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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
CP_ nella causa civile iscritta al n. 699/2022 R.G., avente a oggetto “fondo garanzia e previdenza complementare”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maria Rita La Boria;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_2
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 10 giugno 2022, ha adito la presente Parte_2 sede per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-- Ritenere e dichiarare che il sig.
ha diritto ad ottenere il pagamento complessivo della somma di € Parte_1
2.412,15 lorda di cui € 831,00 a titolo di differenze T.F.R. ed € 1.581,15 a titolo di
14°/premio ferie, da parte dell' attraverso il Fondo di Garanzia per il TFR o di CP_1 quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. - Ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere il versamento da parte del Fondo di Parte_1
Garanzia dell' in favore di CP_1 Parte_3 della somma di € 2.350,42 a titolo di omissione contributiva TFR o di quell'altra
[...]
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. - Conseguentemente condannarsi l' in persona del suo legale rappresentante, a versare a CP_1 Pt_1
, a mezzo del Fondo di Garanzia del TFR, la somma di € 2.412,15 lorda di cui €
[...]
831,00 a titolo di differenze T.F.R. ed € 1.581,15 a titolo di 14°/premio ferie, da parte dell' attraverso il Fondo di Garanzia per il TFR o di quell'altra somma maggiore CP_1
o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. - Conseguentemente condannarsi l' di CP_1
Caltanissetta a versare a a Parte_3 mezzo del Fondo di Garanzia del TFR, per la somma di € 2.350,42 a titolo Parte_1 di omissione contributiva TFR o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo”.
A sostegno delle proprie domande, ha esposto di aver svolto la propria attività lavorativa dall'1 ottobre 2004 sino al 29 giugno 2014 per la società SMIM Impianti
S.p.A.; che ha aderito, da luglio 2005, al Fondo previdenziale COMETA, in favore del quale la datrice di lavoro era tenuta al versamento del TFR maturato mensilmente;
che la società datrice è fallita, giusta sentenza n. 6/2020 emessa dal Tribunale di Milano;
che
è stato ammesso allo stato passivo nella categoria privilegiati per la somma di €
6.364,60, di cui € 2.350,42 a titolo di TFR da versare al Cometa ed € 1.581,15 Pt_3 per 14a/premio ferie (cfr. all. 6); che, nonostante apposita domanda, l' non ha dato CP_1 risposta, quindi ha adito l'autorità giudiziaria per l'accertamento del diritto alla copertura del Fondo delle somme in oggetto.
Si costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare ha evidenziato CP_1
che erroneamente la domanda attrice avente ad oggetto il pagamento del TFR in favore degli enti di previdenza complementare è rivolta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 l. 297/82, mentre avrebbe dovuta essere rivolta al Fondo di garanzia chiamato appositamente istituito dal art. 5 d.lgs. 80/92. Inoltre, mancherebbe la prova che a causa del mancato versamento delle quote di TFR da parte dell'ex datore di lavoro, non ha potuto accedere alla prestazione pensionistica a carico del fondo di previdenza complementare, condizione necessaria richiesta dalla normativa di settore. Con riguardo, poi, alla domanda di pagamento a titolo di “premio-ferie” per l'anno 2014,
l'ente resistente deduce la mancata copertura in quanto non rientrerebbe nell'arco
2 temporale dei “dodici mesi” immediatamente precedenti la data di cui all'appena citato art. 2, comma 1D.Lgs. 80/92 e che comunque non ha natura retributiva, bensì indennitaria, per cui non sarebbe sussumibile nell'ambito delle prestazioni garantite dal
Pt_3
La causa è stata istruita attraverso acquisizione documentale.
L'udienza del 27 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
2.1 Sulla domanda di versamento del TFR in favore dell'ente di previdenza complementare.
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante la deduzione dell' circa CP_1
l'erroneità dell'indicazione del Fondo di Garanzia a tutela della prestazione reclamata.
Invero, parte ricorrente ha adito in giudizio l' , titolare di entrambi i fondi di CP_1
garanzia, rispettivamente istituiti dalla l. 297/82 e dal d.lgs. 80/92, che non hanno personalità giuridica autonoma e quindi capacità di stare in giudizio. Pertanto, è indifferente il richiamo a uno o l'altro Fondo, atteso che il soggetto obbligato al chiesto pagamento rimane comunque l' , a prescindere dalla correttezza del richiamo CP_1
svolto dal lavoratore.
Ciò chiarito, va rammento in termini sistemartici come la disciplina delle forme pensionistiche complementari sia stata organicamente riformata dal d.lgs. 5 dicembre
2005, n. 252. All'art. 1, si afferma al primo comma la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da
“assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”. In realtà, si tratta di una conferma della finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) I. 421/1992, rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come essa renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa nel sistema dell'art. 38
Cost (cfr. Corte cost. 28 luglio 2000, n. 393, in adesione alla cd. teoria della
“funzionalizzazione della previdenza complementare”, già affermata da Corte cost. 8
3 settembre 1995, n. 421, sulla base della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale dei fondi pensione).
La caratteristica peculiare della previdenza complementare, ancorché funzionalizzata, è rappresentata dall'autonomia, posto che l'art. 1, secondo comma clig.
252/2005 enuncia come “L'adesione alle forme pensionistiche complementari ... è libera e volontaria” e che “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari”, nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, primo comma, “stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale” (art. 3, terzo comma). In estrema sintesi, per quanto qui di interesse, la disciplina delle forme pensionistiche complementari ne stabilisce un finanziamento attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, primo comma). Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11.
Ora, in attuazione della direttiva comunitaria n. 80/987/CEE, il nostro legislatore nazionale, ha garantito l'integrale copertura contributiva al lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente attraverso CP_ apposito Fondo di garanzia, istituito presso l' ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, comma 1, proprio allo scopo di assicurare specifica e idonea tutela al lavoratore danneggiato dalle ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado di effettuare, in tutto o in parte, i versamenti contributivi dovuti al sistema di previdenza complementare.
Il Fondo è così chiamato ad intervenire nel momento in cui, a causa dell'omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro insolvente, il lavoratore non può accedere alla correlata prestazione complementare ed interviene a copertura di: contributi del datore di lavoro, contributi del lavoratore trattenuti e non versati da parte del datore di lavoro, quote di Tfr conferite al Fondo trattenute sulla retribuzione dovuta e non versate da parte del datore di lavoro (cfr. in argomento Cass.
n. 26809/2018).
Segnatamente, il secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992, stabilisce che
“nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in
4 parte insoddisfatto in esito ad una della procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”. Il successivo comma 3 poi precisa che il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, a norma del comma 2.
E' stato chiarito, poi, che “…le quote di trattamento di fine rapporto destinate al
Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L.
n. 297 del 1982” (Cassazione civile sez. lav., n. 8524/2023) .
E proprio con riguardo allo scopo della norma, anche in ragione del dettato normativo, la Suprema Corte ha inequivocabilmente argomentato che “il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso
l' per l'integrazione dei contributi omessi, o insufficientemente versati, dal datore CP_1
di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò,
l'obbligo del - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Pt_3
Corte giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); nè tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del citato
D.Lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poiché la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost., comma 2, - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante
l'occupazione lavorativa”.
Detto altrimenti, la contribuzione versata in via subordinata al Fondo, come correttamente osservato nella memoria dall' , è condizionata alla sussistenza della CP_1 circostanza che l'inadempienza del datore di lavoro abbia determinato l'impossibilità di costituire la prestazione previdenziale.
5 Ebbene, nella specie tale evenienza non è nemmeno allegata dal lavoratore, pertanto il Fondo non può essere chiamato al versamento della contribuzione, così come richiesto in ricorso.
2.2 Sulla domanda di pagamento del premio ferie.
L'art. 1 D.lgs. 80/1992, rubricato “Garanzia dei crediti di lavoro”, con riguardo alle retribuzioni spettanti al lavoratore, stabilisce che “
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il successivo art. 2 D.lgs. 80/1992 precisa che “
1. Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. [.....] 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai Pt_3
6 commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. [.....] 5.
Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda...”.
In tema, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge CP_1
n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione
d'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)” (cfr. C.
Cass. 1885/2005, C. Cass. 12364/2008; C. Cass. 8072/2016).
La misura in esame costituisce l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ed “(...) è diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente” (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 20 dicembre 2022, n. 37245).
Ne discende che è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, contemplando la disposizione di cui all'art. 2 cit. una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando siano collocate temporalmente nell'anno antecedente
7 all'insolvenza medesima. Al contrario, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Nella specie, dalla lettura dei documenti allegati dal ricorrente, emerge che questi ha agito in giudizio nei confronti della datrice di lavoro, per far valere il credito in oggetto, con ricorso ex art. 409 c.p.c. depositato presso questo Tribunale il 23 febbraio 2016, pertanto oltre i 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, conclusosi il 29 giugno 2014, sottraendo la pretesa dalla copertura del Fondo, come previsto dalla citata normativa.
3. Conclusioni e spese.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, vista la qualità delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Gela, 25 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
CP_ nella causa civile iscritta al n. 699/2022 R.G., avente a oggetto “fondo garanzia e previdenza complementare”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maria Rita La Boria;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_2
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 10 giugno 2022, ha adito la presente Parte_2 sede per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-- Ritenere e dichiarare che il sig.
ha diritto ad ottenere il pagamento complessivo della somma di € Parte_1
2.412,15 lorda di cui € 831,00 a titolo di differenze T.F.R. ed € 1.581,15 a titolo di
14°/premio ferie, da parte dell' attraverso il Fondo di Garanzia per il TFR o di CP_1 quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. - Ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere il versamento da parte del Fondo di Parte_1
Garanzia dell' in favore di CP_1 Parte_3 della somma di € 2.350,42 a titolo di omissione contributiva TFR o di quell'altra
[...]
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. - Conseguentemente condannarsi l' in persona del suo legale rappresentante, a versare a CP_1 Pt_1
, a mezzo del Fondo di Garanzia del TFR, la somma di € 2.412,15 lorda di cui €
[...]
831,00 a titolo di differenze T.F.R. ed € 1.581,15 a titolo di 14°/premio ferie, da parte dell' attraverso il Fondo di Garanzia per il TFR o di quell'altra somma maggiore CP_1
o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. - Conseguentemente condannarsi l' di CP_1
Caltanissetta a versare a a Parte_3 mezzo del Fondo di Garanzia del TFR, per la somma di € 2.350,42 a titolo Parte_1 di omissione contributiva TFR o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo”.
A sostegno delle proprie domande, ha esposto di aver svolto la propria attività lavorativa dall'1 ottobre 2004 sino al 29 giugno 2014 per la società SMIM Impianti
S.p.A.; che ha aderito, da luglio 2005, al Fondo previdenziale COMETA, in favore del quale la datrice di lavoro era tenuta al versamento del TFR maturato mensilmente;
che la società datrice è fallita, giusta sentenza n. 6/2020 emessa dal Tribunale di Milano;
che
è stato ammesso allo stato passivo nella categoria privilegiati per la somma di €
6.364,60, di cui € 2.350,42 a titolo di TFR da versare al Cometa ed € 1.581,15 Pt_3 per 14a/premio ferie (cfr. all. 6); che, nonostante apposita domanda, l' non ha dato CP_1 risposta, quindi ha adito l'autorità giudiziaria per l'accertamento del diritto alla copertura del Fondo delle somme in oggetto.
Si costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare ha evidenziato CP_1
che erroneamente la domanda attrice avente ad oggetto il pagamento del TFR in favore degli enti di previdenza complementare è rivolta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 l. 297/82, mentre avrebbe dovuta essere rivolta al Fondo di garanzia chiamato appositamente istituito dal art. 5 d.lgs. 80/92. Inoltre, mancherebbe la prova che a causa del mancato versamento delle quote di TFR da parte dell'ex datore di lavoro, non ha potuto accedere alla prestazione pensionistica a carico del fondo di previdenza complementare, condizione necessaria richiesta dalla normativa di settore. Con riguardo, poi, alla domanda di pagamento a titolo di “premio-ferie” per l'anno 2014,
l'ente resistente deduce la mancata copertura in quanto non rientrerebbe nell'arco
2 temporale dei “dodici mesi” immediatamente precedenti la data di cui all'appena citato art. 2, comma 1D.Lgs. 80/92 e che comunque non ha natura retributiva, bensì indennitaria, per cui non sarebbe sussumibile nell'ambito delle prestazioni garantite dal
Pt_3
La causa è stata istruita attraverso acquisizione documentale.
L'udienza del 27 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
2.1 Sulla domanda di versamento del TFR in favore dell'ente di previdenza complementare.
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante la deduzione dell' circa CP_1
l'erroneità dell'indicazione del Fondo di Garanzia a tutela della prestazione reclamata.
Invero, parte ricorrente ha adito in giudizio l' , titolare di entrambi i fondi di CP_1
garanzia, rispettivamente istituiti dalla l. 297/82 e dal d.lgs. 80/92, che non hanno personalità giuridica autonoma e quindi capacità di stare in giudizio. Pertanto, è indifferente il richiamo a uno o l'altro Fondo, atteso che il soggetto obbligato al chiesto pagamento rimane comunque l' , a prescindere dalla correttezza del richiamo CP_1
svolto dal lavoratore.
Ciò chiarito, va rammento in termini sistemartici come la disciplina delle forme pensionistiche complementari sia stata organicamente riformata dal d.lgs. 5 dicembre
2005, n. 252. All'art. 1, si afferma al primo comma la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da
“assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”. In realtà, si tratta di una conferma della finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) I. 421/1992, rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come essa renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa nel sistema dell'art. 38
Cost (cfr. Corte cost. 28 luglio 2000, n. 393, in adesione alla cd. teoria della
“funzionalizzazione della previdenza complementare”, già affermata da Corte cost. 8
3 settembre 1995, n. 421, sulla base della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale dei fondi pensione).
La caratteristica peculiare della previdenza complementare, ancorché funzionalizzata, è rappresentata dall'autonomia, posto che l'art. 1, secondo comma clig.
252/2005 enuncia come “L'adesione alle forme pensionistiche complementari ... è libera e volontaria” e che “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari”, nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, primo comma, “stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale” (art. 3, terzo comma). In estrema sintesi, per quanto qui di interesse, la disciplina delle forme pensionistiche complementari ne stabilisce un finanziamento attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, primo comma). Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11.
Ora, in attuazione della direttiva comunitaria n. 80/987/CEE, il nostro legislatore nazionale, ha garantito l'integrale copertura contributiva al lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente attraverso CP_ apposito Fondo di garanzia, istituito presso l' ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, comma 1, proprio allo scopo di assicurare specifica e idonea tutela al lavoratore danneggiato dalle ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado di effettuare, in tutto o in parte, i versamenti contributivi dovuti al sistema di previdenza complementare.
Il Fondo è così chiamato ad intervenire nel momento in cui, a causa dell'omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro insolvente, il lavoratore non può accedere alla correlata prestazione complementare ed interviene a copertura di: contributi del datore di lavoro, contributi del lavoratore trattenuti e non versati da parte del datore di lavoro, quote di Tfr conferite al Fondo trattenute sulla retribuzione dovuta e non versate da parte del datore di lavoro (cfr. in argomento Cass.
n. 26809/2018).
Segnatamente, il secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992, stabilisce che
“nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in
4 parte insoddisfatto in esito ad una della procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”. Il successivo comma 3 poi precisa che il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, a norma del comma 2.
E' stato chiarito, poi, che “…le quote di trattamento di fine rapporto destinate al
Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L.
n. 297 del 1982” (Cassazione civile sez. lav., n. 8524/2023) .
E proprio con riguardo allo scopo della norma, anche in ragione del dettato normativo, la Suprema Corte ha inequivocabilmente argomentato che “il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso
l' per l'integrazione dei contributi omessi, o insufficientemente versati, dal datore CP_1
di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò,
l'obbligo del - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Pt_3
Corte giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); nè tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del citato
D.Lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poiché la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost., comma 2, - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante
l'occupazione lavorativa”.
Detto altrimenti, la contribuzione versata in via subordinata al Fondo, come correttamente osservato nella memoria dall' , è condizionata alla sussistenza della CP_1 circostanza che l'inadempienza del datore di lavoro abbia determinato l'impossibilità di costituire la prestazione previdenziale.
5 Ebbene, nella specie tale evenienza non è nemmeno allegata dal lavoratore, pertanto il Fondo non può essere chiamato al versamento della contribuzione, così come richiesto in ricorso.
2.2 Sulla domanda di pagamento del premio ferie.
L'art. 1 D.lgs. 80/1992, rubricato “Garanzia dei crediti di lavoro”, con riguardo alle retribuzioni spettanti al lavoratore, stabilisce che “
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il successivo art. 2 D.lgs. 80/1992 precisa che “
1. Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. [.....] 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai Pt_3
6 commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. [.....] 5.
Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda...”.
In tema, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge CP_1
n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione
d'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)” (cfr. C.
Cass. 1885/2005, C. Cass. 12364/2008; C. Cass. 8072/2016).
La misura in esame costituisce l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ed “(...) è diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente” (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 20 dicembre 2022, n. 37245).
Ne discende che è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, contemplando la disposizione di cui all'art. 2 cit. una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando siano collocate temporalmente nell'anno antecedente
7 all'insolvenza medesima. Al contrario, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Nella specie, dalla lettura dei documenti allegati dal ricorrente, emerge che questi ha agito in giudizio nei confronti della datrice di lavoro, per far valere il credito in oggetto, con ricorso ex art. 409 c.p.c. depositato presso questo Tribunale il 23 febbraio 2016, pertanto oltre i 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, conclusosi il 29 giugno 2014, sottraendo la pretesa dalla copertura del Fondo, come previsto dalla citata normativa.
3. Conclusioni e spese.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, vista la qualità delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Gela, 25 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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