Sentenza 22 luglio 2024
Massime • 1
Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, cui consegue che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di espulsione impugnato, poiché il giudice dell'opposizione non aveva considerato la condizione di inespellibilità del cittadino straniero, che, in data antecedente, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2024, n. 20075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20075 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Prefettura di Chieti, in persona del Prefetto pro tempore;
- intimato -
avverso l'ordinanza n. 112/2022 del Giudice di Pace di Chieti, emessa il 04/11/2022 nel procedimento R.G.N. 1378/2022, pubblicata in data 11/11/2022 e comunicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 18/01/2024 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 udito l'avv. ALESSANDRO FERRARA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Chieti, con decreto pubblicato l'11/11/2022, respingeva l'opposizione proposta da MA AI, cittadino dello stato del Senegal, avverso il decreto prefettizio di espulsione, notificato il 20/9/2022 unitamente al decreto di rigetto della richiesta di concessione del titolo di soggiorno per protezione speciale, presentata al Questore il 15/09/2021. MA AI ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, affidandosi a due motivi di impugnazione. La Prefettura è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria n. 25434/2023 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 25434 del 29/08/2023), questa Corte ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza sulla questione relativa all'espellibilità del cittadino straniero in pendenza del procedimento di impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dal d.l. n. 130 del 2020. All'udienza del 18/01/2024, il ricorrente, che ha depositato memoria difensiva, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. Anche il PM, nella persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 2 lett. b) e 4 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 14, commi 1, 5 bis e 5 ter, d.lgs. cit., dell'art. 19, commi 1.1. e 1.2 stesso d.lgs., oltre che degli art. 5 e 19 ter d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art 360, comma 1 n. 3, c.p.c., non avendo il Giudice di Pace tenuto conto: che, prima dell'espulsione, il ricorrente aveva presentato al Questore domanda di protezione speciale, deducendo che durante la Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 permanenza in Italia aveva dimostrato una buona attitudine al lavoro e che il titolare di un'azienda agricola aveva manifestato per iscritto la disponibilità ad assumerlo, una volta ottenuto il permesso di soggiorno;
che la domanda di permesso di soggiorno era stata respinta, con provvedimento notificato il 20/09/2022 insieme al decreto di espulsione, ma l'atto di diniego era stato impugnato e, in data 07/10/2022, il Tribunale di L'Aquila, con decreto inaudita altera parte, ne aveva sospeso l'efficacia esecutiva (proc. n. 1727/2022 R.G.); che a seguito di ciò, il ricorrente aveva presentato alla Questura la richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno fino alla definizione del procedimento ex art. 19 ter d.lgs. n. 150 del 2011. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., costituito dalla «pendenza del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno a seguito della sospensiva del Tribunale dell'Aquila del decreto questorile di rifiuto del titolo di soggiorno per protezione speciale», in relazione all'art. 13, commi 2 lett. b) e 4 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, all'art. 14, commi 1, 5 bis e 5 ter, d.lgs. cit. e all'art. 19, commi 1.1. e 1.2 stesso d.lgs., oltre che in riferimento all'art. 5 e 19 ter d.lgs. n. 150 del 2011, poiché il Giudice di pace aveva omesso l'esame e la decisione sul fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti ed opportunamente documentato, relativo all'intervenuta impugnazione del provvedimento del Questore di rifiuto della protezione speciale, cui era seguita l'adozione da parte del Tribunale adito il decreto di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva di tale decreto, ai sensi dell'art. 19 ter d.lgs. n. 150 del 2011, ed anche la presentazione alla Questura di Chieti, tramite PEC del 12/10/2022, della richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno fino alla definizione del menzionato giudizio. Il ricorrente ha specificato la censura formulata, affermando che la statuizione del Giudice di Pace doveva ritenersi viziata da motivazione apparente, poiché era stato del tutto eluso l'ambito cognitivo devoluto al Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 giudicante, essendosi il Giudice soffermato su affermazioni del tutto avulse da quanto dedotto e prodotto in giudizio. 2. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante l'intima connessione esistente, e devono essere accolti, per le ragioni di seguito evidenziate. 3. Il ricorrente ha dedotto di avere fatto ingresso in Italia nel 2014 e di avere presentato, nel tempo, per due volte la domanda di protezione internazionale, in entrambi i casi respinta, ricevendo la notifica di un primo decreto di espulsione il 13/07/2020, seguito dall'ordine di lasciare l'Italia entro sette giorni. Lo stesso ricorrente ha ricordato che il decreto di espulsione in questa sede impugnato, notificato il 20/09/2022 insieme alla provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, era stato emesso dal Prefetto di Chieti, ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286 del 1998, ed era fondato sul fatto che il cittadino straniero si era trattenuto sul territorio nazionale, nonostante avesse ricevuto l'ordine di allontanarsi dall'Italia, in esecuzione del precedente decreto di espulsione. Il cittadino straniero ha aggiunto di avere impugnato l'ultimo decreto di espulsione, poiché il Prefetto aveva ritenuto che il cittadino soggiornasse irregolarmente in Italia, mentre invece egli, circa un anno prima che venisse notificato tale decreto di espulsione, aveva presentato al Questore domanda di protezione speciale, facendo valere la propria integrazione lavorativa e, dopo avere ricevuto, in data 20/09/2022, la notifica del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno (notificato insieme al decreto di espulsione in questa sede impugnato), aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 19 ter d.lgs. n. 150 del 2011 contro il menzionato provvedimento di rigetto, ottenendo da parte del Tribunale adito, in data 07/10/2022, la sospensione, con decreto inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (tant'è che, poi, ha anche chiesto il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno nell'attesa della definizione del giudizio). Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 Nonostante tali allegazioni e produzioni (pp.
6-10 e pp. 16-20 del ricorso per cassazione, unitamente alla documentazione ivi richiamata e depositata), il Giudice di merito, dopo avere evidenziato che lo stesso ricorrente aveva dedotto di avere attraversato la frontiera nel lontano 2014 senza essere munito di permesso di soggiorno e di avere, nel tempo, proposto più domande di protezione internazionale, tutte respinte (l'ultima con il decreto notificato il 20/09/2022 unitamente al decreto di espulsione), ha affermato che: «Tale permanenza senza valido titolo di soggiorno non consente al Sig. MA di poter regolarizzare a posteriori la propria permanenza, né di vivere con proventi reddituali leciti, non potendo essere assunto regolarmente da alcun datore di lavoro è, quindi, a divenire soggetto socialmente emarginato in quanto destinatario di proventi illeciti per la propria sopravvivenza sul TN.» Lo stesso giudice ha, poi, escluso ragioni di carattere caritatevoli o umanitarie che potessero impedire l'espulsione del cittadino straniero, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2008/115/CE, poiché il ricorrente non proveniva da una nazione in stato di guerra o in cui correva pericolo di vita, sicché la ritenuta perdurante permanenza in Italia senza giustificato motivo e senza permesso di soggiorno, in violazione delle leggi nazionali che regolano i flussi migratori, giustificava l'espulsione. 4. È pertanto evidente, guardando al secondo motivo di ricorso, che il Giudice di Pace ha statuito sull'opposizione con una motivazione meramente apparente, perché, a fronte delle allegazioni del ricorrente in ordine alla legittima presenza nel territorio italiano e alle vicende, prima amministrative e poi giudiziarie, relative alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, ha apoditticamente affermato che la situazione di irregolarità nel territorio nazionale non era sanabile, escludendo impedimenti all'espulsione sulla base di aspetti del tutto diversi da quelli oggetto di giudizio. 5. Il provvedimento del Giudice di pace è, inoltre, viziato per violazione di legge, sia pure nei termini di seguito evidenziati. Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 Occorre, in proposito, precisare che, quando viene dedotta una violazione di legge, il giudice di legittimità può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda, come definita nelle fasi di merito, o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26991 del 05/10/2021). 6. Si è già ricordato che il ricorrente ha dedotto di avere richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, prima di ricevere la notifica del decreto di espulsione, e di avere impugnato il decreto del Questore che ha respinto tale richiesta, notificato insieme al decreto di espulsione, ottenendo dal tribunale adito un decreto inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. 7. La materia del contendere è regolata dalla disciplina previgente alle disposizioni introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 (cd. “decreto Cutro”). Com'è noto, la forma di protezione complementare, prevista dall'ordinamento italiano, diversa dal rifugio e dalla protezione sussidiaria, ha subito un radicale cambiamento per effetto della riforma recata dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. 132 del 2018, che ha abrogato la protezione umanitaria, fino ad allora prevista in generale dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile anche nello specifico del procedimento di protezione internazionale per il richiamo contenuto nell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008. Successivamente, con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, sono state apportate (tra le altre), rilevanti modifiche, che hanno nuovamente esteso l'ambito applicativo di tale protezione complementare. In particolare: a) è stato parzialmente ripristinato l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, con il richiamo al dovere di rispetto Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 degli obblighi costituzionali o internazionali e non anche dei seri motivi di carattere umanitario;
b) è stato significativamente modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, con ampliamento dell'ambito operativo del comma 1 e con totale riscrittura del comma 1.1., seguiti dall'introduzione del successivo comma 1.2. Il testo dell'art. 19 d.lgs. cit., a seguito delle innovazioni introdotte dal d.l n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - e fino a che non sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 (nella specie applicabile ratione temporis) – assume il seguente tenore: «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Al disposto dell'art. 19, comma 1.2, prima parte, corrisponde quello dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, il quale, sempre nel testo applicabile ratione temporis, dispone quanto segue: «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo.» In un primo tempo, per effetto di una circolare della CNA (Commissione Nazionale per il diritto di Asilo) del 03/11/2020 – durante la vigenza delle innovazioni introdotte dal d.l n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, e prima che intervenissero le modiche al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - le Questure non Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 hanno accettato domande dirette al Questore, espressamente motivate per la sola protezione speciale, perché si riteneva che detta ipotesi ricorresse solo nel caso in cui il Questore, in sede di esame di un'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno “ad altro titolo” ritenesse che sussistessero le condizioni di cui ai commi 1 ed 1.1. dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998. Tale interpretazione ha indotto immediatamente un contenzioso giudiziario, all'esito del quale il 19/07/2021 è intervenuta un'altra Circolare della CNA, che ha riconosciuto l'autonomia del doppio percorso e dunque il diritto del cittadino straniero di presentare direttamente la domanda di protezione speciale al di fuori del procedimento di protezione internazionale. In sintesi, il permesso di soggiorno per protezione speciale, così come delineato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, e prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 20 del 2023 e dalla legge di conversione, può essere ottenuto dal cittadino straniero in esito a due diversi procedimenti. Il primo coincide con quello delineato dall'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 (norma che prevede la possibilità che la Commissione territoriale, pur non riconoscendo i presupposti per il conseguimento della protezione internazionale, accerti l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998, trasmettendo gli atti al Questore, affinché provveda al rilascio del relativo permesso). Il secondo prende le mosse da un'istanza del cittadino straniero, che si rivolge direttamente al Questore per ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, il quale provvede dopo avere acquisito il parere necessario e vincolante della Commissione territoriale, sull'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs. cit. Nella specie si è verificata proprio quest'ultima ipotesi.
8. La rappresentazione dei presupposti per il conseguimento della protezione speciale si sostanzia nell'allegazione della presenza di condizioni di inespellibilità. Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 Tanto si ricava, in maniera inequivocabile, dalla disposizione appena richiamata, laddove ‒ in presenza di legami familiari e dell'inserimento socio-lavorativo dello straniero in Italia ‒ è stabilito che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione». Questa Corte ha osservato che, in tema di protezione internazionale speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale Paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022). La norma individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) 9. In tale quadro, e in più di un'occasione, questa Corte ha ritenuto che, in sede di opposizione a decreto di espulsione, l'art. 19 d.lgs. cit., Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 impone al Giudice di pace di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1 di detto articolo, precisando che, anche ove sia allegato il solo rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, deve tenere conto anche del criterio dell'effettivo inserimento sociale nel nostro Paese (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15843 del 06/06/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8724 del 28/03/2023). Né assume rilievo la circostanza che il decreto di espulsione sia adottato ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per inosservanza di un precedente decreto espulsivo. Come già affermato, con statuizione successive all'ordinanza interlocutoria pronunciata nel presente giudizio, l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, pone un divieto di espulsione che ha valenza di norma protettiva di carattere generale, con la conseguenza che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. cit., il Giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023). 10. Nel caso di specie, la particolarità è data dal fatto che il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il decreto di espulsione, ha fatto valere la propria condizione di inespellibilità, rappresentando di avere richiesto ii rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale prima ancora dell'adozione del decreto di espulsione impugnato, aggiungendo che, poiché tale richiesta non era stata accolta dal Questore, aveva agito contro il rifiuto di rilascio del menzionato permesso di Numero registro generale 27006/2022 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 20075/2024 Data pubblicazione 22/07/2024 soggiorno, ottenendo la sospensione inaudita altera parte del provvedimento di diniego. 11. A prescindere dalla sospensione o meno dell'efficacia del decreto di rigetto del permesso di soggiorno, ciò che conta è che il ricorrente ha rappresentato una condizione di inespellibilità che il giudice dell'opposizione all'espulsione, per i motivi sopra evidenziati, avrebbe dovuto valutare, anche solo ai fini della sospensione del provvedimento impugnato, anche verificando l'esito del procedimento instaurato dal Tribunale. 12. In conclusione il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Chieti, in persona di un diverso magistrato, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Chieti, in persona di un diverso magistrato, anche per statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio 2024. Il Presidente NT TU