Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2024, n. 20075
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Sentenza 22 luglio 2024

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 27006/2022, pubblicata il 22 luglio 2024. Il ricorrente, un cittadino straniero, contestava un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Chieti, sostenendo di aver presentato una domanda di protezione speciale prima della notifica del decreto stesso. Le sue richieste si fondavano sulla violazione di norme relative alla protezione internazionale e sull’omesso esame di fatti decisivi, come la sospensione del provvedimento di rigetto della sua richiesta di permesso di soggiorno.

Il giudice di merito aveva respinto l'opposizione, ritenendo che la permanenza irregolare del ricorrente giustificasse l'espulsione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il Giudice di Pace non aveva considerato adeguatamente la condizione di inespellibilità del ricorrente, né l'effetto della sospensione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno. La Corte ha sottolineato l'importanza di valutare i legami familiari e l'integrazione sociale del ricorrente, stabilendo che tali elementi avrebbero dovuto essere esaminati per decidere sull'espulsione. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato cassato e il caso è stato rinviato a un diverso magistrato per una nuova valutazione.

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Massime1

Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, cui consegue che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di espulsione impugnato, poiché il giudice dell'opposizione non aveva considerato la condizione di inespellibilità del cittadino straniero, che, in data antecedente, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2024, n. 20075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20075
    Data del deposito : 22 luglio 2024

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