Sentenza 8 ottobre 2010
Sentenza breve 22 ottobre 2010
Ordinanza collegiale 8 aprile 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 22/10/2010, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03801/2010 REG.SEN.
N. 01049/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2010, proposto da:
AL GI, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Capparelli, Elisa De Maso, con domicilio eletto presso MA ON D'AL in Bari, via Durazzo, 19;
contro
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento
della violazione della posizione soggettiva del ricorrente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, in relazione al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il provvedimento finale di riconoscimento della causa di servizio e di erogazione dell’equo indennizzo, anche ai fini dell’erogazione del trattamento di pensione privilegiata ex art. 64 del DPR 29.12.1973 n. 1092;
nonché per la condanna
degli organi intimati, ciascuno per la propria competenza, in conseguenza del formarsi del silenzio-inadempimento, alla definizione del procedimento amministrativo con l’emissione del provvedimento finale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Giacinta Serlenga.
Nessuno comparso per le parti costituite;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente lamenta l’inerzia dell’Amministrazione in relazione a specifiche istanze dallo stesso presentate negli anni 1994 e 1995 per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie dalle quali risultava affetto e nell’anno 2003 per la conseguente concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Il relativo procedimento è stato tuttavia riavviato dal Ministero soltanto nel settembre 2009 quando –con nota prot. n.0219088 del 30.9.2009- ha provveduto a trasmettere gli atti al Comitato di verifica delle cause di servizio per il parere di competenza ex art.11 del D.P.R. n.461/2001.
Ancora una volta però il procedimento ha subito un arresto e, pur essendo spirati tutti i termini regolamentati dal D.P.R. stesso, nessun provvedimento è stato ad oggi adottato.
L’obbligo di pronunziarsi sull’istanza in questione discende sia dalle generali previsioni dell’art.2 della legge generale sul procedimento sia dalla normativa di settore che scandisce il procedimento in questione (art.14 del D.P.R. su richiamato).
L’Amministrazione intimata risulta pertanto inadempiente. Non può invero il procedimento amministrativo subire un arresto neanche in ipotesi di obbligatorio parere tecnico, sopperendo in tali casi le previsioni di cui all’art.17 della legge n.241/90.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente statuizione dell’obbligo dell’amministrazione di pronunziarsi sulla richiesta per cui è causa e condanna della stessa alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) dichiara l’obbligo del Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., di concludere il procedimento in corso entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
2) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bari o suo funzionario delegato affinchè, in ipotesi di persistente inerzia protrattasi oltre il termine indicato al punto 1) e verificata la mancata esecuzione dell’obbligo ivi statuito, provveda in vece e a spese dell’Amministrazione intimata nel termine ulteriore consecutivo di trenta giorni, ponendo a carico del Ministero suddetto il relativo compenso per l’attività sostitutiva, che liquida complessivamente in €. 1.000,00 (mille/00);
3) condanna il Ministero stesso alla rifusione delle spese di giudizio complessivamente liquidate in €.800,00 (ottocento) da liquidarsi in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art.133 del D.P.R. n.115/02 risultando il ricorrente vittorioso ammesso al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ord.Coll. n. 554/2011 - Accoglie istanza correzione errore materiale, sostituendo il punto 3) del dispositivo con la previsione della condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €.800,00 (ottocento/00) in favore del ricorrente AL GI.