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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 78/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 78/2024 promossa da:
(P.I.: ) elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA BARTOLO Parte_1 P.IVA_1
10 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caforio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(P.I.: ), elettivamente domiciliata in CITTÀ DI CASTELLO Controparte_1 P.IVA_2
CORSO VITTORIO EMANUELE 6, presso lo studio dell'Avv. Roberto Bianchi in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Solo danni a cose pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, la responsabilità in capo ad CP_1
ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento franoso verificatosi in data 01.03.2018 in
[...] Pt_1
tra Via El Frate e Via Castelleone e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dal nella misura dei costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi Parte_1
di messa in sicurezza, pari ad € 137.319,95 così come risultante dal quadro economico consuntivo (cfr.
all.20 – Doc.2), oltre che le spese sostenute per la somma urgenza pari ad € 14.765,04 (cfr. all.21 –
Doc.2), per un totale di € 152.084,99, a cui andranno sommati i danni non patrimoniali determinati dal pregiudizio della chiusura delle strade pubbliche e dal danno all'immagine che si quantificano in €
50.000,00 o in quella diversa misura che emergerà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia,
anche con valutazione equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
in via principale: rigettare integralmente tutte le avverse domande in quanto totalmente infondate sia in
fatto che in diritto e/o in ogni caso non provate, per tutte le ragioni esposte nel corpo della presente
comparsa di costituzione e risposta in appello e in tutti gli atti difensivi prodotti dall'odierna appellata
in primo grado equi interamente richiamati e trascritti e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza n. 6/2024 depositata in data 04.01.24, emessa dal Tribunale di Spoleto, in persona del dr.
Falfari nel proc. n. 842/20.
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di
giudizio, compensi di lite, rimborso forfetario del 15 %, Iva e Cap
come per Legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2020, il conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Spoleto la , chiedendone l'accertamento della responsabilità nella causazione Controparte_1
dell'evento franoso verificatosi in data 1.03.2018 in tra Via El Frate e Via Castelleone, e di Pt_1
conseguenza la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal nella Pt_1
pagina 2 di 13 misura dei costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, pari complessivamente ad € 152.084,99, oltre i danni non patrimoniali determinati dal pregiudizio della chiusura delle strade pubbliche e dal danno all'immagine, quantificati in € 50.000,00.
In particolare, il ha dedotto che secondo il verbale di accertamento dell'01.03.2018, redatto dal Pt_1
Servizio Regionale Protezione Civile, unitamente al personale dell'Area Lavori Pubblici, lo smottamento del terreno era attribuibile all'eccessiva imbibizione del terreno causata dalla rottura di una tubazione appartenente alla rete idrica pubblica, e che dunque la responsabilità dell'evento dovesse essere attribuita, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ad in qualità di manutentore e custode della rete idrica. Controparte_1
Nel giudizio così incardinato si è costituita in data 10.09.2020 contestando quanto Controparte_1
dedotto e richiesto dal e rilevando la mancanza di prova del nesso di causalità fra la Parte_1
rottura della tubazione e la frana, posto che gli accertamenti eseguiti dalla società convenuta successivamente alla frana avevano evidenziato che l'evento franoso fosse attribuibile ad altri fattori causali, indipendenti dalla custodia della società, quali: le caratteristiche dell'area interessata, classificata come ad alta pericolosità geologica, area che era stata peraltro interessata, nei giorni precedenti, da fenomeni piovosi di alta intensità; la mancata esecuzione da parte del di opere di Pt_1
consolidamento della scarpata franata;
la rottura di un riduttore di pressione di cui alla 0070/DER, posto a valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra relativo all'impianto 4002122971 di CP_2
proprietà di quest'ultima.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda del rilevando il difetto di prova circa Parte_1
la sussistenza del nesso di causalità fra la rottura della tubazione allegata dal e l'evento franoso, Pt_1
sussistenza in ogni caso esclusa alla luce della C.T.U. espletata in corso di causa, la quale ha negato che la rottura della tubazione sia stata causa della frana ed ha attribuito principale determinismo causale alla rottura del riduttore di pressione posto a valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra CP_2
e relativo all'impianto 4002122971.
Avverso detta decisione ha proposto appello il articolando sei motivi di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie avendo il Tribunale aderito alle risultanze della C.T.U., che è contraddetta dalle verifiche effettuate dai
Vigili del Fuoco e dai tecnici della Protezione civile, eseguite nell'immediatezza del fatto e dunque più
pagina 3 di 13 attendibili, che individuano nella rottura della tubazione in custodia ad la causa Controparte_1
dello smottamento del terreno.
Con il secondo motivo di appello il lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, Pt_1
laddove il giudice ha aderito acriticamente alla C.T.U. espletata in primo grado, nonostante gli evidenti margini di incertezza e opinabilità che inficiano le valutazioni tecniche espresse dal Consulente
nominato, avendo questi formulato varie ipotesi in corso di perizia senza prendere posizione in maniera netta sulla causa determinante della frana.
Con il terzo motivo di appello il censura la decisione impugnata laddove, anche volendo aderire Pt_1
alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, il giudice ha immotivatamente escluso il difetto di custodia ex art. 2051 c.c. in capo a relativamente al riduttore di pressione posto a CP_3 CP_1
valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra e relativo all'impianto 4002122971, per CP_2
cui la società mantiene la responsabilità dell'efficienza ed i correlativi obblighi di manutenzione e custodia nella qualità di gestore della rete idrica.
Con quarto motivo di appello il lamenta la mancata integrazione del contraddittorio Parte_1
da parte del giudice, il quale, alla luce delle conclusioni della C.T.U., avrebbe dovuto disporre la chiamata in causa della IG.ra in qualità di litisconsorte, cui è stata attribuita sostanzialmente la CP_2
responsabilità dell'evento franoso, per renderle opponibile la pronuncia.
Con il quinto motivo di appello l'appellante lamenta l'erronea valutazione di inammissibilità delle prove richieste in primo grado e reitera la richiesta di ammissione della prova per testimoni articolata nella propria memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c, oltre a chiedere la rinnovazione della C.T.U. in ragione della sua inattendibilità per plurimi profili.
Con sesto motivo di appello il chiede in ogni caso la riforma della sentenza di primo Parte_1
grado relativamente alla condanna alle spese, avendo il giudice quantificato le stesse in maniera eccessiva, considerata la documentazione a sostegno della domanda e la bassa complessità della causa,
che avrebbero giustificato la compensazione delle spese o comunque l'applicazione dei minimi tariffari.
Nel giudizio così incardinato si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta datata 04.09.2024
ontestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del provvedimento Controparte_1
di primo grado.
pagina 4 di 13 Nel merito, l'appellata deduce che: i responsabili degli accertamenti eseguiti nei giorni immediatamente successivi all'evento franoso si sono limitati a formulare delle mere valutazioni ipotetiche sulle possibili cause dello smottamento, senza procedere ad alcun accertamento tecnico;
le valutazioni presenti nell'elaborato peritale del C.T.U. sono state formulate dopo lunghe e approfondite analisi, che hanno espressamente accertato che la rottura della tubatura fu dovuta a cause esterne e non ad un eccesso di pressione interna e che lo smottamento era stato causato dalla rottura del regolatore di proprietà della
IG.ra il riduttore di pressione di cui alla presa 0070/DER, posto a valle del misuratore 87415AA, CP_2
intestato alla sig.ra relativo all'impianto 4002122971, non è di proprietà di CP_2 CP_1
ma della sig.ra come chiaramente evincibile dalla documentazione in atti e accertato
[...] CP_2
dal CTU;
la fattispecie in esame rientra in un litisconsorzio facoltativo, per cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere all'integrazione del contraddittorio dopo aver completato l'intera istruttoria.
Quanto alle richieste istruttorie, si oppone alle stesse eccependo la completezza e Controparte_1
affidabilità della C.T.U. espletata in primo grado: l'incapacità a testimoniare della IG.ra avendo CP_2
interesse alla causa;
l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dall'appellante per genericità e irrilevanza, nonché per il loro contenuto valutativo.
Quanto infine all'impugnazione sulla condanna alle spese, la società appellata allega la correttezza della liquidazione delle spese operata dal giudice di prime cure, che ha correttamente tenuto conto del valore della controversia in base alle tariffe vigenti.
La causa viene in decisione ex art. 352 cpc dopo lo scambio di note conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere trattato il quinto motivo di appello in quanto attinente alla reiterazione di istanze istruttorie che, ove ammesse, comporterebbero la necessità di rimessione della causa sul ruolo.
Il motivo è infondato.
Quanto alle prove per testi articolate dall'appellante in primo grado tramite la memoria ex art 183, comma
6, n. 2 c.p.c., deve condividersi sul punto la valutazione di inammissibilità espressa dal giudice di prime cure, in quanto in parte i capitoli vertono su circostanze già provate per mezzo di documenti o comunque non contestate (in particolare i capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,11, 13, 14, 15, 16), in parte demandano al teste di effettuare una propria valutazione sui fatti di causa (in particolare, capitoli nn. 6, 7, 10, 12).
pagina 5 di 13 Quanto poi alla richiesta di rinnovazione della C.T.U., anche essa non può essere accolta.
Dall'analisi dell'elaborato peritale emerge infatti come lo stesso sia, considerato l'oggetto dell'analisi demandata, frutto di accertamenti approfonditi e certamente congrui rispetto al caso concreto, avendo il consulente effettuato, avvalendosi peraltro di ausiliari altamente qualificati, numerosi sopralluoghi ed esami specifici sui luoghi interessati dalla frana e gli oggetti in essi presenti.
Inoltre, le censure dell'appellante avverso la perizia non evidenziano la presenza di errori metodologici,
vizi logici manifesti o omissioni di motivazione da parte del consulente, ma si limitano a contestare le valutazioni tecniche del consulente dal punto di vista della loro opinabilità, aspetto che può agevolmente essere affrontato e risolto dal Giudice in qualità di peritus peritorum, senza necessità di rinnovazione della C.T.U.
Infine, va sottolineato che il tempo trascorso non solo dall'evento dannoso ma anche dalla redazione della prima perizia rende improbabile, dato il presumibile mutamento dello stato dei luoghi, la possibilità
di ripetizione degli accertamenti tecnici allora effettuati dal Consulente nominato, di modo tale che una eventuale seconda perizia si risolverebbe nel mero riesame della documentazione già versata in atti.
Passando agli ulteriori motivi di appello, il primo è infondato.
La documentazione citata dall'appellante, sebbene prodotta in epoca prossima all'evento oggetto di causa, non pare infatti di per sé utile ai fini della dimostrazione del nesso di causalità fra la rottura della tubazione e la frana.
In proposito non possono che condividersi le valutazioni già espresse dal giudice di prime cure in merito al valore probatorio posseduto in proposito dalla documentazione citata dall'appellante, e cioè il Verbale
dei Vigili del Fuoco prodotto in atti e il Verbale di accertamento del 01.03.2018, redatto dal Servizio
Regionale protezione civile (cfr. all.ti 1 e 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dalla lettura del Verbale dei Vigili del Fuoco si evince che i verbalizzanti constarono la presenza della frana, la rottura di “due contatori d'acqua, a servizio del medesimo edificio […] probabilmente a causa
delle basse temperature lasciando fuoriuscire notevoli quantitativi di acqua” e che “le tubazioni di
adduzione dei contatori, rimasti scoperti a causa della frana, risultavano anch'essi rotti, facendo
fuoriuscire acqua”.
pagina 6 di 13 I vigili intervenuti si sono quindi limitati a descrivere la situazione dei luoghi secondo la propria percezione al momento del loro intervento, nonché le misura di sicurezza dagli stessi approntate nell'immediatezza del fatto, senza esprimere alcuna valutazione specifica sulla dinamica causale dell'evento franoso.
L'unica valutazione presente nel documento è quella circa la causa della rottura dei contatori constatata dai verbalizzanti, attribuita alle basse temperature, peraltro in forma espressamente probabilistica e ipotetica.
Quanto invece al Verbale del Servizio regionale di Protezione Civile, i tecnici incaricati del sopralluogo,
nella formulazione della propria valutazione circa la causa del dissesto del terreno, elencarono genericamente quali presumibili cause del dissesto la “rottura di una tubatura idrica e contatori risultati
rotti con conseguente fuoriuscita di acqua sui terreni sopracitati sottostanti provocandone
l'imbibizione”, richiamando per relationem il predetto Verbale dei Vigili del Fuoco, che tuttavia, come già detto, non riporta alcuna valutazione circa la causa della frana né tantomeno della rottura della tubazione.
Per quanto riguarda, infine, la relazione del Dott. Geol. in data 08.03.2018 citata dall'appellante Per_1
(cfr. all. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante), neanch'essa appare dirimente ai fini della ricostruzione della dinamica dell'evento franoso, in quanto individua le cause della frana negli
“eccezionali eventi meteorici dell'ultima settimana di febbraio 2018, con l'aggravante della rottura della tubazione idrica dell'acquedotto”, in maniera apodittica, senza argomentare in alcun modo circa le ragioni sulla base delle quali sia giunto a tale conclusione.
Né può sostenersi che la C.T.U. espletata in primo grado sia inattendibile per il solo fatto di essere stata eseguita quando lo stato dei luoghi era mutato, posto che, come puntualmente ricostruito dal Consulente
nella propria perizia, il luogo della frana è stato modificato nei limiti della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area ai fini della riapertura della circolazione della strada sottostante.
Ciò ha comunque consentito al Consulente di eseguire in maniera proficua le analisi sulle possibili cause della frana, considerato anche il fatto che l'area posta nelle vicinanze dell'abitazione della IG.ra CP_2
laddove erano presenti il contatore e la tubazione di collegamento alla rete idrica, erano in sostanza rimasti nello stato in cui si trovavano a seguito dello smottamento del terreno, come è possibile evincere pagina 7 di 13 anche dal raffronto delle fotografie allegate alla C.T.U. con quelle allegate alle varie relazioni prodotte dalle parti.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Come già anticipato in risposta al quinto motivo di appello, la C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio deve ritenersi attendibile e adeguatamente motivata.
Sebbene infatti il Consulente d'ufficio abbia, a seguito delle osservazioni del C.T.P. nominato da parte appellante, ridimensionato nella propria valutazione definitiva il ruolo di alcuni dei possibili fattori scatenanti della frana inizialmente individuati dal perito, quali l'inefficienza della regimentazione delle acque e l'incidenza delle precipitazioni nevose verificatesi nel periodo antecedente, ciò non toglie attendibilità alle valutazioni rese.
Egli ha infatti fin da subito individuato la rottura del regolatore di pressione di proprietà della IG.ra quale antecedente dell'evento franoso e di conseguenza escluso alcuna efficienza causale della CP_2
rottura della tubazione allegata dall'appellante, che deve essere quindi considerata conseguenza e non causa dello smottamento di terreno, circostanza che alla luce dell'istruttoria espletata e degli accertamenti eseguiti dal perito deve ritenersi provata.
In diritto è utile premettere che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
“nell'individuazione del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno, il giudice deve
applicare il principio della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), valutando
congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile” (si veda,
più di recente, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33128).
Innanzitutto, dal citato Verbale dei Vigili del fuoco citato dall'appellante si evince come nei momenti immediatamente successivi all'evento i vigili intervenuti hanno individuato due perdite di acqua, una proveniente dal riduttore di pressione a valle del contatore intestato alla IG.ra e l'altra dalla CP_2
tubazione di collegamento del contatore alla rete idrica.
In merito va osservato che, considerata la posizione dei due oggetti, desumibile dal materiale fotografico versato in atti, può affermarsi con certezza che la perdita di acqua proveniente dal riduttore fu anteriore rispetto alla frana, mentre lo stesso non può dirsi per quella proveniente dalla tubazione di collegamento.
pagina 8 di 13 Il riduttore di pressione è infatti posto in un vano inserito nella parete esterna dell'abitazione della IG.ra e quindi fuori dall'area interessata dalla frana, ed è quindi agevole escludere che esso possa essere CP_2
stato danneggiato dallo smottamento di terreno.
La rottura del riduttore è con ogni probabilità attribuibile, come concluso anche dal C.T.U, alle basse temperature registrate nei tre giorni immediatamente precedenti alla frana, che, stando ai dati ufficiali raccolti dalla Regione Umbria- idraulico (cfr. tabella riportata a pag. 41 Controparte_4
della C.T.U.), hanno oscillato nel minimo fra i -5 e i - 8,5 gradi C°.
Di converso, la tubazione di collegamento del contatore alla rete idrica era posizionata proprio nell'area sottostante l'edificio franato, ed è quindi stata interessata dal movimento del terreno, che ben può porsi come causa della sua rottura.
Già questa considerazione è idonea a minare la fondatezza della tesi dell'appellante, in quanto non vi può essere sufficiente certezza circa l'antecedenza temporale e causale della rottura della tubazione della rete pubblica rispetto all'evento franoso.
Ciò va definitivamente escluso alla luce delle risultanze della C.T.U., nella quale il consulente ha concluso, sulla base degli esami eseguiti sulla tubazione, che sua la rottura non possa essere dipesa “da
un eccesso di pressione interna” ma solo da cause “esterne”, individuate nel caso di specie nel
“trascinamento e slittamento della tubazione all'interno del corpo di frana, condizioni che hanno
determinato un'interferenza sulla medesima di corpi contundenti e/o concentrazione di sforzi causando
una rottura susseguente all'attivazione del movimento gravitativo”.
Tale conclusione è corroborata dal materiale fotografico allegato alla perizia, dal quale è possibile constatare che la tubazione di collegamento risultava agganciata ad un corpo contundente metallico dal quale è stata presumibilmente trascinata durante la frana, causandone la rottura.
Quanto poi alle obiezioni circa l'efficienza causale della rottura del riduttore di pressione sollevate dal
C.T.P. di parte appellante e da quest'ultima riproposte, deve ritenersi che il C.T.U. le abbia adeguatamente confutate nella redazione dell'elaborato definitivo.
Innanzitutto, le motivazioni formulate dal consulente in proposito all'idoneità della quantità d'acqua fuoriuscita dal riduttore di pressione a causare la frana sono pienamente condivisibili.
pagina 9 di 13 In proposito, deve effettivamente ritenersi inattendibile il valore in autolettura del consumo idrico di
1740 mc indicata nella fattura n. 9019011000652507 citata dall'appellante per il periodo degli ultimi tre mesi antecedenti il 01.03.2018 (cfr. all.to 26 C.T.U.), giorno in cui è stata interrotta l'erogazione di acqua,
essendo stato rilevato durante le operazioni peritali un valore di 1940 mc riscontrabile peraltro anche nelle foto allegate alla Relazione preliminare del 1.06.2018 prodotta da parte appellata (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata), a fronte di un consumo pari a 1713 mc registrato nella rilevazione immediatamente precedente.
Da ciò consegue un consumo sul periodo considerato (dal 11/12/2017 al 01/03/2018) pari a 227 mc (1940
mc-1713 mc), che secondo le stime del Consulente “sarebbero pari a 2,8375 mc/giorno, ovvero 2837,5
litri/giorno”, valori decisamente anomali rispetto a quelli di un'utenza domestica e che trasposti nel lasso di tempo di un singolo giorno si potrebbero tradurre in “199 mc/giorno, pari a 199.000 litri/giorno ovvero
8292 litri/ora” (cfr. pag. 62 C.T.U.), quantitativi d'acqua certamente idonei a causare l'evento franoso.
Quanto poi alla contestazione circa l'ubicazione al margine della frana della fuoriuscita di acqua dal riduttore, va rilevato che tale argomento non sembra di per sé dirimente ai fini dell'esclusione del nesso causale tra l'evento e la perdita fuoriuscita dal riduttore, essendo normale, come efficacemente riportato dal Consulente, che i meccanismi che si attivano a seguito di uno smottamento di terreno tendano “ad
incidere i versanti sulle zone più fragili richiamando materiale anche da scarpate secondarie rispetto a
quella principale di attivazione” (cfr. Pag. 65 C.T.U.).
In ogni caso, lo stesso consulente ha individuato, condivisibilmente, una spiegazione allo sviluppo asimmetrico della frana, concludendo che “la geometria della frana invece trova riscontro proprio nella
considerazione del CTP per la quale lo scavo/taglio/discontinuità avrebbe generato una zona di
fragilità” che “giustificherebbe il fatto che il corpo di frana ha un asse longitudinale del coronamento decentrato rispetto al posizionamento del riduttore di pressione fonte dell'innesco” (cfr. pag. 72 C.T.U.)
Alla luce delle considerazioni appena esposte deve quindi considerarsi, secondo il canone della preponderanza dell'evidenza, che la rottura del riduttore di pressione sia la causa certamente più
probabile della frana.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
pagina 10 di 13 In diritto, è bene premettere che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione “la
responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a
rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia
rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in
primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale
disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la
capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/01/2021, n. 1108).
Come già chiarito, deve ritenersi provato che l'evento franoso oggetto di causa sia stato determinato dalla perdita d'acqua derivata dalla rottura del riduttore di pressione di cui alla presa 0070/DER, posto a valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra e relativo all'impianto 4002122971, del CP_2
quale certamente non può considerarsi custode Controparte_1
La componente è infatti parte dell'impianto idraulico domestico dell'immobile di Via El Frate 31, di cui la IG.ra è comproprietaria per 4/6 (cfr. All. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata), CP_2
oltre ad essere l'intestataria della fornitura idrica (cfr. all.ti 25 e 26 alla C.T.U.) e dunque sua utilizzatrice, ed è posto all'interno del fondo di proprietà della , all'esterno dell'abitazione. CP_2
Innanzitutto, va sottolineato che la rottura non ha effettivamente interessato il misuratore ma il riduttore di pressione posto a valle dello stesso, nei confronti del quale non ha alcun obbligo di CP_1
manutenzione, non essendo peraltro in alcun modo dimostrata la circostanza per cui sarebbe stata la società a installare detto componente.
Inoltre, il fatto che sia effettivamente indicata dalla Carta dei Servizi per la fornitura idrica CP_1
quale soggetto responsabile della verifica del misuratore è inconferente, in quanto non può sostenersi che tale ruolo le conferisca sulla parte di impianto in cui è installato il contatore un pervasivo potere di governo, inteso quale quella disponibilità materiale e giuridica immediata, effettiva e non occasionale,
richiesta dall'art. 2051 c.c.
Può infatti evincersi dalla lettura della stessa Carta dei servizi citata dall'appellante che gli interventi del gestore della fornitura idrica sull'impianto privato sono limitati alla sola verifica periodica dei consumi da parte dell'utenza ai fini del calcolo della tariffa, oltre ad essere comunque condizionati alla possibilità
pagina 11 di 13 che l'utilizzatore della fornitura, ovvero il proprietario, permettano l'intervento del gestore e l'accesso al luogo dove è posizionato il misuratore, per cui il gestore è in realtà privo della libera possibilità di controllo della res e di conseguenza della gestione dei rischi derivanti dall'uso della cosa.
Infine, non è in alcun modo allegato, né tantomeno dimostrato ,che la rottura del riduttore sia dovuta ad un'anomala pressione proveniente dalla rete idrica pubblica, fatto per il quale la società appellata avrebbe potuto ritenersi ipoteticamente responsabile in quanto società che gestisce la rete stessa.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Nel caso di specie non si verte infatti in un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., che secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza ricorre qualora la pronuncia non possa essere utilmente data in assenza del litisconsorte pretermesso (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. III, 03/02/2004,
n. 1940).
La domanda formulata dal ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità di Pt_1 CP_1
per i danni verificatisi a seguito dell'evento franoso del 1.03.2016, accertamento su cui il giudice
[...]
di primo grado poteva pronunciarsi senza necessità di chiamare in causa la IG.ra . CP_2
Inoltre, nessuna delle parti in causa ha formulato una richiesta di chiamata in causa ai sensi dell'art. 106
c.p.c., che poteva anche essere domandata dallo stesso a seguito dell'indicazione da parte Pt_1
dell'appellata della IG.ra quale possibile responsabile del sinistro. CP_2
L'intervento della IG.ra poteva dunque avvenire solamente iussu iudicis ai sensi dell'art. 107 CP_2
c.p.c., la quale tuttavia è una forma di chiamata in causa che, per costante giurisprudenza, è sempre rimessa alla assoluta discrezionalità del giudice di primo grado, “senza che il mancato esercizio di detto
potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello - il quale non
potrebbe rimettere la causa al primo giudice, ostandovi il disposto dell'art. 354 c.p.c., che si riferisce
solo alla violazione delle ipotesi d'integrazione necessaria del contraddittorio - né da parte del giudice
di legittimità” (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. I, 19/04/1996, n. 3752).
Infine, anche il sesto motivo di appello è infondato.
La decisione del giudice di prime cure di liquidare le spese legali secondo valori medi deve infatti ritenersi congrua, tenuto conto del valore complessivo della controversia (€ 202.084,99), posto oltre la metà dello scaglione di riferimento contenuto nelle tabelle previste dal D.M. 55/2014, e della complessità
pagina 12 di 13 delle questioni affrontate, che hanno richiesto accertamenti approfonditi circa la dinamica degli eventi dedotti in giudizio.
Le spese del presente grado – da liquidare a carico dell'appellante per il criterio di soccombenza –in assenza di specifica vanno liquidate applicando parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e parametri minimi per trattazione e decisione, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e della riproposizione di difese già sviluppate nei precedenti scritti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che si liquidano in euro € 9.600,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 04/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 78/2024 promossa da:
(P.I.: ) elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA BARTOLO Parte_1 P.IVA_1
10 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caforio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(P.I.: ), elettivamente domiciliata in CITTÀ DI CASTELLO Controparte_1 P.IVA_2
CORSO VITTORIO EMANUELE 6, presso lo studio dell'Avv. Roberto Bianchi in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Solo danni a cose pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, la responsabilità in capo ad CP_1
ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento franoso verificatosi in data 01.03.2018 in
[...] Pt_1
tra Via El Frate e Via Castelleone e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dal nella misura dei costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi Parte_1
di messa in sicurezza, pari ad € 137.319,95 così come risultante dal quadro economico consuntivo (cfr.
all.20 – Doc.2), oltre che le spese sostenute per la somma urgenza pari ad € 14.765,04 (cfr. all.21 –
Doc.2), per un totale di € 152.084,99, a cui andranno sommati i danni non patrimoniali determinati dal pregiudizio della chiusura delle strade pubbliche e dal danno all'immagine che si quantificano in €
50.000,00 o in quella diversa misura che emergerà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia,
anche con valutazione equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
in via principale: rigettare integralmente tutte le avverse domande in quanto totalmente infondate sia in
fatto che in diritto e/o in ogni caso non provate, per tutte le ragioni esposte nel corpo della presente
comparsa di costituzione e risposta in appello e in tutti gli atti difensivi prodotti dall'odierna appellata
in primo grado equi interamente richiamati e trascritti e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza n. 6/2024 depositata in data 04.01.24, emessa dal Tribunale di Spoleto, in persona del dr.
Falfari nel proc. n. 842/20.
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di
giudizio, compensi di lite, rimborso forfetario del 15 %, Iva e Cap
come per Legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2020, il conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Spoleto la , chiedendone l'accertamento della responsabilità nella causazione Controparte_1
dell'evento franoso verificatosi in data 1.03.2018 in tra Via El Frate e Via Castelleone, e di Pt_1
conseguenza la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal nella Pt_1
pagina 2 di 13 misura dei costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, pari complessivamente ad € 152.084,99, oltre i danni non patrimoniali determinati dal pregiudizio della chiusura delle strade pubbliche e dal danno all'immagine, quantificati in € 50.000,00.
In particolare, il ha dedotto che secondo il verbale di accertamento dell'01.03.2018, redatto dal Pt_1
Servizio Regionale Protezione Civile, unitamente al personale dell'Area Lavori Pubblici, lo smottamento del terreno era attribuibile all'eccessiva imbibizione del terreno causata dalla rottura di una tubazione appartenente alla rete idrica pubblica, e che dunque la responsabilità dell'evento dovesse essere attribuita, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ad in qualità di manutentore e custode della rete idrica. Controparte_1
Nel giudizio così incardinato si è costituita in data 10.09.2020 contestando quanto Controparte_1
dedotto e richiesto dal e rilevando la mancanza di prova del nesso di causalità fra la Parte_1
rottura della tubazione e la frana, posto che gli accertamenti eseguiti dalla società convenuta successivamente alla frana avevano evidenziato che l'evento franoso fosse attribuibile ad altri fattori causali, indipendenti dalla custodia della società, quali: le caratteristiche dell'area interessata, classificata come ad alta pericolosità geologica, area che era stata peraltro interessata, nei giorni precedenti, da fenomeni piovosi di alta intensità; la mancata esecuzione da parte del di opere di Pt_1
consolidamento della scarpata franata;
la rottura di un riduttore di pressione di cui alla 0070/DER, posto a valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra relativo all'impianto 4002122971 di CP_2
proprietà di quest'ultima.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda del rilevando il difetto di prova circa Parte_1
la sussistenza del nesso di causalità fra la rottura della tubazione allegata dal e l'evento franoso, Pt_1
sussistenza in ogni caso esclusa alla luce della C.T.U. espletata in corso di causa, la quale ha negato che la rottura della tubazione sia stata causa della frana ed ha attribuito principale determinismo causale alla rottura del riduttore di pressione posto a valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra CP_2
e relativo all'impianto 4002122971.
Avverso detta decisione ha proposto appello il articolando sei motivi di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie avendo il Tribunale aderito alle risultanze della C.T.U., che è contraddetta dalle verifiche effettuate dai
Vigili del Fuoco e dai tecnici della Protezione civile, eseguite nell'immediatezza del fatto e dunque più
pagina 3 di 13 attendibili, che individuano nella rottura della tubazione in custodia ad la causa Controparte_1
dello smottamento del terreno.
Con il secondo motivo di appello il lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, Pt_1
laddove il giudice ha aderito acriticamente alla C.T.U. espletata in primo grado, nonostante gli evidenti margini di incertezza e opinabilità che inficiano le valutazioni tecniche espresse dal Consulente
nominato, avendo questi formulato varie ipotesi in corso di perizia senza prendere posizione in maniera netta sulla causa determinante della frana.
Con il terzo motivo di appello il censura la decisione impugnata laddove, anche volendo aderire Pt_1
alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, il giudice ha immotivatamente escluso il difetto di custodia ex art. 2051 c.c. in capo a relativamente al riduttore di pressione posto a CP_3 CP_1
valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra e relativo all'impianto 4002122971, per CP_2
cui la società mantiene la responsabilità dell'efficienza ed i correlativi obblighi di manutenzione e custodia nella qualità di gestore della rete idrica.
Con quarto motivo di appello il lamenta la mancata integrazione del contraddittorio Parte_1
da parte del giudice, il quale, alla luce delle conclusioni della C.T.U., avrebbe dovuto disporre la chiamata in causa della IG.ra in qualità di litisconsorte, cui è stata attribuita sostanzialmente la CP_2
responsabilità dell'evento franoso, per renderle opponibile la pronuncia.
Con il quinto motivo di appello l'appellante lamenta l'erronea valutazione di inammissibilità delle prove richieste in primo grado e reitera la richiesta di ammissione della prova per testimoni articolata nella propria memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c, oltre a chiedere la rinnovazione della C.T.U. in ragione della sua inattendibilità per plurimi profili.
Con sesto motivo di appello il chiede in ogni caso la riforma della sentenza di primo Parte_1
grado relativamente alla condanna alle spese, avendo il giudice quantificato le stesse in maniera eccessiva, considerata la documentazione a sostegno della domanda e la bassa complessità della causa,
che avrebbero giustificato la compensazione delle spese o comunque l'applicazione dei minimi tariffari.
Nel giudizio così incardinato si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta datata 04.09.2024
ontestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del provvedimento Controparte_1
di primo grado.
pagina 4 di 13 Nel merito, l'appellata deduce che: i responsabili degli accertamenti eseguiti nei giorni immediatamente successivi all'evento franoso si sono limitati a formulare delle mere valutazioni ipotetiche sulle possibili cause dello smottamento, senza procedere ad alcun accertamento tecnico;
le valutazioni presenti nell'elaborato peritale del C.T.U. sono state formulate dopo lunghe e approfondite analisi, che hanno espressamente accertato che la rottura della tubatura fu dovuta a cause esterne e non ad un eccesso di pressione interna e che lo smottamento era stato causato dalla rottura del regolatore di proprietà della
IG.ra il riduttore di pressione di cui alla presa 0070/DER, posto a valle del misuratore 87415AA, CP_2
intestato alla sig.ra relativo all'impianto 4002122971, non è di proprietà di CP_2 CP_1
ma della sig.ra come chiaramente evincibile dalla documentazione in atti e accertato
[...] CP_2
dal CTU;
la fattispecie in esame rientra in un litisconsorzio facoltativo, per cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere all'integrazione del contraddittorio dopo aver completato l'intera istruttoria.
Quanto alle richieste istruttorie, si oppone alle stesse eccependo la completezza e Controparte_1
affidabilità della C.T.U. espletata in primo grado: l'incapacità a testimoniare della IG.ra avendo CP_2
interesse alla causa;
l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dall'appellante per genericità e irrilevanza, nonché per il loro contenuto valutativo.
Quanto infine all'impugnazione sulla condanna alle spese, la società appellata allega la correttezza della liquidazione delle spese operata dal giudice di prime cure, che ha correttamente tenuto conto del valore della controversia in base alle tariffe vigenti.
La causa viene in decisione ex art. 352 cpc dopo lo scambio di note conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere trattato il quinto motivo di appello in quanto attinente alla reiterazione di istanze istruttorie che, ove ammesse, comporterebbero la necessità di rimessione della causa sul ruolo.
Il motivo è infondato.
Quanto alle prove per testi articolate dall'appellante in primo grado tramite la memoria ex art 183, comma
6, n. 2 c.p.c., deve condividersi sul punto la valutazione di inammissibilità espressa dal giudice di prime cure, in quanto in parte i capitoli vertono su circostanze già provate per mezzo di documenti o comunque non contestate (in particolare i capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,11, 13, 14, 15, 16), in parte demandano al teste di effettuare una propria valutazione sui fatti di causa (in particolare, capitoli nn. 6, 7, 10, 12).
pagina 5 di 13 Quanto poi alla richiesta di rinnovazione della C.T.U., anche essa non può essere accolta.
Dall'analisi dell'elaborato peritale emerge infatti come lo stesso sia, considerato l'oggetto dell'analisi demandata, frutto di accertamenti approfonditi e certamente congrui rispetto al caso concreto, avendo il consulente effettuato, avvalendosi peraltro di ausiliari altamente qualificati, numerosi sopralluoghi ed esami specifici sui luoghi interessati dalla frana e gli oggetti in essi presenti.
Inoltre, le censure dell'appellante avverso la perizia non evidenziano la presenza di errori metodologici,
vizi logici manifesti o omissioni di motivazione da parte del consulente, ma si limitano a contestare le valutazioni tecniche del consulente dal punto di vista della loro opinabilità, aspetto che può agevolmente essere affrontato e risolto dal Giudice in qualità di peritus peritorum, senza necessità di rinnovazione della C.T.U.
Infine, va sottolineato che il tempo trascorso non solo dall'evento dannoso ma anche dalla redazione della prima perizia rende improbabile, dato il presumibile mutamento dello stato dei luoghi, la possibilità
di ripetizione degli accertamenti tecnici allora effettuati dal Consulente nominato, di modo tale che una eventuale seconda perizia si risolverebbe nel mero riesame della documentazione già versata in atti.
Passando agli ulteriori motivi di appello, il primo è infondato.
La documentazione citata dall'appellante, sebbene prodotta in epoca prossima all'evento oggetto di causa, non pare infatti di per sé utile ai fini della dimostrazione del nesso di causalità fra la rottura della tubazione e la frana.
In proposito non possono che condividersi le valutazioni già espresse dal giudice di prime cure in merito al valore probatorio posseduto in proposito dalla documentazione citata dall'appellante, e cioè il Verbale
dei Vigili del Fuoco prodotto in atti e il Verbale di accertamento del 01.03.2018, redatto dal Servizio
Regionale protezione civile (cfr. all.ti 1 e 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dalla lettura del Verbale dei Vigili del Fuoco si evince che i verbalizzanti constarono la presenza della frana, la rottura di “due contatori d'acqua, a servizio del medesimo edificio […] probabilmente a causa
delle basse temperature lasciando fuoriuscire notevoli quantitativi di acqua” e che “le tubazioni di
adduzione dei contatori, rimasti scoperti a causa della frana, risultavano anch'essi rotti, facendo
fuoriuscire acqua”.
pagina 6 di 13 I vigili intervenuti si sono quindi limitati a descrivere la situazione dei luoghi secondo la propria percezione al momento del loro intervento, nonché le misura di sicurezza dagli stessi approntate nell'immediatezza del fatto, senza esprimere alcuna valutazione specifica sulla dinamica causale dell'evento franoso.
L'unica valutazione presente nel documento è quella circa la causa della rottura dei contatori constatata dai verbalizzanti, attribuita alle basse temperature, peraltro in forma espressamente probabilistica e ipotetica.
Quanto invece al Verbale del Servizio regionale di Protezione Civile, i tecnici incaricati del sopralluogo,
nella formulazione della propria valutazione circa la causa del dissesto del terreno, elencarono genericamente quali presumibili cause del dissesto la “rottura di una tubatura idrica e contatori risultati
rotti con conseguente fuoriuscita di acqua sui terreni sopracitati sottostanti provocandone
l'imbibizione”, richiamando per relationem il predetto Verbale dei Vigili del Fuoco, che tuttavia, come già detto, non riporta alcuna valutazione circa la causa della frana né tantomeno della rottura della tubazione.
Per quanto riguarda, infine, la relazione del Dott. Geol. in data 08.03.2018 citata dall'appellante Per_1
(cfr. all. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante), neanch'essa appare dirimente ai fini della ricostruzione della dinamica dell'evento franoso, in quanto individua le cause della frana negli
“eccezionali eventi meteorici dell'ultima settimana di febbraio 2018, con l'aggravante della rottura della tubazione idrica dell'acquedotto”, in maniera apodittica, senza argomentare in alcun modo circa le ragioni sulla base delle quali sia giunto a tale conclusione.
Né può sostenersi che la C.T.U. espletata in primo grado sia inattendibile per il solo fatto di essere stata eseguita quando lo stato dei luoghi era mutato, posto che, come puntualmente ricostruito dal Consulente
nella propria perizia, il luogo della frana è stato modificato nei limiti della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area ai fini della riapertura della circolazione della strada sottostante.
Ciò ha comunque consentito al Consulente di eseguire in maniera proficua le analisi sulle possibili cause della frana, considerato anche il fatto che l'area posta nelle vicinanze dell'abitazione della IG.ra CP_2
laddove erano presenti il contatore e la tubazione di collegamento alla rete idrica, erano in sostanza rimasti nello stato in cui si trovavano a seguito dello smottamento del terreno, come è possibile evincere pagina 7 di 13 anche dal raffronto delle fotografie allegate alla C.T.U. con quelle allegate alle varie relazioni prodotte dalle parti.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Come già anticipato in risposta al quinto motivo di appello, la C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio deve ritenersi attendibile e adeguatamente motivata.
Sebbene infatti il Consulente d'ufficio abbia, a seguito delle osservazioni del C.T.P. nominato da parte appellante, ridimensionato nella propria valutazione definitiva il ruolo di alcuni dei possibili fattori scatenanti della frana inizialmente individuati dal perito, quali l'inefficienza della regimentazione delle acque e l'incidenza delle precipitazioni nevose verificatesi nel periodo antecedente, ciò non toglie attendibilità alle valutazioni rese.
Egli ha infatti fin da subito individuato la rottura del regolatore di pressione di proprietà della IG.ra quale antecedente dell'evento franoso e di conseguenza escluso alcuna efficienza causale della CP_2
rottura della tubazione allegata dall'appellante, che deve essere quindi considerata conseguenza e non causa dello smottamento di terreno, circostanza che alla luce dell'istruttoria espletata e degli accertamenti eseguiti dal perito deve ritenersi provata.
In diritto è utile premettere che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
“nell'individuazione del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno, il giudice deve
applicare il principio della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), valutando
congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile” (si veda,
più di recente, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33128).
Innanzitutto, dal citato Verbale dei Vigili del fuoco citato dall'appellante si evince come nei momenti immediatamente successivi all'evento i vigili intervenuti hanno individuato due perdite di acqua, una proveniente dal riduttore di pressione a valle del contatore intestato alla IG.ra e l'altra dalla CP_2
tubazione di collegamento del contatore alla rete idrica.
In merito va osservato che, considerata la posizione dei due oggetti, desumibile dal materiale fotografico versato in atti, può affermarsi con certezza che la perdita di acqua proveniente dal riduttore fu anteriore rispetto alla frana, mentre lo stesso non può dirsi per quella proveniente dalla tubazione di collegamento.
pagina 8 di 13 Il riduttore di pressione è infatti posto in un vano inserito nella parete esterna dell'abitazione della IG.ra e quindi fuori dall'area interessata dalla frana, ed è quindi agevole escludere che esso possa essere CP_2
stato danneggiato dallo smottamento di terreno.
La rottura del riduttore è con ogni probabilità attribuibile, come concluso anche dal C.T.U, alle basse temperature registrate nei tre giorni immediatamente precedenti alla frana, che, stando ai dati ufficiali raccolti dalla Regione Umbria- idraulico (cfr. tabella riportata a pag. 41 Controparte_4
della C.T.U.), hanno oscillato nel minimo fra i -5 e i - 8,5 gradi C°.
Di converso, la tubazione di collegamento del contatore alla rete idrica era posizionata proprio nell'area sottostante l'edificio franato, ed è quindi stata interessata dal movimento del terreno, che ben può porsi come causa della sua rottura.
Già questa considerazione è idonea a minare la fondatezza della tesi dell'appellante, in quanto non vi può essere sufficiente certezza circa l'antecedenza temporale e causale della rottura della tubazione della rete pubblica rispetto all'evento franoso.
Ciò va definitivamente escluso alla luce delle risultanze della C.T.U., nella quale il consulente ha concluso, sulla base degli esami eseguiti sulla tubazione, che sua la rottura non possa essere dipesa “da
un eccesso di pressione interna” ma solo da cause “esterne”, individuate nel caso di specie nel
“trascinamento e slittamento della tubazione all'interno del corpo di frana, condizioni che hanno
determinato un'interferenza sulla medesima di corpi contundenti e/o concentrazione di sforzi causando
una rottura susseguente all'attivazione del movimento gravitativo”.
Tale conclusione è corroborata dal materiale fotografico allegato alla perizia, dal quale è possibile constatare che la tubazione di collegamento risultava agganciata ad un corpo contundente metallico dal quale è stata presumibilmente trascinata durante la frana, causandone la rottura.
Quanto poi alle obiezioni circa l'efficienza causale della rottura del riduttore di pressione sollevate dal
C.T.P. di parte appellante e da quest'ultima riproposte, deve ritenersi che il C.T.U. le abbia adeguatamente confutate nella redazione dell'elaborato definitivo.
Innanzitutto, le motivazioni formulate dal consulente in proposito all'idoneità della quantità d'acqua fuoriuscita dal riduttore di pressione a causare la frana sono pienamente condivisibili.
pagina 9 di 13 In proposito, deve effettivamente ritenersi inattendibile il valore in autolettura del consumo idrico di
1740 mc indicata nella fattura n. 9019011000652507 citata dall'appellante per il periodo degli ultimi tre mesi antecedenti il 01.03.2018 (cfr. all.to 26 C.T.U.), giorno in cui è stata interrotta l'erogazione di acqua,
essendo stato rilevato durante le operazioni peritali un valore di 1940 mc riscontrabile peraltro anche nelle foto allegate alla Relazione preliminare del 1.06.2018 prodotta da parte appellata (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata), a fronte di un consumo pari a 1713 mc registrato nella rilevazione immediatamente precedente.
Da ciò consegue un consumo sul periodo considerato (dal 11/12/2017 al 01/03/2018) pari a 227 mc (1940
mc-1713 mc), che secondo le stime del Consulente “sarebbero pari a 2,8375 mc/giorno, ovvero 2837,5
litri/giorno”, valori decisamente anomali rispetto a quelli di un'utenza domestica e che trasposti nel lasso di tempo di un singolo giorno si potrebbero tradurre in “199 mc/giorno, pari a 199.000 litri/giorno ovvero
8292 litri/ora” (cfr. pag. 62 C.T.U.), quantitativi d'acqua certamente idonei a causare l'evento franoso.
Quanto poi alla contestazione circa l'ubicazione al margine della frana della fuoriuscita di acqua dal riduttore, va rilevato che tale argomento non sembra di per sé dirimente ai fini dell'esclusione del nesso causale tra l'evento e la perdita fuoriuscita dal riduttore, essendo normale, come efficacemente riportato dal Consulente, che i meccanismi che si attivano a seguito di uno smottamento di terreno tendano “ad
incidere i versanti sulle zone più fragili richiamando materiale anche da scarpate secondarie rispetto a
quella principale di attivazione” (cfr. Pag. 65 C.T.U.).
In ogni caso, lo stesso consulente ha individuato, condivisibilmente, una spiegazione allo sviluppo asimmetrico della frana, concludendo che “la geometria della frana invece trova riscontro proprio nella
considerazione del CTP per la quale lo scavo/taglio/discontinuità avrebbe generato una zona di
fragilità” che “giustificherebbe il fatto che il corpo di frana ha un asse longitudinale del coronamento decentrato rispetto al posizionamento del riduttore di pressione fonte dell'innesco” (cfr. pag. 72 C.T.U.)
Alla luce delle considerazioni appena esposte deve quindi considerarsi, secondo il canone della preponderanza dell'evidenza, che la rottura del riduttore di pressione sia la causa certamente più
probabile della frana.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
pagina 10 di 13 In diritto, è bene premettere che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione “la
responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a
rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia
rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in
primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale
disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la
capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/01/2021, n. 1108).
Come già chiarito, deve ritenersi provato che l'evento franoso oggetto di causa sia stato determinato dalla perdita d'acqua derivata dalla rottura del riduttore di pressione di cui alla presa 0070/DER, posto a valle del misuratore 87415AA, intestato alla sig.ra e relativo all'impianto 4002122971, del CP_2
quale certamente non può considerarsi custode Controparte_1
La componente è infatti parte dell'impianto idraulico domestico dell'immobile di Via El Frate 31, di cui la IG.ra è comproprietaria per 4/6 (cfr. All. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata), CP_2
oltre ad essere l'intestataria della fornitura idrica (cfr. all.ti 25 e 26 alla C.T.U.) e dunque sua utilizzatrice, ed è posto all'interno del fondo di proprietà della , all'esterno dell'abitazione. CP_2
Innanzitutto, va sottolineato che la rottura non ha effettivamente interessato il misuratore ma il riduttore di pressione posto a valle dello stesso, nei confronti del quale non ha alcun obbligo di CP_1
manutenzione, non essendo peraltro in alcun modo dimostrata la circostanza per cui sarebbe stata la società a installare detto componente.
Inoltre, il fatto che sia effettivamente indicata dalla Carta dei Servizi per la fornitura idrica CP_1
quale soggetto responsabile della verifica del misuratore è inconferente, in quanto non può sostenersi che tale ruolo le conferisca sulla parte di impianto in cui è installato il contatore un pervasivo potere di governo, inteso quale quella disponibilità materiale e giuridica immediata, effettiva e non occasionale,
richiesta dall'art. 2051 c.c.
Può infatti evincersi dalla lettura della stessa Carta dei servizi citata dall'appellante che gli interventi del gestore della fornitura idrica sull'impianto privato sono limitati alla sola verifica periodica dei consumi da parte dell'utenza ai fini del calcolo della tariffa, oltre ad essere comunque condizionati alla possibilità
pagina 11 di 13 che l'utilizzatore della fornitura, ovvero il proprietario, permettano l'intervento del gestore e l'accesso al luogo dove è posizionato il misuratore, per cui il gestore è in realtà privo della libera possibilità di controllo della res e di conseguenza della gestione dei rischi derivanti dall'uso della cosa.
Infine, non è in alcun modo allegato, né tantomeno dimostrato ,che la rottura del riduttore sia dovuta ad un'anomala pressione proveniente dalla rete idrica pubblica, fatto per il quale la società appellata avrebbe potuto ritenersi ipoteticamente responsabile in quanto società che gestisce la rete stessa.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Nel caso di specie non si verte infatti in un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., che secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza ricorre qualora la pronuncia non possa essere utilmente data in assenza del litisconsorte pretermesso (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. III, 03/02/2004,
n. 1940).
La domanda formulata dal ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità di Pt_1 CP_1
per i danni verificatisi a seguito dell'evento franoso del 1.03.2016, accertamento su cui il giudice
[...]
di primo grado poteva pronunciarsi senza necessità di chiamare in causa la IG.ra . CP_2
Inoltre, nessuna delle parti in causa ha formulato una richiesta di chiamata in causa ai sensi dell'art. 106
c.p.c., che poteva anche essere domandata dallo stesso a seguito dell'indicazione da parte Pt_1
dell'appellata della IG.ra quale possibile responsabile del sinistro. CP_2
L'intervento della IG.ra poteva dunque avvenire solamente iussu iudicis ai sensi dell'art. 107 CP_2
c.p.c., la quale tuttavia è una forma di chiamata in causa che, per costante giurisprudenza, è sempre rimessa alla assoluta discrezionalità del giudice di primo grado, “senza che il mancato esercizio di detto
potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello - il quale non
potrebbe rimettere la causa al primo giudice, ostandovi il disposto dell'art. 354 c.p.c., che si riferisce
solo alla violazione delle ipotesi d'integrazione necessaria del contraddittorio - né da parte del giudice
di legittimità” (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. I, 19/04/1996, n. 3752).
Infine, anche il sesto motivo di appello è infondato.
La decisione del giudice di prime cure di liquidare le spese legali secondo valori medi deve infatti ritenersi congrua, tenuto conto del valore complessivo della controversia (€ 202.084,99), posto oltre la metà dello scaglione di riferimento contenuto nelle tabelle previste dal D.M. 55/2014, e della complessità
pagina 12 di 13 delle questioni affrontate, che hanno richiesto accertamenti approfonditi circa la dinamica degli eventi dedotti in giudizio.
Le spese del presente grado – da liquidare a carico dell'appellante per il criterio di soccombenza –in assenza di specifica vanno liquidate applicando parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e parametri minimi per trattazione e decisione, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e della riproposizione di difese già sviluppate nei precedenti scritti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che si liquidano in euro € 9.600,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 04/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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