Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Oggi 28.2.2025, ai sensi dell'articolo 281 sexies, III co., cpc sulle conclusioni della parte attrice di cui al processo verbale del 25.2.2025 cui rinvia per brevità e da intendersi qui trascritte, viene depositata la seguente SENTENZA.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2965-2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Sara Ferrari del Foro di Bergamo. C.F._2
-parte attrice-
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per CP_1 P.IVA_1
essa la mandataria con l'avvocato Antonio Donvito del foro di Milano. CP_2
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione ex art. 615 I co cpc
Conclusioni
Per la parte attrice come da processo verbale dell'udienza del 25/2/2025 da intendersi qui ritrascritte e richiamate integralmente;
Per la parte convenuta come da note finali telematiche da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
1
La presente causa sarà decisa alla luce del principio della ragione più liquida. In base a tale principio, la domanda può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recente e nota Cass. Sez. Un. n.26242-
3/2014; Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008,
Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Con atto di citazione ex art. 615 cpc notificato il 6.5.24 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione, ex art. 615, comma I, c.p.c., avverso il precetto notificato da
[...]
in data 16.4.2024, eccependo che gli importi intimati sulla base di n.3 titoli esecutivi CP_1
fossero superiori a ciò che era effettivamente dovuto.
In particolare, gli attori nulla contestavano in riferimento agli importi del precetto relativi al decreto ingiuntivo n. 915/2017 e alla sentenza n. 1808/2020, mentre con riferimento alla sentenza n. 275/2022 allegavano che avesse errato nei calcoli richiedendo un CP_1
importo maggiore rispetto a quello statuito nella sentenza. Nello specifico allegavano che il giudice estensore della sentenza n. 275/2022 aveva completamente omesso nel dispositivo la statuizione della condanna alle spese processuali riportate nella motivazione della sentenza
(doc. 5 “Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sul convenuto e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore da euro 260.001,00 a euro
520.000,00, cui è riconducibile la presente controversia, attesa la non particolare complessità della controversia e in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dei convenuti in complessivi € 14.241,00, di cui € 1.241,00 per esborsi (di cui € 1.214 per contributo unificato ed € 27,00 per iscrizione a ruolo) e € 13.000,00 per compensi (di cui €
2.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisionale) in favore di oltre rimborso Controparte_3
forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Quanto alle spese di CTU, il cui importo è già stato
liquidato in sede istruttoria, si pongono definitivamente a carico delle parti convenute, in solido fra loro”.).
2 Gli attori deducevano che, se per le spese del CTU, il giudice aveva stabilito la solidarietà,
non poteva affermarsi il medesimo principio per la liquidazione delle spese processuali, avendo l'estensore fatto riferimento ai diversi termini “convenuto” e “attività dei convenuti”
senza alcun riferimento alla solidarietà cosicché le stesse dovevano intendersi pro-quota come stabilito dall'articolo 97 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.7.2024, si costituiva Controparte_1
chiedendo di respingere le domande proposte dalla parte attrice, con conseguente conferma della validità dell'atto di precetto opposto e il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito intimato.
Alla luce della natura documentale la causa veniva trattenuta a sentenza il giorno 25.2.2025 per gli incombenti di cui all'articolo 281 sexies, terzo comma, c.p.c e trattenuta in decisione.
A giudizio del Tribunale l'opposizione va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Pacifico e documentale che il giudice estensore della sentenza n. 275/2022 del Tribunale di
Bergamo abbia omesso nel dispositivo la liquidazione delle spese processuali pur regolandole all'interno della parte motiva (doc.3).
Trattatasi all'evidenza di un mero lapsus calami ovvero di una difformità tra quanto voluto e deciso dal giudice e quanto poi esteriorizzato nel provvedimento finale.
In materia di omissione della liquidazione delle spese processuali nel dispositivo del titolo esecutivo è stato affermato che “la mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della
sentenza comporta che la parte interessata non può esperire gli ordinari mezzi di
impugnazione, ma deve ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali di cui
agli artt. 287 e ss. c.p.c per ottenerne la quantificazione.” (Cass. n. 16415/2018). In termini equivalenti si vedano anche Cass. n. 15650/2016; Cass. n. 16959/2014.
Traslando tali principi al caso in oggetto è di tutta evidenza che l'errore omissivo del giudice fosse emendabile con il semplice e più snello meccanismo di correzione di cui agli articoli
287 e 288 c.p.c., non certo demandando al giudice dell'opposizione al precetto la ricostruzione della volontà del giudice del merito. Ciò garantisce altresì un'effettiva attuazione al fondamentale principio della durata ragionevole del processo. Infatti, la correzione è, nelle intenzioni del legislatore, un mezzo a disposizione delle parti, diretto a
3 provvedere, fuori da qualsiasi ricorso ai più macchinosi mezzi di impugnazione, vistosamente sproporzionati rispetto ai risultati che si intendono ottenere, alla eliminazione di errori in cui il giudice è incorso nella redazione grafica della pronuncia.
Tale conclusione non muta anche in riferimento alla apparente aporia contenuta nella parte motiva della sentenza poiché anche, in tale caso, è evidente l'errore in cui è incorso l'estensore confondendo l'uso della forma plurale e singolare (i.e. “Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sul convenuto …. in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dei convenuti”). Ad
abundantiam si rileva che gli attori, pur essendo persone fisiche diverse, erano da considerarsi una sola parte processuale convenuta, essendo un unico centro di imputazione di interessi poiché nel giudizio di merito avevano svolto le stesse deduzioni e le medesime conclusioni sicché essi devono, in conclusione, intendersi come “parte convenuta”.
In definitiva, l'opposizione è inammissibile poiché, in materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere in senso assoluto nella prevalenza del dispositivo sulla motivazione o viceversa.
Non vi sono motivi per discostarsi dall'indirizzo nomofilattico sopra indicato cui il Tribunale
intende aderire e dare continuità.
Attesa la particolarità della vicenda in esame originata da un errore non imputabile alla parte attrice si stima equa la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2965-2024 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così
provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Bergamo, il 28.2.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
4 Dr. Paolo Rossi
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