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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 792/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 26 giugno 2025.
E' presente l'avv. Maria Talarico per parte attrice, la quale insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. la IG.ra CF. ) di cui in atti Parte_1 C.F._1 spiegava domanda di usucapione contro la IG.ra , nata in [...] il Parte_2
26/02/1896 CF. ed eventuali eredi di residenza e domicilio sconosciuti, C.F._2 chiedendo la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
La ricorrente precisava che, in continuazione con il possesso esercitato dal sig. CF. Parte_3
nato a [...] il [...] e deceduto in data 29/12/2022, fratello della C.F._3 ricorrente di cui la stessa è erede universale, aveva per oltre vent'anni esercitato possesso pubblico, continuato, pacifico ed ininterrotto come proprietaria assoluta ed esclusiva sui beni immobili costituiti da: fabbricato per civile abitazione, con relative pertinenze, sito in Lucca Via T.
Bandettini n.354 catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CF. Foglio 159 particella 294 sub 3, cat.
A/3, classe 6, vani 12, e sub 4, cat. A/3, classe 7, vani 5,5 nonché sul terreno sito nel Comune di Lucca catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CT Foglio 159 particella 1275 di 78 mq.
Domandava quindi l'usucapione dei suddetti beni, formalmente intestati dapprima per ¼ alla
IG.ra e poi, a seguito della successione dal fratello della ricorrente Parte_2 formalmente intestato per la quota di 2/8 alla sig.ra ce per i restanti 6/8 alla Parte_2 ricorrente sig.ra a seguito della successione del di lei fratello Parte_1 Parte_3
Non risultando notizie di sorta circa la IG.ra e dalle ricerche effettuate Parte_2 dall'odierna ricorrente non essendo stato possibile reperire alcun dato certo e/o certificati anagrafici relativi alla sig.ra ed eventuali eredi ed essendo pertanto Parte_2 impossibile effettuare la notificazione nelle forme ordinarie, stante la difficoltà di reperire informazioni in ordine alla residenza ed alla stessa esistenza in vita della resistente, la ricorrente
1 faceva contestuale istanza per l'autorizzazione ad eseguire la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Il Presidente del Tribunale autorizzava la richiesta notifica per pubblici proclami, che veniva ritualmente eseguita e depositata in atti, come pure il verbale negativo del procedimento di mediazione.
Alla prima udienza il Giudice disponeva quindi l'ammissione delle dedotte prove testimoniali, che venivano espletate alla successiva udienza del 21 novembre 2024. Dichiarata la contumacia di parte convenuta, In seguito parte ricorrente precisava le sue conclusioni e la causa era rinviata per la lettura della sentenza all'udienza odierna, concessi i termini per deposito di conclusionale e nota spese.
Nel merito si osserva che la domanda è fondata. Parte attrice ha difatti dimostrato sia documentalmente, sia a mezzo le prove testimoniali espletate, che il fratello di lei, Parte_3 aveva abitato sin dalla nascita nell'immobile di via Bandettini n. 354, che almeno sin dal 1966 egli aveva svolto opere di manutenzione sul predetto immobile, che dagli inizi dell'anno 2000 egli aveva consegnato copia delle chiavi alla sorella, odierna ricorrente, e che dall'anno Parte_1 della morte del fratello la IG.ra ha mantenuto il possesso dell'immobile e Pt_3 Parte_1 delle pertinenze proseguendo nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dalle prove espletate e dalla documentazione depositata, attestante anche altre attività svolte da ti dominus dell'intero immobile e pertinenze, emergono palesemente gli elementi Parte_3 costitutivi, sia riguardo al corpus, sia riguardo all'animus, del possesso della ricorrente ad immagine di proprietà esteso all'intero immobile, come emerge evidente, inoltre, la successione nel possesso da parte dell'odierna ricorrente.
Di conseguenza la domanda, in mancanza di prove contrarie, dovrà essere accolta.
Riguardo alle spese si osserva infine che la mancata costituzione dei convenuti, unita alla peculiare notifica agli stessi di cui in atti e al mancato deposito della nota spese di parte attrice, consente di dichiarare le stesse interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la IG.ra ha acquistato per Parte_1 intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e 1146 c.c., la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili: a) immobile uso civile abitazione, con relative pertinenze, sito in Lucca Via T. Bandettini n. 354 piano T-1 e T-2 catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CF. Foglio 159 particella 294 sub 3 e sub 4, e b) terreno sito nel
Comune di Lucca catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CT Foglio 159 particella 1275;
2) Ordina per l'effetto, con esonero di responsabilità del Conservatore, la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca ed all'Ufficio ulteriori volturazioni;
2 3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 26 giugno 2025.
E' presente l'avv. Maria Talarico per parte attrice, la quale insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. la IG.ra CF. ) di cui in atti Parte_1 C.F._1 spiegava domanda di usucapione contro la IG.ra , nata in [...] il Parte_2
26/02/1896 CF. ed eventuali eredi di residenza e domicilio sconosciuti, C.F._2 chiedendo la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
La ricorrente precisava che, in continuazione con il possesso esercitato dal sig. CF. Parte_3
nato a [...] il [...] e deceduto in data 29/12/2022, fratello della C.F._3 ricorrente di cui la stessa è erede universale, aveva per oltre vent'anni esercitato possesso pubblico, continuato, pacifico ed ininterrotto come proprietaria assoluta ed esclusiva sui beni immobili costituiti da: fabbricato per civile abitazione, con relative pertinenze, sito in Lucca Via T.
Bandettini n.354 catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CF. Foglio 159 particella 294 sub 3, cat.
A/3, classe 6, vani 12, e sub 4, cat. A/3, classe 7, vani 5,5 nonché sul terreno sito nel Comune di Lucca catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CT Foglio 159 particella 1275 di 78 mq.
Domandava quindi l'usucapione dei suddetti beni, formalmente intestati dapprima per ¼ alla
IG.ra e poi, a seguito della successione dal fratello della ricorrente Parte_2 formalmente intestato per la quota di 2/8 alla sig.ra ce per i restanti 6/8 alla Parte_2 ricorrente sig.ra a seguito della successione del di lei fratello Parte_1 Parte_3
Non risultando notizie di sorta circa la IG.ra e dalle ricerche effettuate Parte_2 dall'odierna ricorrente non essendo stato possibile reperire alcun dato certo e/o certificati anagrafici relativi alla sig.ra ed eventuali eredi ed essendo pertanto Parte_2 impossibile effettuare la notificazione nelle forme ordinarie, stante la difficoltà di reperire informazioni in ordine alla residenza ed alla stessa esistenza in vita della resistente, la ricorrente
1 faceva contestuale istanza per l'autorizzazione ad eseguire la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Il Presidente del Tribunale autorizzava la richiesta notifica per pubblici proclami, che veniva ritualmente eseguita e depositata in atti, come pure il verbale negativo del procedimento di mediazione.
Alla prima udienza il Giudice disponeva quindi l'ammissione delle dedotte prove testimoniali, che venivano espletate alla successiva udienza del 21 novembre 2024. Dichiarata la contumacia di parte convenuta, In seguito parte ricorrente precisava le sue conclusioni e la causa era rinviata per la lettura della sentenza all'udienza odierna, concessi i termini per deposito di conclusionale e nota spese.
Nel merito si osserva che la domanda è fondata. Parte attrice ha difatti dimostrato sia documentalmente, sia a mezzo le prove testimoniali espletate, che il fratello di lei, Parte_3 aveva abitato sin dalla nascita nell'immobile di via Bandettini n. 354, che almeno sin dal 1966 egli aveva svolto opere di manutenzione sul predetto immobile, che dagli inizi dell'anno 2000 egli aveva consegnato copia delle chiavi alla sorella, odierna ricorrente, e che dall'anno Parte_1 della morte del fratello la IG.ra ha mantenuto il possesso dell'immobile e Pt_3 Parte_1 delle pertinenze proseguendo nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dalle prove espletate e dalla documentazione depositata, attestante anche altre attività svolte da ti dominus dell'intero immobile e pertinenze, emergono palesemente gli elementi Parte_3 costitutivi, sia riguardo al corpus, sia riguardo all'animus, del possesso della ricorrente ad immagine di proprietà esteso all'intero immobile, come emerge evidente, inoltre, la successione nel possesso da parte dell'odierna ricorrente.
Di conseguenza la domanda, in mancanza di prove contrarie, dovrà essere accolta.
Riguardo alle spese si osserva infine che la mancata costituzione dei convenuti, unita alla peculiare notifica agli stessi di cui in atti e al mancato deposito della nota spese di parte attrice, consente di dichiarare le stesse interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la IG.ra ha acquistato per Parte_1 intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e 1146 c.c., la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili: a) immobile uso civile abitazione, con relative pertinenze, sito in Lucca Via T. Bandettini n. 354 piano T-1 e T-2 catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CF. Foglio 159 particella 294 sub 3 e sub 4, e b) terreno sito nel
Comune di Lucca catastalmente censito al N.C.E.U di Lucca CT Foglio 159 particella 1275;
2) Ordina per l'effetto, con esonero di responsabilità del Conservatore, la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca ed all'Ufficio ulteriori volturazioni;
2 3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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