Articolo 89 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 88Articolo 90
Versione
13 aprile 1963
Art. 89.
Per quanto concerne le spese di gestione degli uffici locali e delle agenzie, fino a quando l'Amministrazione non emanera' disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 56 si applicano, per non oltre un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme contenute nell' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , modificato dall' articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1963