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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/08/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7637/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 292/2023
TRA
l' , CF , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura, dagli Avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Ida Verrengia, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena località San Benedetto
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta mandato in CP_1 calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Giulia Guida, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Alois n. 15
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 25.10.2024 l' , a seguito di Pt_1
contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo negarsi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale richiesta dalla controparte.
Costituitosi in giudizio l'opposto chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e comunque il rigetto della stessa, con conferma del requisito sanitario disposto nella relazione peritale dell'ATP.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 292/2023, ritenuto non necessario disporre il rinnovo della CTU, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 26.09.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.10.2024 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che la dott.ssa avesse errato Persona_1
nella valutazione del quadro sanitario che affligge il ricorrente. In particolare, parte ricorrente ha precisamente richiamato le considerazioni del dott.
medico il quale, contestando le conclusioni del CTU ha Persona_2 Pt_1 considerato: “Presa visione dell'elaborato peritale definitivo, nel quale il CTU riconosce il ricorrente “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100% e necessità dell'indennità di accompagnamento in quanto non è in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana né di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore” con retrodatazione dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 21/10/2022, a fronte di una valutazione di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ) grave 100%” da parte della NumeroDiCart_1
Commissione di prima istanza del CML di Caserta a seguito di visita il 14/11/2022; Pt_1
si ritiene di non poter condividere le conclusioni valutative del CTU. Il CTU, dott.ssa
, visita il ricorrente il 13/12/2023 e gli riconosce l'indennità di Persona_1
accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (21/10/2022) con la seguente diagnosi: "Retinite pigmentosa OO con visus residuo 1\30 OS e motu mano OD, residuo campimetrico binoculare 2,5%. Ipertensione arteriosa. Lieve ectasia aorta ascendente. Lieve ectasia del bulbo aortico. Ernia iatale con MRGE. Ipoacusia bilaterale mista prevalentemente trasmissiva a sx. Sindrome depressiva". La problematica principale del ricorrente è senza dubbio quella visiva, e per tale problematica che verosimilmente il CTU riconosce l'indennità di accompagnamento. Tuttavia, un visus
(1\30 OS e motu manu OD) come quello riportato agli atti, non è, a mio parere, tale da rendere il ricorrente “non in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana né di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”, come si può evincere sia dall'esame obiettivo riscontrato dalla Commissione del CML di Caserta in Pt_1 occasione della visita del 14/11/2022:” Discrete condizioni cliniche generali. vigile, orientato, collaborante. Deambulazione e passaggi posturali cautelati ma in autonomia.
Non segni di scompenso cardio1circolatorio. Marcato deficit visivo” sia dall'esame obiettivo presente nell'elaborato peritale definitivo del CTU:” passaggi posturali e deambulazione autonoma con doppio appoggio, dolore e limitazione funzionale delle anche e delle ginocchia”, dove si denota un soggetto che deambula in autonomia seppur con utilizzo di ausilii. Inoltre, un visus come quello sopra riportato, identifica/è rappresentativo di un cecità parziale (cieco parziale), che se non associata ad altre condizioni morbose/patologie significative, come nel caso in oggetto (Ipertensione arteriosa. Lieve ectasia aorta ascendente. Lieve ectasia del bulbo aortico. Ernia iatale con MRGE. Ipoacusia bilaterale mista prevalentemente trasmissiva a sx. Sindrome depressiva), non rappresenta una condizione medico-legale tale da riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, si ritiene necessario esprimere il presente Parere di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal CTU”.
Le contestazioni di parte ricorrente si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, poiché le doglianze esplicitate nel ricorso rappresentano meri dissensi diagnostici che non rilevano ai fini dei vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traducono in una critica al suo operato, questa giudicante non ha ritenuto necessario né opportuno disporre il rinnovo della consulenza tecnica.
Devono essere richiamati dunque gli esiti della relazione peritale effettuata nella prima fase procedimentale, esente da vizi logici o giuridici che la potessero inficiare e comunque scevra da ipotesi di nullità formali o sostanziali non dedotte o dimostrate da parte opponente.
L'opposizione deve essere, conclusivamente, rigettata e la domanda attorea deve essere accolta secondo le risultanze della CTU, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto ricorrono gli stati patologici accertati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano il bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
In ordine alla decorrenza del beneficio osserva la giudicante come gli esiti della consulenza tecnica disposta debbano essere rivisti atteso che l'esame obiettivo, ferma la valutazione del deficit visivo sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dalla
Commissione medica , ha accertato un peggioramento del quadro osteo-articolare Pt_1 come si evince dall'esame obiettivo dove si registrano “passaggi posturali e deambulazione autonoma con doppio appoggio, dolore e limitazione funzionale delle anche e delle ginocchia”, valutazione questa che rende coerente e verosimile lo spostamento della decorrenza della prestazione a far data dal 10.07.2023 (data dell'accertamento peritale).
Va, pertanto, dichiarato che parte resistente possiede il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.07.2023. Le spese, di entrambi le fasi del giudizio, considerato il riconoscimento successivo della prestazione, si compensano per la metà, la residua metà segue la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b)dichiara sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 10.07.2023;
c)condanna l al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte Pt_1 resistente che si liquidano in € 1600,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
d)compensa tra le parti la residua metà;
e)pone definitivamente a carico dell le spese della CTU liquidate con separato Pt_1
decreto.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 27 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7637/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 292/2023
TRA
l' , CF , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura, dagli Avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Ida Verrengia, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena località San Benedetto
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta mandato in CP_1 calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Giulia Guida, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Alois n. 15
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 25.10.2024 l' , a seguito di Pt_1
contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo negarsi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale richiesta dalla controparte.
Costituitosi in giudizio l'opposto chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e comunque il rigetto della stessa, con conferma del requisito sanitario disposto nella relazione peritale dell'ATP.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 292/2023, ritenuto non necessario disporre il rinnovo della CTU, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 26.09.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.10.2024 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che la dott.ssa avesse errato Persona_1
nella valutazione del quadro sanitario che affligge il ricorrente. In particolare, parte ricorrente ha precisamente richiamato le considerazioni del dott.
medico il quale, contestando le conclusioni del CTU ha Persona_2 Pt_1 considerato: “Presa visione dell'elaborato peritale definitivo, nel quale il CTU riconosce il ricorrente “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100% e necessità dell'indennità di accompagnamento in quanto non è in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana né di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore” con retrodatazione dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 21/10/2022, a fronte di una valutazione di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ) grave 100%” da parte della NumeroDiCart_1
Commissione di prima istanza del CML di Caserta a seguito di visita il 14/11/2022; Pt_1
si ritiene di non poter condividere le conclusioni valutative del CTU. Il CTU, dott.ssa
, visita il ricorrente il 13/12/2023 e gli riconosce l'indennità di Persona_1
accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (21/10/2022) con la seguente diagnosi: "Retinite pigmentosa OO con visus residuo 1\30 OS e motu mano OD, residuo campimetrico binoculare 2,5%. Ipertensione arteriosa. Lieve ectasia aorta ascendente. Lieve ectasia del bulbo aortico. Ernia iatale con MRGE. Ipoacusia bilaterale mista prevalentemente trasmissiva a sx. Sindrome depressiva". La problematica principale del ricorrente è senza dubbio quella visiva, e per tale problematica che verosimilmente il CTU riconosce l'indennità di accompagnamento. Tuttavia, un visus
(1\30 OS e motu manu OD) come quello riportato agli atti, non è, a mio parere, tale da rendere il ricorrente “non in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana né di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”, come si può evincere sia dall'esame obiettivo riscontrato dalla Commissione del CML di Caserta in Pt_1 occasione della visita del 14/11/2022:” Discrete condizioni cliniche generali. vigile, orientato, collaborante. Deambulazione e passaggi posturali cautelati ma in autonomia.
Non segni di scompenso cardio1circolatorio. Marcato deficit visivo” sia dall'esame obiettivo presente nell'elaborato peritale definitivo del CTU:” passaggi posturali e deambulazione autonoma con doppio appoggio, dolore e limitazione funzionale delle anche e delle ginocchia”, dove si denota un soggetto che deambula in autonomia seppur con utilizzo di ausilii. Inoltre, un visus come quello sopra riportato, identifica/è rappresentativo di un cecità parziale (cieco parziale), che se non associata ad altre condizioni morbose/patologie significative, come nel caso in oggetto (Ipertensione arteriosa. Lieve ectasia aorta ascendente. Lieve ectasia del bulbo aortico. Ernia iatale con MRGE. Ipoacusia bilaterale mista prevalentemente trasmissiva a sx. Sindrome depressiva), non rappresenta una condizione medico-legale tale da riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, si ritiene necessario esprimere il presente Parere di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal CTU”.
Le contestazioni di parte ricorrente si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, poiché le doglianze esplicitate nel ricorso rappresentano meri dissensi diagnostici che non rilevano ai fini dei vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traducono in una critica al suo operato, questa giudicante non ha ritenuto necessario né opportuno disporre il rinnovo della consulenza tecnica.
Devono essere richiamati dunque gli esiti della relazione peritale effettuata nella prima fase procedimentale, esente da vizi logici o giuridici che la potessero inficiare e comunque scevra da ipotesi di nullità formali o sostanziali non dedotte o dimostrate da parte opponente.
L'opposizione deve essere, conclusivamente, rigettata e la domanda attorea deve essere accolta secondo le risultanze della CTU, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto ricorrono gli stati patologici accertati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano il bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
In ordine alla decorrenza del beneficio osserva la giudicante come gli esiti della consulenza tecnica disposta debbano essere rivisti atteso che l'esame obiettivo, ferma la valutazione del deficit visivo sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dalla
Commissione medica , ha accertato un peggioramento del quadro osteo-articolare Pt_1 come si evince dall'esame obiettivo dove si registrano “passaggi posturali e deambulazione autonoma con doppio appoggio, dolore e limitazione funzionale delle anche e delle ginocchia”, valutazione questa che rende coerente e verosimile lo spostamento della decorrenza della prestazione a far data dal 10.07.2023 (data dell'accertamento peritale).
Va, pertanto, dichiarato che parte resistente possiede il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.07.2023. Le spese, di entrambi le fasi del giudizio, considerato il riconoscimento successivo della prestazione, si compensano per la metà, la residua metà segue la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b)dichiara sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 10.07.2023;
c)condanna l al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte Pt_1 resistente che si liquidano in € 1600,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
d)compensa tra le parti la residua metà;
e)pone definitivamente a carico dell le spese della CTU liquidate con separato Pt_1
decreto.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 27 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza