TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17242/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVALLE Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. PARADISI ELIANA INGRID ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DAVALLE LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TASCA ELENA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2025 (nato a [...] il Parte_1 11.10.1968) e (nata a [...] il [...]) ricorrevano al Tribunale per CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il giorno 10.11.1996 a Bologna, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al N. 471, P.1, Uff.1, Anno 1996. Dalla loro unione nasceva (Bologna, 06.02.2015). Per_1 Con verbale del 08.06.2016 ritualmente omologato con decreto 06.07.2016 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione consensuale tra i coniugi. Con Sentenza n. 1647/2020, pubblicata in data 19.11.2020, il Tribunale di Bologna pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra il IG. e la IG.ra Pt_1 CP_1
Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere una modifica della sentenza di divorzio in punto di affidamento del figlio minore. In sede di prima udienza (22.05.2025) le parti trovavano un pagina 1 di 5 accordo che poi depositavano formalizzato sotto forma di note scritte in data 27.06.2025, nei termini stabiliti dal Tribunale. Questi i termini dell'accordo raggiunto dalle parti:
1. Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento e Persona_2 residenza anagrafica presso la madre.
2. Esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
3. Assunzione di comune accordo fra i genitori delle decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4. Regolamentazione della frequentazione: a) trascorrerà con il padre week end alternati Per_1 dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina successivo, allorquando il padre lo accompagna a scuola o a casa della madre;
b) ogni settimana trascorrerà dal martedì dall'uscita da Per_1 scuola fino al giovedì mattina allorquando il padre lo accompagnerà a scuola o a casa della madre.
5. Qualora non dovesse esserci la scuola nei week end e nelle giornate di spettanza del Per_1 padre verrà prelevato, o accompagnato, da quest'ultimo presso l'abitazione della madre alle ore 16.00.
6. Disporre che trascorra il giorno del suo compleanno col genitore con cui si trova la Per_1 mattina fino alle ore 16.30 e dalle 16.30 dello stesso giorno con l'altro genitore fino al mattino successivo alle ore 9.30.
7. Nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre trascorrerà, con ciascuno Per_1 dei genitori, due settimane anche non consecutive (in due settimane di sette giorni) da concordare fra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno.
8. Nelle festività natalizie, trascorrerà il Natale o il Capodanno ad anni alterni con cia- Per_1 scuno dei genitori nelle seguenti modalità: dalle 9.00 del 24 dicembre alle 9.00 del 31 dicembre, e dalle 9.00 del 31 dicembre alle 9.00 del 7 gennaio (negli anni pari la prima settimana sarà con la madre e negli anni dispari con il padre) e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il figlio 4 giorni consecutivi (negli anni pari trascorrerà la Per_1 Pasqua con il padre e negli anni dispari con la madre).
9. Le ulteriori festività e ricorrenze non espressamente previste dal presente atto non seguiranno l'alternanza e starà col genitore con cui si trova nel momento in cui cade la ricorrenza o il Per_1 giorno o periodo di vacanza.
10. Se per malattia o altra ragione anche di lavoro un genitore perde giorni di visita, saranno recuperativi previo accordo possibilmente entro il mese successivo.
****** Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Infatti, è stato valutato l'interesse del minore in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi- genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
P.Q.M
pagina 2 di 5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1647/2020, pubblicata in data 19.11.2020 così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
dà atto e dispone l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e l'assunzione di comune accordo fra i genitori delle decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
dà atto e dispone che:
- trascorrerà con il padre week end alternati dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_1 successivo, allorquando il padre lo accompagna a scuola o a casa della madre;
b) ogni settimana trascorrerà dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina allorquando il padre lo Per_1 accompagnerà a scuola o a casa della madre;
- Qualora non dovesse esserci la scuola nei week end e nelle giornate di spettanza del padre Per_1 verrà prelevato, o accompagnato, da quest'ultimo presso l'abitazione della madre alle ore 16.00;
- Disporre che trascorra il giorno del suo compleanno col genitore con cui si trova la mattina Per_1 fino alle ore 16.30 e dalle 16.30 dello stesso giorno con l'altro genitore fino al mattino successivo alle ore 9.30;
- Nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre trascorrerà, con ciascuno Per_1 dei genitori, due settimane anche non consecutive (in due settimane di sette giorni) da concordare fra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
- Nelle festività natalizie, trascorrerà il Natale o il Capodanno ad anni alterni con ciascuno Per_1 dei genitori nelle seguenti modalità: dalle 9.00 del 24 dicembre alle 9.00 del 31 dicembre, e dalle 9.00 del 31 dicembre alle 9.00 del 7 gennaio (negli anni pari la prima settimana sarà con la madre e negli anni dispari con il padre) e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il figlio 4 giorni consecutivi (negli anni pari trascorrerà la Pasqua con il padre e negli Per_1 anni dispari con la madre);
- Le ulteriori festività e ricorrenze non espressamente previste dal presente atto non seguiranno l'alternanza e starà col genitore con cui si trova nel momento in cui cade la ricorrenza o il
Per_1 giorno o periodo di vacanza;
dà atto che se per malattia o altra ragione anche di lavoro un genitore perde giorni di visita, saranno recuperati previo accordo possibilmente entro il mese successivo;
dà atto che i genitori si impegnano a rispondere alle chiamate e ai messaggi telefonici e email dell'altro entro 48 ore se non si tratta di questioni urgenti. I genitori concordano di dotare il figlio nell'estate 2026, prima dell'inizio delle scuole medie, di un telefono mobile per l'inizio dell'autonomia di negli spostamenti, scegliendo tra marche economiche;
Per_1 dà atto che entrambi i genitori si rendono attivi nel mantenersi informati degli impegni scolastici ed extra- scolastici di (sport, catechismo, altre attività..), accedendo al registro elettronico,
Per_1 chiedendo l'inserimento nelle chat e controllando le comunicazioni. Entrambi si impegnano a comunicare all'altro eventi particolari, quali visite mediche, almeno 15 giorni prima, affinché ciascuno di essi possa organizzarsi per partecipare all'evento in cui è coinvolto il figlio;
Per_1 dà atto che i genitori concordano che frequenti il Catechismo e i programmi di
Per_1 Pt_2 solo quando si trova con la madre senza oneri di contribuzione alla spesa per il padre mentre
[...] quando sarà con il padre rimarrà con quest'ultimo, salvo diverso desiderio del figlio;
dà atto che i genitori presteranno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o dei documenti idonei per l'espatrio del figlio minore. Gli originali dei documenti d'identità, codice fiscale e tesserino sanitario dovranno seguire il minore;
pagina 3 di 5 dà atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, consapevoli che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
dà atto e dispone che il IG. corrisponderà alla madre IG.ra a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario del figlio, a far data dal mese di gennaio 2025, la somma di Euro 1.000,00 entro il primo di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo Istat con decorrenza dal mese di gennaio 2026, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Bologna che di seguito si trascrive: Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto e dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre IG.ra CP_1 al 100%;
pagina 4 di 5 dà atto e dispone che il IG. corrisponde alla IG.ra a tacitazione Parte_1 CP_1 dell'arretrato Istat fino al mese di gennaio 2025, l'importo complessivo pari a Euro 500,00 contestualmente alla firma del presente accordo. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17242/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVALLE Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. PARADISI ELIANA INGRID ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DAVALLE LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TASCA ELENA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2025 (nato a [...] il Parte_1 11.10.1968) e (nata a [...] il [...]) ricorrevano al Tribunale per CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il giorno 10.11.1996 a Bologna, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al N. 471, P.1, Uff.1, Anno 1996. Dalla loro unione nasceva (Bologna, 06.02.2015). Per_1 Con verbale del 08.06.2016 ritualmente omologato con decreto 06.07.2016 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione consensuale tra i coniugi. Con Sentenza n. 1647/2020, pubblicata in data 19.11.2020, il Tribunale di Bologna pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra il IG. e la IG.ra Pt_1 CP_1
Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere una modifica della sentenza di divorzio in punto di affidamento del figlio minore. In sede di prima udienza (22.05.2025) le parti trovavano un pagina 1 di 5 accordo che poi depositavano formalizzato sotto forma di note scritte in data 27.06.2025, nei termini stabiliti dal Tribunale. Questi i termini dell'accordo raggiunto dalle parti:
1. Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento e Persona_2 residenza anagrafica presso la madre.
2. Esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
3. Assunzione di comune accordo fra i genitori delle decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4. Regolamentazione della frequentazione: a) trascorrerà con il padre week end alternati Per_1 dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina successivo, allorquando il padre lo accompagna a scuola o a casa della madre;
b) ogni settimana trascorrerà dal martedì dall'uscita da Per_1 scuola fino al giovedì mattina allorquando il padre lo accompagnerà a scuola o a casa della madre.
5. Qualora non dovesse esserci la scuola nei week end e nelle giornate di spettanza del Per_1 padre verrà prelevato, o accompagnato, da quest'ultimo presso l'abitazione della madre alle ore 16.00.
6. Disporre che trascorra il giorno del suo compleanno col genitore con cui si trova la Per_1 mattina fino alle ore 16.30 e dalle 16.30 dello stesso giorno con l'altro genitore fino al mattino successivo alle ore 9.30.
7. Nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre trascorrerà, con ciascuno Per_1 dei genitori, due settimane anche non consecutive (in due settimane di sette giorni) da concordare fra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno.
8. Nelle festività natalizie, trascorrerà il Natale o il Capodanno ad anni alterni con cia- Per_1 scuno dei genitori nelle seguenti modalità: dalle 9.00 del 24 dicembre alle 9.00 del 31 dicembre, e dalle 9.00 del 31 dicembre alle 9.00 del 7 gennaio (negli anni pari la prima settimana sarà con la madre e negli anni dispari con il padre) e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il figlio 4 giorni consecutivi (negli anni pari trascorrerà la Per_1 Pasqua con il padre e negli anni dispari con la madre).
9. Le ulteriori festività e ricorrenze non espressamente previste dal presente atto non seguiranno l'alternanza e starà col genitore con cui si trova nel momento in cui cade la ricorrenza o il Per_1 giorno o periodo di vacanza.
10. Se per malattia o altra ragione anche di lavoro un genitore perde giorni di visita, saranno recuperativi previo accordo possibilmente entro il mese successivo.
****** Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Infatti, è stato valutato l'interesse del minore in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi- genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
P.Q.M
pagina 2 di 5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1647/2020, pubblicata in data 19.11.2020 così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
dà atto e dispone l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e l'assunzione di comune accordo fra i genitori delle decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
dà atto e dispone che:
- trascorrerà con il padre week end alternati dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_1 successivo, allorquando il padre lo accompagna a scuola o a casa della madre;
b) ogni settimana trascorrerà dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina allorquando il padre lo Per_1 accompagnerà a scuola o a casa della madre;
- Qualora non dovesse esserci la scuola nei week end e nelle giornate di spettanza del padre Per_1 verrà prelevato, o accompagnato, da quest'ultimo presso l'abitazione della madre alle ore 16.00;
- Disporre che trascorra il giorno del suo compleanno col genitore con cui si trova la mattina Per_1 fino alle ore 16.30 e dalle 16.30 dello stesso giorno con l'altro genitore fino al mattino successivo alle ore 9.30;
- Nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre trascorrerà, con ciascuno Per_1 dei genitori, due settimane anche non consecutive (in due settimane di sette giorni) da concordare fra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
- Nelle festività natalizie, trascorrerà il Natale o il Capodanno ad anni alterni con ciascuno Per_1 dei genitori nelle seguenti modalità: dalle 9.00 del 24 dicembre alle 9.00 del 31 dicembre, e dalle 9.00 del 31 dicembre alle 9.00 del 7 gennaio (negli anni pari la prima settimana sarà con la madre e negli anni dispari con il padre) e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il figlio 4 giorni consecutivi (negli anni pari trascorrerà la Pasqua con il padre e negli Per_1 anni dispari con la madre);
- Le ulteriori festività e ricorrenze non espressamente previste dal presente atto non seguiranno l'alternanza e starà col genitore con cui si trova nel momento in cui cade la ricorrenza o il
Per_1 giorno o periodo di vacanza;
dà atto che se per malattia o altra ragione anche di lavoro un genitore perde giorni di visita, saranno recuperati previo accordo possibilmente entro il mese successivo;
dà atto che i genitori si impegnano a rispondere alle chiamate e ai messaggi telefonici e email dell'altro entro 48 ore se non si tratta di questioni urgenti. I genitori concordano di dotare il figlio nell'estate 2026, prima dell'inizio delle scuole medie, di un telefono mobile per l'inizio dell'autonomia di negli spostamenti, scegliendo tra marche economiche;
Per_1 dà atto che entrambi i genitori si rendono attivi nel mantenersi informati degli impegni scolastici ed extra- scolastici di (sport, catechismo, altre attività..), accedendo al registro elettronico,
Per_1 chiedendo l'inserimento nelle chat e controllando le comunicazioni. Entrambi si impegnano a comunicare all'altro eventi particolari, quali visite mediche, almeno 15 giorni prima, affinché ciascuno di essi possa organizzarsi per partecipare all'evento in cui è coinvolto il figlio;
Per_1 dà atto che i genitori concordano che frequenti il Catechismo e i programmi di
Per_1 Pt_2 solo quando si trova con la madre senza oneri di contribuzione alla spesa per il padre mentre
[...] quando sarà con il padre rimarrà con quest'ultimo, salvo diverso desiderio del figlio;
dà atto che i genitori presteranno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o dei documenti idonei per l'espatrio del figlio minore. Gli originali dei documenti d'identità, codice fiscale e tesserino sanitario dovranno seguire il minore;
pagina 3 di 5 dà atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, consapevoli che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
dà atto e dispone che il IG. corrisponderà alla madre IG.ra a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario del figlio, a far data dal mese di gennaio 2025, la somma di Euro 1.000,00 entro il primo di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo Istat con decorrenza dal mese di gennaio 2026, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Bologna che di seguito si trascrive: Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto e dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre IG.ra CP_1 al 100%;
pagina 4 di 5 dà atto e dispone che il IG. corrisponde alla IG.ra a tacitazione Parte_1 CP_1 dell'arretrato Istat fino al mese di gennaio 2025, l'importo complessivo pari a Euro 500,00 contestualmente alla firma del presente accordo. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5