Art. 2. 1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all' articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni, e all' articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi e' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44 , per le finalita' ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, gia' disposte con provvedimento dell'autorita' amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.
4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non puo' essere aumentato ((fino al 31 dicembre 2009)) , si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107 .
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale e' autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all' articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalita' attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
7. Per progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in societa' o cooperative, puo' essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi e' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44 , per le finalita' ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, gia' disposte con provvedimento dell'autorita' amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.
4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non puo' essere aumentato ((fino al 31 dicembre 2009)) , si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107 .
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale e' autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all' articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalita' attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
7. Per progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in societa' o cooperative, puo' essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.
8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.