Decreto cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2024 REG.RIC.
N. 00317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2024, proposto da
UC DI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL Di ID, non costituito in giudizio;
VA OR, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto da
VA OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Aloisio e Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fausto Corti in L’Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL Di ID e UC DI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 257 del 2024:
- del decreto rettorale n. 744/2024, prot. n. 75964 del 17 giugno 2024, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva indetta con decreto rettorale n. 1/2024 del 2 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Esami e Concorsi n. 3 del 9 gennaio 2024, per la copertura mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni, settore scientifico disciplinare ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, nonché è stato dichiarato idoneo alla chiamata nel ruolo di professore di prima fascia e vincitore della procedura selettiva il candidato EL Di ID;
- del verbale n. 1 della prima seduta della Commissione giudicatrice del 5 marzo 2024, avente ad oggetto la predeterminazione dei criteri di valutazione del curriculum , dei titoli, dell’attività didattica e delle pubblicazioni di ciascun candidato;
- del verbale n. 2 della seconda seduta della Commissione giudicatrice del 16 aprile 2024, nell’ambito della quale è stato dato inizio all’esame delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum , dei titoli e dell’attività didattica di ciascun candidato;
- del verbale n. 3 della terza seduta della Commissione giudicatrice del 21 maggio 2024, nell’ambito della quale è proseguito l’esame delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum , dei titoli e dell’attività didattica di ciascun candidato;
- del verbale n. 4 della quarta seduta della Commissione giudicatrice del 4 giugno 2024, nell’ambito della quale è proseguito l’esame delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum , dei titoli e dell’attività didattica di ciascun candidato;
- del verbale n. 5 della quinta seduta della Commissione giudicatrice dell’11 giugno 2024, nell’ambito della quale è proseguito l’esame delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum , dei titoli e dell’attività didattica di ciascun candidato;
- del verbale n. 6 dell’ultima seduta della Commissione giudicatrice del 12 giugno 2024, avente ad oggetto la valutazione del curriculum , dei titoli, dell’attività didattica e della produzione scientifica di ciascun candidato e l’individuazione del vincitore della procedura selettiva;
- della relazione finale allegata al verbale dell’ultima seduta, ove, ripercorse le fasi della procedura selettiva, è stata predisposta la graduatoria finale ed è stato nominato il vincitore;
- del decreto rettorale n. 155/2024, prot. n. 23161 del 19 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato;
quanto al ricorso n. 317 del 2024:
- del decreto rettorale n. 744/2024, prot. n. 75964 del 17 giugno 2024, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi dell’Aquila per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, nonché è stato dichiarato idoneo alla chiamata e vincitore il candidato EL Di ID;
- degli atti ad esso presupposti e conseguenti e, segnatamente, dei verbali della Commissione giudicatrice;
nonché per la declaratoria di nullità del contratto stipulato dal vincitore EL Di ID con l’Università degli Studi dell’Aquila per il conferimento del posto messo a concorso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Aquila e di VA OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 70 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 1/2024 del 2 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Esami e Concorsi n. 3 del 9 gennaio 2024, l’Università degli Studi dell’Aquila (d’ora in avanti solo l’Università) ha indetto una procedura selettiva per la copertura mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni, settore scientifico disciplinare ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale.
Alla procedura selettiva hanno partecipato i candidati EL Di ID, VA OR e UC DI.
Con decreto rettorale n. 155/2024 del 19 febbraio 2024 è stata nominata la commissione giudicatrice (d’ora in avanti solo la Commissione), la quale, nella riunione telematica preliminare del 5 marzo 2024, ha proceduto alla determinazione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula , dei titoli, dell’attività didattica e della qualificazione scientifica dei candidati. Il verbale n. 1 della riunione della Commissione del 5 marzo 2024 è stato pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Università.
All’esito delle operazioni di valutazione dei candidati, svoltesi nelle sedute telematiche del 16 aprile 2024, 21 maggio 2024, 4 giugno 2024, 11 giugno 2024 e 12 giugno 2024, la Commissione ha dichiarato idoneo alla chiamata per il posto messo a concorso il candidato EL Di ID, collocando al secondo posto della graduatoria finale il candidato UC DI e al terzo posto il candidato VA OR.
Con decreto rettorale n. 744/2024, prot. n. 75964 del 17 giugno 2024, previa approvazione degli atti della procedura selettiva, il candidato EL Di ID è stato dichiarato idoneo alla chiamata nel ruolo di professore di prima fascia e vincitore della procedura selettiva indetta per la copertura di un posto per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni, settore scientifico disciplinare ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura e Ambientale.
1.1. Con ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 257 del 2024, notificato in data 15 luglio 2024 e depositato in data 16 luglio 2024, il candidato UC DI, collocatosi secondo in graduatoria, ha domandato, previa sospensione della loro efficacia, l’annullamento del decreto rettorale n. 744/2024, prot. n. 75964 del 17 giugno 2024, e degli atti ad esso presupposti.
1.1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nella valutazione dei candidati, atteso che la Commissione, dopo aver predeterminato i criteri di valutazione nella prima seduta del 5 marzo 2024, avrebbe provveduto alla loro integrazione nell’ultima seduta del 12 giugno 2024, in violazione della disciplina di settore e del Regolamento di Ateneo.
1.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la composizione della Commissione per violazione della disciplina di settore e dei principi di trasparenza e imparzialità, atteso che il Presidente è stato nominato qualche mese prima, dalla medesima Università, quale coordinatore della commissione per la programmazione delle procedure selettive per i professori di prima fascia, nella quale avrebbe espresso la propria valutazione nei confronti dei candidati EL Di ID e VA OR.
1.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione, la carenza dei presupposti e il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione, l’illogicità e la manifesta irragionevolezza nella valutazione comparativa dei curricula, dei titoli , dell’attività didattica e delle pubblicazioni dei candidati classificati nelle prime due posizioni della graduatoria finale.
1.2. Si è costituita in giudizio l’Università e ha depositato il rapporto informativo sui fatti di causa inviato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, corredato della relativa documentazione.
1.3. Ha resistito al ricorso il controinteressato VA OR.
1.4. Con ordinanza n. 153 del 5 settembre 2024 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, per carenza del requisito del periculum in mora .
1.5. In vista della trattazione del merito del giudizio, l’Università ha depositato la nota di aggiornamento del 15 novembre 2014, inviata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e corredata della relativa documentazione, mentre il ricorrente ha depositato una memoria difensiva e una memoria di replica. Con memoria difensiva depositata in data 7 marzo 2025, il controinteressato VA OR ha aderito ai primi due motivi di ricorso e ha chiesto il rigetto del terzo motivo di ricorso.
1.6. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Con ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 317 del 2024, notificato in data 16 settembre 2024 e depositato in data 26 settembre 2024, il candidato VA OR, collocatosi terzo in graduatoria, ha domandato, previa sospensione della loro efficacia, l’annullamento del decreto rettorale n. 744/2024, prot. n. 75964 del 17 giugno 2024, e degli atti ad esso presupposti nonché la declaratoria di nullità del contratto stipulato tra l’Università e il professor EL Di ID per il conferimento del posto messo a concorso.
2.1 Con un unico motivo di ricorso il candidato VA OR ha contestato la violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di parità di trattamento nella valutazione dei candidati, atteso che la Commissione, dopo aver predeterminato i criteri di valutazione nella prima seduta del 5 marzo 2024, avrebbe provveduto alla loro integrazione nell’ultima seduta del 12 giugno 2024, in violazione della disciplina di settore e del Regolamento di Ateneo.
2.2. Ha resistito al ricorso l’Università.
2.3. Con ordinanza n. 196 del 23 ottobre 2024 il Tribunale ha fissato l’udienza per la trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
2.4. In vista della trattazione del merito del giudizio, l’Università ha depositato la nota di aggiornamento del 15 novembre 2014, inviata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e corredata della relativa documentazione, mentre il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
2.5. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
3. Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 317 del 2024 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 257 del 2024, dal momento che gli stessi sono connessi sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Entrambi i ricorsi sono stati, infatti, instaurati tre le medesime parti, sia pure nella peculiarità delle rispettive posizioni processuali, presentano il medesimo petitum , ossia l’annullamento del provvedimento conclusivo della procedura selettiva e degli atti ad esso presupposti, e si fondano sulla medesima causa petendi , come si evince dai motivi di ricorso parzialmente sovrapponibili.
4. Il Collegio ritiene di dover escutere con priorità il secondo motivo del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 257 del 2024, in ragione del maggior grado di radicalità e della priorità logica delle censure in esso specificate, afferenti alla illegittima composizione della Commissione nominata con decreto rettorale n. 155/2024 del 19 febbraio 2024.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Secondo la prospettazione fornita dalla parte ricorrente, il professor EL LU sarebbe stato nominato componente della Commissione:
a) in violazione del divieto posto dall’articolo 16, comma 3, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per cui i commissari non possono “far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale”;
b) in violazione del divieto posto dall’articolo 3, comma 7, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, per cui i professori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici per le procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo non possono “far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa”;
c) in violazione dei divieti posti dall’articolo 2, commi 12 e 13, del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, per cui il commissario sorteggiato può far parte di una sola commissione giudicatrice (ed ove sorteggiato in più commissioni, deve comporre la commissione per la quale il sorteggio sia avvenuto per primo) e non possono comporre la commissione giudicatrice dei concorsi a posti di professore universitario “coloro che siano stati sorteggiati in quello immediatamente precedente per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso”, a meno che non sia possibile raggiungere il numero minimo di due commissari titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.
4.3. Le norme che disciplinano le cause di incompatibilità, siccome restringono l’esercizio di un diritto o di una funzione, devono essere qualificate come norme di stretta interpretazione, applicabili solo alle fattispecie in esse tassativamente descritte.
Tanto premesso, deve ritenersi inconferente il richiamo effettuato dal ricorrente all’articolo 16, comma 3, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto la causa di incompatibilità ivi prevista si riferisce ai componenti delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale e non ai componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per la chiamata dei professori di prima fascia.
4.4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, adottato con decreto rettorale n. 616/2012 del 5 aprile 2012 e successive modificazioni (d’ora in avanti solo il Regolamento di Ateneo):
a) la Commissione giudicatrice per le procedure finalizzate al reclutamento dei professori di prima fascia è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento, ed è composta da tre professori di ruolo di prima fascia appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando o allo stesso settore concorsuale ovvero, in subordine, purché tale scelta sia adeguatamente motivata, al medesimo macro-settore (commi 1 e 2);
b) “dei componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con modalità proprie. I restanti componenti, comunque esterni all’Ateneo, sono individuati tramite sorteggio nell’ambito di due terne proposte dal medesimo Consiglio di Dipartimento tra i soggetti in possesso dei requisiti” (comma 9).
4.5. Con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale prot. n. 37 del 13 febbraio 2024, sono stati designati i professori di prima fascia per il medesimo settore concorsuale (08/B2 - Scienza delle Costruzioni) e per il medesimo settore scientifico disciplinare (ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni) del posto messo a concorso, tra cui, quale componente interno all’Ateneo, il professor EL LU.
Il professor EL LU, a differenza degli altri due componenti esterni all’Ateneo, è stato designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale e non è stato individuato all’esito del sorteggio, per cui deve ritenersi inconferente anche il richiamo effettuato dal ricorrente all’articolo 2, commi 12 e 13, del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, , in quanto le cause di incompatibilità ivi previste si riferiscono esclusivamente ai componenti delle commissioni individuati mediante sorteggio.
4.6. Anche la causa di incompatibilità prevista dall’articolo 3, comma 7, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, per tutti i componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo, non è applicabile alla presente fattispecie.
La predetta causa di incompatibilità preclude, infatti, ai componenti delle commissioni nominate nelle procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario, di far parte di altre commissioni giudicatrici per il reclutamento di professori universitari “per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa”.
La ratio della norma è quella di evitare che il candidato venga valutato, nell’arco di un periodo temporale piuttosto ristretto, più o meno corrispondete ad un anno accademico, dai medesimi commissari nelle diverse procedure selettive, indette dai vari Atenei per la copertura di posti afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, in modo da ridurre il rischio che la valutazione espressa in una procedura possa, anche inconsciamente, influenzare, in maniera positiva o negativa, il giudizio, del tutto autonomo, che i commissari sono tenuti ad esprimere per ciascuna procedura comparativa.
In data 7 dicembre 2023 il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, ha nominato il professor EL LU coordinatore della Commissione per la programmazione delle procedure selettive per i professori di prima fascia.
Detta Commissione è stata incaricata di valutare il profilo scientifico, didattico e gestionale dei componenti del Dipartimento che abbiano conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di prima fascia nei vari settori scientifico disciplinari, al fine di vagliare la consistenza numerica di possibili partecipanti alle procedure selettive per la chiamata dei professori di prima fascia e di definire un ordine di priorità per la loro indizione.
La Commissione per la programmazione delle procedure selettive per i professori di prima fascia non è, dunque, assimilabile a una Commissione giudicatrice di una procedura selettiva, dal momento che la graduatoria finale, dalla stessa redatta all’esito dell’espletamento del mandato conferitole, non assume valore vincolante per il Consiglio di Dipartimento.
La valutazione dei titoli, degli incarichi e delle attività degli abilitati al ruolo di professore di prima fascia, tra i quali figurano anche i professori di seconda fascia EL Di ID e VA OR, effettuata dalla Commissione per la programmazione delle procedure selettive per la chiamata dei professori di prima fascia non ha, inoltre, natura comparativa, dal momento che non tiene conto della significatività degli elementi oggetto di valutazione rispetto all’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire una posizione accademica, ma si traduce in una valutazione oggettiva di tali elementi, prodromica alla programmazione delle procedure selettive.
Per tali ragioni, la nomina a componente della predetta commissione interna al Consiglio di Dipartimento non può essere considerata ostativa alla nomina a componente della commissione giudicatrice di una procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima fascia.
4.7. Alla differenza ontologica e funzionale della valutazione dei candidati nelle due procedure di cui al paragrafo che precede, consegue, altresì, l’insussistenza della causa di incompatibilità prevista dell’articolo 51, comma 1, n. 4), del codice di procedura civile, applicabile ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 11 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Il ricorrente non ha, d’altro canto, allegato la sussistenza di specifici elementi decisivi, ai fini della valutazione effettuata sui candidati EL Di ID e VA OR dalla Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura del posto messo a concorso, che il professor EL LU potrebbe aver appreso nell’espletamento dell’indagine conoscitiva interna sul rendimento dei docenti abilitati al ruolo di professore di prima fascia.
5. Il primo motivo del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 257 del 2024 è fondato.
5.1. L’articolo 1, comma 4, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, dispone che “Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento…il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione”.
5.2. Il Regolamento di Ateneo individua la predeterminazione dei criteri e dei sub criteri di valutazione quale attività che deve necessariamente precedere la conoscenza dei nominativi dei candidati (articolo 1, comma 8) e le operazioni di valutazione degli stessi (articolo 6, comma 2).
5.3. L’articolo 9, comma 1, del decreto rettorale n. 1/2024 del 2 gennaio 2024, di indizione della procedura selettiva, prevede che la Commissione giudicatrice, nella prima seduta, predetermina i criteri per la valutazione del curriculum , dei titoli, dell’attività didattica e di ricerca, dell’attività assistenziale (ove richiesta) e delle pubblicazioni scientifiche.
5.4. Le commissioni giudicatrici possono introdurre, purché ne forniscano adeguata motivazione, criteri e parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ulteriori rispetto a quelli indicati nella lex specialis e nel Regolamento di Ateneo. Nondimeno, la predeterminazione dei criteri di valutazione, espressione di un apprezzamento discrezionale di carattere tecnico, deve, comunque, precedere ogni successiva operazione della Commissione, dall’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alle operazioni di valutazione dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni dei candidati.
5.5. La regola della predeterminazione dei criteri di valutazione in un momento anteriore alla conoscenza dei nominativi dei candidati e, a fortiori , alla loro valutazione, è dettata dall’esigenza di assicurare che le procedure selettive per la chiamata dei professori universitari si svolgano nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, in modo da evitare che i criteri di valutazione possano essere ritagliati, al fine di favorirlo o di penalizzarlo, sul profilo scientifico di taluno dei partecipanti (Consiglio di Stato, sezione V, 21 gennaio 2019, n. 495).
Tale regola vale anche per l’individuazione dei sub criteri, i quali, al pari dei criteri, assurgono a parametro di giustificazione e di controllo dell’ampia discrezionalità attribuita alla Commissione nella formulazione dei giudizi di valutazione dei candidati e di maggiore idoneità complessiva del candidato prescelto a ricoprire il posto messo a concorso (Consiglio di Stato, sezione VII, 19 febbraio 2025, n. 1411) nonché ove i criteri di valutazione, fissati in un momento anteriore alla disclosure dei nominativi dei partecipanti, vengano in seguito integrati o specificati, “posto che anche la semplice specificazione può risultare decisiva ai fini dell’attribuzione dei punteggi” (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, 8 gennaio 2021, n. 50).
5.6. Nella prima riunione telematica del 5 marzo 2024 la Commissione ha proceduto alla predeterminazione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, attenendosi agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell’ambito dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, nonché agli elementi e criteri individuati dal Dipartimento e dal bando. La Commissione ha, pertanto, determinato i seguenti criteri di valutazione: “a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna delle pubblicazioni con il profilo di Professoressa/Professore universitaria/o di prima fascia e con le discipline del Settore Concorsuale e/o del Settore Scientifico Disciplinare per cui è stato emesso il Bando oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze di settore; e) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale dei candidati nel caso di partecipazione dei medesimi a lavori in collaborazione. Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 1. numero degli autori di ciascuna pubblicazione e posizione/rilevanza della/del candidata/o nell’ordine degli autori, ad esempio primo/ultimo autore o autore di riferimento; 2. coerenza del tema trattato con il curriculum complessivo della/del candidata/o. La Commissione, per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva, si avvarrà anche dei seguenti indicatori bibliometrici: 1) numero totale delle citazioni, escluse le autocitazioni; 2) numero di citazioni, escluse le autocitazioni, per le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione; 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica della/del/dei candidata/o/i (indice di Hirsch).”
Nella seconda riunione telematica del 16 aprile 2024 la Commissione ha preso visione delle domande presentate dai candidati ed ha avuto accesso, mediante l’apertura dei rispettivi file , alla documentazione da essi presentata, incluse le pubblicazioni scientifiche.
La disamina delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula , dei titoli e dell’attività didattica dei candidati è iniziata nella terza riunione telematica del 21 maggio 2024, per poi proseguire nella quarta riunione telematica del 4 giugno 2024 e concludersi nella quinta riunione telematica dell’11 giugno 2024.
Nell’ultima riunione telematica del 12 giugno 2024 la Commissione, prima di procedere alla formulazione dei giudizi individuali e collegiali sui candidati, ha precisato di volersi attenere “strettamente ai criteri stabiliti nella seduta preliminare”, per quanto riguarda la valutazione del curriculum , dei titoli, dell’attività didattica e della produzione scientifica. Nondimeno, con riferimento ai criteri di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, ha stabilito di adottare una “procedura operativa”, con la quale ha specificato, rimodulandola, la portata di alcuni criteri. In particolare:
1) per quanto riguarda i criteri sub a) e sub b) della “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione” e della “congruenza di ciascuna delle pubblicazioni con il profilo” del posto messo a concorso, la Commissione ha stabilito che i commissari esprimeranno “un giudizio personale non legato ad alcun algoritmo numerico”;
2) per quanto riguarda il criterio sub c) della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica”, previa ridenominazione dello stesso in “rilevanza scientifica”, la Commissione ha introdotto dei sub-indicatori ( Impact Factor , quartile di appartenenza e numero di pubblicazioni), per ciascuno dei quali ha previsto una scala di valutazione; nell’ambito del sub-indicatore del quartile di appartenenza della rivista, la Commissione ha addirittura espresso delle preferenze in ordine graduato ( Mechanics, Civil Engineering e Multidisciplinary Sciences );
3) per quanto riguarda il criterio sub d) della “continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze di settore”, la Commissione ha specificato che esso non va riferito alla singola pubblicazione ma al complesso delle pubblicazioni presentate e al curriculum del candidato;
4) per quanto riguarda il criterio sub e) della “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale dei candidati nel caso di partecipazione dei medesimi a lavori in collaborazione”, previa ridenominazione dello stesso in “apporto del candidato”, la Commissione ha introdotto dei sub criteri di valutazione, afferenti all’ordine degli autori che firmano la pubblicazione e alla loro età accademica, e dei parametri di giudizio (eccellente/ottimo con facoltà di riduzione del punteggio in caso di numero di autori di maggiore di quello tipico del settore scientifico disciplinare);
5) per quanto riguarda il giudizio complessivo su ciascuna pubblicazione, la Commissione ha introdotto una scala di valutazione numerica (da 31 a 40), alla quale ha associato “per comodità di interpretazione” una scala di giudizi qualitativi (da sufficiente a eccellente).
5.7. Osserva il Collegio che le precisazioni esternate dalla Commissione sui criteri sub a), b) e d) non interferiscono con i criteri predeterminati nella seduta preliminare. Esse si rivelano, infatti, coerenti con l’impostazione della lex specialis , nella quale:
a) non è previsto l’obbligo per la Commissione di definire un algoritmo applicativo per l’attribuzione di voti numerici nel giudizio individuale espresso da ciascun commissario (articolo 9, comma 3);
b) è contenuto un espresso rinvio ai criteri e parametri conformi agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, di cui decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, il quale, a proposito della valutazione delle pubblicazioni, riferisce il criterio della continuità temporale alla produzione scientifica del candidato nel suo complesso.
5.8. Per quanto riguarda, invece, i criteri sub c) e d) nonché il giudizio complessivo attribuito a ciascuna pubblicazione, la Commissione ha introdotto ex novo dei sub criteri, dei sub indicatori e delle griglie di valutazione che non erano state oggetto di predeterminazione e che non sono contemplate dalla lex specialis , neppure mediante il rinvio ai criteri stabiliti dal d.m. n. 344 del 2011 o al Regolamento di Ateneo.
Tale illegittima modalità operativa contrasta, altresì, con la dichiarazione del Presidente della Commissione, riportata nel verbale n. 2 della riunione telematica del 16 aprile 2024, per cui “per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati deve essere chiaramente enucleabile sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare”, ai quali soltanto la Commissione deve conformare la propria attività di valutazione.
6. La fondatezza della censura dedotta con il primo motivo di ricorso, la quale rappresenta un prius logico rispetto alle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, deve ritenersi satisfattiva della pretesa del ricorrente. Sicché, almeno per quanto riguarda la valutazione comparativa delle pubblicazioni dei candidati, le censure specificate nel terzo motivo di ricorso, afferenti all’irragionevolezza delle modalità di valutazione introdotte nella riunione telematica del 12 giugno 2024, devono ritenersi assorbite.
6.1. Le censure afferenti alla valutazione comparativa del candidato dichiarato vincitore e del ricorrente, in relazione ai curricula , ai titoli e all’attività didattica, devono, invece, ritenersi infondate.
Nelle procedure concorsuali per la copertura di posti da professore universitario il sindacato giurisdizionale si estende alla verifica dell’attendibilità delle operazioni di valutazione dei candidati in relazione al criterio tecnico utilizzato e al procedimento applicativo seguito (Consiglio di Stato, sezione VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
Le censure formulate dal ricorrente non hanno ad oggetto l’illegittimità del metodo utilizzato dalla Commissione ma l’opinabilità dei giudizi espressi sulla valutazione comparativa dei candidati, di modo che esse si risolvono nella richiesta di riedizione di tale valutazione che, in ossequio al principio della separazione dei poteri e in assenza dell’allegazione di evidenti profili di irragionevolezza tecnica, è preclusa al Collegio.
7. Il ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 317 del 2024, articolato in un unico motivo sostanzialmente corrispondete al primo motivo del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 257 del 2024, è fondato per quanto riguarda l’azione di annullamento, per le medesime ragioni esplicitate nel paragrafo 5.
7.1. Nondimeno, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse la domanda di accertamento della nullità del contratto stipulato tra l’Università e il professor EL Di ID per il conferimento del posto messo a concorso, spiegata dal ricorrente VA OR.
L’interesse a ricorrere del candidato che contesta l’esito di una procedura selettiva per la chiamata nel ruolo di professore universitario è, infatti, circoscritto al provvedimento conclusivo di approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore (Consiglio di Stato, sezione VII, 3 giugno 2024, n. 4956), rispetto al quale gli atti successivi con i quali il vincitore viene incardinato nell’organizzazione universitaria si pongono in rapporto di stretta derivazione e subiscono l’effetto caducante derivante dall’annullamento dell’atto presupposto (Consiglio di Stato, sezione V, 11 aprile 2022, n. 2637).
8. In conclusione, previa riunione del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 317 del 2024 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 257 del 2024, entrambi i ricorsi devono essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato il decreto rettorale n. 744/2024, prot. n. 75964 del 17 giugno 2024, e tutti gli atti presupposti successivi alla prima riunione della Commissione, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
9. Il vizio riscontrato determina la regressione della procedura selettiva alla fase della valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati.
L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste, pertanto, nell’ordinare all’Università di riconvocare la Commissione, nella medesima composizione, affinché provveda a rivalutare le pubblicazioni dei candidati secondo i criteri vincolanti dalla stessa indicati nel verbale n. 1 della riunione del 5 marzo 2024, senza tenere conto dei sub criteri, dei sub indicatori e delle scale di valutazione specificate nel verbale n. 6 della riunione del 12 giugno 2024.
All’esito della rinnovazione delle operazioni di valutazione dei candidati secondo le modalità indicate dal Collegio, la Commissione dovrà riformulare la graduatoria di merito e individuare il vincitore della selezione.
10. La complessità della questione giustifica, per entrambi i ricorsi, la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e la non ripetibilità delle spese di lite sostenute dai ricorrenti nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dispone la riunione del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 317 del 2024 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 257 del 2024;
- accoglie entrambi i ricorsi e, per l’effetto, annulla il decreto rettorale n. 744/2024, prot. n. 75964 del 17 giugno 2024, e gli atti ad esso presupposti, nei limiti indicati nella motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- dispone la non ripetibilità delle spese di lite sostenute dai ricorrenti nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO