Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 123. Poteri del giudice delegato 1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
i) quando ne ravvisa l'opportunita', dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalita'.
2. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che ha autorizzato, ne' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
i) quando ne ravvisa l'opportunita', dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalita'.
2. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che ha autorizzato, ne' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
Commentari • 4
- 1. Questione di fatto - Pagina 9https://www.brocardi.it/ · 1
Consulenza legale Q202436104 (Articolo 646 Codice Penale - Appropriazione indebita) «La questione di cui al parere è molto complessa e le “basi” di cui si parla – che sembrano essere conosciute dal richiedente – non sono affatto...» Consulenza legale Q202435892 (Articolo 1223 Codice Civile - Risarcimento del danno) «Il presente parere viene redatto considerando solo l'aspetto della prescrizione poiché non si conosce il contenuto del contratto di deposito e le variazioni...» Consulenza legale Q202436016 (Articolo 412 Codice proc. penale - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) «Prima di rispondere al parere sembra opportuno fare qualche …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Gela, sentenza 29/09/2025, n. 337Provvedimento: N. R.G. 1074/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GELA SEZIONE CIVILE - LAVORO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NZ CC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1074/2022 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive” PROMOSSA DA Parte_1 , con gli avv.ti Ilenia Caccamo e Marco Granvillano; - Ricorrente - CONTRO Controparte_1 in persona del curatore della liquidazione giudiziale, con l'avv. Angelo Burgio; - Resistente - ************* Rilevato: che il presente procedimento è stato dichiarato interrotto con decreto del 13 aprile 2025, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 143, co. …Leggi di più...
- insinuazione nello stato passivo·
- art. 123 d.lgs. n. 14/2019·
- competenza funzionale giudice delegato·
- accertamento crediti·
- liquidazione giudiziale·
- improcedibilità ricorso·
- giurisdizione del lavoro·
- compensazione spese di lite