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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/11/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa IN RR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3084/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni da reato” e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Follo;
Parte_1 C.F._1
attrice
E
(CF: , (CF: ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(CF: ), (CF: , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(CF: );
[...] C.F._6
convenuti contumaci
Conclusioni: Come da note scritte depositate da parte attrice costituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1 Tribunale di Avellino, , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, all'uopo esponendo che:
[...]
“In data 31 luglio 2012, la istante dottoressa , unitamente alle dottoresse Parte_1 Per_1
e in qualità di Tecnici della Prevenzione presso l'ASL AV2, effettuavano
[...] Per_2 servizio di vigilanza presso le attività commerciali di Viale Italia;
- Nella stessa giornata, alle ore 13,00 circa, si introducevano nell'esercizio con Parte_2 ragione sociale “Da con sede in Viale Italia n. 365 per Controparte_6 eseguire una ispezione di rito.
- Effettuati i primi controlli, al momento delle contestazioni, le ispettrici venivano aggredite verbalmente dai presenti, individuati successivamente nelle persone di , , CP_1 CP_2
, e e costrette ad abbandonare il locale CP_3 CP_4 Controparte_5 commerciale. - L'istante dott.ssa veniva anche violentemente strattonata dal titolare dell'attività Pt_1 commerciale, il quale avventandosi contro di lei e poggiandole le mani sulle spalle, la scuoteva energicamente.
- Al fine di poter concludere le intraprese attività ispettive, le dipendenti ASL venivano, pertanto, costrette a richiedere l'intervento dei Carabinieri.
-….Con sentenza n.1318/2018 del 5.7.2018 il Tribunale di Avellino dichiarava , CP_1 CP_2
, , e responsabili del reato di cui all'art 336
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 c.p. e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento danni in favore di , Parte_1 costituitasi parte civile con dichiarazione del 26/04/2017 da liquidarsi in separata sede.
Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza Nr. Reg. Sent. 8366/2021 del 3.11.2021 dichiarava, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, il non doversi procedere nei confronti di , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, in ordine al reato ad essi ascritto in rubrica perché estinto per
[...] Controparte_5 prescrizione. Confermava nel resto la predetta sentenza condannando, inoltre, gli appellanti al rimborso delle spese alla parte costituita quantificati per il giudizio d'appello in € 1.350,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge”. Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di Avellino di accogliere le seguenti conclusioni:
“ preso atto della responsabilità dei sig.ri , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, acclarata in sede di giudizio penale con la sent. 1318/2018 del Tribunale
[...] Controparte_5 Penale di Avellino, che “dichiara - gli stessi - colpevoli del reato di cui all'art 336 c.p. e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
- Preso atto, altresì, che il Tribunale di Avellino Li condannava al risarcimento danni in favore della parte civile, costituitasi parte civile da liquidarsi in separata sede;
che tale sentenza veniva confermata, per ciò che concerne il diritto al risarcimento del danno, dalla Corte d'Appello di Napoli con la sent. 8366/2021;
- Condannare, per l'effetto, i convenuti , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , in solido tra loro, al risarcimento di ogni pregiudizio derivato alla istante
[...] Controparte_5 dott.ssa in seguito ai fatti di cui in premessa, da liquidarsi dall'On. Tribunale adito, Parte_1 ai sensi dell'art 1226 c.p.c. in via equitativa, avendo la dott.ssa subito aggressioni verbali e Pt_1 aggressioni fisiche senza riportare traumi permanenti consequenziali;
- Vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Instaurato il giudizio, restavano contumaci , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e , sebbene ritualmente citati con atti di citazione rispettivamente notificati
[...] Controparte_5 in data 6.10.2023 (per e per ), in data 28.7.2022 (per ), in CP_1 CP_2 CP_3 data 27.8.2022 ( per ) e in data 26.5.2023 (per ). Controparte_5 CP_4 Assunte le prove orali, acquisita documentazione varia, all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dall'attrice nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito a mezzo pct della presente sentenza nel termine prescritto che tiene luogo della lettura della sentenza medesima.
***
1.- La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, quanto al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 1318/2018 emessa in data 5.7.2018 dal Tribunale di Avellino, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 8366/2021, non impugnata, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti degli odierni convenuti per il reato a loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui i convenuti erano stati condannati al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, ovvero la odierna attrice, da liquidarsi in separata sede. Deve dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass. 11467/2020; Cass. 2083/2013). Nella specie, dunque, la sentenza del giudice penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità degli imputati che non possono più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della loro responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma possono contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Orbene, dalle risultanze del processo penale è incontrovertibilmente emerso che in data 31 luglio 2012 , in qualità di Tecnico della Prevenzione presso l'ASL AV2, unitamente a Parte_1
e si recava presso l'esercizio commerciale denominato “Da Nonno Persona_1 Per_2
Arturo” di sito in Avellino Viale Italia n. 365, per eseguire una ispezione Controparte_6 di rito nel predetto esercizio. Giunte sul posto, le ispettrici notavano fin da subito preoccupazione da parte del personale presente nell'attività. Effettuati i primi controlli, al momento delle contestazioni, le ispettrici venivano aggredite verbalmente dai presenti, individuati successivamente nelle persone di , , e e costrette ad CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 abbandonare il locale commerciale, al punto da dover richiedere l'intervento dei Carabinieri per poter portare a termine l'ispezione.
La in particolare, veniva anche violentemente strattonata da titolare Pt_1 CP_1 dell'attività, il quale avventandosi contro di lei e poggiandole le mani sulle spalle, la scuoteva energicamente.
Ancora, , nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, minacciava le ispettrici Controparte_5
e rivolgendosi a le diceva: “voi non avete capito, ve ne dovete andare di qua..Non lo Parte_1 vedete che state dando spettacolo. Vire a Dottoressa che se firata e fa”. Pt_1
Nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3866/2021 si legge: Sussiste dunque la responsabilità degli odierni convenuti per aver usato, in concorso tra loro, violenza e minacce nei confronti di , pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, per Parte_1 costringerla ad omettere un atto del suo ufficio (art. 336 c.p.).
Non vi è dubbio che l'aggressione subita dalla durante l'esercizio delle sue funzioni quale Pt_1
p.o., ha provocato danni morali alla vittima, innescando ansia e sensazioni di pericolo imminente. Si è trattato, nel caso di specie, sicuramente di un'aggressione intimidatoria atta a determinare uno stato di profondo turbamento.
Tale forma di aggressione, ha, senz'altro, determinato una lesione della dignità personale oltre che professionale, della vittima, poichè l'evento lesivo ha comportato un danno non solo alla persona fisica, lesa nella sua dignità personale, ma anche alla sua sfera lavorativo-professionale.
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, "Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)" (Cass. Civ., sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Anche il danno morale, tuttavia, va precisamente allegato e provato, atteso che "La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10.05.2018).
Nel caso di specie, l'attrice ha riferito di avere provato un grave turbamento psicologico a seguito dei fatti oggetto del giudizio, tutti elementi astrattamente riconducibili al pregiudizio morale di cui si domanda il risarcimento. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "Il danno morale costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico" (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 11039 del 12.05.2006).
Nel caso di specie, la gravità dei fatti accaduti, come accertati in sede penale, peraltro perpetrati ai danni di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce già di per sé elemento presuntivo in grado di fare ritenere che l'attrice possa avere subito la pressione psicologica dell'intimidazione subita, in ragione delle violenze e delle minacce ricevute.
Inoltre, l'attrice ha allegato elementi di valutazione in grado di rappresentare chiaramente la sussistenza di tale turbamento, soprattutto con riferimento alle conseguenze nelle abitudini di vita quotidiana.
In particolare, dall'istruttoria orale espletata attraverso l'escussione dei testi Testimone_1
(marito dell'attrice) e (amica dell'attrice) è emerso che la ha modificato Testimone_2 Pt_1 parte delle sue abitudini, in quanto, pur uscendo da sola, “evita accuratamente quelle zone” e “si guarda sempre intorno” per il comprensibile timore di imbattersi nuovamente nei suoi aggressori.
Per quanto concerne la quantificazione del danno morale, come evidenziato nella giurisprudenza di merito, "deve tenersi conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della gravità del reato, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima, dell'età, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo oppure del grado di colpa dell'autore dell'illecito, della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato" (Tribunale Lucca, 02/12/2016, n. 2524, DeJure), oltre che dell'intensità e della durata della sofferenza patita (cfr., Corte appello Firenze, sez. II, 15/01/2016, n. 64, DeJure;
cfr., Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del 19.10.2015).
Nel caso di specie, in particolare, considerato che il danno di cui l'attrice richiede il risarcimento è diretta conseguenza di un reato doloso che ha certamente causato un grave turbamento sia perché posto in essere da più persone in corso tra loro sia perché posto in essere, con condotte intimidatorie fisiche e verbali, per ostacolare l'esercizio dell'attività istituzionale, ingenerando dunque insicurezza anche nello svolgimento della funzione, il danno deve quantificarsi, in via equitativa, nell'importo di Euro 5.000,00, già rivalutato all'attualità, oltre interessi in misura legale dalla pubbliucazione della sentenza al saldo effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo valori medi, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta e del valore della controversia come accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa IN RR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 3084/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , , CP_1 CP_2 CP_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , CP_4 Controparte_5 Parte_1 della somma di euro 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali come in motivazione;
2) condanna , , e al CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 rimborso, in favore di , delle spese processuali, che liquida in euro 300,00 per spese Parte_1 vive ed euro € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Follo.
Così deciso in Avellino, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa IN RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa IN RR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3084/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni da reato” e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Follo;
Parte_1 C.F._1
attrice
E
(CF: , (CF: ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(CF: ), (CF: , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(CF: );
[...] C.F._6
convenuti contumaci
Conclusioni: Come da note scritte depositate da parte attrice costituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1 Tribunale di Avellino, , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, all'uopo esponendo che:
[...]
“In data 31 luglio 2012, la istante dottoressa , unitamente alle dottoresse Parte_1 Per_1
e in qualità di Tecnici della Prevenzione presso l'ASL AV2, effettuavano
[...] Per_2 servizio di vigilanza presso le attività commerciali di Viale Italia;
- Nella stessa giornata, alle ore 13,00 circa, si introducevano nell'esercizio con Parte_2 ragione sociale “Da con sede in Viale Italia n. 365 per Controparte_6 eseguire una ispezione di rito.
- Effettuati i primi controlli, al momento delle contestazioni, le ispettrici venivano aggredite verbalmente dai presenti, individuati successivamente nelle persone di , , CP_1 CP_2
, e e costrette ad abbandonare il locale CP_3 CP_4 Controparte_5 commerciale. - L'istante dott.ssa veniva anche violentemente strattonata dal titolare dell'attività Pt_1 commerciale, il quale avventandosi contro di lei e poggiandole le mani sulle spalle, la scuoteva energicamente.
- Al fine di poter concludere le intraprese attività ispettive, le dipendenti ASL venivano, pertanto, costrette a richiedere l'intervento dei Carabinieri.
-….Con sentenza n.1318/2018 del 5.7.2018 il Tribunale di Avellino dichiarava , CP_1 CP_2
, , e responsabili del reato di cui all'art 336
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 c.p. e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento danni in favore di , Parte_1 costituitasi parte civile con dichiarazione del 26/04/2017 da liquidarsi in separata sede.
Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza Nr. Reg. Sent. 8366/2021 del 3.11.2021 dichiarava, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, il non doversi procedere nei confronti di , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, in ordine al reato ad essi ascritto in rubrica perché estinto per
[...] Controparte_5 prescrizione. Confermava nel resto la predetta sentenza condannando, inoltre, gli appellanti al rimborso delle spese alla parte costituita quantificati per il giudizio d'appello in € 1.350,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge”. Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di Avellino di accogliere le seguenti conclusioni:
“ preso atto della responsabilità dei sig.ri , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, acclarata in sede di giudizio penale con la sent. 1318/2018 del Tribunale
[...] Controparte_5 Penale di Avellino, che “dichiara - gli stessi - colpevoli del reato di cui all'art 336 c.p. e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
- Preso atto, altresì, che il Tribunale di Avellino Li condannava al risarcimento danni in favore della parte civile, costituitasi parte civile da liquidarsi in separata sede;
che tale sentenza veniva confermata, per ciò che concerne il diritto al risarcimento del danno, dalla Corte d'Appello di Napoli con la sent. 8366/2021;
- Condannare, per l'effetto, i convenuti , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , in solido tra loro, al risarcimento di ogni pregiudizio derivato alla istante
[...] Controparte_5 dott.ssa in seguito ai fatti di cui in premessa, da liquidarsi dall'On. Tribunale adito, Parte_1 ai sensi dell'art 1226 c.p.c. in via equitativa, avendo la dott.ssa subito aggressioni verbali e Pt_1 aggressioni fisiche senza riportare traumi permanenti consequenziali;
- Vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Instaurato il giudizio, restavano contumaci , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e , sebbene ritualmente citati con atti di citazione rispettivamente notificati
[...] Controparte_5 in data 6.10.2023 (per e per ), in data 28.7.2022 (per ), in CP_1 CP_2 CP_3 data 27.8.2022 ( per ) e in data 26.5.2023 (per ). Controparte_5 CP_4 Assunte le prove orali, acquisita documentazione varia, all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dall'attrice nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito a mezzo pct della presente sentenza nel termine prescritto che tiene luogo della lettura della sentenza medesima.
***
1.- La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, quanto al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 1318/2018 emessa in data 5.7.2018 dal Tribunale di Avellino, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 8366/2021, non impugnata, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti degli odierni convenuti per il reato a loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui i convenuti erano stati condannati al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, ovvero la odierna attrice, da liquidarsi in separata sede. Deve dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass. 11467/2020; Cass. 2083/2013). Nella specie, dunque, la sentenza del giudice penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità degli imputati che non possono più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della loro responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma possono contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Orbene, dalle risultanze del processo penale è incontrovertibilmente emerso che in data 31 luglio 2012 , in qualità di Tecnico della Prevenzione presso l'ASL AV2, unitamente a Parte_1
e si recava presso l'esercizio commerciale denominato “Da Nonno Persona_1 Per_2
Arturo” di sito in Avellino Viale Italia n. 365, per eseguire una ispezione Controparte_6 di rito nel predetto esercizio. Giunte sul posto, le ispettrici notavano fin da subito preoccupazione da parte del personale presente nell'attività. Effettuati i primi controlli, al momento delle contestazioni, le ispettrici venivano aggredite verbalmente dai presenti, individuati successivamente nelle persone di , , e e costrette ad CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 abbandonare il locale commerciale, al punto da dover richiedere l'intervento dei Carabinieri per poter portare a termine l'ispezione.
La in particolare, veniva anche violentemente strattonata da titolare Pt_1 CP_1 dell'attività, il quale avventandosi contro di lei e poggiandole le mani sulle spalle, la scuoteva energicamente.
Ancora, , nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, minacciava le ispettrici Controparte_5
e rivolgendosi a le diceva: “voi non avete capito, ve ne dovete andare di qua..Non lo Parte_1 vedete che state dando spettacolo. Vire a Dottoressa che se firata e fa”. Pt_1
Nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3866/2021 si legge: Sussiste dunque la responsabilità degli odierni convenuti per aver usato, in concorso tra loro, violenza e minacce nei confronti di , pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, per Parte_1 costringerla ad omettere un atto del suo ufficio (art. 336 c.p.).
Non vi è dubbio che l'aggressione subita dalla durante l'esercizio delle sue funzioni quale Pt_1
p.o., ha provocato danni morali alla vittima, innescando ansia e sensazioni di pericolo imminente. Si è trattato, nel caso di specie, sicuramente di un'aggressione intimidatoria atta a determinare uno stato di profondo turbamento.
Tale forma di aggressione, ha, senz'altro, determinato una lesione della dignità personale oltre che professionale, della vittima, poichè l'evento lesivo ha comportato un danno non solo alla persona fisica, lesa nella sua dignità personale, ma anche alla sua sfera lavorativo-professionale.
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, "Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)" (Cass. Civ., sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Anche il danno morale, tuttavia, va precisamente allegato e provato, atteso che "La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10.05.2018).
Nel caso di specie, l'attrice ha riferito di avere provato un grave turbamento psicologico a seguito dei fatti oggetto del giudizio, tutti elementi astrattamente riconducibili al pregiudizio morale di cui si domanda il risarcimento. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "Il danno morale costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico" (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 11039 del 12.05.2006).
Nel caso di specie, la gravità dei fatti accaduti, come accertati in sede penale, peraltro perpetrati ai danni di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce già di per sé elemento presuntivo in grado di fare ritenere che l'attrice possa avere subito la pressione psicologica dell'intimidazione subita, in ragione delle violenze e delle minacce ricevute.
Inoltre, l'attrice ha allegato elementi di valutazione in grado di rappresentare chiaramente la sussistenza di tale turbamento, soprattutto con riferimento alle conseguenze nelle abitudini di vita quotidiana.
In particolare, dall'istruttoria orale espletata attraverso l'escussione dei testi Testimone_1
(marito dell'attrice) e (amica dell'attrice) è emerso che la ha modificato Testimone_2 Pt_1 parte delle sue abitudini, in quanto, pur uscendo da sola, “evita accuratamente quelle zone” e “si guarda sempre intorno” per il comprensibile timore di imbattersi nuovamente nei suoi aggressori.
Per quanto concerne la quantificazione del danno morale, come evidenziato nella giurisprudenza di merito, "deve tenersi conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della gravità del reato, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima, dell'età, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo oppure del grado di colpa dell'autore dell'illecito, della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato" (Tribunale Lucca, 02/12/2016, n. 2524, DeJure), oltre che dell'intensità e della durata della sofferenza patita (cfr., Corte appello Firenze, sez. II, 15/01/2016, n. 64, DeJure;
cfr., Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del 19.10.2015).
Nel caso di specie, in particolare, considerato che il danno di cui l'attrice richiede il risarcimento è diretta conseguenza di un reato doloso che ha certamente causato un grave turbamento sia perché posto in essere da più persone in corso tra loro sia perché posto in essere, con condotte intimidatorie fisiche e verbali, per ostacolare l'esercizio dell'attività istituzionale, ingenerando dunque insicurezza anche nello svolgimento della funzione, il danno deve quantificarsi, in via equitativa, nell'importo di Euro 5.000,00, già rivalutato all'attualità, oltre interessi in misura legale dalla pubbliucazione della sentenza al saldo effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo valori medi, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta e del valore della controversia come accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa IN RR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 3084/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , , CP_1 CP_2 CP_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , CP_4 Controparte_5 Parte_1 della somma di euro 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali come in motivazione;
2) condanna , , e al CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 rimborso, in favore di , delle spese processuali, che liquida in euro 300,00 per spese Parte_1 vive ed euro € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Follo.
Così deciso in Avellino, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa IN RR