TRIB
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2024, n. 15171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15171 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14033.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ); ); tutte C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Anna Rita MOSCIONI,
( ) elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in C.F._4
Civita Castellana (VT) alla Via T. Tasso n. 6/B pec
Email_1
Attori
Contro
(già Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore (c.f. Controparte_2 CP_3
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello P.IVA_1
Stato C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è P.IVA_2
domiciliato (PEC: Email_2
Convenuto
FATTO
Parti attrici sono, rispettivamente, la moglie e le figlie del signor Persona_1
deceduto a Roma il 15/02/2007 presso l'ospedale S. Camillo Forlanini con diagnosi di “Tumori maligni di altri organi respiratori, del rene, del pleura ed
1 2
altri…” (certificato di morte;
scheda dimissioni del 15/02/2007; certificato di stato famiglia alla morte). Il ha lavorato alle dipendenze del convenuto Persona_1
(già in Controparte_2 Controparte_4
maniera continuativa dal 02/01/1980 al 30/06/2001, con la qualifica di motorista navale. Previo il parere espresso dal capo cantiere in data 15/10/1993, il medico del lavoro presso il centro di medicina preventiva e del lavoro dell in Parte_4
data 15/10/1993 giudicava il “non idoneo al lavoro che comporti Persona_1 esposizione ai fumi di saldatura, polveri, solventi ed altri agenti bronco irritanti” .
Con rapporto informativo del 13/10/1994 sul servizio o.p. del era stato ER
specificato che l'operaio anzidetto “nello svolgere le sue mansioni ha avuto modo di venire esposto all'inalazione di sostanze irritanti quali: amianto, lana di vetro, acetilene, e solventi in genere.
Nella visita medico collegiale effettuata presso l'ospedale militare di medicina legale di Roma-Cecchignola, veniva redatto il verbale in data 11/05/1994 con cui veniva espresso il seguente giudizio diagnostico: “ … risulta agli atti come il paziente ha prestato servizio gravoso, spesso esposto all'inalazione di sostanze con potenziale elettivo ad azione cancerogenetica sull'epitelio di rivestimento dell'albero bronchiale, fattori questi che hanno assunto il ruolo di concausa preponderante e necessaria all'insorgenza della forma morbosa di cui in diagnosi…” Con decreto n. 1693 in data 5/06/1996 il Controparte_2
decretava che:“ L'infermità “Esiti lobectomia sup. dx per adenocarcinoma polmonare con metastasi iliometastiniche”, da cui è affetto il Sig. , è Persona_1
riconosciuta contratta in servizio e per causa di esso, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera…”. Il Sig. a far Persona_1
data dal 30/06/2001 terminava l'attività lavorativa come motorista navale e veniva ricollocato presso il comune di Civitavecchia, con le mansioni di operaio letturista di contatori. Con parere espresso dalla Sesta Commissione medica ospedaliera del
Ministero della Difesa in data 09/11/2002 veniva espresso il giudizio di : “Non idoneo permanentemente al servizio d'appartenenza”. Con il verbale di visita medica collegiale in data 15/4/2003 dell il Sig. era Pt_5 Persona_1
giudicato: “idoneo no permanentemente al servizio d'istituto ed a qualsivoglia lavoro proficuo”. Con determina dirigenziale n. 90 del 30/04/2003 il Sig. ER
2 3
Per_
veniva definitivamente collocato a riposo per inidoneità al servizio d'istituto e a qualsivoglia proficuo lavoro con decorrenza dal 01/05/2003.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio nella seduta n. 141/2003 del
08/10/2003 e n. 14/2004 del 16/01/2004 considerava l'infermità “Esiti di lobectomia superiore dx per ADK polmonare con metastasi ileo mediastiniche può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
La Commissione Medica dell nella seduta del Parte_6
15/09/2005 accertava che il per l'anzidetta malattia, soffriva di uno stato ER
di grave handicap.
Il 7 novembre 1989 il veniva ricoverato presso il S. Camillo Forlanini per ER
accertamenti sanitari, a seguito dei quali gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma del broncolobare sup. dx e metastasi linfonodali ilo- mediastiniche. Il 13 marzo 1990 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di lobectomia sup dx. Il 17/11/1997 veniva ricoverato presso la casa di cura “Villa
Benedetta” per una neoplasia renale sn. ed ivi sottoposto, in data 17/11/1997, ad un intervento chirurgico di nefrectomia allargata sn. Lo specialista urologo dell'ospedale San Camillo rilasciava al un certificato medico in data ER
11/12/1997 con il quale certificava la malattia del ER
In data 20/05/2005 il si sottoponeva ad una TC total body presso ER
l'ospedale S. Paolo in Civitavecchia con cui veniva diagnosticato la presenza di lesioni multiple parenchimali polmonari nodulari. A seguito del riacutizzarsi della malattia polmonare il dal mese di giugno 2005, si sottoponeva a vari cicli ER
di chemioterapia antiblastica presso l'ospedale S. Camillo Forlanini. Nel mese di dicembre veniva nuovamente ricoverato presso il suddetto ospedale dove decedeva il 15/02/2007 per “Tumori maligni di altri organi respiratori, del rene, del pleura ed altri…” .
Le parti attrici si sono rivolte ad uno specialista di medicina legale, al quale hanno richiesto un parere tecnico motivato sulle cause della morte del al fine di ER
accertare una eventuale responsabilità del datore di lavoro e l'eventuale nesso causale tra la patologia mortale e la prolungata esposizione sul posto di lavoro all'inalazione di sostanze nocive, senza l'uso di adeguate protezioni. Il medico legale ha redatto una relazione con la quale ha così concluso: “… la patologia tumorale che ha condotto a morte il soggetto sia da attribuire in maniera esclusiva
3 4
all'esposizione a sostanze altamente cancerogene quali amianto, lana di vetro, acetilene e solventi in genere, esposizione causata dalla mancata messa in essere di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro.” (Relazione allegata).
Successivamente le parti attrici hanno incaricato anche il dott. di Per_2
redigere una relazione medico legale sulla malattia ed il decesso del loro familiare. Lo specialista ha così concluso: “… Il lavorando in Persona_1
ambienti confinati per circa 21 anni è stato in contatto con amianto, lana di vetro
(ed in genere fav e fcr), acetilene e soventi in genere che hanno indotto in lui sia le patologie refertate nel 1989 quanto quelle ripresentatesi nel 2006 nonché anche quelle sviluppate nel 1997, conducendolo a morte”.
Le parti attrici si sono già rivolte alla sezione lavoro del Tribunale di
Civitavecchia, chiedendo la condanna del Controparte_2
al risarcimento iure hereditatis dei danni subiti per la morte del
[...] ER
. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia ha deciso la causa con
[...]
la sentenza n. 552/2020, pubblicata il 22/10/2020 con la quale, previa la separazione e trasmissione alla sezione civile della domanda avanzata dagli eredi iure proprio per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ha deciso la domanda delle parti attrici di risarcimento dei danni iure hereditatis stabilendo: “ …
PQM
Condanna il al pagamento in favore Controparte_2
di e eredi di , della somma di Parte_1 Parte_2 Persona_1
€ 83.243,00 per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo.”
Nel corso dell'anzidetto giudizio è stato incaricato un consulente tecnico d'ufficio, di stabilire il nesso causale tra il decesso del e la sua attività lavorativa. Il ER
consulente, dopo avere esaminato la storia lavorativa e clinica del ha ER risposto ai quesiti del Giudice, così concludendo: sul quesito 1: “… esiste a mio parere il nesso di causalità tra l'esposizione del agli agenti nocivi ed il ER decesso del stesso”; sul quesito 2: “… il decesso del è da attribuire ER ER
casualmente ed esclusivamente all'esposizione ad agenti nocivi (quali amianto, solventi e derivati di combustione di carburanti) in ambito lavorativo”; sul quesito
3: “… non sono intervenute altre concause, oltre a quelle riportate nei punti 1 e 2, che abbiano determinato l'insorgenza, lo sviluppo e la metastatizzazione del
4 5
tumore renale che ha causato il decesso del sig. ; sul quesito 4, al punto ER
C): “… sviluppo e diagnosi di metastasi polmonari (da primitivo carcinoma renale) multiple e bilaterali. In tale momento è stata acquisita la consapevolezza dell'inevitabilità dell'evento morte;
sul quesito 5 il perito ha allegato una lista delle principali pubblicazioni scientifiche in merito alla pericolosità dell'amianto e di altri agenti con cui è venuto in contatto il durante la sua attività ER
lavorativa. Pertanto il Giudice del lavoro ha motivato: “… Il consulente … ha concluso che il decesso è stato causato … dalle metastasi polmonari originatesi dal tumore primitivo a sede renale sinistra …. Rileva il consulente che l'esposizione all'asbesto (o amianto) con solventi chimici e con derivati della combustione carburante tipo gasolio rientra tra i fattori di rischio per lo sviluppo anche del tumore renale, tanto che non sussistendo nel caso di specie altri fattori di rischio, è possibile concludere che proprio l'esposizione a tali sostanze per ragioni lavorative abbia causato, in maniera verosimilmente esclusiva, lo sviluppo del carcinoma renale … che era già in uno stadio localmente avanzato e ad elevato rischio di meta statizzazione … ed ha determinato il decesso del in Per_3
applicazione della regola di cautela discendente dall'art. 2087 c.c., il CP_2 convenuto, impiegando il nelle mansioni … a diretto contatto con sostanze ER
quali amianto, acetilene, solventi, lana di vetro, avrebbe, quantomeno, dovuto fornirgli mezzi di protezione delle vie respiratorie … dall'istruttoria è emerso che il lavoratore non indossava alcuna mascherina … deve dunque ritenersi acclarata la responsabilità datoriale nella causazione dell'evento dannoso (morte del lavoratore), con conseguente obbligo di risarcimento del danno.”.
Le odierne parti attrici agiscono in questo giudizio per il riconoscimento del loro diritto al risarcimento dei danni patiti iure proprio per la morte del congiunto
(cosiddetto danno da perdita parentale) che non è stato ottenuto in Persona_1
altra sede giudiziaria. Invero come esposto in punto di fatto, le parti attrici hanno ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia il risarcimento dei danni subiti iure hereditatis per la perdita del loro familiare (in qualità di lavoratore), che è stato liquidato in funzione di danno biologico terminale e catastrofale inteso nella sua unitarietà come danno non patrimoniale patito dal defunto. Il Giudice del lavoro ha infatti stabilito, con la allegata sentenza n.
552/2020, che nel caso di specie sussiste la responsabilità datoriale
5 6
nell'insorgenza delle gravi patologie che hanno condotto alla morte il ER
, posto che è stato accertato in corso di giudizio che il in ragione
[...] ER
della prestazione lavorativa, era venuto in contatto, per un lungo lasso di tempo
(21 anni), con sostanze nocive per la sua salute e senza che gli fossero state fornite dal datore di lavoro le adeguate protezioni del caso. Il Giudice del lavoro ha liquidato il danno non patrimoniale agli eredi, tenuto conto della elevata sofferenza psicologica e fisica del e della sua età, oltre alla gravità della ER
patologia e della sofferenza connessa all'insufficienza respiratoria che ne è derivata. Come anzidetto il Giudice del lavoro ha invece escluso il risarcimento del danno delle parti attrici iure proprio per la morte del loro familiare, perché di competenza del Giudice ordinario. Il danno da perdita parentale, invocato dalle parti attrici in questa sede giudiziaria, in quanto danno sofferto dai congiunti della parte lesa o defunta iure proprio, quale forma di danno non patrimoniale, rientra in una “nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione”(Cass. sentenza 11 novembre
2008 n. 26972).
Era stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra il danno subito e l'ambiente lavorativo.
Concludono chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del CP_2
convenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost., nell'insorgenza della malattia tumorale che ha condotto alla morte il sig. ER
; conseguentemente condannare il
[...] Controparte_2
in persona del pro tempore, al risarcimento in favore delle
[...] CP_3
parti attrici, sig.re e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di coniuge e figlie di , dei danni non patrimoniali, biologici, Persona_1
morali ed esistenziali, sofferti iure proprio per la morte del loro familiare ER
, che si quantificano nella complessiva somma di euro1.500.000,00, ovvero
[...]
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, maggiorata di interessi di legge calcolati dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Condannare il convenuto a rifondere le spese del presente CP_2
6 7
giudizio in favore delle parti attrici, con distrazione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva la difesa erariale ed eccepiva: prescrizione del credito;
infondatezza del quantum;
concludeva chiedendo di rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 11.7.2022 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza de 20.2.24 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il credito è prescritto e, quindi, la domanda delle parti attrici deve essere rigettata.
Le parti – seguendo la ricostruzione offerta - erano a conoscenza del nesso causale tra malattia ed esposizione sin dal 2005 come da chiara esposizione dalle stesse effettuata e sopra riportata. Nel mese di dicembre il de cuius era stato ricoverato in ospedale dove decedeva il 15/02/2007. Il precedente ricorso al giudice del lavoro è stato depositato (recita la sentenza del giudice del lavoro) il 7.7.2017.
Quindi oltre dieci anni dalla morte.
Da questa data (15.2.2007) decorre la prescrizione per il danno iure proprio non dalla data di pubblicazione della sentenza. Peraltro, il giudice del lavoro non ha affrontato il tema della prescrizione non essendo stato sollevato dal CP_2
rimasto contumace.
Appare evidente che se le parti attrici avevano chiesto al giudice del lavoro il danno iure proprio, erano certamente a conoscenza alla data del 7.7.2017 dell'esistenza dello stesso danno.
E tuttavia la prescrizione è anche quinquennale. Secondo la Corte (Cass. civ. sez.
VI, 27/01/2012, n. 1263), in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il
“dies a quo” dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza del nesso causale circa il danno lamentato. Peraltro, sul tema, è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha statuito che “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è
7 8
soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa ed il soggetto responsabile” (vedi Cassazione civile, sez. III, 20/03/2015, n.5590 ; vedi anche
Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6914). Ove il terzo chieda il risarcimento del danno iure proprio l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale;
diversamente, se la pretesa risarcitoria è avanzata iure hereditatis soggiace alla diversa disciplina della tutela contrattuale e al diverso termine di prescrizione decennale.
Anche applicando l'art.2947 comma3 c.c. il credito appare comunque prescritto.
Con la sentenza C. 27337/2008, le Sezioni Unite hanno infatti affermato che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (reato ipotizzabile l'art.589 c.p.), ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, 3° co., prima parte) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Successivamente, nello stesso senso, Cass. 24988/2014; Cass. 17142/2012. L'art. 589 c.p. ratione temporis vigente prevedeva una pena massima di anni 5 di reclusione;
anche con la prescrizione interrotta si arriva ad anni 7,5 comunque superati nella fattispecie ove è trascorso un periodo di oltre 10 anni senza interruzione.
La domanda è rigettata sussistendo la prescrizione del credito.
Le spese di lite possono essere compensate anche in relazione alla gravità del fatto sotteso: sussiste quella grave ed eccezionale ragione, già delineata dal giudice delle leggi cui questo giudice si richiama (C. Cost. sent.n.77/2018), che giustifica la piena compensazione delle spese.
8 9
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrici;
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14033.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ); ); tutte C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Anna Rita MOSCIONI,
( ) elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in C.F._4
Civita Castellana (VT) alla Via T. Tasso n. 6/B pec
Email_1
Attori
Contro
(già Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore (c.f. Controparte_2 CP_3
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello P.IVA_1
Stato C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è P.IVA_2
domiciliato (PEC: Email_2
Convenuto
FATTO
Parti attrici sono, rispettivamente, la moglie e le figlie del signor Persona_1
deceduto a Roma il 15/02/2007 presso l'ospedale S. Camillo Forlanini con diagnosi di “Tumori maligni di altri organi respiratori, del rene, del pleura ed
1 2
altri…” (certificato di morte;
scheda dimissioni del 15/02/2007; certificato di stato famiglia alla morte). Il ha lavorato alle dipendenze del convenuto Persona_1
(già in Controparte_2 Controparte_4
maniera continuativa dal 02/01/1980 al 30/06/2001, con la qualifica di motorista navale. Previo il parere espresso dal capo cantiere in data 15/10/1993, il medico del lavoro presso il centro di medicina preventiva e del lavoro dell in Parte_4
data 15/10/1993 giudicava il “non idoneo al lavoro che comporti Persona_1 esposizione ai fumi di saldatura, polveri, solventi ed altri agenti bronco irritanti” .
Con rapporto informativo del 13/10/1994 sul servizio o.p. del era stato ER
specificato che l'operaio anzidetto “nello svolgere le sue mansioni ha avuto modo di venire esposto all'inalazione di sostanze irritanti quali: amianto, lana di vetro, acetilene, e solventi in genere.
Nella visita medico collegiale effettuata presso l'ospedale militare di medicina legale di Roma-Cecchignola, veniva redatto il verbale in data 11/05/1994 con cui veniva espresso il seguente giudizio diagnostico: “ … risulta agli atti come il paziente ha prestato servizio gravoso, spesso esposto all'inalazione di sostanze con potenziale elettivo ad azione cancerogenetica sull'epitelio di rivestimento dell'albero bronchiale, fattori questi che hanno assunto il ruolo di concausa preponderante e necessaria all'insorgenza della forma morbosa di cui in diagnosi…” Con decreto n. 1693 in data 5/06/1996 il Controparte_2
decretava che:“ L'infermità “Esiti lobectomia sup. dx per adenocarcinoma polmonare con metastasi iliometastiniche”, da cui è affetto il Sig. , è Persona_1
riconosciuta contratta in servizio e per causa di esso, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera…”. Il Sig. a far Persona_1
data dal 30/06/2001 terminava l'attività lavorativa come motorista navale e veniva ricollocato presso il comune di Civitavecchia, con le mansioni di operaio letturista di contatori. Con parere espresso dalla Sesta Commissione medica ospedaliera del
Ministero della Difesa in data 09/11/2002 veniva espresso il giudizio di : “Non idoneo permanentemente al servizio d'appartenenza”. Con il verbale di visita medica collegiale in data 15/4/2003 dell il Sig. era Pt_5 Persona_1
giudicato: “idoneo no permanentemente al servizio d'istituto ed a qualsivoglia lavoro proficuo”. Con determina dirigenziale n. 90 del 30/04/2003 il Sig. ER
2 3
Per_
veniva definitivamente collocato a riposo per inidoneità al servizio d'istituto e a qualsivoglia proficuo lavoro con decorrenza dal 01/05/2003.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio nella seduta n. 141/2003 del
08/10/2003 e n. 14/2004 del 16/01/2004 considerava l'infermità “Esiti di lobectomia superiore dx per ADK polmonare con metastasi ileo mediastiniche può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
La Commissione Medica dell nella seduta del Parte_6
15/09/2005 accertava che il per l'anzidetta malattia, soffriva di uno stato ER
di grave handicap.
Il 7 novembre 1989 il veniva ricoverato presso il S. Camillo Forlanini per ER
accertamenti sanitari, a seguito dei quali gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma del broncolobare sup. dx e metastasi linfonodali ilo- mediastiniche. Il 13 marzo 1990 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di lobectomia sup dx. Il 17/11/1997 veniva ricoverato presso la casa di cura “Villa
Benedetta” per una neoplasia renale sn. ed ivi sottoposto, in data 17/11/1997, ad un intervento chirurgico di nefrectomia allargata sn. Lo specialista urologo dell'ospedale San Camillo rilasciava al un certificato medico in data ER
11/12/1997 con il quale certificava la malattia del ER
In data 20/05/2005 il si sottoponeva ad una TC total body presso ER
l'ospedale S. Paolo in Civitavecchia con cui veniva diagnosticato la presenza di lesioni multiple parenchimali polmonari nodulari. A seguito del riacutizzarsi della malattia polmonare il dal mese di giugno 2005, si sottoponeva a vari cicli ER
di chemioterapia antiblastica presso l'ospedale S. Camillo Forlanini. Nel mese di dicembre veniva nuovamente ricoverato presso il suddetto ospedale dove decedeva il 15/02/2007 per “Tumori maligni di altri organi respiratori, del rene, del pleura ed altri…” .
Le parti attrici si sono rivolte ad uno specialista di medicina legale, al quale hanno richiesto un parere tecnico motivato sulle cause della morte del al fine di ER
accertare una eventuale responsabilità del datore di lavoro e l'eventuale nesso causale tra la patologia mortale e la prolungata esposizione sul posto di lavoro all'inalazione di sostanze nocive, senza l'uso di adeguate protezioni. Il medico legale ha redatto una relazione con la quale ha così concluso: “… la patologia tumorale che ha condotto a morte il soggetto sia da attribuire in maniera esclusiva
3 4
all'esposizione a sostanze altamente cancerogene quali amianto, lana di vetro, acetilene e solventi in genere, esposizione causata dalla mancata messa in essere di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro.” (Relazione allegata).
Successivamente le parti attrici hanno incaricato anche il dott. di Per_2
redigere una relazione medico legale sulla malattia ed il decesso del loro familiare. Lo specialista ha così concluso: “… Il lavorando in Persona_1
ambienti confinati per circa 21 anni è stato in contatto con amianto, lana di vetro
(ed in genere fav e fcr), acetilene e soventi in genere che hanno indotto in lui sia le patologie refertate nel 1989 quanto quelle ripresentatesi nel 2006 nonché anche quelle sviluppate nel 1997, conducendolo a morte”.
Le parti attrici si sono già rivolte alla sezione lavoro del Tribunale di
Civitavecchia, chiedendo la condanna del Controparte_2
al risarcimento iure hereditatis dei danni subiti per la morte del
[...] ER
. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia ha deciso la causa con
[...]
la sentenza n. 552/2020, pubblicata il 22/10/2020 con la quale, previa la separazione e trasmissione alla sezione civile della domanda avanzata dagli eredi iure proprio per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ha deciso la domanda delle parti attrici di risarcimento dei danni iure hereditatis stabilendo: “ …
PQM
Condanna il al pagamento in favore Controparte_2
di e eredi di , della somma di Parte_1 Parte_2 Persona_1
€ 83.243,00 per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo.”
Nel corso dell'anzidetto giudizio è stato incaricato un consulente tecnico d'ufficio, di stabilire il nesso causale tra il decesso del e la sua attività lavorativa. Il ER
consulente, dopo avere esaminato la storia lavorativa e clinica del ha ER risposto ai quesiti del Giudice, così concludendo: sul quesito 1: “… esiste a mio parere il nesso di causalità tra l'esposizione del agli agenti nocivi ed il ER decesso del stesso”; sul quesito 2: “… il decesso del è da attribuire ER ER
casualmente ed esclusivamente all'esposizione ad agenti nocivi (quali amianto, solventi e derivati di combustione di carburanti) in ambito lavorativo”; sul quesito
3: “… non sono intervenute altre concause, oltre a quelle riportate nei punti 1 e 2, che abbiano determinato l'insorgenza, lo sviluppo e la metastatizzazione del
4 5
tumore renale che ha causato il decesso del sig. ; sul quesito 4, al punto ER
C): “… sviluppo e diagnosi di metastasi polmonari (da primitivo carcinoma renale) multiple e bilaterali. In tale momento è stata acquisita la consapevolezza dell'inevitabilità dell'evento morte;
sul quesito 5 il perito ha allegato una lista delle principali pubblicazioni scientifiche in merito alla pericolosità dell'amianto e di altri agenti con cui è venuto in contatto il durante la sua attività ER
lavorativa. Pertanto il Giudice del lavoro ha motivato: “… Il consulente … ha concluso che il decesso è stato causato … dalle metastasi polmonari originatesi dal tumore primitivo a sede renale sinistra …. Rileva il consulente che l'esposizione all'asbesto (o amianto) con solventi chimici e con derivati della combustione carburante tipo gasolio rientra tra i fattori di rischio per lo sviluppo anche del tumore renale, tanto che non sussistendo nel caso di specie altri fattori di rischio, è possibile concludere che proprio l'esposizione a tali sostanze per ragioni lavorative abbia causato, in maniera verosimilmente esclusiva, lo sviluppo del carcinoma renale … che era già in uno stadio localmente avanzato e ad elevato rischio di meta statizzazione … ed ha determinato il decesso del in Per_3
applicazione della regola di cautela discendente dall'art. 2087 c.c., il CP_2 convenuto, impiegando il nelle mansioni … a diretto contatto con sostanze ER
quali amianto, acetilene, solventi, lana di vetro, avrebbe, quantomeno, dovuto fornirgli mezzi di protezione delle vie respiratorie … dall'istruttoria è emerso che il lavoratore non indossava alcuna mascherina … deve dunque ritenersi acclarata la responsabilità datoriale nella causazione dell'evento dannoso (morte del lavoratore), con conseguente obbligo di risarcimento del danno.”.
Le odierne parti attrici agiscono in questo giudizio per il riconoscimento del loro diritto al risarcimento dei danni patiti iure proprio per la morte del congiunto
(cosiddetto danno da perdita parentale) che non è stato ottenuto in Persona_1
altra sede giudiziaria. Invero come esposto in punto di fatto, le parti attrici hanno ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia il risarcimento dei danni subiti iure hereditatis per la perdita del loro familiare (in qualità di lavoratore), che è stato liquidato in funzione di danno biologico terminale e catastrofale inteso nella sua unitarietà come danno non patrimoniale patito dal defunto. Il Giudice del lavoro ha infatti stabilito, con la allegata sentenza n.
552/2020, che nel caso di specie sussiste la responsabilità datoriale
5 6
nell'insorgenza delle gravi patologie che hanno condotto alla morte il ER
, posto che è stato accertato in corso di giudizio che il in ragione
[...] ER
della prestazione lavorativa, era venuto in contatto, per un lungo lasso di tempo
(21 anni), con sostanze nocive per la sua salute e senza che gli fossero state fornite dal datore di lavoro le adeguate protezioni del caso. Il Giudice del lavoro ha liquidato il danno non patrimoniale agli eredi, tenuto conto della elevata sofferenza psicologica e fisica del e della sua età, oltre alla gravità della ER
patologia e della sofferenza connessa all'insufficienza respiratoria che ne è derivata. Come anzidetto il Giudice del lavoro ha invece escluso il risarcimento del danno delle parti attrici iure proprio per la morte del loro familiare, perché di competenza del Giudice ordinario. Il danno da perdita parentale, invocato dalle parti attrici in questa sede giudiziaria, in quanto danno sofferto dai congiunti della parte lesa o defunta iure proprio, quale forma di danno non patrimoniale, rientra in una “nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione”(Cass. sentenza 11 novembre
2008 n. 26972).
Era stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra il danno subito e l'ambiente lavorativo.
Concludono chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del CP_2
convenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost., nell'insorgenza della malattia tumorale che ha condotto alla morte il sig. ER
; conseguentemente condannare il
[...] Controparte_2
in persona del pro tempore, al risarcimento in favore delle
[...] CP_3
parti attrici, sig.re e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di coniuge e figlie di , dei danni non patrimoniali, biologici, Persona_1
morali ed esistenziali, sofferti iure proprio per la morte del loro familiare ER
, che si quantificano nella complessiva somma di euro1.500.000,00, ovvero
[...]
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, maggiorata di interessi di legge calcolati dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Condannare il convenuto a rifondere le spese del presente CP_2
6 7
giudizio in favore delle parti attrici, con distrazione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva la difesa erariale ed eccepiva: prescrizione del credito;
infondatezza del quantum;
concludeva chiedendo di rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 11.7.2022 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza de 20.2.24 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il credito è prescritto e, quindi, la domanda delle parti attrici deve essere rigettata.
Le parti – seguendo la ricostruzione offerta - erano a conoscenza del nesso causale tra malattia ed esposizione sin dal 2005 come da chiara esposizione dalle stesse effettuata e sopra riportata. Nel mese di dicembre il de cuius era stato ricoverato in ospedale dove decedeva il 15/02/2007. Il precedente ricorso al giudice del lavoro è stato depositato (recita la sentenza del giudice del lavoro) il 7.7.2017.
Quindi oltre dieci anni dalla morte.
Da questa data (15.2.2007) decorre la prescrizione per il danno iure proprio non dalla data di pubblicazione della sentenza. Peraltro, il giudice del lavoro non ha affrontato il tema della prescrizione non essendo stato sollevato dal CP_2
rimasto contumace.
Appare evidente che se le parti attrici avevano chiesto al giudice del lavoro il danno iure proprio, erano certamente a conoscenza alla data del 7.7.2017 dell'esistenza dello stesso danno.
E tuttavia la prescrizione è anche quinquennale. Secondo la Corte (Cass. civ. sez.
VI, 27/01/2012, n. 1263), in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il
“dies a quo” dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza del nesso causale circa il danno lamentato. Peraltro, sul tema, è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha statuito che “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è
7 8
soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa ed il soggetto responsabile” (vedi Cassazione civile, sez. III, 20/03/2015, n.5590 ; vedi anche
Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6914). Ove il terzo chieda il risarcimento del danno iure proprio l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale;
diversamente, se la pretesa risarcitoria è avanzata iure hereditatis soggiace alla diversa disciplina della tutela contrattuale e al diverso termine di prescrizione decennale.
Anche applicando l'art.2947 comma3 c.c. il credito appare comunque prescritto.
Con la sentenza C. 27337/2008, le Sezioni Unite hanno infatti affermato che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (reato ipotizzabile l'art.589 c.p.), ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, 3° co., prima parte) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Successivamente, nello stesso senso, Cass. 24988/2014; Cass. 17142/2012. L'art. 589 c.p. ratione temporis vigente prevedeva una pena massima di anni 5 di reclusione;
anche con la prescrizione interrotta si arriva ad anni 7,5 comunque superati nella fattispecie ove è trascorso un periodo di oltre 10 anni senza interruzione.
La domanda è rigettata sussistendo la prescrizione del credito.
Le spese di lite possono essere compensate anche in relazione alla gravità del fatto sotteso: sussiste quella grave ed eccezionale ragione, già delineata dal giudice delle leggi cui questo giudice si richiama (C. Cost. sent.n.77/2018), che giustifica la piena compensazione delle spese.
8 9
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrici;
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
9