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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4818/2017 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati
[...]
Gianfranco Sollai e Antonella Loddo, presso i quali è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l' , con sede in Roma, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 novembre 2017 il signor ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Tribunale, per sentirsi annullare il provvedimento di ripetizione di indebito dell'importo di euro 5.749,24 adottato dall' in data CP_1
22.1.2015, e, per l'effetto, per sentir condannare il predetto Istituto alla restituzione delle corrispondenti somme trattenute sulla propria pensione (cat. VO n. 10146769), a decorrere dal giugno 2015.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 10146769 con decorrenza dal CP_1 novembre 2005, ha allegato che la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n.
522/2010 del 7.7.2010, aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso
pagina 1 con la Compagnia per il periodo dal 1.3.1992 Controparte_2 al 30.6.2000.
Pertanto, egli aveva inoltrato, tramite il Patronato domanda di ricongiunzione CP_3 per la regolarizzazione dei contributi omessi in relazione al predetto rapporto lavorativo, all'esito della quale, tuttavia, era risultato un ricalcolo della pensione spettante inferiore a quello in godimento con decorrenza dal 1.11.2005 (cfr. comunicazione di riliquidazione in data 14.2.2013).
Con provvedimento datato 22.1.2015 l' , sede di Cagliari, aveva comunicato al CP_1 ricorrente di aver rilevato a suo carico un indebito pari ad euro 5.749,24, con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” sulla pensione cat. VO n. 10146769, per il periodo dal 1.11.2005 al
31.3.2013.
In seguito a detto provvedimento, in data 28.4.2015 il ricorrente aveva inoltrato domanda di ricostituzione per motivi contributivi (n. 2030669200093), chiedendo la neutralizzazione dei periodi dal 1.3.1992 al 30.6.2000, che avevano comportato la riduzione dell'importo in pagamento e chiedendo contestualmente la sospensione del recupero dell'indebito.
Con provvedimento del 1.7.2015 l' aveva rigettato la domanda, confermando CP_1 quanto precedentemente richiesto.
Avverso il predetto provvedimento ed avverso la richiesta di indebito del 22.1.2015 il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in data 18.7.2016, rimasto senza esito.
L' aveva quindi dato corso alla detrazione mensile di euro 47,91, a far data dal CP_1 mese di giugno 2015.
Con nota datata 17.8.2017 l' aveva inoltrato un'altra comunicazione di CP_1 riliquidazione, in cui aveva affermato che in seguito al ricalcolo non risultavano somme a credito o a debito, fino al 31 agosto 2017.
1.2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha sostenuto che alcun indebito sussisteva nel caso di specie, avendo egli richiesto la c.d. neutralizzazione dei periodi contributivi che comportano un detrimento della misura pensionistica già maturata ed in godimento.
In forza di tale istituto, come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
388/1995, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, che il ricorrente aveva maturato a decorrere dal 1° novembre 2005, ben prima del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della
Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane, l'ulteriore contribuzione
(qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) era destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter
pagina 2 produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere.
Il ricorrente ha inoltre ritenuto che, in ogni caso, l'indebito doveva considerarsi irripetibile ai sensi dell'art. 52, comma 2, della Legge n. 88/1989, perché percepito dal pensionato in buona fede.
Infine, ha osservato come egli non fosse stato messo in grado di conoscere né i criteri di calcolo dell'asserito indebito, né lo sviluppo dello stesso.
2. L' si è costituito in giudizio per resistere all'avverso ricorso ed ha allegato CP_1 quanto segue.
Al compimento dei 65 anni il ricorrente aveva richiesto ed ottenuto la pensione VO in godimento, con decorrenza dal 1° novembre 2005.
La provvista contributiva necessaria era costituita dalla contribuzione come lavoratore dipendente e da un versamento di contributi volontari.
In esito all'accertamento giudiziale era stato riconosciuto il rapporto di lavoro con la
Compagnia Figlie del Sacro Cuore Evaristiane per un periodo complessivo dal 1° marzo 1992 al 2000.
I contributi erano stati quindi accreditati e il ricorrente aveva richiesto la ricostituzione della pensione.
Con comunicazione del 14.2.2013 l' , in accoglimento della domanda, aveva CP_1 comunicato l'esistenza di un indebito derivante dalla diminuzione dell'importo della pensione.
Il 28.4.2015 il ricorrente aveva presentato identica domanda, senza che fosse intervenuta alcuna variazione contributiva, che era stata respinta con comunicazione del
1.7.2015.
Tanto premesso, l' ha affermato di aver correttamente riliquidato la pensione del CP_1 ricorrente utilizzando la contribuzione accreditata all'epoca della domanda di ricostituzione, rilevando che il principio invocato da parte ricorrente non si attagliava al caso di specie poiché, come asserito dalla stessa Corte di Costituzionale, se è vero che quando il diritto a pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi versati la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione, ciò incontra un limite laddove gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l'integrazione del diritto a pensione.
In ogni caso la c.d. neutralizzazione dei contributi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, incontra un limite nell'applicazione all'ultimo quinquennio di contribuzione, non potendosi risalire oltre e sine die.
pagina 3 3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante l'audizione del funzionario a conoscenza dei fatti di causa. CP_1
In corso di causa, l' ha dato atto di aver riesaminato il caso. CP_1
In considerazione del maggior interesse dell'assicurato, l' ha ritenuto di dover CP_1 interpretare la domanda di ricostituzione per motivi contributivi del 28.4.2015 come richiesta di applicazione dei criteri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
264/1994. Pertanto, in seguito alla ricostituzione effettuata dall' nel maggio 2025, CP_1 come risulta dalla relazione dell'8 maggio 2025, dall'indebito complessivo è stata detratta la somma 509,94.
Nell'operare tale detrazione, l' ha dato atto di aver proceduto alla neutralizzazione CP_1 in relazione alle sole retribuzioni dell'ultimo quinquennio.
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4. Dalla citata relazione dell'8 maggio 2025 si apprende che il ricorrente risulta CP_1 essere titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dal novembre 2005, avendo compiuto l'età pensionabile, all'epoca di 65 anni, in data 15.10.2005.
La pensione era stata originariamente liquidata dall'Agenzia di Senorbì con la contribuzione fino al 27.12.1986.
Trattandosi di pensione da calcolarsi interamente con il sistema retributivo, l'importo della pensione era stata calcolato sulla media delle ultime 260 settimane a partire dalla predetta data.
In data 15.1.2013 (protocollo .1700.15/01/2013.0009787) il ricorrente ha CP_1 presentato domanda di ricostituzione per motivi contributivi in relazione al periodo
1.3.1992 – 30.6.2000, nel quale, come riconosciuto dalla citata sentenza della Corte
d'Appello di Cagliari, aveva prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane.
La riliquidazione, effettuata a cura dell'Agenzia di Senorbì in data 14.2.2013, aveva generato l'indebito per cui è causa.
Come ha chiarito il funzionario , l'indebito si è generato in quanto la media delle CP_1 retribuzioni delle ultime 520 settimane a partire dal 30.6.2000 è più bassa della media delle retribuzioni delle ultime 260 settimane a partire dal 27.12.1986.
Ciò risulta dai conteggi dell' , ed in particolare dai c.d. CP_1 Pt_2
Ed infatti, la retribuzione settimanale rivalutata relativa al periodo antecedente l'assunzione presso il nuovo datore di lavoro (Compagnia delle Figlie del S.C.
Evaristiane) era pari ad euro 360,90, ed era quindi superiore a quella percepita dal ricorrente presso il nuovo datore di lavoro (che nel corso degli anni è variata da euro
181,02 ad euro 214,08: v. la tabella presente nella citata relazione ). CP_1
pagina 4 Di conseguenza, l'indebito è sorto per effetto della citata domanda del 15.1.2013, in quanto le retribuzioni inferiori percepite presso il nuovo datore di lavoro hanno comportato l'abbassamento della base di calcolo della pensione.
Come è noto, nel sistema retributivo la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o dei redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
Tale sistema si basa su tre elementi: 1) l'anzianità contributiva, data dal totale dei contributi (ad ogni titolo versati) fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo;
2) la retribuzione (o reddito) pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutati sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
3) l'aliquota di rendimento
(pari al 2% annuo della retribuzione - o del reddito da lavoro autonomo - percepita entro determinati limiti stabiliti con legge, per poi decrescere per fasce di redditi elevati).
Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 503/1992, l'importo della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: la quota A, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992, corrispondente alla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento) per i lavoratori dipendenti, e la quota B, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal
1.1.1993 fino alla data di decorrenza della pensione, corrisponde alla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti.
La citata disciplina dell'art. 13 ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che, come il ricorrente, al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni.
Le singole retribuzioni annue incluse nel calcolo della retribuzione media finale pensionabile sono rivalutate a partire dall'anno in cui sono percepite fino a quello immediatamente precedente il pensionamento (v. l'art. 3 della L. n. 297/1982).
Ciò posto, nel caso di specie l'istituto della c.d. neutralizzazione della contribuzione, di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 297 del 1982, è stato validamente invocato dal ricorrente soltanto con riferimento alle retribuzioni ridotte relative alle ultime 260 settimane di contribuzione.
Di conseguenza, il ricorso avrebbe trovato accoglimento soltanto in parte qua.
pagina 5 Senonché, come detto, l'incidenza di tali retribuzioni è stata già valutata dall' CP_1 allorquando ha provveduto in autotutela alla riliquidazione della pensione nel maggio scorso, detraendo dall'indebito la somma di euro 509,94.
Pertanto, la materia del contendere è da ritenersi cessata in parte qua.
In relazione alla restante parte dell'indebito, il ricorso non merita accoglimento.
L'art. 3, comma 8, della citata Legge 29 maggio 1982, n. 297 dispone che “Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.
La norma è stata fatta oggetto di diverse declaratorie di illegittimità costituzionale, che hanno condotto al riconoscimento di un generale principio di neutralizzazione nell'ordinamento previdenziale secondo il quale la contribuzione versata nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nella riduzione della misura del trattamento pensionistico, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione già virtualmente maturata ed esclusione dal computo di detti periodi.
Ciò nondimeno, il Giudice costituzionale ha confermato che la neutralizzazione è applicabile soltanto nei limiti dell'ultimo quinquennio (260 settimane), come stabilito dalla norma, trattandosi di una scelta eminentemente discrezionale del Legislatore,
“volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori” (Corte cost. 13 aprile 2017, n. 82).
A tale orientamento si è quindi uniformata la Suprema Corte.
È stato infatti ritenuto che, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della
L. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione (v. Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenze n. 26442 del 29.9.2021 e n. 29967 del 13.10.2022).
pagina 6 Non potendo il ricorrente invocate l'istituto della neutralizzazione oltre il limite del quinquennio, l'indebito sussiste nella misura da ultimo indicata dall' nella CP_1 relazione dell'8 maggio 2025.
Si osserva inoltre che non può trovare applicazione al caso di specie l'art. 52 della L. n.
88/1989, in ragione del fatto che l'indebito non è sorto per effetto di un errore dell' (“errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione CP_1
o riliquidazione della prestazione”), bensì in conseguenza della citata domanda di ricostituzione per motivi contributivi presentata dal ricorrente nel gennaio 2013
(protocollo .1700.15/01/2013.0009787). CP_1
5. In considerazione della reciproca soccombenza (avuto riguardo alla parziale soccombenza virtuale dell'Istituto, che avrebbe dovuto operare la neutralizzazione entro il limite del quinquennio sin dal 2015, accogliendo per quanto di ragione la domanda del 28 aprile 2015), e considerata altresì la complessità del quadro normativo in esame, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
Si osserva che, peraltro, le spese processuali non avrebbero potuto seguire la soccombenza, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., come da dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di euro
509,94, derivante dalla mancata esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta, non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, relativi all'ultimo quinquennio di lavoro;
2) rigetta il ricorso con riferimento all'indebito residuo;
3) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 7