TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/07/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.459/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Cicerchia;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minucci;
P_
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione ex art.473-bis.22 comma 4 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: per come da memoria depositata l'11.6.2025 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta, da valersi sia in via provvisoria e urgente che definitiva:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e , in Senigallia (AN), il giorno Parte_1 P_
Pagina 1 08.05.1976, con atto trascritto presso i registri di detto Comune, al n. 62, parte
2, serie a, anno 1976;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio suddetto;
- disporre la revoca del versamento dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore di a carico di cui quest'ultimo P_ Parte_1
era tenuto in virtù della sentenza di separazione, con efficacia retroattiva, per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- disporre che la sig.ra è economicamente autonoma ed P_
indipendente e, pertanto, statuire che alcuna pretesa di mantenimento/alimenti potrà essere avanzata dalla stessa nei confronti del Sig. . Parte_1
- rigettare la domanda ex adverso proposta di versamento di un assegno divorzile a carico del signor ed in favore della signora Parte_1 P_
, come da quest'ultima richiesto, in misura pari al contributo al
[...]
mantenimento già a suo tempo disposto in sede di separazione personale ed attualmente ammontante, in base alle successive rivalutazioni, nell'importo di €
403,09 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta all'esito dell'istruttoria, perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra riportate.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.” per come da comparsa di costituzione P_
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, disattesa ogni contraria istanza ed adottato ogni più opportuno provvedimento,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Senigallia tra i signori e in data P_ Parte_1
08.05.1976 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale medesimo
Comune al N. 62 - Parte 2 - Serie A - Anno 1976, ordinando le conseguenti annotazioni ad opera dell‟Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia;
- disporre assegno divorzile a carico del signor ed in favore Parte_1
della signora , in misura pari al contributo al mantenimento già a P_
suo tempo disposto in sede di separazione personale ed attualmente ammontante, in base alle successive rivalutazioni, nell'importo di € 403,09 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta all'esito dell'istruttoria, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Pagina 2 - con vittoria di spese e compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
8.5.1976 a Senigallia con . P_
Si è ritualmente costituita . P_
- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
È documentato che e hanno contratto matrimonio Parte_1 P_
l'8.5.1976 a Senigallia (doc. 1 del ricorrente).
La coppia ha avuto tre figli (nati rispettivamente nel 1976, 1977 e 1979), tutti ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza depositata l'8.1.2014 nella causa n.1726/2007 RG il Tribunale di
Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito a
(doc.2 del ricorrente); la Corte d'Appello ha confermato la Parte_1
pronuncia, salvo la statuizione sulla decorrenza del mantenimento per la
(doc. 3 della convenuta); la decisione è divenuta definitiva. Dalla P_
pronuncia della separazione la coppia non si è più riconciliata, come comprovato dalle diverse residenze anagrafiche (doc.19 e 20 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
- Non può essere accolta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta.
Non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile in chiave assistenziale. Non è contestato che dal 2005 circa abbia P_
iniziato a prestare attività come collaboratrice nella pasticceria aperta da uno dei figli a Trecastelli. Nel 2018 l'impresa ha assunto la forma di cooperativa, alle cui dipendenze la convenuta è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di “tuttofare in labor” come indicato nelle buste- paga;
il suo stipendio ammonta a circa 1.600 euro mensili (doc.25 della convenuta). Ormai ha maturato una esperienza ventennale nel settore. Pertanto
è provato che attualmente è in grado di provvedere da sé al P_
proprio sostentamento (la stessa parte convenuta nella memoria n.2 depositata
Pagina 3 il 20.6.2025 ammette “l'attuale autosufficienza economica della , v. P_
prime righe della pag.8).
Non sono provati i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa, nel senso chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.23583/2022, Cass. n.9144/2023, Cass.
n.9144/2023). non ha specificamente dedotto di avere rinunciato P_
durante il matrimonio a concrete occasioni professionali-reddituali, nè risulta che possedesse un titolo di studio qualificante o una specifica formazione professionale. Non c'è prova che la convenuta abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune o del marito, infatti l'unico immobile di cui Pt_1
è proprietario è la casa familiare che ha ricevuto in eredità dalla madre
[...]
nel 2024 e non è stato dedotto che il ricorrente durante il matrimonio sia riuscito ad accantonare dei risparmi, né che possieda degli investimenti. Non c'è prova neppure che abbia contribuito alla carriera del marito: al contrario P_
è documentato - o non contestato - che durante il matrimonio Parte_1
ha lavorato come dipendente nel settore del commercio di veicoli, dopo la separazione ha rilevato una società a r.l. ma senza successo, infatti l'impresa è fallita nel 2022. Nel 2020 il ricorrente è stato dichiarato invalido al 75% e attualmente percepisce un assegno dall'INPS di circa 300 euro mensili, che arrotonda tramite un lavoro a chiamata come “manutentore” presso un hotel per poche ore al giorno (v. doc. 21 del ricorrente).
Per i motivi sopra esposti la domanda di assegno divorzile avanzata da P_
non può essere accolta.
[...]
- Non viene accolta la richiesta del ricorrente di disporre la cessazione dell'assegno di mantenimento per la moglie con effetto retroattivo.
In via generale, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento previsto nella separazione viene meno dal momento in cui acquista efficacia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – cioè dalla formazione del giudicato sullo status (v. ex multis Cass. n.3943/1984, Cass. n.9244/1992) – infatti per effetto di tale pronuncia si verifica il definitivo scioglimento del vincolo coniugale e quindi il passaggio dalla condizione di coniugi separati alla condizione di divorziati. La questione è stata specificamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché
Pagina 4 l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma
13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.” (Cass. n.3852/2021).
Nel caso di specie – considerata la diversa funzione dell'assegno di separazione rispetto a quello divorzile e la diversità dei requisiti richiesti dalle legge - non si ravvisano i presupposti in fatto per disporre la revoca dell'assegno di separazione della con decorrenza dalla domanda di P_
divorzio.
- In considerazione dell'oggetto della controversia e del contenuto della decisione, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.459/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; P_
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e l'8.5.1976 a Senigallia, trascritto nei registri dello Stato
[...] P_
Civile di Senigallia al n.62, parte II, serie A, dell'anno 1976;
Pagina 5 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
P_ per effetto della pronuncia di divorzio cessa l'obbligo di di Parte_1 versare l'assegno di mantenimento per la moglie a far data dal passaggio in giudicato della presente pronuncia sul vincolo coniugale;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 1 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti
(atto sottoscritto digitalmente)
Pagina 6
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.459/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Cicerchia;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minucci;
P_
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione ex art.473-bis.22 comma 4 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: per come da memoria depositata l'11.6.2025 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta, da valersi sia in via provvisoria e urgente che definitiva:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e , in Senigallia (AN), il giorno Parte_1 P_
Pagina 1 08.05.1976, con atto trascritto presso i registri di detto Comune, al n. 62, parte
2, serie a, anno 1976;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio suddetto;
- disporre la revoca del versamento dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore di a carico di cui quest'ultimo P_ Parte_1
era tenuto in virtù della sentenza di separazione, con efficacia retroattiva, per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- disporre che la sig.ra è economicamente autonoma ed P_
indipendente e, pertanto, statuire che alcuna pretesa di mantenimento/alimenti potrà essere avanzata dalla stessa nei confronti del Sig. . Parte_1
- rigettare la domanda ex adverso proposta di versamento di un assegno divorzile a carico del signor ed in favore della signora Parte_1 P_
, come da quest'ultima richiesto, in misura pari al contributo al
[...]
mantenimento già a suo tempo disposto in sede di separazione personale ed attualmente ammontante, in base alle successive rivalutazioni, nell'importo di €
403,09 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta all'esito dell'istruttoria, perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra riportate.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.” per come da comparsa di costituzione P_
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, disattesa ogni contraria istanza ed adottato ogni più opportuno provvedimento,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Senigallia tra i signori e in data P_ Parte_1
08.05.1976 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale medesimo
Comune al N. 62 - Parte 2 - Serie A - Anno 1976, ordinando le conseguenti annotazioni ad opera dell‟Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia;
- disporre assegno divorzile a carico del signor ed in favore Parte_1
della signora , in misura pari al contributo al mantenimento già a P_
suo tempo disposto in sede di separazione personale ed attualmente ammontante, in base alle successive rivalutazioni, nell'importo di € 403,09 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta all'esito dell'istruttoria, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Pagina 2 - con vittoria di spese e compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
8.5.1976 a Senigallia con . P_
Si è ritualmente costituita . P_
- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
È documentato che e hanno contratto matrimonio Parte_1 P_
l'8.5.1976 a Senigallia (doc. 1 del ricorrente).
La coppia ha avuto tre figli (nati rispettivamente nel 1976, 1977 e 1979), tutti ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza depositata l'8.1.2014 nella causa n.1726/2007 RG il Tribunale di
Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito a
(doc.2 del ricorrente); la Corte d'Appello ha confermato la Parte_1
pronuncia, salvo la statuizione sulla decorrenza del mantenimento per la
(doc. 3 della convenuta); la decisione è divenuta definitiva. Dalla P_
pronuncia della separazione la coppia non si è più riconciliata, come comprovato dalle diverse residenze anagrafiche (doc.19 e 20 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
- Non può essere accolta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta.
Non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile in chiave assistenziale. Non è contestato che dal 2005 circa abbia P_
iniziato a prestare attività come collaboratrice nella pasticceria aperta da uno dei figli a Trecastelli. Nel 2018 l'impresa ha assunto la forma di cooperativa, alle cui dipendenze la convenuta è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di “tuttofare in labor” come indicato nelle buste- paga;
il suo stipendio ammonta a circa 1.600 euro mensili (doc.25 della convenuta). Ormai ha maturato una esperienza ventennale nel settore. Pertanto
è provato che attualmente è in grado di provvedere da sé al P_
proprio sostentamento (la stessa parte convenuta nella memoria n.2 depositata
Pagina 3 il 20.6.2025 ammette “l'attuale autosufficienza economica della , v. P_
prime righe della pag.8).
Non sono provati i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa, nel senso chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.23583/2022, Cass. n.9144/2023, Cass.
n.9144/2023). non ha specificamente dedotto di avere rinunciato P_
durante il matrimonio a concrete occasioni professionali-reddituali, nè risulta che possedesse un titolo di studio qualificante o una specifica formazione professionale. Non c'è prova che la convenuta abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune o del marito, infatti l'unico immobile di cui Pt_1
è proprietario è la casa familiare che ha ricevuto in eredità dalla madre
[...]
nel 2024 e non è stato dedotto che il ricorrente durante il matrimonio sia riuscito ad accantonare dei risparmi, né che possieda degli investimenti. Non c'è prova neppure che abbia contribuito alla carriera del marito: al contrario P_
è documentato - o non contestato - che durante il matrimonio Parte_1
ha lavorato come dipendente nel settore del commercio di veicoli, dopo la separazione ha rilevato una società a r.l. ma senza successo, infatti l'impresa è fallita nel 2022. Nel 2020 il ricorrente è stato dichiarato invalido al 75% e attualmente percepisce un assegno dall'INPS di circa 300 euro mensili, che arrotonda tramite un lavoro a chiamata come “manutentore” presso un hotel per poche ore al giorno (v. doc. 21 del ricorrente).
Per i motivi sopra esposti la domanda di assegno divorzile avanzata da P_
non può essere accolta.
[...]
- Non viene accolta la richiesta del ricorrente di disporre la cessazione dell'assegno di mantenimento per la moglie con effetto retroattivo.
In via generale, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento previsto nella separazione viene meno dal momento in cui acquista efficacia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – cioè dalla formazione del giudicato sullo status (v. ex multis Cass. n.3943/1984, Cass. n.9244/1992) – infatti per effetto di tale pronuncia si verifica il definitivo scioglimento del vincolo coniugale e quindi il passaggio dalla condizione di coniugi separati alla condizione di divorziati. La questione è stata specificamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché
Pagina 4 l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma
13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.” (Cass. n.3852/2021).
Nel caso di specie – considerata la diversa funzione dell'assegno di separazione rispetto a quello divorzile e la diversità dei requisiti richiesti dalle legge - non si ravvisano i presupposti in fatto per disporre la revoca dell'assegno di separazione della con decorrenza dalla domanda di P_
divorzio.
- In considerazione dell'oggetto della controversia e del contenuto della decisione, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.459/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; P_
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e l'8.5.1976 a Senigallia, trascritto nei registri dello Stato
[...] P_
Civile di Senigallia al n.62, parte II, serie A, dell'anno 1976;
Pagina 5 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
P_ per effetto della pronuncia di divorzio cessa l'obbligo di di Parte_1 versare l'assegno di mantenimento per la moglie a far data dal passaggio in giudicato della presente pronuncia sul vincolo coniugale;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 1 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti
(atto sottoscritto digitalmente)
Pagina 6