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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1719 / 2024 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1719 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nata in [...] il [...] (
) con Codice Fiscale_1 il patrocinio dell'Avv. FOSCHI VIOLA ( Codice Fiscale_2
)
e C.F. 3 ) con il patrocinio Parte_2 nato in [...] il [...] (C.F. dell'Avv. IANNONE ANGELICA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/10/2024 con il quale Parte_1 e Pt_2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7.04.2009, a Cantiano (PU), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 8.10.2010, 1.10.2012 e ER_ 15.09.2014, i figli PE e ER_3
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 2.12.2025 e 3.12.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dare atto che la casa familiare, sita in Poggio Torriana (RN), Via Torrianese n. 21, verrà assegnata Part ER al Signor che resterà a viverci unitamente alla figlia minore Part 2. dare atto che in forza della suddetta assegnazione, il Sig. resterà unico conduttore dell'immobile sito in Poggio Torriana (RN), nonché pertanto unico soggetto destinatario dei diritti e obblighi ricollegati a tale contratto, con impegno delle parti ad inviare le dovute comunicazioni di cui all'art. 6 della 1. 392/1978 al locatore entro giorni 30 dall'emissione della Sentenza di separazione;
3. dare atto che la Sig.ra Parte_1 si è già trasferita altrove, unitamente ai figli minori PE e
ER_3 e precisamente attualmente si è domiciliata a Sandigliano (BI), in Via Gramsci n. 85 a
,
casa della propria madre ma che è in procinto di sottoscrivere un contratto di locazione per altra unità immobiliare più grande ove i minori verranno collocati. Part Sarà cura della Sig.ra Parte_1 comunicare al Sig. tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione del contratto di locazione, l'indirizzo dell'abitazione in cui la
Sig.ra Parte_1 con i figli PEe ER_3 si collocheranno;
4. dare atto che i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (cd. affido ER_ presso il padre condiviso), seppur con collocazione prevalente e residenza anagrafica della figlia e dei figli PEe ER_3 presso la madre;
5. dare atto che il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo cosi il principio di bigenitorialità, nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni tra gli stessi genitori nonché ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i figli non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a "coeducare" ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con i figli un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro.
Le parti si impegnano, altresì, a far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
6. dare atto che le telefonate tra il padre e i figli più piccoli PE e ER_3 potranno essere effettuate a giorni alterni, in un orario compreso tra le ore 16,00 e le ore 20,00 o secondo il diverso orario che vorrà indicare il padre in base ai propri turni lavorativi e tenendo conto degli impegni dei ER minori. I contatti tra la madre e la figlia invece, avendo questa il proprio telefono ed essendo in grado di autogestirsi, potranno essere liberi;
7. dare atto che, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti e in considerazione della volontà degli stessi minori, gli incontri padre-figli e madre-figlia saranno calendarizzati come segue: i genitori non collocatari frequenteranno i figli almeno due weekend al mese. Un weekend la Sig.ra Parte_1 si recherà a Poggio Torriana con i figli PE e ER 3 ,
Part ER_ mente l'altro weekend sarà il Sig. a recarsi a Sandigliano con la figlia
Nel corso del Weekend, mentre il padre frequenterà i figli PE e ER_3 la madre frequenterà la ER figlia salvo un pomeriggio (indicativamente il sabato), ove per garantire i rapporti anche tra fratelli, i genitori potranno frequentare (un weekend ciascuno) tutti e tre i minori contemporaneamente.
I Weekend potranno essere anche estesi a tre al mese se le parti dovessero ritenerlo fattibile (con trasferimento per due volte a carico del padre e uno a carico della madre) ovvero per un pomeriggio infrasettimanale da indicare con congruo preavviso durante il quale, compatibilmente con i turni di
Part lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il Sig. potrebbe recarsi a
Sandigliano per incontrare i minori PE e Per_3 .
I minori trascorreranno, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili e religiose.
ER le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale tutti e tre i minori contemporaneamente rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa della scuola. ER le vacanze pasquali, invece, i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
Pasqua fino alla ripresa della scuola, ferma restando la possibilità di modificare previo accordo dette indicazioni qualora sopraggiungano esigenze lavorative o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri. Durante le vacanze estive, i figli resteranno con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) previo accordo con l'altro genitore. In ogni caso, i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo e il luogo di vacanza che i figli trascorreranno con l'altro genitore.
Il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, avendo cura di indicare anche la località di destinazione. Nell'ipotesi in cui detti periodi di vacanza dovessero essere in altri periodi rispetto alle due settimane estive di cui al punto che precede, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi giornate in cui i minori avrebbero dovuto stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli;
Part 8. Dare atto che il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli PE e
Per_3 la somma mensile di € 250,00 ciascuno (e cosi per un totale di Euro 500,00 mensili) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il primo giorno di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla Signora Parte_1 Nella determinazione del contributo economico paterno si è tenuto conto dei futuri oneri a carico della Sig.ra Parte_1 che è in procinto di sottoscrivere un contratto di locazione per altra unità immobiliare più grande ove i minori verranno collocati.
Part 9. Dare atto che il signor provvederà in maniera diretta al mantenimento ordinario della figlia
ER_ con questi convivente, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della moglie;
10. Dare atto che i genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, come tali definite sulla base del Protocollo sottoscritto dai Presidenti del
Tribunale di Bologna e dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 9 agosto 2017, da intendersi qui per integralmente trascritto e che viene allegato.
La parte che dovesse anticipare tali spese, presenterà la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie è posta, ovviamente, in parte uguale tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi;
11. Dare atto che l'assegno unico familiare verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
12. Dare atto che i genitori si impegnano a prestare il consenso l'uno all'altro per tutti gli adempimenti burocratici necessari per i figli minori, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel loro interesse, così come per il loro rinnovo;
13. Dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni alla sottoscrizione del ricorso;
14. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa, rinunciando, pertanto, reciprocamente alla richiesta di somme a titolo di mantenimento e/o risarcimento del danno, anche per periodi pregressi, a favore di uno o l'altro coniuge;
15. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
16. Dare atto che le parti si impegnano, senza riserva alcuna, a regolarizzare la propria separazione personale e il divorzio presso l'Ambasciata Italiana del Marocco, chiedendo alle Autorità del Paese di Origine la ratifica del presente accordo, entro e non oltre giorni 30 dall'emissione del provvedimento nel presente giudizio, dichiarando sin d'ora la reciproca rinuncia alla richiesta di addebito e a somme a titolo di mantenimento e/o risarcimento del danno, anche per il pregresso, in ragione della fine della convivenza matrimoniale.
17. Le spese di giudizio saranno compensate come per legge, anche in considerazione del fatto che la
Sig.ra Parte_1 ha presentato istanza per essere ammessa a godere del Patrocinio a Spese dello
Stato, sussistendone i presupposti reddituali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantiano (PU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 2009 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1719 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nata in [...] il [...] (
) con Codice Fiscale_1 il patrocinio dell'Avv. FOSCHI VIOLA ( Codice Fiscale_2
)
e C.F. 3 ) con il patrocinio Parte_2 nato in [...] il [...] (C.F. dell'Avv. IANNONE ANGELICA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/10/2024 con il quale Parte_1 e Pt_2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7.04.2009, a Cantiano (PU), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 8.10.2010, 1.10.2012 e ER_ 15.09.2014, i figli PE e ER_3
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 2.12.2025 e 3.12.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dare atto che la casa familiare, sita in Poggio Torriana (RN), Via Torrianese n. 21, verrà assegnata Part ER al Signor che resterà a viverci unitamente alla figlia minore Part 2. dare atto che in forza della suddetta assegnazione, il Sig. resterà unico conduttore dell'immobile sito in Poggio Torriana (RN), nonché pertanto unico soggetto destinatario dei diritti e obblighi ricollegati a tale contratto, con impegno delle parti ad inviare le dovute comunicazioni di cui all'art. 6 della 1. 392/1978 al locatore entro giorni 30 dall'emissione della Sentenza di separazione;
3. dare atto che la Sig.ra Parte_1 si è già trasferita altrove, unitamente ai figli minori PE e
ER_3 e precisamente attualmente si è domiciliata a Sandigliano (BI), in Via Gramsci n. 85 a
,
casa della propria madre ma che è in procinto di sottoscrivere un contratto di locazione per altra unità immobiliare più grande ove i minori verranno collocati. Part Sarà cura della Sig.ra Parte_1 comunicare al Sig. tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione del contratto di locazione, l'indirizzo dell'abitazione in cui la
Sig.ra Parte_1 con i figli PEe ER_3 si collocheranno;
4. dare atto che i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (cd. affido ER_ presso il padre condiviso), seppur con collocazione prevalente e residenza anagrafica della figlia e dei figli PEe ER_3 presso la madre;
5. dare atto che il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo cosi il principio di bigenitorialità, nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni tra gli stessi genitori nonché ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i figli non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a "coeducare" ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con i figli un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro.
Le parti si impegnano, altresì, a far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
6. dare atto che le telefonate tra il padre e i figli più piccoli PE e ER_3 potranno essere effettuate a giorni alterni, in un orario compreso tra le ore 16,00 e le ore 20,00 o secondo il diverso orario che vorrà indicare il padre in base ai propri turni lavorativi e tenendo conto degli impegni dei ER minori. I contatti tra la madre e la figlia invece, avendo questa il proprio telefono ed essendo in grado di autogestirsi, potranno essere liberi;
7. dare atto che, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti e in considerazione della volontà degli stessi minori, gli incontri padre-figli e madre-figlia saranno calendarizzati come segue: i genitori non collocatari frequenteranno i figli almeno due weekend al mese. Un weekend la Sig.ra Parte_1 si recherà a Poggio Torriana con i figli PE e ER 3 ,
Part ER_ mente l'altro weekend sarà il Sig. a recarsi a Sandigliano con la figlia
Nel corso del Weekend, mentre il padre frequenterà i figli PE e ER_3 la madre frequenterà la ER figlia salvo un pomeriggio (indicativamente il sabato), ove per garantire i rapporti anche tra fratelli, i genitori potranno frequentare (un weekend ciascuno) tutti e tre i minori contemporaneamente.
I Weekend potranno essere anche estesi a tre al mese se le parti dovessero ritenerlo fattibile (con trasferimento per due volte a carico del padre e uno a carico della madre) ovvero per un pomeriggio infrasettimanale da indicare con congruo preavviso durante il quale, compatibilmente con i turni di
Part lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il Sig. potrebbe recarsi a
Sandigliano per incontrare i minori PE e Per_3 .
I minori trascorreranno, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili e religiose.
ER le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale tutti e tre i minori contemporaneamente rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa della scuola. ER le vacanze pasquali, invece, i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
Pasqua fino alla ripresa della scuola, ferma restando la possibilità di modificare previo accordo dette indicazioni qualora sopraggiungano esigenze lavorative o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri. Durante le vacanze estive, i figli resteranno con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) previo accordo con l'altro genitore. In ogni caso, i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo e il luogo di vacanza che i figli trascorreranno con l'altro genitore.
Il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, avendo cura di indicare anche la località di destinazione. Nell'ipotesi in cui detti periodi di vacanza dovessero essere in altri periodi rispetto alle due settimane estive di cui al punto che precede, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi giornate in cui i minori avrebbero dovuto stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli;
Part 8. Dare atto che il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli PE e
Per_3 la somma mensile di € 250,00 ciascuno (e cosi per un totale di Euro 500,00 mensili) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il primo giorno di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla Signora Parte_1 Nella determinazione del contributo economico paterno si è tenuto conto dei futuri oneri a carico della Sig.ra Parte_1 che è in procinto di sottoscrivere un contratto di locazione per altra unità immobiliare più grande ove i minori verranno collocati.
Part 9. Dare atto che il signor provvederà in maniera diretta al mantenimento ordinario della figlia
ER_ con questi convivente, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della moglie;
10. Dare atto che i genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, come tali definite sulla base del Protocollo sottoscritto dai Presidenti del
Tribunale di Bologna e dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 9 agosto 2017, da intendersi qui per integralmente trascritto e che viene allegato.
La parte che dovesse anticipare tali spese, presenterà la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie è posta, ovviamente, in parte uguale tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi;
11. Dare atto che l'assegno unico familiare verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
12. Dare atto che i genitori si impegnano a prestare il consenso l'uno all'altro per tutti gli adempimenti burocratici necessari per i figli minori, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel loro interesse, così come per il loro rinnovo;
13. Dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni alla sottoscrizione del ricorso;
14. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa, rinunciando, pertanto, reciprocamente alla richiesta di somme a titolo di mantenimento e/o risarcimento del danno, anche per periodi pregressi, a favore di uno o l'altro coniuge;
15. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
16. Dare atto che le parti si impegnano, senza riserva alcuna, a regolarizzare la propria separazione personale e il divorzio presso l'Ambasciata Italiana del Marocco, chiedendo alle Autorità del Paese di Origine la ratifica del presente accordo, entro e non oltre giorni 30 dall'emissione del provvedimento nel presente giudizio, dichiarando sin d'ora la reciproca rinuncia alla richiesta di addebito e a somme a titolo di mantenimento e/o risarcimento del danno, anche per il pregresso, in ragione della fine della convivenza matrimoniale.
17. Le spese di giudizio saranno compensate come per legge, anche in considerazione del fatto che la
Sig.ra Parte_1 ha presentato istanza per essere ammessa a godere del Patrocinio a Spese dello
Stato, sussistendone i presupposti reddituali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantiano (PU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 2009 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi