Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 768/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti GIANTOMASSI ANTONELLA e GUBBI CLAUDIO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LEOTARDI DANIELA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) il sig. provvederà a versare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , studente non
[...] Persona_1
ancora autosufficiente, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00). La predetta somma dovrà essere versata dal alla a mezzo bonifico bancario Parte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla figlia al seguente codice Per_1
IBAN: [...] e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
2)l'appartamento già destinato a domicilio coniugale di proprietà di , rimane, Parte_1 nell'interesse dei figli, con gli arredi che lo compongono nella disponibilità della sig.ra
; Parte_1
data 10/7/2024 dalla Conferenza Distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia:
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Si stabilisce inoltre che qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta;
5)essendo i figli e entrambi maggiorenni prenderanno direttamente accordi Per_2 Per_1
con il padre per trascorrere del tempo con lui, compatibilmente con le esigenze ed impegni degli stessi;
6)la titolarità dell'assegno unico sarà attribuita interamente alla sig.ra Parte_1
mentre le detrazioni fiscali e/o di qualsivoglia eventuale altro diritto riconosciuti in relazione alla presenza di figlio a carico saranno attribuiti a favore dei ricorrenti nella misura del
50% ciascuno;
7)le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio;
8)nulla è dovuto tra i coniugi per il reciproco mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
9)i ricorrenti rilevano tuttavia il mancato pagamento, ad oggi, da parte del sig. Parte_2
alla sig.ra di un importo pari ad € 4.355,00 alla data del 29.07.2024,
[...] Parte_1
per mancato versamento totale e/o parziale del contributo di mantenimento della figlia e del mancato rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre Per_1
; Parte_1
10)ai fini di un pacifico recupero della morosità, il sig. si impegna a Parte_2
versare alla sig.ra in aggiunta al contributo mensile al mantenimento della Parte_1 figlia la ulteriore somma di € 50,00 mensili fino all'estinzione delle somme ad essa Per_1
dovute, come sopra indicate;
11)le parti provvederanno ciascuna alle competenze del proprio legale di fiducia ed ogni spesa del presente giudizio dovrà essere integralmente compensata tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Serra AN RI (AN) il
2/06/1996.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., il quale in data 14/03/2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7131 del 29/05/2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 24/05/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Serra AN
RI (AN) il 2/06/1996 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Serra
AN RI (AN) al n. 6, parte II, serie A dell'anno 1996.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, che è maggiorenne ed Per_2 indipendente sotto l'aspetto economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, così come stabilito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Serra AN RI (AN) il 2/06/1996 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Serra AN RI (AN) al n. 6, parte II, serie A dell'anno 1996; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra AN RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi