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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 367 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Annunziata ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Eugenio Siciliano n. 2; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Petrone ed elettivamente CP_1 domiciliato in Cava de' Tirreni al viale G. Marconi n. 20; parte resistente nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 03.02.2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 20.12.2008 e che, dall'unione coniugale, CP_1 era nata la figlia in data 17.07.2008. Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale Per_1 era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti tenuti dall'altro coniuge sotto l'effetto delle sostanze alcoliche e stupefacenti;
in particolare, esponeva di essere stata aggredita più volte durante l'unione coniugale e che il resistente era stato condannato dal
Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 100/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia. In aggiunta, esponeva di essere attualmente inoccupata e che, negli anni precedenti, aveva prodotto redditi piuttosto esigui di cui €. 984,78 nell'anno 2020, €. 156,83 nell'anno
2021, €. 156,83 nel 2022 ed infine €. 302,38 nell'anno 2023. Infine, rappresentava che la figlia era divenuta madre di una bambina (di nome e che il Tribunale per i Minorenni Per_1 Per_2 di Salerno le aveva affidate alla di lei madre (tale ) nonché alla di lei materna (tale Per_3
. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito e che, Persona_4 all'esito della pronuncia della separazione, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposata depositata in data 31.03.2025, si CP_1 costituiva in giudizio e si associava alla domanda di separazione e di divorzio ma chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse addebita alla ricorrente per aver violato i doveri coniugali.
In particolare, rappresentava di essere stato aggredito dalla ricorrente in data 05.11.2023 e che, al contempo, il Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva affidato la figlia minore e Per_1 la di lei figlia alla nonna e alla zia materna a causa della condotta sregolata di entrambi Per_2
i genitori ai quali era stato prescritto un percorso presso il SERD;
al contempo, rappresentava di aver seguito positivamente tale percorso a differenza della ricorrente che continuava a fare uso delle sostanze stupefacenti;
da ultimo, deduceva che la ricorrente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale durante il matrimonio.
All'udienza del 23.10.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, tale da legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
2 Quanto alla domanda di addebito, giova ricordare che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posterità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass.7388/2017; in tema anche Cass. ord. 27324/2022 e ord. 31351/2021).
Nel caso di specie, il resistente è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate nei confronti del coniuge (v. sentenza 100/2024 pubblicata in data
16.05.2024 allegata al ricorso); pertanto, deve ritenersi che tali comportamenti abbiano avuto un'efficacia causale rispetto alla rottura del vincolo coniugale, essendo di una gravità tale da non potersi trascurare la loro incidenza sulla volontà di proseguire la convivenza matrimoniale.
Viceversa, non va accolta la domanda di addebito formulata dal resistente poiché non è stata offerta la prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Invero, il resistente non ha prodotto alcun documento avente rilevanza probatoria (quali denunce, s.i.t. e/o documentazione fotografica), limitandosi solo ad allegare un referto del pronto soccorso che, peraltro, risale al 16.10.2023 mentre gli episodi asseritamente violenti
(posti in essere dalla ricorrente) sarebbero avvenuti in data 05.10.2023.
Infine, dagli indici probatori acquisiti in corso di causa, non risulta neanche la violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, con la conseguenza che la domanda di addebito va rigettata.
Passando alle statuizioni riguardanti la minore, il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha affidato la minore (e la di lei figlia alla nonna e alla zia materna, in conseguenza Per_1 Per_2 della inidoneità dei genitori di prendersi cura della figlia, prevedendo al contempo la sospensione degli incontri sino all'esito positivo dei percorsi presso il SERD (v. decreto n.
2089/2023 e decreto pubblicato in data 22.03.2024).
Ciò premesso, le indagini svolte dai Servizi Sociali hanno permesso di accertare che la minore
è ben accudita dalle attuali affidatarie (v. relazioni dei Servizi Sociali del 12.01.2025 e Per_1 dell'11.05.2025 depositate in data 29.07.2025).
3 Tuttavia, non può non evidenziarsi che di recente gli operatori sociali hanno rappresentato che la nonna avrebbe adottato un comportamento aggressivo nei confronti degli Persona_5 insegnanti e dei collaboratori scolastici della scuola ove la piccola (figlia della minore Per_2
) è iscritta;
in particolare, la nonna materna avendo preteso di entrare nelle aule Per_1 dell'istituto scolastico durate l'orario delle lezioni e quando ciò non era consentito dal regolamento scolastico (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 17.09.2025).
Pertanto, pur non essendo di competenza di questo tribunale ogni questione che riguarda la minore è pur sempre necessario che i Servizi Sociali continuino a monitorare le Per_2 condizioni della minore , con onere di trasmettere al giudice tutelare periodiche Per_1 relazioni sui rapporti con gli attuali affidatari.
Va invece confermata la sospensione delle visite tra la madre e la minore atteso che la Per_1 mancata partecipazione al percorso presso il SERD dimostra una volontà di non emendarsi della parte, volontà che potenzialmente può arrecare pregiudizio alla minore.
Quanto invece all'altro genitore, i Servizi Sociali hanno dato atto che il padre avrebbe preso parte al percorso presso il SERD e starebbe incontrando la minore per due volte al mese nella comunità ove è ospitato (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 17.09.2025).
Pertanto, tenuto conto che la minore è prossima al raggiungimento della maggiore età, Per_1 occorre stabilire che gli incontri con il padre continuino ad avvenire per due volte al mese alla presenza dei Servizi Sociali (secondo il calendario degli incontri dagli stessi stabilito), salva ogni successiva valutazione da demandare alla figlia una volta che diventerà maggiorenne.
Da ultimo, nel passare alle statuizioni economiche, va premesso che l'analisi comparata dei redditi delle parti ha permesso di accertare che ha prodotto i Parte_2 seguenti redditi: €. 1.346,77 nell'anno 2021, €. 3.491,22 nell'anno 2022 ed €. 1.284,76 nell'anno 2023 (v. documenti depositati in data 03.02.2025).
Al contrario, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è emerso che ha CP_1 prodotto nell'anno 2022 un reddito lordo di €. 1.739,69, nell'anno 2023 non ha prodotto alcun reddito ed infine nell'anno 2024 ha prodotto la somma di €. 205,04; è poi titolare di una ditta individuale ed è proprietario di diversi immobili oltre che di due autovetture (v. relazione della Guardia di Finanza depositata in data 21.07.2025).
In considerazione dei redditi delle parti, le condizioni stabilite in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza depositata in data 12.06.2025 vanno confermate poiché proporzionate ai redditi delle parti;
ne consegue che e dovranno Parte_2 CP_1
4 corrispondere alle affidatarie della minore la somma mensile di €. 300,00 (di cui ciascuno dovrà corrispondere €. 150,00) oltre al 50% delle spese straordinarie.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 20.12.2008 in Cava de' Tirreni (atto n. 316 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. addebita la separazione a;
CP_1
4. rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
5. dispone l'affido condiviso della minore alla nonna e alla zia materna ( e Persona_5
, con collocazione presso l'abitazione di queste ultime;
Persona_6
6. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per l'apertura di un fascicolo di vigilanza attiva ex art. 337 c.c., nel quale i Servizi Sociali dovranno trasmettere periodiche relazioni di aggiornamento;
7. dispone che gli incontri tra e la figlia avvengano presenza dei Servizi CP_1
Sociali secondo il calendario degli incontri dagli stessi predisposto;
8. sospende gli incontri tra la figlia;
Parte_1 Per_1
9. dispone che e corrispondano alle Parte_2 CP_1 affidatarie della minore la somma mensile di €. 300,00 (di cui €. 150,00 a carico di ciascuno) a titolo di mantenimento della minore , da corrispondersi entro il giorno Per_1 cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
10. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
11. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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