Art. 44.
La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'insegnante sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera f) del precedente articolo 36, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'insegnante, alla pensione indiretta, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'insegnante.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale di efficacia anteriore all'evento stesso.
Quando si verifichi il caso di cui al terzo comma del precedente articolo 42, la pensione viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione e' variato nelle proporzioni sopraindicate.
La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio. Per i superstiti dell'insegnante che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera f) del precedente articolo 36 detto termine decorre dalla data della morte dell'insegnante.
La vedova dell'insegnante che abbia conseguito il diritto alla, pensione di cui alla lettera f) dell'articolo 36, alla quale non competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite rispettivamente dagli articoli 43 e 52 quand'anche il matrimonio, contratto dall'insegnante dopo compiuti i 50 anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione dal servizio. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 43 e 52 sopracitati.
La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'insegnante sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera f) del precedente articolo 36, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'insegnante, alla pensione indiretta, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'insegnante.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale di efficacia anteriore all'evento stesso.
Quando si verifichi il caso di cui al terzo comma del precedente articolo 42, la pensione viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione e' variato nelle proporzioni sopraindicate.
La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio. Per i superstiti dell'insegnante che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera f) del precedente articolo 36 detto termine decorre dalla data della morte dell'insegnante.
La vedova dell'insegnante che abbia conseguito il diritto alla, pensione di cui alla lettera f) dell'articolo 36, alla quale non competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite rispettivamente dagli articoli 43 e 52 quand'anche il matrimonio, contratto dall'insegnante dopo compiuti i 50 anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione dal servizio. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 43 e 52 sopracitati.