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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/12/2024, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Francesca Clocchiatti Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1943/2024 R.G. in data 20.07.2024 promossa da
con il proc. e dom. avv. PATRIZIA FIORE Parte_1
ricorrente
e con l'intervento del
Controparte_1
intervenuto avente ad oggetto: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da
“femminile” a “maschile”:
ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Trieste la rettifica del sesso e del nome del ricorrente, nato a [...] il Parte_1
22 giugno 2005 C.F. , disponendo che gli uffici C.F._1 competenti rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a nel senso che ove sia scritto Parte_1
“femminile” risulti “maschile” e quale prenome, ove sia scritto sia Pt_1 scritto “Jean”
e contestualmente
AUTORIZZARE il medesimo a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da quanto dedotto in atti, dai documenti allegati e dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente, sono rimaste provate le seguenti circostanze:
Al ricorrente è stato assegnato alla nascita il prenome il sesso Pt_1
femminile, come da certificato di nascita allegato (si allega il certificato di atto di nascita e stato civile, doc. 1).
Il ricorrente non è sposato e non ha figli (vedi certificato di stato civile doc. 1).
Nella prima infanzia e per tutto il periodo della sua fanciullezza non Pt_1
si è mai identificato nel genere femminile, tuttavia, in quel periodo della sua vita non attribuiva alcuna rilevanza all'identità di genere e alla necessità di
“identificarsi” o definirsi in un genere. Solo con la prima adolescenza, ha compreso che essere appellato al maschile e che le altre persone Pt_1
usassero con lui le declinazioni, le aggettivazioni e i pronomi maschili, era fonte di riconoscimento e agio;
mentre se veniva chiamato e gli altri si riferivano a lui al femminile provava un profondo disagio e sofferenza.
Per questo motivo, a partire dal secondo anno di Liceo, ha chiesto di poter ottenere l'identità “alias” entro l'ambito scolastico e per il prosieguo del proprio corso di studi (cosiddetta “carriera alias”). Nella scuola da lui frequentata non è stato adottato un regolamento per poter garantire a tutti/e gli/le studenti di utilizzare un nome alias, qualora richiesto e necessario;
tuttavia, è riuscito ad ottenere che l'Istituto da lui frequentato Pt_1
adottasse questo provvedimento per il suo specifico caso.
Con il supporto dei genitori, ha deciso di farsi seguire presso Pt_1
l'ambulatorio APEVAGE dell'Ospedale Burlo Garofalo di Trieste diretto dal dott. già a partire dal 2021. Successivamente, lo stesso ambulatorio Per_1
2 lo ha indirizzato alla visita dell'equipe multidisciplinare del medesimo
Ospedale, che si occupa della diagnosi di disforia di genere, e gli è stata rilasciata ampia relazione psicodiagnostica che conferma la diagnosi di disforia di genere, datata 23.06.2023 (doc. 2 relazione Ospedale Burlo).
Il ricorrente si è sottoposto, inoltre, ad ulteriore verifica della propria condizione di disforia di genere, anche presso l'Ospedale di Udine,
Dipartimento di Salute Mentale, SOC Clinica Psichiatrica, che rilascerà il referto diagnostico in data 1.03.2024 (doc. 3 referto psichiatria Udine).
A seguito delle predette diagnosi con indicazione al trattamento endocrinologico, nel mese di luglio del 2023, il ricorrente ha avviato il trattamento ormonale “mascolinizzante” presso la S.S. Endocrinologia dell'Ospedale di Cattinara, direttrice ff. la prof.ssa la quale Persona_2
rilasciava in data 17 luglio 2024 ampia relazione sulla prosecuzione del trattamento, l'adeguatezza dello stesso, e il parere favorevole alla prosecuzione nonché alla rettificazione anagrafica e interventi di riassegnazione chirurgica del sesso (doc. 4 relazione endocrinologa).
Il ricorrente prosegue, tuttora, il proprio percorso, presso il Dipartimento di
Salute Mentale di Udine Nord, anche dal punto di vista psicoterapeutico, essendo seguito sia da una psicologa, la Dr.ssa , che da una psichiatra, la Per_3
dott. Per_4
Il ricorrente ha già seriamente modificato i propri caratteri sessuali attraverso il trattamento ormonale mascolinizzante, che prosegue, senza interruzione, da oltre un anno, ma intende altresì proseguire nel percorso di adeguamento del corpo alla propria identità, anche con i successivi interventi chirurgici di riassegnazione. utilizza ormai da anni un “binder”, ovvero una fascia Pt_1
di contenimento per il petto, utile a nascondere le forme del seno e far apparire il proprio torace più corrispondente a un petto maschile.
Attualmente è iscritto al Liceo Socio Pedagogico “Caterina Percoto” Pt_1 di Udine e dovrà frequentare l'ultimo anno. Si fa chiamare da tutti ”. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n.
164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di
3 libertà e dignità della persona umana. L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale. In particolare, va osservato che la legge n. 164 del 1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU). Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte Cost. anche con la recente sentenza n. 180/17 ha, quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il
4 ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Più di recente, a mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/7/2024 la Corte Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico- chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
La Corte costituzionale, dando seguito al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Invero, secondo la Consulta, l'“evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015)” atteso che “… agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
5 comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis.
La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica.
Tutto ciò premesso, nella fattispecie concreta, dalla documentazione clinica prodotta, dal colloquio effettuato in udienza, si evidenzia come la ricorrente non presenti a livello clinico patologie o disturbi di ordine psichico che controindichino un adeguamento dei dati anagrafici come dallo stesso richiesto. È emerso, infatti, inconfutabilmente, che l'interessata ha già raggiunto una certa armonia con il proprio corpo che l'ha portato a sentirsi uomo. Presenta, infatti, connotati pacificamente maschili, in luogo di quelli femminili ed ha già iniziato un percorso di preparazione per accedere all'intervento chirurgico di rettificazione del proprio sesso, finalizzato ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche.
Il nome scelto dall'interessato per l'identità maschile è . Pt_2
Con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico, seppure non sia stata disposta una c.t.u., parte ricorrente ha depositato documentazione medica che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione.
Vi è prova, infatti, della serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione.
Ne consegue che deve essere dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Deve essere, invece, riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica.
6 Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal
P.M., a fronte della non contestazione della domanda, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
2) dispone la rettificazione - a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Trieste- di tutti gli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, nel senso che alla indicazione del sesso C.F._1
“femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“maschile”, con indicazione, altresì, del prenome ” in luogo di Pt_2
; ciò a modifica di quanto enunciato nell'atto di nascita (Atto N. Pt_1
545 parte II serie B volume BIS - anno 2005 - Comune di TRIESTE (TS));
3) nulla per le spese.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero
196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Clocchiatti
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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