TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PATTI Sezione civile
_________________
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 07/03/2025, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 572/2024 R.G.
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. NOSCHESE la quale si riporta al ricorso introduttivo ed alle note depositate ed evidenzia di aver depositato due sentenze rese dal Tribunale di Patti in medesima materia. Chiede l'accoglimento delle domande con vittoria di spese.
E' comparso, per la resistente, l'avv. Giusy Pascale per delega dell'Avv. PUGLISI
CARMELA la quale si riporta alle note depositate telematicamente ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
IL G.U.
All'esito della discussione pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 572/2024 R.G., posta in decisione, previo scambio di note conclusive, all'udienza del 07.03.2025 e promossa
DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze n. 200, presso lo studio degli Avv.ti LUCIA
NOSCHESE e PUGLISI GIANCLAUDIO, che lo rappresentano giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PUGLISI CARMELA del ruolo professionale, giusta P.IVA_1
procura in atti - RESISTENTE -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.5.2024, , premettendo di essere allevatore di bovini, Parte_1
con codice aziendale IT 052ME063 e socio della con sede in Castel di Lucio Parte_2
(ME), proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 129/24, notificata in data
29.4.2024, con la quale gli era stato intimato il pagamento di €. 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013”. Il ricorrente esponeva che i bovini di sua proprietà erano soliti pascolare, sino al mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della detta cooperativa, per poi spostarsi verso il fondo sito in contrada “Francavilla” concesso in affitto alla stessa cooperativa, sin dal 1945, dal Comune di Mistretta. Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla, ed avendo il intimato la restituzione Controparte_2
dello stesso, la aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione nelle Parte_2
more della conclusione della procedura di affidamento.
Lo stesso rappresentava che, in data 20 maggio 2019, i propri bovini - spinti dalla carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il Fondo Foriero presso cui erano situati, e dalla
- una particolare tipologia di mosca altamente infestante - avevano lasciato il Parte_3
fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta avevano elevato verbale di illecito n. 2o/19, notificato all'odierno ricorrente in data 05.08.2019 in quanto “i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Cont Mistretta”; precisava che prive di effetto erano rimaste le osservazioni scritte presentate all' e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio sotto svariati profili: per carenza del necessario requisito dell'elemento psicologico, previsto dall'art. 3 L. 689/81; per carenza di motivazione e, in ogni caso, sua contraddittorietà, e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 8 D.A. 2090 del 2013; per mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, in violazione dell'art. 18 L. 689/198; ed infine per errata applicazione della misura della sanzione, in violazione dell'art. 8 del regolamento disciplinante l'attività.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di voler ritenere l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e annullarla, previa sua sospensione cautelare;
in via subordinata chiedeva la rideterminazione della misura della sanzione irrogata, con vittoria di spese e compensi. Resisteva in giudizio l' contestando le tesi avversarie Controparte_1
e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente quindi, previo deposito di note conclusive, viene odiernamente decisa.
Si precisa che la decisione viene assunta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sulla base di precedenti di questo Tribunale (sentenza n. 1041/2024 e sentenza n. 1458/2024) che si condividono.
In via preliminare occorre osservare che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto (proprio invece del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto, sicché le censure meramente formali rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del provvedimento, fatta salva la possibilità di disapplicazione, da parte del Giudice ordinario, dell'atto amministrativo ove ritenuto illegittimo.
Sotto questo profilo, non possono essere accolte le doglianze del ricorrente in merito a presunti vizi formali dell'atto o del procedimento;
ed in particolare, va disattesa l'eccezione di carenza o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, giacché l'ordinanza ingiunzione per cui è causa contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui aderisce, ed appare sufficientemente motivata in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione: norma violata e descrizione del fatto riscontrato, luogo e data, autore della violazione.
Parte ricorrente lamenta, anche, la mancata convocazione per l'audizione richiesta Cont all'Amministrazione, né di aver potuto interloquire con l' che, sotto questo profilo, avrebbe agito in violazione degli obblighi previsti dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 a mente del quale “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”.
Sul punto parte ricorrente deduce di aver trasmesso all' essina - per il tramite del suo CP_4
procuratore - a mezzo pec del 28.8.2019, osservazioni corredate da documenti, chiedendo, fra l'altro, di essere convocato per un'audizione, e lamenta che la detta ultima richiesta è stata disattesa. Orbene, in primo luogo occorre osservare la tempestività dell'invio dei suddetti scritti difensivi, avuto riguardo alla data della violazione, contestata alla presenza dell' il Parte_1
20.5.2019, a distanza di oltre due mesi dalla data di notifica dell'atto contestato, avvenuta il
02.08.2019. Ma anche a voler prescindere da tale dato temporale, il ricorrente non dimostra che le doglianze scritte presentate con la citata pec non siano state tenute in considerazione dall'Amministrazione procedente né, d'altronde, può lamentare una violazione del proprio diritto di difesa, posto che le medesime doglianze sono state svolte nel contesto del presente giudizio.
Costituisce, difatti, consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ., Sez.
U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Sez. 6 - 2, Ord. n. 21146 del 07/08/2019; Sez. 2, Ord. n.
24901/2022).
La detta eccezione va, pertanto, disattesa.
Passando al merito della questione, parte ricorrente contesta la legittimità della sanzione irrogata per presunta violazione dell'art. 1, comma 8, del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del
06/11/2013, che così recita testualmente “Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”.
Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (v. sentenza n.
1116/2022; sentenza n. 96/2021; sentenza n. 674/2024) la superiore disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi- caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 e' espressione”.
Ciò posto, occorre fare chiarezza e, in primis, intendere il significato di “transumanza” che consiste in un fenomeno delle migrazioni stagionali su largo raggio territoriale e con accentuato dislivello verticale, con cui animali di grossa e media taglia si spostano, spontaneamente o condottivi dall'uomo, dalle regioni di pianura alle regioni montuose e viceversa (cfr. Treccani, Enciclopedia on line).
Appare, allora, sussistere il fatto naturalistico previsto dalla fattispecie di cui al citato art. 1 comma 8, giacché in data 20 maggio 2019 i verbalizzanti riscontravano lo spostamento dei bovini di proprietà del ricorrente, dapprima detenuti nel pascolo della località Foriero, verso i terreni di
Francavilla, senza aver effettuato i prescritti controlli e, dunque, senza la relativa autorizzazione.
Vi può essere, infatti, “transumanza” per il sol fatto dello spostamento di una mandria di bovini, sia che ciò avvenga sotto l'impulso e la direzione dell'allevatore, sia che ciò avvenga d'istinto da parte degli animali, come sostenuto dall'odierno ricorrente.
Parte ricorrente, che invero non contesta esplicitamente quanto sopra, eccepisce la carenza, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo della contestata violazione, richiamando l'art. 3 della L.
689/1981, che così dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005,
20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016).
In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996, n. 6018/2019).
A conclusioni non dissimili si giunge nell'ipotesi in cui il destinatario della sanzione eccepisca il caso fortuito o la forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45 c.p., valgono ad escludere la punibilità pur in presenza di un fatto tipico: si definisce “caso fortuito” quell'accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico.
Si parla, invece, di “forza maggiore” in presenza di una forza assoluta ed invincibile della natura che fa venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta. L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento (Cass. Pen., Sez. V, n. 23026/2017).
Occorre allora domandarsi se il fatto per cui è causa possa essere sussunto in una delle due figure giuridiche sopra delineate, al fine di poter escludere la colpevolezza del ricorrente che, sul punto, invoca due condizioni che avrebbero cagionato l'inarrestabile movimentazione del bestiame dal precedente punto di ricovero a quello (abituale ma non più in concessione) di Francavilla:
l'esigenza dei bovini di alimentarsi, essendo venute sensibilmente meno le quantità di foraggio naturalmente presenti sul terreno “Foriero”, e la presenza del parassita infestante Haematobia irritans.
Le difese del ricorrente non colgono nel segno.
E' circostanza verosimile quella per cui la stagionalità della crescita della vegetazione spontanea, unitamente al consumo dell'erba fatto dalla mandria insistente nei medesimi terreni, porti, in un dato arco di tempo, all'esaurimento delle scorte di foraggio sul terreno stesso.
Ancora, dal tenore della medesima nota, emerge che la era stata Parte_2
notiziata della disdetta della concessione del suddetto terreno con nota A/R del 16.3.2017 (in atti non prodotta), e che l'affitto del terreno sarebbe terminato con l'annata agraria 2018 (vedi allegato 4).
Appare, pertanto, evidente che l'ampio lasso di tempo, di oltre due anni, decorrente dal momento della conoscenza della disdetta della concessione del fondo di Francavilla, avrebbe consigliato agli allevatori diligenti di adottare strategie lungimiranti e atte a scongiurare il rischio che il bestiame si trovasse, in un determinato periodo dell'anno, a corto di foraggio e privo dell'abituale pascolo di Francavilla: e ciò avviando interlocuzioni per affittare nuovi e diversi terreni o, quanto meno, acquistando scorte di foraggio utili a non lasciare alla fame i capi di bestiame.
Sotto questo profilo, la riferita esigenza alimentare dei capi di bestiame, pur se rispondente al vero, non può esser invocata ad esimente dall' in quanto tale evenienza, alla luce della scansione Pt_1
temporale dei fatti, non era affatto imprevedibile e imponderabile, ma adottando una condotta diligente avrebbe potuto essere evitata.
Non dissimili sono le conclusioni cui si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nella inarrestabile migrazione dei bovini verso il terreno di
Francavilla. Sul punto, la CTP (vedi allegato 7) in atti non appare dirimente ed univoca, dal momento che in essa si riferisce, in termini assai generici, della presenza di talune specie di insetti “nell'entroterra siciliano”, insetti tra cui la citata haematobia irritans. Tuttavia, nella citata relazione, che è redatta circa cinque anni dopo gli eventi, e che descrive il fenomeno all'attualità (e non “ora per allora”), non si precisa il concetto di entroterra siciliano, sicché non appare univoco ricondurre la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona Foriero, e allo stesso tempo non è dato sapere se il terreno prescelto dai bovini, sito in località Francavilla, sia esente dalla presenza di tale mosca infestante.
Tali dubbi non verrebbero fugati neppure dalle circostanze capitolate nella richiesta di prova che, pertanto, va disattesa perché inconducente.
Oltretutto, questo Tribunale non può non considerare che la normativa comunitaria in materia di allevamento di bestiame e tutela dell'igiene alimentare, da diversi anni impone all'allevatore di adottare misure idonee a prevenire o comunque contrastare l'infestazione di insetti negli allevamenti: nel solco di questa particolare attenzione al benessere degli animali, proiettato sulla sicurezza del cibo che è il prodotto finale dell'allevamento, va letto l'obbligo di predisporre un piano di disinfestazione o comunque a mettere in atto azioni di lotta contro gli infestanti, al fine di rispettare il requisito di cui all'allegato I, parte A, punto 4 lettera f) del Regolamento (CE) 852/2004 (“per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”).
Se, dunque, il fondo Foriero è di proprietà della cooperativa , e se il ricorrente è Parte_2 socio di tale cooperativa, la massiccia presenza della mosca “haematobia irritans” nei pascoli del detto fondo appare indice di una mancata o cattiva prevenzione dell'infestazione di insetti, dal ché si dovrebbe dedurre la presenza di una colpa da violazione di una regola di prevenzione specifica, quale quella di cui al citato reg. CE 852/04.
Anche tale esimente, pertanto, non può essere ritenuta provata nel caso concreto.
Rimane da esaminare la doglianza di parte ricorrente relativa alla misura della sanzione irrogata.
Il Sig. lamenta che l' avrebbe irrogato immotivatamente una sanzione Pt_1 CP_5
in misura superiore al minimo edittale.
L'ASP, per contro, afferma di aver quantificato l'importo sanzionatorio nella misura minima prevista, sulla scorta del dettato dell'art. 16 L. 689/1981, che stabilisce che la sanzione in misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”; deduce che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1, comma 8, del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, è di euro 1.549,36 x 2, quindi la sanzione irrogata, pari ad euro 3.098,74 sarebbe corretta.
In realtà, l'Ente convenuto ha fatto cattivo governo delle norme che presiedono all'individuazione della misura delle sanzioni pecuniarie, essendo quella prevista dall'art. 16 citato una norma destinata all'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa.
Di contro, l'Ente ingiungente avrebbe dovuto prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 11 della citata legge di depenalizzazione, che così testualmente dispone: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
La norma appare chiara nell'intento di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
Diversamente opinando, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16 nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale elidendo, in un sol colpo, il significato del sopra citato art. 11 e rendendo, di fatto, mai applicabile una sanzione la cui misura sia compresa tra il minimo edittale ed il suo doppio.
Ciò premesso, per la violazione dell'art. 1, comma 8, del D.A. Regione Sicilia – DASOE n.
2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 196/1999, la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e integr.). Cont Da ciò discende che l' ha erroneamente irrogato la sanzione pecuniaria utilizzando, quale unico criterio per stabilirne la misura, quello errato di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ed ha invece omesso ogni valutazione in ordine agli indici, previsti dall'art. 11, che avrebbero consentito di modulare l'importo della stessa sul caso concreto, sull'entità del fatto, sulla personalità dell'agente e sulle sue condizioni economiche.
Mancando, pertanto, la prova dell'avvenuta valutazione delle superiori circostanze – prova incombente sull'Ente intimante – la doglianza appare fondata e la sanzione va rideterminata nella misura minima di legge, pari ad euro 1.549,36. Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto deve essere affermata la parziale fondatezza dell'opposizione che, come tale, va accolta per quanto di ragione;
e va dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 123/2024, con conseguente rideterminazione dell'importo della sanzione comminata in €. 1.549,36.
Resta assorbita ogni altra questione, anche relativa alla domanda cautelare svolta dal ricorrente.
Vista la parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione parziale, nella misura di ½ delle spese di lite;
la restante metà va, invece, posta a Cont carico dell' e si liquida come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, parametri medi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 572/2024
e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata parzialmente illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 129/2024 e, conseguentemente, ridetermina in €. 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a;
Parte_1
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. Compensa in ragione di metà le spese processuali, e condanna l' al pagamento, in CP_5
favore di , della restante metà che liquida in euro 850,50 per onorari, oltre spese generali Parte_1
nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso di euro 49,00 per spese vive.
Così deciso in Patti 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Carmelo Proiti
_________________
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 07/03/2025, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 572/2024 R.G.
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. NOSCHESE la quale si riporta al ricorso introduttivo ed alle note depositate ed evidenzia di aver depositato due sentenze rese dal Tribunale di Patti in medesima materia. Chiede l'accoglimento delle domande con vittoria di spese.
E' comparso, per la resistente, l'avv. Giusy Pascale per delega dell'Avv. PUGLISI
CARMELA la quale si riporta alle note depositate telematicamente ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
IL G.U.
All'esito della discussione pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 572/2024 R.G., posta in decisione, previo scambio di note conclusive, all'udienza del 07.03.2025 e promossa
DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze n. 200, presso lo studio degli Avv.ti LUCIA
NOSCHESE e PUGLISI GIANCLAUDIO, che lo rappresentano giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PUGLISI CARMELA del ruolo professionale, giusta P.IVA_1
procura in atti - RESISTENTE -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.5.2024, , premettendo di essere allevatore di bovini, Parte_1
con codice aziendale IT 052ME063 e socio della con sede in Castel di Lucio Parte_2
(ME), proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 129/24, notificata in data
29.4.2024, con la quale gli era stato intimato il pagamento di €. 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013”. Il ricorrente esponeva che i bovini di sua proprietà erano soliti pascolare, sino al mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della detta cooperativa, per poi spostarsi verso il fondo sito in contrada “Francavilla” concesso in affitto alla stessa cooperativa, sin dal 1945, dal Comune di Mistretta. Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla, ed avendo il intimato la restituzione Controparte_2
dello stesso, la aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione nelle Parte_2
more della conclusione della procedura di affidamento.
Lo stesso rappresentava che, in data 20 maggio 2019, i propri bovini - spinti dalla carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il Fondo Foriero presso cui erano situati, e dalla
- una particolare tipologia di mosca altamente infestante - avevano lasciato il Parte_3
fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta avevano elevato verbale di illecito n. 2o/19, notificato all'odierno ricorrente in data 05.08.2019 in quanto “i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Cont Mistretta”; precisava che prive di effetto erano rimaste le osservazioni scritte presentate all' e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio sotto svariati profili: per carenza del necessario requisito dell'elemento psicologico, previsto dall'art. 3 L. 689/81; per carenza di motivazione e, in ogni caso, sua contraddittorietà, e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 8 D.A. 2090 del 2013; per mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, in violazione dell'art. 18 L. 689/198; ed infine per errata applicazione della misura della sanzione, in violazione dell'art. 8 del regolamento disciplinante l'attività.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di voler ritenere l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e annullarla, previa sua sospensione cautelare;
in via subordinata chiedeva la rideterminazione della misura della sanzione irrogata, con vittoria di spese e compensi. Resisteva in giudizio l' contestando le tesi avversarie Controparte_1
e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente quindi, previo deposito di note conclusive, viene odiernamente decisa.
Si precisa che la decisione viene assunta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sulla base di precedenti di questo Tribunale (sentenza n. 1041/2024 e sentenza n. 1458/2024) che si condividono.
In via preliminare occorre osservare che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto (proprio invece del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto, sicché le censure meramente formali rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del provvedimento, fatta salva la possibilità di disapplicazione, da parte del Giudice ordinario, dell'atto amministrativo ove ritenuto illegittimo.
Sotto questo profilo, non possono essere accolte le doglianze del ricorrente in merito a presunti vizi formali dell'atto o del procedimento;
ed in particolare, va disattesa l'eccezione di carenza o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, giacché l'ordinanza ingiunzione per cui è causa contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui aderisce, ed appare sufficientemente motivata in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione: norma violata e descrizione del fatto riscontrato, luogo e data, autore della violazione.
Parte ricorrente lamenta, anche, la mancata convocazione per l'audizione richiesta Cont all'Amministrazione, né di aver potuto interloquire con l' che, sotto questo profilo, avrebbe agito in violazione degli obblighi previsti dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 a mente del quale “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”.
Sul punto parte ricorrente deduce di aver trasmesso all' essina - per il tramite del suo CP_4
procuratore - a mezzo pec del 28.8.2019, osservazioni corredate da documenti, chiedendo, fra l'altro, di essere convocato per un'audizione, e lamenta che la detta ultima richiesta è stata disattesa. Orbene, in primo luogo occorre osservare la tempestività dell'invio dei suddetti scritti difensivi, avuto riguardo alla data della violazione, contestata alla presenza dell' il Parte_1
20.5.2019, a distanza di oltre due mesi dalla data di notifica dell'atto contestato, avvenuta il
02.08.2019. Ma anche a voler prescindere da tale dato temporale, il ricorrente non dimostra che le doglianze scritte presentate con la citata pec non siano state tenute in considerazione dall'Amministrazione procedente né, d'altronde, può lamentare una violazione del proprio diritto di difesa, posto che le medesime doglianze sono state svolte nel contesto del presente giudizio.
Costituisce, difatti, consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ., Sez.
U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Sez. 6 - 2, Ord. n. 21146 del 07/08/2019; Sez. 2, Ord. n.
24901/2022).
La detta eccezione va, pertanto, disattesa.
Passando al merito della questione, parte ricorrente contesta la legittimità della sanzione irrogata per presunta violazione dell'art. 1, comma 8, del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del
06/11/2013, che così recita testualmente “Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”.
Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (v. sentenza n.
1116/2022; sentenza n. 96/2021; sentenza n. 674/2024) la superiore disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi- caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 e' espressione”.
Ciò posto, occorre fare chiarezza e, in primis, intendere il significato di “transumanza” che consiste in un fenomeno delle migrazioni stagionali su largo raggio territoriale e con accentuato dislivello verticale, con cui animali di grossa e media taglia si spostano, spontaneamente o condottivi dall'uomo, dalle regioni di pianura alle regioni montuose e viceversa (cfr. Treccani, Enciclopedia on line).
Appare, allora, sussistere il fatto naturalistico previsto dalla fattispecie di cui al citato art. 1 comma 8, giacché in data 20 maggio 2019 i verbalizzanti riscontravano lo spostamento dei bovini di proprietà del ricorrente, dapprima detenuti nel pascolo della località Foriero, verso i terreni di
Francavilla, senza aver effettuato i prescritti controlli e, dunque, senza la relativa autorizzazione.
Vi può essere, infatti, “transumanza” per il sol fatto dello spostamento di una mandria di bovini, sia che ciò avvenga sotto l'impulso e la direzione dell'allevatore, sia che ciò avvenga d'istinto da parte degli animali, come sostenuto dall'odierno ricorrente.
Parte ricorrente, che invero non contesta esplicitamente quanto sopra, eccepisce la carenza, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo della contestata violazione, richiamando l'art. 3 della L.
689/1981, che così dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005,
20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016).
In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996, n. 6018/2019).
A conclusioni non dissimili si giunge nell'ipotesi in cui il destinatario della sanzione eccepisca il caso fortuito o la forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45 c.p., valgono ad escludere la punibilità pur in presenza di un fatto tipico: si definisce “caso fortuito” quell'accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico.
Si parla, invece, di “forza maggiore” in presenza di una forza assoluta ed invincibile della natura che fa venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta. L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento (Cass. Pen., Sez. V, n. 23026/2017).
Occorre allora domandarsi se il fatto per cui è causa possa essere sussunto in una delle due figure giuridiche sopra delineate, al fine di poter escludere la colpevolezza del ricorrente che, sul punto, invoca due condizioni che avrebbero cagionato l'inarrestabile movimentazione del bestiame dal precedente punto di ricovero a quello (abituale ma non più in concessione) di Francavilla:
l'esigenza dei bovini di alimentarsi, essendo venute sensibilmente meno le quantità di foraggio naturalmente presenti sul terreno “Foriero”, e la presenza del parassita infestante Haematobia irritans.
Le difese del ricorrente non colgono nel segno.
E' circostanza verosimile quella per cui la stagionalità della crescita della vegetazione spontanea, unitamente al consumo dell'erba fatto dalla mandria insistente nei medesimi terreni, porti, in un dato arco di tempo, all'esaurimento delle scorte di foraggio sul terreno stesso.
Ancora, dal tenore della medesima nota, emerge che la era stata Parte_2
notiziata della disdetta della concessione del suddetto terreno con nota A/R del 16.3.2017 (in atti non prodotta), e che l'affitto del terreno sarebbe terminato con l'annata agraria 2018 (vedi allegato 4).
Appare, pertanto, evidente che l'ampio lasso di tempo, di oltre due anni, decorrente dal momento della conoscenza della disdetta della concessione del fondo di Francavilla, avrebbe consigliato agli allevatori diligenti di adottare strategie lungimiranti e atte a scongiurare il rischio che il bestiame si trovasse, in un determinato periodo dell'anno, a corto di foraggio e privo dell'abituale pascolo di Francavilla: e ciò avviando interlocuzioni per affittare nuovi e diversi terreni o, quanto meno, acquistando scorte di foraggio utili a non lasciare alla fame i capi di bestiame.
Sotto questo profilo, la riferita esigenza alimentare dei capi di bestiame, pur se rispondente al vero, non può esser invocata ad esimente dall' in quanto tale evenienza, alla luce della scansione Pt_1
temporale dei fatti, non era affatto imprevedibile e imponderabile, ma adottando una condotta diligente avrebbe potuto essere evitata.
Non dissimili sono le conclusioni cui si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nella inarrestabile migrazione dei bovini verso il terreno di
Francavilla. Sul punto, la CTP (vedi allegato 7) in atti non appare dirimente ed univoca, dal momento che in essa si riferisce, in termini assai generici, della presenza di talune specie di insetti “nell'entroterra siciliano”, insetti tra cui la citata haematobia irritans. Tuttavia, nella citata relazione, che è redatta circa cinque anni dopo gli eventi, e che descrive il fenomeno all'attualità (e non “ora per allora”), non si precisa il concetto di entroterra siciliano, sicché non appare univoco ricondurre la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona Foriero, e allo stesso tempo non è dato sapere se il terreno prescelto dai bovini, sito in località Francavilla, sia esente dalla presenza di tale mosca infestante.
Tali dubbi non verrebbero fugati neppure dalle circostanze capitolate nella richiesta di prova che, pertanto, va disattesa perché inconducente.
Oltretutto, questo Tribunale non può non considerare che la normativa comunitaria in materia di allevamento di bestiame e tutela dell'igiene alimentare, da diversi anni impone all'allevatore di adottare misure idonee a prevenire o comunque contrastare l'infestazione di insetti negli allevamenti: nel solco di questa particolare attenzione al benessere degli animali, proiettato sulla sicurezza del cibo che è il prodotto finale dell'allevamento, va letto l'obbligo di predisporre un piano di disinfestazione o comunque a mettere in atto azioni di lotta contro gli infestanti, al fine di rispettare il requisito di cui all'allegato I, parte A, punto 4 lettera f) del Regolamento (CE) 852/2004 (“per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”).
Se, dunque, il fondo Foriero è di proprietà della cooperativa , e se il ricorrente è Parte_2 socio di tale cooperativa, la massiccia presenza della mosca “haematobia irritans” nei pascoli del detto fondo appare indice di una mancata o cattiva prevenzione dell'infestazione di insetti, dal ché si dovrebbe dedurre la presenza di una colpa da violazione di una regola di prevenzione specifica, quale quella di cui al citato reg. CE 852/04.
Anche tale esimente, pertanto, non può essere ritenuta provata nel caso concreto.
Rimane da esaminare la doglianza di parte ricorrente relativa alla misura della sanzione irrogata.
Il Sig. lamenta che l' avrebbe irrogato immotivatamente una sanzione Pt_1 CP_5
in misura superiore al minimo edittale.
L'ASP, per contro, afferma di aver quantificato l'importo sanzionatorio nella misura minima prevista, sulla scorta del dettato dell'art. 16 L. 689/1981, che stabilisce che la sanzione in misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”; deduce che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1, comma 8, del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, è di euro 1.549,36 x 2, quindi la sanzione irrogata, pari ad euro 3.098,74 sarebbe corretta.
In realtà, l'Ente convenuto ha fatto cattivo governo delle norme che presiedono all'individuazione della misura delle sanzioni pecuniarie, essendo quella prevista dall'art. 16 citato una norma destinata all'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa.
Di contro, l'Ente ingiungente avrebbe dovuto prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 11 della citata legge di depenalizzazione, che così testualmente dispone: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
La norma appare chiara nell'intento di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
Diversamente opinando, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16 nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale elidendo, in un sol colpo, il significato del sopra citato art. 11 e rendendo, di fatto, mai applicabile una sanzione la cui misura sia compresa tra il minimo edittale ed il suo doppio.
Ciò premesso, per la violazione dell'art. 1, comma 8, del D.A. Regione Sicilia – DASOE n.
2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 196/1999, la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e integr.). Cont Da ciò discende che l' ha erroneamente irrogato la sanzione pecuniaria utilizzando, quale unico criterio per stabilirne la misura, quello errato di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ed ha invece omesso ogni valutazione in ordine agli indici, previsti dall'art. 11, che avrebbero consentito di modulare l'importo della stessa sul caso concreto, sull'entità del fatto, sulla personalità dell'agente e sulle sue condizioni economiche.
Mancando, pertanto, la prova dell'avvenuta valutazione delle superiori circostanze – prova incombente sull'Ente intimante – la doglianza appare fondata e la sanzione va rideterminata nella misura minima di legge, pari ad euro 1.549,36. Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto deve essere affermata la parziale fondatezza dell'opposizione che, come tale, va accolta per quanto di ragione;
e va dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 123/2024, con conseguente rideterminazione dell'importo della sanzione comminata in €. 1.549,36.
Resta assorbita ogni altra questione, anche relativa alla domanda cautelare svolta dal ricorrente.
Vista la parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione parziale, nella misura di ½ delle spese di lite;
la restante metà va, invece, posta a Cont carico dell' e si liquida come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, parametri medi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 572/2024
e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata parzialmente illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 129/2024 e, conseguentemente, ridetermina in €. 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a;
Parte_1
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. Compensa in ragione di metà le spese processuali, e condanna l' al pagamento, in CP_5
favore di , della restante metà che liquida in euro 850,50 per onorari, oltre spese generali Parte_1
nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso di euro 49,00 per spese vive.
Così deciso in Patti 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Carmelo Proiti