e specifica.
Sotto il profilo dell'incapacità di produrre reddito per l'inabilità lavorativa che di certo deriva dalla sua situazione clinica,
15 va detto che nel patrimonio della vittima i danni patrimoniali futuri e permanenti possono essere di due specie:
(a) quelli che si stanno già producendo nel momento della liquidazione, e che continueranno a prodursi in futuro (spese sanitarie e di assistenza);
(b) quelli che, pur essendo certi od altamente verosimili nel loro avverarsi, al momento della sentenza non si sono ancora avverati, perché inizieranno a prodursi solo dopo un certo periodo di tempo dalla liquidazione (lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro).
Quanto a questo secondo profilo si osserva che "la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito;
e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di
16 presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa"
(Cass n. 31235/2018).
Nel caso di un elevato grado di invalidità riportato dal minore fin dalla nascita, se per un verso attesta l'incapacità del medesimo di produrre reddito in futuro, per altro verso rende difficile, per non dire impossibile, stabilire quale sarebbe stata la sua capacità
reddituale, laddove il minore non avesse subito tali danni, non potendosi svolgere alcuna prognosi obiettiva su quelle che sarebbero state le inclinazioni del soggetto ed il suo percorso lavorativo;
sicché vi è necessità di fare ricorso al criterio equitativo sussidiario che assume come base di calcolo, in difetto di diversi elementi, il triplo della pensione sociale (Cass. n. 24331/2008). Ciò
anche in assenza di alcun tipo di indicazione offerta dai genitori in ordine alla propria attività lavorativa ed al percorso di studi come appunto in questo caso.
Questo danno può essere liquidato facendo ricorso alla prova presuntiva e, in particolare, attraverso una prognosi finalizzata all'accertamento della futura attività occupazionale del giovane,
basata su presunzioni ricollegabili al suo contesto familiare e
17 sociale, nonché agli orientamenti che tale contesto avrebbe potuto ingenerare nella stessa.
In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti (né la prova per testi articolata dagli attori verteva sul punto), e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva, la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2008,
n. 24331). Infatti, nella fattispecie di causa, mancando qualsiasi allegazione con riguardo ai futuri orientamenti occupazionali dei danneggiati, deve quindi farsi ricorso al già menzionato criterio.
Attualmente, la pensione sociale o, meglio, l'assegno sociale è
pari a 6.542,51 € (ripartito in tredici mensilità), come previsto dall'art. 137, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il triplo di questa somma è pari alla somma annua di €
19.627,53, deve essere capitalizzato avendo riguardo alla vita lavorativa futura. Infatti, la vita lavorativa è più breve di quella fisica.
A tal fine, si può ipotizzare secondo l'id quod plerumque accidit una vita lavorativa di 40 anni, presumendo un ingresso nel mondo del lavoro all'età di circa 25 anni ed una permanenza in
18 attività lavorativa fino all'età pensionabile e, quindi, fino a 65 anni circa.
Peraltro, nell'operazione di capitalizzazione, si deve tener conto del fatto che, quando la perdita della capacità di lavoro sia patita da soggetto che non abbia ancora raggiunto l'età lavorativa,
si verifica uno scarto temporale tra il momento in cui si verifica la causa di danno (la perdita della capacità di lavoro) e quello in cui si manifesterà il suo effetto (la perdita del reddito da lavoro).
Quest'ultimo, infatti, non sorge al momento del fatto illecito,
per l'ovvia considerazione che il minore, anche se fosse rimasto sano, non avrebbe comunque prodotto redditi, e di conseguenza non poteva perderli.
Il danno patito dal minore che perda in tutto o in parte la capacità di lavoro inizierà, invece, a prodursi nel momento in cui la vittima, raggiunta l'età nella quale, se fosse rimasto sano, avrebbe verosimilmente iniziato a lavorare, dovrà rinunciare in parte o del tutto al lavoro e al reddito da esso ricavabile.
Per tenere conto di questo divario temporale tra il momento dell'illecito e il momento di insorgenza del danno, la liquidazione del danno permanente col metodo della capitalizzazione può essere
19 teoricamente fatta ricorrendo a due sistemi (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9048 del 12/04/2018):
(A) capitalizzare il reddito perduto in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del danno, e poi ridurre il risultato moltiplicandolo per il c.d. coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione;
(B) capitalizzare il reddito perduto in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare.
Diversamente, infatti, la vittima si vedrebbe assegnare una somma di denaro a titolo di ristoro di redditi mai perduti, e ciò
costituirebbe una violazione dell'art. 1223 c.c.
Il coefficiente di capitalizzazione va scelto tra quelli di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16913 del
25/06/2019).
Tanto premesso, questo giudice ritiene di adottare:
20 I) il sistema di capitalizzazione sub B);
II) il coefficiente di capitalizzazione tratto da quelli proposti nel seminario di studi promosso dal Consiglio Superiore della
Magistratura nel 1989, e ricavati dalle tavole di mortalità del 1981.
Pertanto, il reddito (capitalizzato) perduto ammonta ad €
648.544,62, sulla base del seguente calcolo: € 19.627,53 (triplo della pensione sociale) x 33.0426 (coeff. di capitalizzazione, età 25 anni,
tabella donne).
Dalla predetta somma va detratta la quota del 15%, pari ad €
97.281,69, per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (media tra il
10% e il 30%, percentuali riferite rispettivamente alle attività
autonome e alle professioni intellettuali ed alle attività dipendenti manuali o impiegatizie).
Non si procede alla ulteriore decurtazione della somma per il suo pagamento anticipato, rispetto al presunto momento di ingresso nel mondo del lavoro, perché si è adottato il sistema di capitalizzazione sub B), basato sul coefficiente corrispondente all'età che la vittima avrebbe avuto al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare.
21 Invece, questo importo deve essere decurtato di due terzi in considerazione del fatto che l'attrice non è del tutto inabile al lavoro.
Pertanto, a devono riconoscersi complessivi € Persona_1
183.754,31 (551.262,93 − 367.508,62) a titolo di danno patrimoniale,
oltre la somma di € 3.400,00 per spese siccome accertate dai consulenti d'ufficio, per un totale di € 187.154,31.
In totale, il danno subito ammonta complessivamente ad €
339.166,31 (183.754,31 +155.412,00), importo determinato all'attualità.
Si passa ora ad esaminare le domande dei genitori in proprio.
È evidente che la gravità dei postumi permanenti ha determinato uno forzoso stravolgimento delle abitudini di vita dei genitori, prodotto dalla necessità di assistere la propria figlia nelle cure e nella crescita oltre quanto richiesto ai genitori di un bambino senza questi postumi, con conseguente limitazione degli attori nelle scelte di vita.
Entrambi gli attori hanno, quindi, subito un danno dinamico relazionale che deve trovare ristoro.
22 La richiesta di un importo di € 25.707,60 per ciascuno formulata nella comparsa conclusionale depositata in questo giudizio appare, in via equitativa, certamente accoglibile senza dover far ricorso alle tabelle del Tribunale di Roma.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che "il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata". In pratica, "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale
prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli
23 interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)".
La scrivente ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante),
quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo,
tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 16 novembre 2005,
ed il suo risarcimento (quasi 18 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 155.412,00
24 per danno non patrimoniale in favore di e di € Persona_1
25.707,60 per ciascuno dei due genitori, svalutati all'epoca del sinistro, 30.10.2017, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,380
dell'ultima rilevazione (gennaio 2023) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), sulle cui somme, come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo 30 ottobre, secondo la variazione e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati accertata dall fino alla data della CP_5
presente decisione.
Invece, sulla somma di € 187.154,31, riconosciuta ad Per_1
a titolo di danno patrimoniale, vanno liquidati solo gli
[...]
interessi legali dalla domanda fino al saldo (non anche gli interessi compensativi, trattandosi di danno futuro non ancora prodottosi).
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, in accoglimento per quanto di ragione delle domande proposte dagli attori in proprio e nella qualità di genitori della minore, deve essere condannata la convenuta , in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t..
In virtù della soccombenza segue la condanna delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato
25 anticipo che vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281
sexies cpc:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento in
[...]
favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore della somma di € 155.412,00 per danno non Persona_1
patrimoniale in favore di quest'ultima e di € 25.707,60 per ciascuno dei due genitori, oltre interessi compensativi nella misura del 2%
annuo dal momento dell'evento, 30.10.2017, e sui predetti importi svalutati a detta epoca, ed inoltre, su tali somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo 30
ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme come sopra riconosciute per ciascuno dei genitori, maggiorate degli
26 interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
-condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore della somma di € Persona_1
187.154,31 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
-condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in complessive € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, in favore dell'avv.
AR CE costituito, dichiaratosi antistatario.
Avellino, 3.11.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 3603/2019,
TRA
e , in proprio e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore
, rapp.ti e difesi dall'avv. AR CE;
Persona_1
-ATTORI-
E
già Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone e dall'avv.
Ivan Scafuro;
1
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2
della predetta legge.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. , Parte_1 Parte_2
in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà
genitoriale sulla minore chiedevano ammettersi Persona_1
procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, asserendo la sussistenza di profili di
2 responsabilità professionale in capo alla Società
[...]
conseguenti ai profili di Controparte_2 CP_1
negligenza e imperizia dei sanitari durante la fase espulsiva del travaglio del 30.10.2017, a cui seguiva ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
In particolare, gli attori chiedevano “condannare la
[...]
al risarcimento in favore dei Controparte_2
ricorrenti, quali legali rappresentanti della figlia dei danni Persona_1
patiti e patiendi dalla minore, come sopra indicati, e in particolare al
risarcimento, per le anzidette causali, dei danni patrimoniali e non
patrimoniali derivanti dalle lesioni personali da essa subite (ivi compresi
il danno biologico, morale, il danno alla vita di relazione, il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e generica, le spese mediche
sostenute e da sostenere in futuro ed ogni altro pregiudizio anche se qui
non specificato), nella somma complessiva di € 400.000,00 o in quella che
risulterà di giustizia, previa integrazione a disporre della consulenza tecnica di ufficio sui punti indicati (accertamento L.T. e riduzione capacità
lavorativa specifica), oltre interessi legali e rivalutazione di tali del excrim
fino al soddisfo;
condannarsi, altresì, al pagamento in favore dei ricorrenti,
in proprio, della somma di € 70.000,00 ciascuno, o di quella che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da essi
3 subiti per lesione del rapporto parentale, nonché di € 9.000 per esborsi
documentati, salvo i successivi conguagli”.
Con memoria si costituiva la convenuta Controparte_1
già in
[...] Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., la quale chiedeva dichiararsi inammissibile, improcedibile e infondato il ricorso, chiedendo la chiamata in causa della dott.ssa Controparte_3
Con ordinanza dell'8.10.21 il giudice Maila Casale disponeva il mutamento di rito, considerando che l'esame delle questioni necessitavano di approfondimento.
Istruita la causa, acquisita l'ATP 4699/2018, precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più
rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello
4 della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità.
5 Invero, affinché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass., n. 7137 del
16/05/2002; Cass. n. 2494 del 10/02/2004, Tribunale Santa Maria
Capua Vetere n. 3191 dell'8/08/2023).
Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati. Nel caso in esame, deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda parte attrice, essendo stata descritta la dinamica del sinistro, i danni di cui si chiede il ristoro e le loro cause.
D'altra parte, la pretesa parte attrice risulta perfettamente intesa dalla convenuta costituita, che ha articolato sul punto specifiche difese.
6 In ordine alla richiesta della chiamata in causa non possono che condividersi le motivazioni già espresse dal precedente giudice nell'ordinanza del 30.10.2019.
L'art. 9 della legge n. 24/2017 è rubricato "Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa" ed ha introdotto una serie di condizioni e limiti per l'esercizio dell'azione recuperatoria da parte della nei confronti dell'Operatore Sanitario, Controparte_4
prevedendo che la rivalsa può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e, al comma 2, che se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
Non risulta dalle allegazioni delle parti che il professionista sia stato parte della procedura per accertamento tecnico preventivo,
con la conseguenza che tale chiamata non potrebbe avere effetti tra l'attore ed il terzo né effetti immediati tra il chiamante ed il chiamato, atteso che l'azione di rivalsa presuppone la conclusione
7 del giudizio di merito;
in disparte ogni considerazione circa l'evocazione diretta in giudizio del medico da parte del paziente alla luce delle recenti riforme normative sul piano processuale (l.
8.3.2017 n. 24), in via generale si richiama l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto la responsabilità civile ed il risarcimento del danno, la distinzione tra garanzia propria ed impropria assume carattere meramente descrittivo ed è inidonea a qualificare diversamente la posizione processuale del terzo chiamato, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24707 del
04/12/2015) ; si è invece affermato in un caso analogo al presente che qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni,
chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea,
senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato,
atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta,
ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione
8 risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (cfr. Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n.
30601 del 27/11/2018, nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito,
che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l convenuta Parte_3
aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo,
limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare che l'azione proposta deve essere qualificata di natura contrattuale collocando, la posizione del medico e della struttura all'interno di un sinallagma contrattuale con tutte le conseguenze in tema di onere probatorio.
9 Secondo la Corte di Cassazione "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente,
dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico,
del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può
conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-
professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere
10 anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 e, inoltre, Cass.
23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Ancora: "in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c." (Cass.
29001/2021 e 28987/2019).
La casa di cura o l'ente ospedaliero deve assicurare una prestazione sanitaria immune da deficienze, di modo che risponde ex art. 1228
c.c., solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo all'uopo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell'ente sull'attività del medico in virtù di un rapporto (anche non necessariamente) di lavoro subordinato.
11 Ciò premesso il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra aggravamento della situazione patologica e condotta del sanitario e questa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cassazione, sez. III, n. 28991 e 28992/2019).
Spetta, invece, al medico e/o alla struttura sanitaria prova la causa estintiva dell'obbligazione, cioè, dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma del Dott. Per_2
e del Dott. , sono emersi la prova del
[...] Persona_3
nesso eziologico e l'accertamento della condotta colposa in capo alla struttura convenuta.
Come osservato dai consulenti d'ufficio, a pag. 42 della loro relazione, “sono emersi rilievi di censura sul comportamento dei sanitari che ebbero in cura la signora durante il Parte_2
suo ricovero presso la casa di cura “ di Avellino CP_1
specificatamente durante la fase espulsiva del travaglio. Infatti la sofferenza del plesso brachiale è stata causata dalla omissione delle manovre ostetriche indicate per la risoluzione della distocie delle
12 spalle. Da tale condotta omissiva traspaiono profili di imperizia e negligenza di grado medio se si considera anche il breve lasso di tempo che si ha a disposizione per la risoluzione della distocia di spalle. E' quindi possibile, allo stato attuale delle nostre conoscenze riconoscere la sussistenza di un nesso causale tra fra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso. Per quanto attiene alla stima dei postumi permanenti di ordine civilistico, tenuto conto di quanto è
stato obiettivato al momento della visita ed anche di quanto è
emerso dall'esame critico degli atti e della documentazione sanitaria con riguardo alla scelta (impropria) da parte dei sanitari di trascurare le manovre di prima linea che vengono consigliate,
alla luce degli esiti algo-disfunzionali dell'arto superiore destro della piccola chiara renna, delle inevitabili ripercussioni anche di ordine neurologico (plesso brachiale) e psichico futuro, il danno biologico permanente si può stimare in misura del 25%
(venticinque percento) in atti sono versate ricevute per prestazioni fisiatriche nella misura di € 400,00. (quattrocento). Tali spese sono da ritenersi congrue. Sono prevedibili spese future orientativamente quantizzabili in € 3.000,00 (tremila)”.
13 Questo giudice condivide le conclusioni dei consulenti d'ufficio, che hanno eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
In ordine al quantum debeatur, secondo Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-
fisica, Tabelle aggiornate "Edizione 2024”, può riconoscersi, la somma di € 155.412,00 (25% D.B. 1 anno).
Non sussistono elementi per la personalizzazione siccome richiesta.
Si rileva che "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già
forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali,
per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle
14 proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto,
non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo" (Cass. 24155/2018 e Cass. 23469/2018).
Pertanto, in mancanza di specifica deduzione e relativa prova, nulla può essere riconosciuto alla minore a titolo di danno esistenziale che non sia già coperto dal meccanismo tabellare.
Passando al danno patrimoniale, la minore ha chiesto liquidarsi il danno per la ridotta capacità lavorativa generica e specifica.
Sotto il profilo dell'incapacità di produrre reddito per l'inabilità lavorativa che di certo deriva dalla sua situazione clinica,
15 va detto che nel patrimonio della vittima i danni patrimoniali futuri e permanenti possono essere di due specie:
(a) quelli che si stanno già producendo nel momento della liquidazione, e che continueranno a prodursi in futuro (spese sanitarie e di assistenza);
(b) quelli che, pur essendo certi od altamente verosimili nel loro avverarsi, al momento della sentenza non si sono ancora avverati, perché inizieranno a prodursi solo dopo un certo periodo di tempo dalla liquidazione (lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro).
Quanto a questo secondo profilo si osserva che "la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito;
e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di
16 presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa"
(Cass n. 31235/2018).
Nel caso di un elevato grado di invalidità riportato dal minore fin dalla nascita, se per un verso attesta l'incapacità del medesimo di produrre reddito in futuro, per altro verso rende difficile, per non dire impossibile, stabilire quale sarebbe stata la sua capacità
reddituale, laddove il minore non avesse subito tali danni, non potendosi svolgere alcuna prognosi obiettiva su quelle che sarebbero state le inclinazioni del soggetto ed il suo percorso lavorativo;
sicché vi è necessità di fare ricorso al criterio equitativo sussidiario che assume come base di calcolo, in difetto di diversi elementi, il triplo della pensione sociale (Cass. n. 24331/2008). Ciò
anche in assenza di alcun tipo di indicazione offerta dai genitori in ordine alla propria attività lavorativa ed al percorso di studi come appunto in questo caso.
Questo danno può essere liquidato facendo ricorso alla prova presuntiva e, in particolare, attraverso una prognosi finalizzata all'accertamento della futura attività occupazionale del giovane,
basata su presunzioni ricollegabili al suo contesto familiare e
17 sociale, nonché agli orientamenti che tale contesto avrebbe potuto ingenerare nella stessa.
In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti (né la prova per testi articolata dagli attori verteva sul punto), e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva, la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2008,
n. 24331). Infatti, nella fattispecie di causa, mancando qualsiasi allegazione con riguardo ai futuri orientamenti occupazionali dei danneggiati, deve quindi farsi ricorso al già menzionato criterio.
Attualmente, la pensione sociale o, meglio, l'assegno sociale è
pari a 6.542,51 € (ripartito in tredici mensilità), come previsto dall'art. 137, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il triplo di questa somma è pari alla somma annua di €
19.627,53, deve essere capitalizzato avendo riguardo alla vita lavorativa futura. Infatti, la vita lavorativa è più breve di quella fisica.
A tal fine, si può ipotizzare secondo l'id quod plerumque accidit una vita lavorativa di 40 anni, presumendo un ingresso nel mondo del lavoro all'età di circa 25 anni ed una permanenza in
18 attività lavorativa fino all'età pensionabile e, quindi, fino a 65 anni circa.
Peraltro, nell'operazione di capitalizzazione, si deve tener conto del fatto che, quando la perdita della capacità di lavoro sia patita da soggetto che non abbia ancora raggiunto l'età lavorativa,
si verifica uno scarto temporale tra il momento in cui si verifica la causa di danno (la perdita della capacità di lavoro) e quello in cui si manifesterà il suo effetto (la perdita del reddito da lavoro).
Quest'ultimo, infatti, non sorge al momento del fatto illecito,
per l'ovvia considerazione che il minore, anche se fosse rimasto sano, non avrebbe comunque prodotto redditi, e di conseguenza non poteva perderli.
Il danno patito dal minore che perda in tutto o in parte la capacità di lavoro inizierà, invece, a prodursi nel momento in cui la vittima, raggiunta l'età nella quale, se fosse rimasto sano, avrebbe verosimilmente iniziato a lavorare, dovrà rinunciare in parte o del tutto al lavoro e al reddito da esso ricavabile.
Per tenere conto di questo divario temporale tra il momento dell'illecito e il momento di insorgenza del danno, la liquidazione del danno permanente col metodo della capitalizzazione può essere
19 teoricamente fatta ricorrendo a due sistemi (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9048 del 12/04/2018):
(A) capitalizzare il reddito perduto in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del danno, e poi ridurre il risultato moltiplicandolo per il c.d. coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione;
(B) capitalizzare il reddito perduto in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare.
Diversamente, infatti, la vittima si vedrebbe assegnare una somma di denaro a titolo di ristoro di redditi mai perduti, e ciò
costituirebbe una violazione dell'art. 1223 c.c.
Il coefficiente di capitalizzazione va scelto tra quelli di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16913 del
25/06/2019).
Tanto premesso, questo giudice ritiene di adottare:
20 I) il sistema di capitalizzazione sub B);
II) il coefficiente di capitalizzazione tratto da quelli proposti nel seminario di studi promosso dal Consiglio Superiore della
Magistratura nel 1989, e ricavati dalle tavole di mortalità del 1981.
Pertanto, il reddito (capitalizzato) perduto ammonta ad €
648.544,62, sulla base del seguente calcolo: € 19.627,53 (triplo della pensione sociale) x 33.0426 (coeff. di capitalizzazione, età 25 anni,
tabella donne).
Dalla predetta somma va detratta la quota del 15%, pari ad €
97.281,69, per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (media tra il
10% e il 30%, percentuali riferite rispettivamente alle attività
autonome e alle professioni intellettuali ed alle attività dipendenti manuali o impiegatizie).
Non si procede alla ulteriore decurtazione della somma per il suo pagamento anticipato, rispetto al presunto momento di ingresso nel mondo del lavoro, perché si è adottato il sistema di capitalizzazione sub B), basato sul coefficiente corrispondente all'età che la vittima avrebbe avuto al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare.
21 Invece, questo importo deve essere decurtato di due terzi in considerazione del fatto che l'attrice non è del tutto inabile al lavoro.
Pertanto, a devono riconoscersi complessivi € Persona_1
183.754,31 (551.262,93 − 367.508,62) a titolo di danno patrimoniale,
oltre la somma di € 3.400,00 per spese siccome accertate dai consulenti d'ufficio, per un totale di € 187.154,31.
In totale, il danno subito ammonta complessivamente ad €
339.166,31 (183.754,31 +155.412,00), importo determinato all'attualità.
Si passa ora ad esaminare le domande dei genitori in proprio.
È evidente che la gravità dei postumi permanenti ha determinato uno forzoso stravolgimento delle abitudini di vita dei genitori, prodotto dalla necessità di assistere la propria figlia nelle cure e nella crescita oltre quanto richiesto ai genitori di un bambino senza questi postumi, con conseguente limitazione degli attori nelle scelte di vita.
Entrambi gli attori hanno, quindi, subito un danno dinamico relazionale che deve trovare ristoro.
22 La richiesta di un importo di € 25.707,60 per ciascuno formulata nella comparsa conclusionale depositata in questo giudizio appare, in via equitativa, certamente accoglibile senza dover far ricorso alle tabelle del Tribunale di Roma.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che "il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata". In pratica, "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale
prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli
23 interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)".
La scrivente ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante),
quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo,
tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 16 novembre 2005,
ed il suo risarcimento (quasi 18 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 155.412,00
24 per danno non patrimoniale in favore di e di € Persona_1
25.707,60 per ciascuno dei due genitori, svalutati all'epoca del sinistro, 30.10.2017, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,380
dell'ultima rilevazione (gennaio 2023) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), sulle cui somme, come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo 30 ottobre, secondo la variazione e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati accertata dall fino alla data della CP_5
presente decisione.
Invece, sulla somma di € 187.154,31, riconosciuta ad Per_1
a titolo di danno patrimoniale, vanno liquidati solo gli
[...]
interessi legali dalla domanda fino al saldo (non anche gli interessi compensativi, trattandosi di danno futuro non ancora prodottosi).
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, in accoglimento per quanto di ragione delle domande proposte dagli attori in proprio e nella qualità di genitori della minore, deve essere condannata la convenuta , in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t..
In virtù della soccombenza segue la condanna delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato
25 anticipo che vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281
sexies cpc:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento in
[...]
favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore della somma di € 155.412,00 per danno non Persona_1
patrimoniale in favore di quest'ultima e di € 25.707,60 per ciascuno dei due genitori, oltre interessi compensativi nella misura del 2%
annuo dal momento dell'evento, 30.10.2017, e sui predetti importi svalutati a detta epoca, ed inoltre, su tali somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo 30
ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme come sopra riconosciute per ciascuno dei genitori, maggiorate degli
26 interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
-condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore della somma di € Persona_1
187.154,31 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
-condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in complessive € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, in favore dell'avv.
AR CE costituito, dichiaratosi antistatario.
Avellino, 3.11.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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