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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14162/2024 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARIGIANI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA DEI MONTANINI 5 SIENA presso il difensore avv. PARIGIANI ROBERTA
ATTORE/I contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. CP_1
) P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 (alias (Rio De Janeiro, Parte_1 Per_1
Brasile, 04.03.1994) si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere, ai sensi degli art. 473bis c.p.c. e art. 31 L. 150/2011 la rettificazione dell'attribuzione del sesso.
Parte ricorrente, non coniugata e senza figli, esponeva – e ribadiva in sede di udienza (18.02.2025) – di aver sempre avvertito un disagio, sin dalla giovane età, circa il suo corpo e di aver evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile.
Dal 2021 parte ricorrente ha intrapreso un percorso presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio
MIT, avviando un iter di affermazione di genere che ha portato alla formulazione, da parte degli specialisti, di una diagnosi di disforia di genere, in ragione della “marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione è associata ad un marcato disagio psicologico.” (relazione dr.SA ). Per_2
pagina 1 di 8 Nel febbraio del 2022, la parte ha, altresì, intrapreso il percorso medico-chirurgico di affermazione di genere, mediante la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale (relazione dr.SA . Per_3
La steSA, inoltre, come documentato in atti, ha ottenuto il nulla-osta a sottoporsi all'intervento chirurgico di rettificazione del sesso: come affermato dalla specialista endocrinologa, infatti,
“Crescenti è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere.” (relazione dr.SA . Per_3
Ritualmente notificato l'atto introduttivo al Pubblico Ministero, questi non si costituiva né compariva in udienza.
Parte ricorrente, invece, compariva personalmente all'udienza e veniva sentita dal Giudice, al quale ribadiva – come da verbale, cui si rinvia – il contenuto del ricorso e la sua ferma intenzione di portare a termine l'iter di rettificazione del sesso anagrafico.
Il difensore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse trattenuta in decisione.
**************
La presente decisione recepisce i principi sanciti, nella materia in esame, dalla sentenza della Corte di
Cass., Sez. I n.15138/2015, che ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile.
Questa la massima:
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove neceSArio, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” (Sez. 1, Sentenza n.15138 del 20.07.2015) (Rv. 636001-01).
Il caso esaminato dalla Cass. riguardava un soggetto che, dopo avere richiesto ed ottenuto dal Tribunale
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari, al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici, aveva, successivamente, richiesto la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile. Le sostanziali ragioni di una sua tale diversa determinazione erano da ricercarsi nel timore per le possibili complicanze di natura sanitaria e nel fatto che, nel frattempo, egli aveva ormai raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto.
La CaSAzione nella sentenza citata ha, per prima cosa, esaminato il complesso delle norme intereSAte.
Ricordano, in primo luogo, i giudici del S.C. come il diritto al cambiamento di sesso rientri nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale "la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale".
Ne discende che l'interpretazione della l. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in "una civiltà giuridica in continua evoluzione" in quanto pagina 2 di 8 soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale.
Tornando al dato normativo, l'art.1 della l. n.164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, paSAto in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'art.
3 - abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art.34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. n.150 del 2011 - stabilisce che "quando risulta neceSArio" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza. Il procedimento, come ne risulta delineato, non
è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2011, due pronunce: una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
A fronte di un simile dato normativo rappresentato dalla nuova disciplina, di carattere fortemente innovativo rispetto alla precedente, la sentenza evidenzia come, fin dall'entrata in vigore della l. n.164 del 1982, la dottrina, sottolineando unanimemente quell'elemento di novità, si sia interrogata sull'effettivo contenuto delle due norme, dal momento che, sul piano testuale, non contenevano l'obbligo di procedere alla mutazione dei caratteri sessuali anatomici primari mediante trattamento chirurgico come, invece, poteva riscontrarsi nelle normative di altri paesi europei.
I giudici della S.C hanno proceduto, allora, ad una analitica verifica circa la possibilità di prospettare soluzioni interpretative diverse ed alternative, in ordine alla necessità della modifica preventiva per via chirurgica dei caratteri sessuali primari, oppure, se – nonostante l'espresso richiamo a clausole "in bianco" (quali "quando risulti neceSArio") e onnicomprensive (quali "caratteri sessuali") - le norme abbiano comunque un contenuto precettivo univoco. Nella seconda ipotesi, se tale contenuto fosse compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali che sorreggono il riconoscimento del diritto all'identità di genere.
Partendo, allora, dall'esame di legislazioni vigenti in altri Paesi dell'Unione Europea (con particolare riguardo alla Germania ed all'Austria), si coglieva l'occasione di ricordare come La Corte Edu, nella pronuncia 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
RC) avesse stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove neceSArio mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. Decisione alla quale la Corte Edu era giunta dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si fosse data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere.
Ora, nella legge n. 164 del 1982 non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3 (attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011), è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta neceSArio". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (al contrario di quanto riscontrato in atri ordinamenti europei), si poSAno identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto.
pagina 3 di 8 Nel sistema creato con la l. n. 162 del 1984 la correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
Ciò si può ottenere anche senza ricorrere a trattamenti che verrebbero a dimostrarsi ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
Di conseguenza, per prima cosa, la Cass. ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt.1 e 3 della L. n.162 del 1984 conducesse a ritenere neceSAria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione (alla quale la Corte di Appello aveva aderito nel caso in esame) non era condivisa per due ragioni.
Prima ragione: non può ritenersi che l'art.1, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi, anche incisivi (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Tale lettura risultava peraltro logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti neceSArio".
Seconda ragione: l'interpretazione definita "storico-sistematica" (fatta propria dalla Corte d'Appello) non era condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico-originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt.1 e 3 della legge n.164 del 1982, in contrasto con l'indicazione contenuta nella citata sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione.
I giudici della Prima Sez. della Cass. sostengono che la percezione di una "disforia di genere" – non a caso il disturbo dell'identità di genere non è più menzionato nel manuale statistico diagnostico delle malattie mentali - determini l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico.
L'influenza dell'evoluzione nel campo medico e culturale della società europea.
Nella materia in esame non può ignorarsi l'evoluzione degli ultimi decenni, sia legata al progressivo sviluppo della scienza medica (in cui ricomprendere anche la psicologia e la psichiatria), che alla crescita culturale, largamente condivisa a livello europeo, secondo cui si tratta di diritti della persona, espressione delle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare.
Effettivamente, nel momento in cui è entrata in vigore la legge n.164 del 1982 il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito neceSArio per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. La steSA sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1985 ne riconosceva l'importanza, ma come mezzo rivolto a porre fine ad una situazione di "disperazione od angoscia"; pertanto entro tali limitati confini soggettivi, poteva essere ritenuto uno strumento “liberatorio”.
pagina 4 di 8 Nella sua articolazione, la pronuncia della Consulta sottolinea ripetutamente il profilo di drammaticità individuale che scaturiva dalla condizione discriminatoria nella quale versava il transessuale prima dell'entrata in vigore della legge, evidenziando, nel contempo, l'esigenza di ripristinare la pluralità dei diritti costituzionali violati (di cui agli artt.2, 3, 32 Cost.).
Ma, come detto in precedenza, si deve ormai tener conto dell'evoluzione progressiva della scienza medica e dell'evoluzione culturale che hanno intereSAto il tema del transessualismo.
Tale movimento culturale ha influenzato l'emersione ed il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile (diversamente che in paSAto), poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Ne risulta un momento conclusivo di tale percorso prettamente individuale, certamente non standardizzabile, proprio perché attinente alla sfera più esclusiva della personalità.
Nondimeno, il punto d'arrivo (il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche) risulta, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione “sofferta e personale della propria identità di genere” realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale e si compone di terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico.
Il momento conclusivo è profondamente influenzato da caratteristiche di tipo individuale, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici neceSAri ma, al tempo stesso, sottoposto a rigoroso controllo giudiziale.
La complessità del ricordato percorso mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, che costituisce il limite indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. L'individuazione del punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto (oltre che su un criterio di preminenza e di sovra- ordinazione) può essere ancorata al “principio di proporzionalità”. Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art.8 CEDU) si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare, si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico-sociali.
Proprio il canone della “proporzionalità” è stato individuato dalla CaSAzione come utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt.1 e 3 della L. n.164 del 1982.
Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali).
Il S.C. ha poi precisato che, in ogni caso, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se neceSArio integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
pagina 5 di 8 Tali caratteristiche – ponderate insieme al dato rappresentato dalla dimensione del tutto limitata del transessualismo – hanno indotto la Cass. a ritenere coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt.1 e 3 della l. 164 del 1982 che non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, valorizzando in questa lettura la formula normativa "quando risulti neceSArio".
In questo contesto, viene precisato che:
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi … non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove neceSArio, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.
In ordine di tempo, è poi importante segnalare come la Corte Cost. – con la sentenza interpretativa di rigetto n.221 del 21.10.2015 – abbia dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'art.1, 1° co.
L. n.164/1982 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso, esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri stessi.
*******
Così come esaminato dalla S.C. anche nella fattispecie in esame l'intereSAta ha già raggiunto una certa armonia con il proprio corpo che l'ha portata a sentirsi uomo a prescindere, al momento, da un trattamento modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari. In questo non ha fatto altro che assecondare le sue istintive tendenze, manifestate fin dalla giovane età, quando ha iniziato ad avvertire un disagio con il proprio corpo e ad approfondire le cause del suo malessere, poi ricondotte ad una diagnosi di disforia di genere.
Nondimeno, parte ricorrente ha già iniziato (con decorrenza dal novembre 2021) un percorso di preparazione – essendo seguita dall'Attività Consultoriale MIT di Bologna – per accedere alle terapie, anche ormonali, di affermazione di genere e di adeguamento dei caratteri psico-somatici a quelli del genere di elezione.
Contemporaneamente, è in atto un percorso psicoterapeutico di sostegno, parallelo ed integrato con quello medico-endocrinologico, finalizzato ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche: come anticipato, infatti, dal maggio 2022, assume terapia ormonale affermativa (tutt'ora in corso) Parte_1 considerata essenziale per il suo benessere psico-fisico e dai cui effetti trae giovamento - “l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente” (dr.SA ). Per_3
Il inoltre, ha aggiunto di essere già conosciuto nell'ambiente familiare e sociale con l'identità CP_2 maschile di “ : “Ho scelto perché l'unico ricordo di mia madre da piccolo è che Per_1 Per_1 ascoltasse Sono già conosciuto come ” (da dichiarazioni a verbale). Persona_4 Per_1
Orbene, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una CTU, parte attrice ha depositato documentazione medica – cui si è già fatto ampio riferimento – che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione.
Si tratta, in particolare, della certificazione a firma della dr.SA (psicologa-psicoterapeuta Persona_5 presso l'Attività Consultoriale MIT di Bologna) relativa al percorso di sostegno psicologico intrapreso dal alla luce della sua determinazione a portare a termine l'iter di rettificazione del sesso e, Parte_1 inoltre, della relazione a firma della dr.SA (specialista endocrinologa) in merito al percorso Per_3 medico-chirurgico e terapeutico che intereSA l'istante. pagina 6 di 8 Alla luce della documentazione in atti, dunque, si ritiene esserci la prova della serietà e univocità del percorso scelto, tali da porte riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità nei termini intesi dalla CaSAzione.
Si legge, infatti, in tale documentazione che “la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto” oltre a rappresentare “un intervento caldamente auspicabile” in quanto permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta parte ricorrente “avendo oramai raggiunto, grazie all 'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati” (relazione dr.SA ). Per_2
A tal proposito si aggiunge che “l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica” (dr.SA ). Per_2
Da ultimo, si osserva che la dr.SA ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento Per_3 chirurgico di rettificazione di attribuzione del sesso, cui il dovesse decidere di sottoporsi, non Parte_1 essendo emersa alcuna controindicazione di tipo sanitario.
L'interrogatorio libero della parte.
La presenza all'udienza della parte e il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo.
L'istante, presente all'udienza (18.02.2025), è stato sottoposto ad interrogatorio libero, presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici.
Nel corso del colloquio, parte attrice ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile e di essersi dichiarato intenzionato, il prima possibile, ad effettuare quantomeno un intervento di mastectomia.
La sua esperienza di vita, fin dalla giovane età, lo ha visto confrontarsi con una situazione di profondo disagio e inadeguatezza, legata proprio al disallineamento percepito tra il sesso biologico e il genere opposto di elezione: proprio grazie al supporto dei professionisti citati, infatti, il è riuscito a Parte_1 ritrovare la propria serenità, intraprendendo un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Ad avviso del Collegio, pertanto, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da determinare nella steSA un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice, non solo la rettificazione anagrafica, ma anche l'intervento di adeguamento chirurgico.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore neceSArio rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P.Q.M
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: attribuisce a nata a Rio De Janeiro (Brasile) il [...], a [...] Parte_1 artt.1 ss. Legge 14 aprile 1982, n.164, il sesso maschile, attribuendogli il nome di così Per_1 rettificando l'atto di nascita ove è enunciato il sesso femminile e il nome ordinando Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è trascritto, di procedere alla rettificazione del relativo registro;
autorizza parte attrice a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da femminile a maschile;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione del 16.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14162/2024 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARIGIANI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA DEI MONTANINI 5 SIENA presso il difensore avv. PARIGIANI ROBERTA
ATTORE/I contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. CP_1
) P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 (alias (Rio De Janeiro, Parte_1 Per_1
Brasile, 04.03.1994) si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere, ai sensi degli art. 473bis c.p.c. e art. 31 L. 150/2011 la rettificazione dell'attribuzione del sesso.
Parte ricorrente, non coniugata e senza figli, esponeva – e ribadiva in sede di udienza (18.02.2025) – di aver sempre avvertito un disagio, sin dalla giovane età, circa il suo corpo e di aver evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile.
Dal 2021 parte ricorrente ha intrapreso un percorso presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio
MIT, avviando un iter di affermazione di genere che ha portato alla formulazione, da parte degli specialisti, di una diagnosi di disforia di genere, in ragione della “marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione è associata ad un marcato disagio psicologico.” (relazione dr.SA ). Per_2
pagina 1 di 8 Nel febbraio del 2022, la parte ha, altresì, intrapreso il percorso medico-chirurgico di affermazione di genere, mediante la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale (relazione dr.SA . Per_3
La steSA, inoltre, come documentato in atti, ha ottenuto il nulla-osta a sottoporsi all'intervento chirurgico di rettificazione del sesso: come affermato dalla specialista endocrinologa, infatti,
“Crescenti è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere.” (relazione dr.SA . Per_3
Ritualmente notificato l'atto introduttivo al Pubblico Ministero, questi non si costituiva né compariva in udienza.
Parte ricorrente, invece, compariva personalmente all'udienza e veniva sentita dal Giudice, al quale ribadiva – come da verbale, cui si rinvia – il contenuto del ricorso e la sua ferma intenzione di portare a termine l'iter di rettificazione del sesso anagrafico.
Il difensore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse trattenuta in decisione.
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La presente decisione recepisce i principi sanciti, nella materia in esame, dalla sentenza della Corte di
Cass., Sez. I n.15138/2015, che ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile.
Questa la massima:
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove neceSArio, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” (Sez. 1, Sentenza n.15138 del 20.07.2015) (Rv. 636001-01).
Il caso esaminato dalla Cass. riguardava un soggetto che, dopo avere richiesto ed ottenuto dal Tribunale
l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari, al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici, aveva, successivamente, richiesto la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile. Le sostanziali ragioni di una sua tale diversa determinazione erano da ricercarsi nel timore per le possibili complicanze di natura sanitaria e nel fatto che, nel frattempo, egli aveva ormai raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto.
La CaSAzione nella sentenza citata ha, per prima cosa, esaminato il complesso delle norme intereSAte.
Ricordano, in primo luogo, i giudici del S.C. come il diritto al cambiamento di sesso rientri nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale "la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale".
Ne discende che l'interpretazione della l. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in "una civiltà giuridica in continua evoluzione" in quanto pagina 2 di 8 soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale.
Tornando al dato normativo, l'art.1 della l. n.164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, paSAto in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'art.
3 - abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art.34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. n.150 del 2011 - stabilisce che "quando risulta neceSArio" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza. Il procedimento, come ne risulta delineato, non
è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2011, due pronunce: una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
A fronte di un simile dato normativo rappresentato dalla nuova disciplina, di carattere fortemente innovativo rispetto alla precedente, la sentenza evidenzia come, fin dall'entrata in vigore della l. n.164 del 1982, la dottrina, sottolineando unanimemente quell'elemento di novità, si sia interrogata sull'effettivo contenuto delle due norme, dal momento che, sul piano testuale, non contenevano l'obbligo di procedere alla mutazione dei caratteri sessuali anatomici primari mediante trattamento chirurgico come, invece, poteva riscontrarsi nelle normative di altri paesi europei.
I giudici della S.C hanno proceduto, allora, ad una analitica verifica circa la possibilità di prospettare soluzioni interpretative diverse ed alternative, in ordine alla necessità della modifica preventiva per via chirurgica dei caratteri sessuali primari, oppure, se – nonostante l'espresso richiamo a clausole "in bianco" (quali "quando risulti neceSArio") e onnicomprensive (quali "caratteri sessuali") - le norme abbiano comunque un contenuto precettivo univoco. Nella seconda ipotesi, se tale contenuto fosse compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali che sorreggono il riconoscimento del diritto all'identità di genere.
Partendo, allora, dall'esame di legislazioni vigenti in altri Paesi dell'Unione Europea (con particolare riguardo alla Germania ed all'Austria), si coglieva l'occasione di ricordare come La Corte Edu, nella pronuncia 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
RC) avesse stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove neceSArio mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. Decisione alla quale la Corte Edu era giunta dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si fosse data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere.
Ora, nella legge n. 164 del 1982 non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3 (attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011), è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta neceSArio". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (al contrario di quanto riscontrato in atri ordinamenti europei), si poSAno identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto.
pagina 3 di 8 Nel sistema creato con la l. n. 162 del 1984 la correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
Ciò si può ottenere anche senza ricorrere a trattamenti che verrebbero a dimostrarsi ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
Di conseguenza, per prima cosa, la Cass. ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt.1 e 3 della L. n.162 del 1984 conducesse a ritenere neceSAria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione (alla quale la Corte di Appello aveva aderito nel caso in esame) non era condivisa per due ragioni.
Prima ragione: non può ritenersi che l'art.1, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi, anche incisivi (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Tale lettura risultava peraltro logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti neceSArio".
Seconda ragione: l'interpretazione definita "storico-sistematica" (fatta propria dalla Corte d'Appello) non era condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico-originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt.1 e 3 della legge n.164 del 1982, in contrasto con l'indicazione contenuta nella citata sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione.
I giudici della Prima Sez. della Cass. sostengono che la percezione di una "disforia di genere" – non a caso il disturbo dell'identità di genere non è più menzionato nel manuale statistico diagnostico delle malattie mentali - determini l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico.
L'influenza dell'evoluzione nel campo medico e culturale della società europea.
Nella materia in esame non può ignorarsi l'evoluzione degli ultimi decenni, sia legata al progressivo sviluppo della scienza medica (in cui ricomprendere anche la psicologia e la psichiatria), che alla crescita culturale, largamente condivisa a livello europeo, secondo cui si tratta di diritti della persona, espressione delle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare.
Effettivamente, nel momento in cui è entrata in vigore la legge n.164 del 1982 il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito neceSArio per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. La steSA sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1985 ne riconosceva l'importanza, ma come mezzo rivolto a porre fine ad una situazione di "disperazione od angoscia"; pertanto entro tali limitati confini soggettivi, poteva essere ritenuto uno strumento “liberatorio”.
pagina 4 di 8 Nella sua articolazione, la pronuncia della Consulta sottolinea ripetutamente il profilo di drammaticità individuale che scaturiva dalla condizione discriminatoria nella quale versava il transessuale prima dell'entrata in vigore della legge, evidenziando, nel contempo, l'esigenza di ripristinare la pluralità dei diritti costituzionali violati (di cui agli artt.2, 3, 32 Cost.).
Ma, come detto in precedenza, si deve ormai tener conto dell'evoluzione progressiva della scienza medica e dell'evoluzione culturale che hanno intereSAto il tema del transessualismo.
Tale movimento culturale ha influenzato l'emersione ed il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile (diversamente che in paSAto), poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Ne risulta un momento conclusivo di tale percorso prettamente individuale, certamente non standardizzabile, proprio perché attinente alla sfera più esclusiva della personalità.
Nondimeno, il punto d'arrivo (il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche) risulta, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione “sofferta e personale della propria identità di genere” realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale e si compone di terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico.
Il momento conclusivo è profondamente influenzato da caratteristiche di tipo individuale, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici neceSAri ma, al tempo stesso, sottoposto a rigoroso controllo giudiziale.
La complessità del ricordato percorso mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, che costituisce il limite indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. L'individuazione del punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto (oltre che su un criterio di preminenza e di sovra- ordinazione) può essere ancorata al “principio di proporzionalità”. Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art.8 CEDU) si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare, si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico-sociali.
Proprio il canone della “proporzionalità” è stato individuato dalla CaSAzione come utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt.1 e 3 della L. n.164 del 1982.
Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali).
Il S.C. ha poi precisato che, in ogni caso, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se neceSArio integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
pagina 5 di 8 Tali caratteristiche – ponderate insieme al dato rappresentato dalla dimensione del tutto limitata del transessualismo – hanno indotto la Cass. a ritenere coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt.1 e 3 della l. 164 del 1982 che non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, valorizzando in questa lettura la formula normativa "quando risulti neceSArio".
In questo contesto, viene precisato che:
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi … non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove neceSArio, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.
In ordine di tempo, è poi importante segnalare come la Corte Cost. – con la sentenza interpretativa di rigetto n.221 del 21.10.2015 – abbia dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'art.1, 1° co.
L. n.164/1982 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso, esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri stessi.
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Così come esaminato dalla S.C. anche nella fattispecie in esame l'intereSAta ha già raggiunto una certa armonia con il proprio corpo che l'ha portata a sentirsi uomo a prescindere, al momento, da un trattamento modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari. In questo non ha fatto altro che assecondare le sue istintive tendenze, manifestate fin dalla giovane età, quando ha iniziato ad avvertire un disagio con il proprio corpo e ad approfondire le cause del suo malessere, poi ricondotte ad una diagnosi di disforia di genere.
Nondimeno, parte ricorrente ha già iniziato (con decorrenza dal novembre 2021) un percorso di preparazione – essendo seguita dall'Attività Consultoriale MIT di Bologna – per accedere alle terapie, anche ormonali, di affermazione di genere e di adeguamento dei caratteri psico-somatici a quelli del genere di elezione.
Contemporaneamente, è in atto un percorso psicoterapeutico di sostegno, parallelo ed integrato con quello medico-endocrinologico, finalizzato ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche: come anticipato, infatti, dal maggio 2022, assume terapia ormonale affermativa (tutt'ora in corso) Parte_1 considerata essenziale per il suo benessere psico-fisico e dai cui effetti trae giovamento - “l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente” (dr.SA ). Per_3
Il inoltre, ha aggiunto di essere già conosciuto nell'ambiente familiare e sociale con l'identità CP_2 maschile di “ : “Ho scelto perché l'unico ricordo di mia madre da piccolo è che Per_1 Per_1 ascoltasse Sono già conosciuto come ” (da dichiarazioni a verbale). Persona_4 Per_1
Orbene, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una CTU, parte attrice ha depositato documentazione medica – cui si è già fatto ampio riferimento – che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione.
Si tratta, in particolare, della certificazione a firma della dr.SA (psicologa-psicoterapeuta Persona_5 presso l'Attività Consultoriale MIT di Bologna) relativa al percorso di sostegno psicologico intrapreso dal alla luce della sua determinazione a portare a termine l'iter di rettificazione del sesso e, Parte_1 inoltre, della relazione a firma della dr.SA (specialista endocrinologa) in merito al percorso Per_3 medico-chirurgico e terapeutico che intereSA l'istante. pagina 6 di 8 Alla luce della documentazione in atti, dunque, si ritiene esserci la prova della serietà e univocità del percorso scelto, tali da porte riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità nei termini intesi dalla CaSAzione.
Si legge, infatti, in tale documentazione che “la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto” oltre a rappresentare “un intervento caldamente auspicabile” in quanto permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta parte ricorrente “avendo oramai raggiunto, grazie all 'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati” (relazione dr.SA ). Per_2
A tal proposito si aggiunge che “l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica” (dr.SA ). Per_2
Da ultimo, si osserva che la dr.SA ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento Per_3 chirurgico di rettificazione di attribuzione del sesso, cui il dovesse decidere di sottoporsi, non Parte_1 essendo emersa alcuna controindicazione di tipo sanitario.
L'interrogatorio libero della parte.
La presenza all'udienza della parte e il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo.
L'istante, presente all'udienza (18.02.2025), è stato sottoposto ad interrogatorio libero, presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici.
Nel corso del colloquio, parte attrice ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile e di essersi dichiarato intenzionato, il prima possibile, ad effettuare quantomeno un intervento di mastectomia.
La sua esperienza di vita, fin dalla giovane età, lo ha visto confrontarsi con una situazione di profondo disagio e inadeguatezza, legata proprio al disallineamento percepito tra il sesso biologico e il genere opposto di elezione: proprio grazie al supporto dei professionisti citati, infatti, il è riuscito a Parte_1 ritrovare la propria serenità, intraprendendo un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Ad avviso del Collegio, pertanto, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da determinare nella steSA un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice, non solo la rettificazione anagrafica, ma anche l'intervento di adeguamento chirurgico.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore neceSArio rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P.Q.M
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: attribuisce a nata a Rio De Janeiro (Brasile) il [...], a [...] Parte_1 artt.1 ss. Legge 14 aprile 1982, n.164, il sesso maschile, attribuendogli il nome di così Per_1 rettificando l'atto di nascita ove è enunciato il sesso femminile e il nome ordinando Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è trascritto, di procedere alla rettificazione del relativo registro;
autorizza parte attrice a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da femminile a maschile;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione del 16.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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