TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15582/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 3.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15582/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Maria Raffaella Cassandro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del C.T.U., rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità, non confermata a seguito di visita di revisione, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il C.T.U. aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetta e comunque aveva omesso di valutare se alla data della visita di revisione sussisteva o meno una modificazione delle infermità o minorazioni fisiche o mentali già accertate dal dott. , nominato C.T.U. nell' A.T.P.O. avente N.R.G. 10066/2019 e conclusosi con Persona_1 decreto di omologa del 10.09.2020. Pertanto, chiedeva disporre una nuova C.T.U. per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento della pensione d'inabilità anche alla luce della certificazione medica depositata, con decorrenza dalla visita di revisione o da data successiva, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto CP_1 di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
11566/2022 e disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 13.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 14.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 12.12.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile. Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e tenuto conto della certificazione medica depositata, questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento peritale.
Orbene dalla perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu. dott.
del 31.03.2025 e perizia integrativa del 11.09.2025), qui da intendersi integralmente Persona_2 trascritta il Consulente ha confermato nella sostanza le risultanze del primo elaborato peritale (cfr.
Ctu dott. del 13.09.2023), concludendo per il riconoscimento in favore della ricorrente Persona_3 di una invalidità nella misura dell'81% dal 20.01.2022, non ricorrendo quindi i presupposti per la pensione di inabilità.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Inoltre, i rilievi formulati all'udienza del 6.10.2025 e all'odierna udienza e la certificazione medica depositata (cfr. TC Torace del 1.08.2025) non sono sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413). Invero come dichiarato dal consulente all'odierna udienza a fronte dei motivi di contestazione ed, in particolare, con riguardo all'attribuzione alla patologia pneumologica nel verbale della Commissione medica del 20.01.2022, definito il 17.03.2022 del codice 6455 “preciso che, non è applicabile tale codice in quanto la patologia respiratoria dalla data della revisione in poi a mio avviso non configura quei requisiti, ciò in quanto la consulenza pneumologica del 04.04.2024 riporta “assenza di rumori patologici” che, in una broncopatia enfisematosa è indicativa, si aggiunga poi la mancanza nella stessa data di una spirometria per cui la classificazione adottata dallo specialista è di tipo clinica. Inoltre, all'esame obiettivo la saturazione dell'ossigeno è del 98/99 % il che significa che non vi è insufficienza respiratoria a riposo. La TC toracica del 1° agosto 2025 non è dissimile da quella già esaminata del 20 luglio 2024, che riporta
“note di enfisema centrolobulare ai lobi superiori e, infine, inspessimento dell'interstizio periferico”.
Riferendoci al codice 6455, sarebbe necessario un enfisema panlobulare, cosa non riscontrata nella recente TC. Pertanto, conferma quanto delineato nell'ultima nota integrativa”. Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 3/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 3.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15582/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Maria Raffaella Cassandro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del C.T.U., rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità, non confermata a seguito di visita di revisione, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il C.T.U. aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetta e comunque aveva omesso di valutare se alla data della visita di revisione sussisteva o meno una modificazione delle infermità o minorazioni fisiche o mentali già accertate dal dott. , nominato C.T.U. nell' A.T.P.O. avente N.R.G. 10066/2019 e conclusosi con Persona_1 decreto di omologa del 10.09.2020. Pertanto, chiedeva disporre una nuova C.T.U. per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento della pensione d'inabilità anche alla luce della certificazione medica depositata, con decorrenza dalla visita di revisione o da data successiva, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto CP_1 di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
11566/2022 e disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 13.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 14.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 12.12.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile. Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e tenuto conto della certificazione medica depositata, questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento peritale.
Orbene dalla perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu. dott.
del 31.03.2025 e perizia integrativa del 11.09.2025), qui da intendersi integralmente Persona_2 trascritta il Consulente ha confermato nella sostanza le risultanze del primo elaborato peritale (cfr.
Ctu dott. del 13.09.2023), concludendo per il riconoscimento in favore della ricorrente Persona_3 di una invalidità nella misura dell'81% dal 20.01.2022, non ricorrendo quindi i presupposti per la pensione di inabilità.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Inoltre, i rilievi formulati all'udienza del 6.10.2025 e all'odierna udienza e la certificazione medica depositata (cfr. TC Torace del 1.08.2025) non sono sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413). Invero come dichiarato dal consulente all'odierna udienza a fronte dei motivi di contestazione ed, in particolare, con riguardo all'attribuzione alla patologia pneumologica nel verbale della Commissione medica del 20.01.2022, definito il 17.03.2022 del codice 6455 “preciso che, non è applicabile tale codice in quanto la patologia respiratoria dalla data della revisione in poi a mio avviso non configura quei requisiti, ciò in quanto la consulenza pneumologica del 04.04.2024 riporta “assenza di rumori patologici” che, in una broncopatia enfisematosa è indicativa, si aggiunga poi la mancanza nella stessa data di una spirometria per cui la classificazione adottata dallo specialista è di tipo clinica. Inoltre, all'esame obiettivo la saturazione dell'ossigeno è del 98/99 % il che significa che non vi è insufficienza respiratoria a riposo. La TC toracica del 1° agosto 2025 non è dissimile da quella già esaminata del 20 luglio 2024, che riporta
“note di enfisema centrolobulare ai lobi superiori e, infine, inspessimento dell'interstizio periferico”.
Riferendoci al codice 6455, sarebbe necessario un enfisema panlobulare, cosa non riscontrata nella recente TC. Pertanto, conferma quanto delineato nell'ultima nota integrativa”. Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 3/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano