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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3550/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Strada Parte_1 Parte_2 del Nobile n. 39 presso lo studio dell'avv. DISANTO FILIPPO che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate in data 20/11/2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 28/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 141 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/3/2000 e il 12/9/2007. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/6/2021.
Con ricorso depositato il 08/02/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivono separati;
DÀ ATTO che la casa coniugale di Bruzolo (TO), Via San Didero n. 2, è abitata dal Sig. Pt_1 che si è onerato e adempie tutt'ora al pagamento dell'intero mutuo residuo, avendo liberato
[...] la Sig.ra dal gravame in passato sostenuto per la metà della quota. La Sig.ra ha Pt_2 Pt_2 trasferito al Sig. la sua quota di proprietà del predetto immobile, pari al 50%. A fronte di tale Pt_1 trasferimento di proprietà la Sig.ra nulla ha più a pretendere dal Sig. in quanto il Pt_2 Pt_1 corrispondente pagamento in denaro si considera già assolto con l'onere che lo stesso in oggi si assume per il pagamento dell'intero mutuo. Il Sig. si onera di ogni spesa relativa all'immobile. Pt_1
La Sig.ra ha trovato una nuova abitazione ed ha comunicato il nuovo indirizzo al Sig. Parte_2
; Parte_1
DISPONE che il minore viva con il padre presso la casa coniugale di Bruzolo (TO) Persona_2
Via San Didero n.
2. Il minore è affidato ad entrambi i genitori pertanto in regime di Persona_2 affidamento congiunto. La figlia maggiorenne, , risiede presso la nuova abitazione Persona_1 insieme alla madre Parte_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé;
DÀ ATTO che i Signori e si onerano di ogni spesa per i figli conviventi pertanto Pt_1 Pt_2 rispettivamente per e per Per_2 Per_1
DÀ ATTO che gli esponenti dichiarano che gli aspetti patrimoniali sono già definiti e che entrambi rinunciano agli alimenti, essendo economicamente indipendenti.
DÀ ATTO che i coniugi hanno adempiuto ad ogni onere con il trasferimento del predetto immobile al Sig. che si è onerato del relativo mutuo e vivono separati in diverse residenze. Pt_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3550/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Strada Parte_1 Parte_2 del Nobile n. 39 presso lo studio dell'avv. DISANTO FILIPPO che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate in data 20/11/2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 28/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 141 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/3/2000 e il 12/9/2007. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/6/2021.
Con ricorso depositato il 08/02/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivono separati;
DÀ ATTO che la casa coniugale di Bruzolo (TO), Via San Didero n. 2, è abitata dal Sig. Pt_1 che si è onerato e adempie tutt'ora al pagamento dell'intero mutuo residuo, avendo liberato
[...] la Sig.ra dal gravame in passato sostenuto per la metà della quota. La Sig.ra ha Pt_2 Pt_2 trasferito al Sig. la sua quota di proprietà del predetto immobile, pari al 50%. A fronte di tale Pt_1 trasferimento di proprietà la Sig.ra nulla ha più a pretendere dal Sig. in quanto il Pt_2 Pt_1 corrispondente pagamento in denaro si considera già assolto con l'onere che lo stesso in oggi si assume per il pagamento dell'intero mutuo. Il Sig. si onera di ogni spesa relativa all'immobile. Pt_1
La Sig.ra ha trovato una nuova abitazione ed ha comunicato il nuovo indirizzo al Sig. Parte_2
; Parte_1
DISPONE che il minore viva con il padre presso la casa coniugale di Bruzolo (TO) Persona_2
Via San Didero n.
2. Il minore è affidato ad entrambi i genitori pertanto in regime di Persona_2 affidamento congiunto. La figlia maggiorenne, , risiede presso la nuova abitazione Persona_1 insieme alla madre Parte_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé;
DÀ ATTO che i Signori e si onerano di ogni spesa per i figli conviventi pertanto Pt_1 Pt_2 rispettivamente per e per Per_2 Per_1
DÀ ATTO che gli esponenti dichiarano che gli aspetti patrimoniali sono già definiti e che entrambi rinunciano agli alimenti, essendo economicamente indipendenti.
DÀ ATTO che i coniugi hanno adempiuto ad ogni onere con il trasferimento del predetto immobile al Sig. che si è onerato del relativo mutuo e vivono separati in diverse residenze. Pt_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.