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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RG 45985/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45985 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] ed Parte_1
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2 nella qualità di eredi di rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Codini ed Persona_1 elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo, n. 190;
- attrici -
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marco Costantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle
Celidonie, n. 25;
- convenuta -
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ed convenivano, dinanzi al Pt_1 Parte_2
Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare aperta la successione legittima del sig.
nato a [...] il [...] e deceduto a Roma in data 5 aprile Persona_1
2012, residente e domiciliato in vita in Roma, Via Fausto Gullo, n. 101, in relazione ai beni di mobili analiticamente indicati, e comunque di tutto quanto verrà acclarato essere di proprietà del de cuius al momento della morte all'esito dell'espletanda istruttoria, previo accertamento della falsificazione delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di trasferimento dei titoli in data 27 marzo
2012; accertare e dichiarare che tutte le somme depositate sul conto corrente n. 0455/39690168 acceso presso la filiale n. 6821 della sita in Roma, Via Franceschini, n. 49, Controparte_2
portante alla data del decesso un saldo creditore di Euro 10.930,24 cointestato tra
[...]
e sono sempre state alimentate dai versamenti del sig. Per_1 Controparte_1 [...]
ed in particolare mediante l'accredito della pensione;
di conseguenza accertare e Per_1
dichiarare che tutte le somme depositate sul conto corrente n. 0455/39690168 erano quantomeno per il 50% di esclusiva proprietà e spettanza di , ordinando di conseguenza alla Persona_1
sig.ra ovvero a chiunque detenga tali somme di consegnarle alle sigg.re CP_1 [...]
ed in solido tra loro quali uniche eredi del sig. accertare e Pt_1 Pt_2 Persona_1 dichiarare l'illegittimità dell'assegno n. 8116479324 del 30.01.2012 firmato esclusivamente dalla sig.ra per euro 15.000,00 tratto sul conto corrente n. 0455/39690168 in quanto CP_1
somma eccedente la quota di con-titolarità della stessa condannando CP_1 [...]
alla restituzione e pagamento della somma di euro 7.500,00 a favore delle sig.re CP_1
ed in solido tra loro oltre rivalutazione ed interessi legali e/o Parte_1 Pt_2
convenzionali al tasso praticato dalla banca sul conto corrente per cui è causa, dal giorno dell'illegittimo prelievo a quello del soddisfo;
accertare e dichiarare la contraffazione delle firme asseritamente apposte dal defunto sugli ordini di trasferimento dei titoli in data Persona_1
27.03.2012 relativamente ai depositi amministrati n. 06821 00020155948/0000 nonché n. 06821
0002851272/0000 sul deposito intestato esclusivamente alla sig.ra , condannando CP_1
a restituire ovvero a pagare alle sigg.re ed in Controparte_1 Parte_1 Pt_2
solido tra loro per intero, ovvero quantomeno per la metà, il valore dei predetti titoli al momento del decesso, oltre rivalutazione ed interessi legali e/o convenzionali ovvero il tasso di rendimento riconosciuto ai titoli oggetto del deposito;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi per cui - all'esito dell'istruttoria - le sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento relativamente ai depositi amministrati n. 06821 00020155948/0000 nonché n. 06821 0002851272/0000 fossero ritenute genuine, allora accertare e dichiarare che il trasferimento ordinato da a Persona_1
favore della sig.ra della metà dei titoli e valori di propria spettanza costituisca una CP_1
donazione e, pertanto, accertarne e dichiararne l'invalidità per vizi di forma;
sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi per cui - all'esito dell'istruttoria - le sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento relativamente ai depositi amministrati n. 06821
00020155948/0000 nonché n. 06821 0002851272/0000 fossero ritenute genuine, allora accertare e dichiarare che il trasferimento ordinato da a favore della sig.ra Persona_1 CP_1
della metà dei titoli e valori di propria spettanza costituisca una donazione e, pertanto, revocare tale donazione per vizi di volontà e per violazione delle norme sulla successione;
accertare e dichiarare l'illegittimità del giroconto di Euro 1.000,00 disposto dal conto cointestato a favore di
e quindi su conto di titolarità esclusiva di quest'ultima in data 27.03.2012, Controparte_1
condannando a restituire ovvero a pagare alle sig.re ed Controparte_1 Parte_1 in solido tra loro quantomeno la metà dell'importo previsto dal giroconto oltre Pt_2
rivalutazione ed interessi legali e/o convenzionali;
accertare e dichiarare la titolarità esclusiva del sig. di tutti i beni mobili analiticamente indicati nel presente atto e dunque Persona_1
ordinare e condannare di conseguenza la sig.ra ovvero a chiunque detenga tali beni CP_1
a consegnarli alle sigg.re ed in solido tra loro quali uniche eredi del sig. Parte_1 Pt_2
; respingere e rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla Persona_1
sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nella presente CP_1 memoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A seguito della rituale notifica del suddetto atto di citazione, si costituiva , Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, in ogni caso, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di costituzione indicando in € 5.455,02 la somma richiesta con la domanda riconvenzionale svolta (somma precisata nella memoria ex art. 183, 6° comma n.1 c.p.c.) che si riportano ritenuta ed accertata la legittimità della sottoscrizione apposta alla richiesta di trasferimento titoli del 27.3.12. dato atto della titolarità in favore della delle somme CP_1
portate sul c/c 0455/396990168 della Intesa San Paolo AG filiale 6821 nonché dei titoli oggetto della richiesta di trasferimento del 27.3.2012. Dato atto che parte attrice ha già provveduto a ritirare il 50% del saldo portato dal c/c 0455/396990168 della intesa San Paolo AG. Filiale 6821.
Dato atto che la convenuta ben poteva liberamente disporre della somma di € 15.000,00 oggetto dello assegno indicato dalla controparte per le motivazioni sopra indicate. Tenuto conto delle somme che la aveva anticipato in favore del Dato atto della inesistenza di CP_1 Per_1
qualsivoglia bene mobile del de cuius o comunque della genericità della richiesta sul punto. RESPINGERE la domanda così come proposta da e con l'atto Parte_2 Parte_1
notificato il 4.7.2013 siccome assolutamente infondata ritenendo il comportamento della convenuta perfettamente legittimo. In via subordinata e qualora non venissero accolte le richieste sopra indicate, ritenuta legittima e genuina la sottoscrizione apposta dal de cuius all'ordine di trasferimento dei titoli del 27.3.2012, ritenuti gli stessi in comunione in ragione del 50% cadauno tra i contitolari, ritenere legittima la donazione del 50% dei titoli stessi eseguita dal de cuius in favore della convenuta, attraverso il negozio di trasferimento dei titoli e, quindi, respingere ogni richiesta così come avanzata;
in accoglimento della avanzata domanda riconvenzionale, condannare e al pagamento della somma di euro 5.455,02 a titolo Parte_2 Parte_1
di rimborso delle spese funerarie sostenute per intero dalla sola oltre agli Controparte_1 interessi dalla data dell'esborso al saldo. Respingere ogni altra richiesta avanzata dalle controparti. Con Vittoria di spese competenze e onorari”.
In sintesi, in data 05.04.2012 si apriva la successione ab intestato di , padre delle Persona_1
odierne attrici, uniche eredi per successione legittima.
Il de cuius, al momento dell'apertura della successione, risultava titolare del conto corrente n.
0455/39690168, acceso presso Banca Intesa San Palo, filiale di Roma n. 6821, cointestato con
, odierna convenuta e convivente more uxorio del con un saldo di Controparte_1 Per_1
€ 10.930,24 e di due depositi amministrati, presso la medesima banca, n.n. 06821/3100/20155948 e
0681/3100/02851272, anch'essi cointestati con la . CP_1
In data 27.03.2012, il de cuius disponeva di tutti i titoli di propria spettanza depositati presso i suddetti depositi amministrati, in favore di altro deposito amministrato, intestato in via esclusiva alla convenuta;
dal conto corrente cointestato sopra citato venivano, inoltre, disposti un giroconto in favore di per € 1.000,00 e un assegno del 30.01.2012, intestato a Controparte_1 Controparte_3 di € 15.000,00, a firma . CP_1
Le suddette movimentazioni di denaro e valori patrimoniali venivano contestate dalle odierne attrici, relativamente all'asserita apocrifia delle firme riportate sui documenti di trasferimento dei titoli, tenuto, altresì, conto della circostanza che il de cuius, dal 22.03.2012 al 05.04.2012, data del decesso, si trovava ricoverato presso una struttura ospedaliera, in precarie condizioni di salute.
e introducevano, quindi, il presente giudizio al fine di sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare l'illegittimità delle dette movimentazioni e il conseguente riconoscimento, in capo alle stesse, di almeno il 50% degli importi in oggetto, oltre alla restituzione delle somme di cui il de cuius era titolare, almeno nella misura del 50%, relativamente al conto corrente cointestato sopra citato, asseritamente alimentato dal solo de cuius, deducendo, altresì, la nullità della donazione dei titoli, per difetto di forma e chiedendo, infine, la restituzione di alcuni beni mobili posseduti dalla convenuta e asseritamente appartenenti al de cuius.
La convenuta, , contestava tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo la natura Controparte_1
liberale del suddetto trasferimento di titoli e l'impiego delle altre somme contestate per spese comuni della coppia, chiedendo, inoltre, in via riconvenzionale, il pagamento da parte delle attrici della somma di € 5.455,02 a titolo di rimborso spese funerarie sostenute, per intero, dalla medesima
. CP_1
In via istruttoria, venivano ammessi, dal precedente giudicante, gli interrogatori formali delle parti, una C.T.U. grafologica, al fine di accertare l'autenticità o l'apocrifia delle firme apposte in calce ai moduli bancari di trasferimento dei titoli del 27.03.2012 e una C.T.U. contabile, al fine di verificare l'utilizzazione del c/c n. 0455/39690168 e, in particolare, se la , nei dieci anni precedenti CP_1
alla morte del de cuius, avesse disposto del conto corrente oltre la misura del 50%, ricostruendo, altresì, l'asse ereditario, sulla base della doppia ipotesi, relativamente al trasferimento degli anzidetti titoli.
A tal fine, venivano nominati, per la C.T.U. grafologica, la Dott.ssa che depositava Persona_2
la propria perizia in data 09.06.2016 e il Dott. per la C.T.U. contabile, depositata in Persona_3
data 06.11.2018.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, preliminarmente, va rilevato come le domande spiegate da parte attrice abbiano natura di azione di ripetizione d'indebito: a tal fine, veniva ricostruito l'asse ereditario, con l'ausilio dell'espletata C.T.U. contabile, al fine di verificare la sussistenza di un diritto di credito in favore delle eredi in ordine alle somme di denaro e ai valori patrimoniali rivendicati, in quanto Per_1
appartenenti al patrimonio ereditario del de cuius.
In primo luogo, in ordine alla domanda di restituzione del valore dei titoli detenuti nei depositi amministrati, si osserva, all'esito dell'espletata C.T.U. grafologica disposta sulle firme apposte ai moduli di disposizione dei detti titoli – le cui conclusioni si ritengono esaustive, congruamente motivate e, pertanto, condivise da questo giudicante – che le firme apposte sul modulo di trasferimento dal d.a. n. 00002851272/0000 (“Mod.A) sono risultate apocrife, mentre, quelle di cui al modulo di trasferimento titoli dal d.a. n. 00020155948/0000 (“Mod B”) sono risultate autografe.
Accertata, quindi, l'invalidità del trasferimento di cui al “Mod. A” con firma apocrifa e l'autenticità della sottoscrizione dell'atto di trasferimento di cui al “Mod. B”, va rilevato che, in riferimento a quest'ultimo, essendo il modulo bancario un atto causalmente neutro e considerate, altresì, le allegazioni e deduzioni di entrambe le parti in causa, il medesimo trasferimento, costituisce una donazione diretta da parte del de cuius, in favore della e di cui deve, quindi, dichiararsi la CP_1
nullità per mancanza della forma richiesta dalla legge, in particolare, dagli artt. 782 c.c. e 48, L. n.
89 del 1913 (c.d. Legge Notarile).
Peraltro, per completezza, va segnalato che, quand'anche le sottoscrizioni apposte al “Mod. A” fossero risultate autentiche, l'effetto prodotto sarebbe stato il medesimo sopra descritto in relazione al “Mod. B”, mancando, anche per il primo, la richiesta forma di legge per l'atto di donazione
(l'atto pubblico).
Conseguentemente, deve ritenersi che il 50% del valore dei titoli di entrambi i depositi, corrispondente a complessivi € 34.811,78, deve essere considerato quale componente attiva del patrimonio ereditario, in quanto, seppur per ragioni diverse, come sopra esposto, i relativi atti di disposizione devono essere dichiarati invalidi.
In secondo luogo, quanto alle movimentazioni censurate dalle attrici, relative al conto corrente cointestato tra il de cuius e la convenuta, in riferimento, in particolare, all'assegno di € 15.000,00 n.
8116479324, del 30.01.2012, intestato a , a firma e al giroconto di Controparte_3 CP_1
€ 1.000,00, in favore della medesima , va rilevato, che quest'ultima non forniva elementi CP_1
di prova utili a dimostrare l'impiego delle somme per necessità comuni della coppia, ovvero, per spese fatte per conto e nell'esclusivo interesse del limitandosi ad allegare genericamente che Per_1
l'utilizzo delle dette somme rientrava nella propria facoltà di disposizione relativa al 50% del conto corrente in quanto cointestataria.
Bisogna, quindi, tener conto della ricostruzione storica delle operazioni inerenti al conto corrente in oggetto, nei dieci anni precedenti l'apertura della successione come risultante dalla C.T.U. Per_1
contabile redatta dal Dott. , le cui conclusioni, tratte a seguito di analitica ed esaustiva Per_3
disamina delle movimentazioni di conto, sono da ritenersi condivisibili in quanto congruamente motivate. Orbene, dalle risultanze della detta C.T.U., considerato il quesito posto al consulente nominato, sulla base della doppia ipotesi della validità o meno dei trasferimenti dei titoli di cui sopra, se ne ricava: 1) che la , nei dieci anni precedenti l'apertura della successione aveva CP_1 Per_1
disposto delle somme depositate nel conto corrente cointestato in esame, in misura eccedente rispetto al 50% di propria spettanza e, precisamente, per un ammontare complessivo di € 42.910,50;
2) che l'asse ereditario del per il caso di non validità del trasferimento dei titoli effettuato il Per_1
27.03.2012, come nel caso di specie, è pari a complessivi € 83.147,41, comprensivo delle dette somme utilizzate dalla in misura eccedente il 50% delle disponibilità di conto corrente, CP_1 oltre al 50% del valore dei detti titoli, pari a € 34.811,78 e del saldo del conto medesimo pari a
€ 5.465,12.
Invero, così come esaustivamente rappresentato nella consulenza tecnica d'ufficio e specificato a pag. 31, “in conclusione, la somma di € 42.910,50, rappresenta la disponibilità utilizzata dalla
ma di proprietà del Sig. e, pertanto, rientrerebbe nell'attivo ereditario”, CP_1 Persona_1
considerato, inoltre, quanto evidenziato dalla medesima C.T.U. a pag. 33 delle note critiche, ovvero che: “E' chiaro che non è possibile stabilire, come anche riconosciuto dallo stesso legale, a quale tipologia di spesa dette somme erano state destinate e quindi se nell'interesse esclusivo o congiunto anche del Sig. . Per_1
Considerata, altresì, la mancanza di elementi di prova sufficienti ai fini del superamento della presunzione di contitolarità al 50% del conto corrente cointestato e ritenute del tutto generiche le allegazioni, di parte convenuta, in ordine alle spese asseritamente sostenute nell'esclusivo interesse del che ometteva di quantificare specificamente in atti, ad eccezione delle spese funerarie di Per_1
cui si tratterà nel prosieguo, la medesima deve essere condannata al pagamento di € 83.147,41, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore delle Sig.re in quanto Per_1 indebitamente sottratti all'asse ereditario di . Persona_1
Quanto, infine, alla domanda attorea di restituzione dei beni mobili, relativamente alla quale non veniva ammessa la richiesta prova per testi, data la genericità nell'indicazione dei mobili e, comunque, non essendo volta a provare la fonte dell'acquisto degli stessi da parte del de cuius, va rilevato che, non risultando aliunde la prova dell'acquisto da parte di quest'ultimo e, quindi, dell'appartenenza dei mobili indicati all'asse ereditario, la domanda in oggetto non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere respinta, in quanto infondata.
Risulta, invece, fondata la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, in ordine alla ripetizione delle spese funerarie, pari a complessivi € 5.455,02, sostenute per intero dalla medesima e di cui la stessa versava in atti le relative fatture e ulteriore documentazione probatoria;
rilevandosi la genericità delle contestazioni addotte dalle attrici sul punto, la domanda deve essere accolta, dovendosi porre, le spese funerarie in esame, a carico delle eredi legittime pro quota, in virtù del disposto di cui all'art. 752 c.c.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2°, c.p.c. – considerato l'esito complessivo della lite e la parziale reciproca soccombenza delle parti – per la compensazione integrale delle spese di lite, con oneri di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, per le ragioni indicate in parte motiva:
- dichiara aperta la successione legittima del sig. nato a [...] il 20 Persona_1
settembre 1934 e deceduto in Roma in data 5 aprile 2012;
- dichiara la nullità del trasferimento dei titoli, effettuato in data 27.03.2012, dai depositi amministrati n.n. 00002851272/0000 e 00020155948/0000, presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Roma, n. 6821, cointestati a e in favore del Persona_1 Controparte_1
deposito amministrato n. 00003959067/00000, presso la medesima banca, di titolarità di
[...]
per le ragioni rispettivamente indicate in parte motiva;
CP_1
- condanna al pagamento, in favore di ed Controparte_1 Parte_1
in solido dal lato attivo, della somma complessiva pari ad € 83.147,41, oltre Parte_2 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna ed in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
per le ragioni indicate in parte motiva, della somma complessiva pari ad Controparte_1
€ 5.455,02, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- spese compensate, con oneri di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.
Roma, 13/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45985 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] ed Parte_1
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2 nella qualità di eredi di rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Codini ed Persona_1 elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo, n. 190;
- attrici -
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marco Costantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle
Celidonie, n. 25;
- convenuta -
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ed convenivano, dinanzi al Pt_1 Parte_2
Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare aperta la successione legittima del sig.
nato a [...] il [...] e deceduto a Roma in data 5 aprile Persona_1
2012, residente e domiciliato in vita in Roma, Via Fausto Gullo, n. 101, in relazione ai beni di mobili analiticamente indicati, e comunque di tutto quanto verrà acclarato essere di proprietà del de cuius al momento della morte all'esito dell'espletanda istruttoria, previo accertamento della falsificazione delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di trasferimento dei titoli in data 27 marzo
2012; accertare e dichiarare che tutte le somme depositate sul conto corrente n. 0455/39690168 acceso presso la filiale n. 6821 della sita in Roma, Via Franceschini, n. 49, Controparte_2
portante alla data del decesso un saldo creditore di Euro 10.930,24 cointestato tra
[...]
e sono sempre state alimentate dai versamenti del sig. Per_1 Controparte_1 [...]
ed in particolare mediante l'accredito della pensione;
di conseguenza accertare e Per_1
dichiarare che tutte le somme depositate sul conto corrente n. 0455/39690168 erano quantomeno per il 50% di esclusiva proprietà e spettanza di , ordinando di conseguenza alla Persona_1
sig.ra ovvero a chiunque detenga tali somme di consegnarle alle sigg.re CP_1 [...]
ed in solido tra loro quali uniche eredi del sig. accertare e Pt_1 Pt_2 Persona_1 dichiarare l'illegittimità dell'assegno n. 8116479324 del 30.01.2012 firmato esclusivamente dalla sig.ra per euro 15.000,00 tratto sul conto corrente n. 0455/39690168 in quanto CP_1
somma eccedente la quota di con-titolarità della stessa condannando CP_1 [...]
alla restituzione e pagamento della somma di euro 7.500,00 a favore delle sig.re CP_1
ed in solido tra loro oltre rivalutazione ed interessi legali e/o Parte_1 Pt_2
convenzionali al tasso praticato dalla banca sul conto corrente per cui è causa, dal giorno dell'illegittimo prelievo a quello del soddisfo;
accertare e dichiarare la contraffazione delle firme asseritamente apposte dal defunto sugli ordini di trasferimento dei titoli in data Persona_1
27.03.2012 relativamente ai depositi amministrati n. 06821 00020155948/0000 nonché n. 06821
0002851272/0000 sul deposito intestato esclusivamente alla sig.ra , condannando CP_1
a restituire ovvero a pagare alle sigg.re ed in Controparte_1 Parte_1 Pt_2
solido tra loro per intero, ovvero quantomeno per la metà, il valore dei predetti titoli al momento del decesso, oltre rivalutazione ed interessi legali e/o convenzionali ovvero il tasso di rendimento riconosciuto ai titoli oggetto del deposito;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi per cui - all'esito dell'istruttoria - le sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento relativamente ai depositi amministrati n. 06821 00020155948/0000 nonché n. 06821 0002851272/0000 fossero ritenute genuine, allora accertare e dichiarare che il trasferimento ordinato da a Persona_1
favore della sig.ra della metà dei titoli e valori di propria spettanza costituisca una CP_1
donazione e, pertanto, accertarne e dichiararne l'invalidità per vizi di forma;
sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi per cui - all'esito dell'istruttoria - le sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento relativamente ai depositi amministrati n. 06821
00020155948/0000 nonché n. 06821 0002851272/0000 fossero ritenute genuine, allora accertare e dichiarare che il trasferimento ordinato da a favore della sig.ra Persona_1 CP_1
della metà dei titoli e valori di propria spettanza costituisca una donazione e, pertanto, revocare tale donazione per vizi di volontà e per violazione delle norme sulla successione;
accertare e dichiarare l'illegittimità del giroconto di Euro 1.000,00 disposto dal conto cointestato a favore di
e quindi su conto di titolarità esclusiva di quest'ultima in data 27.03.2012, Controparte_1
condannando a restituire ovvero a pagare alle sig.re ed Controparte_1 Parte_1 in solido tra loro quantomeno la metà dell'importo previsto dal giroconto oltre Pt_2
rivalutazione ed interessi legali e/o convenzionali;
accertare e dichiarare la titolarità esclusiva del sig. di tutti i beni mobili analiticamente indicati nel presente atto e dunque Persona_1
ordinare e condannare di conseguenza la sig.ra ovvero a chiunque detenga tali beni CP_1
a consegnarli alle sigg.re ed in solido tra loro quali uniche eredi del sig. Parte_1 Pt_2
; respingere e rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla Persona_1
sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nella presente CP_1 memoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A seguito della rituale notifica del suddetto atto di citazione, si costituiva , Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, in ogni caso, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di costituzione indicando in € 5.455,02 la somma richiesta con la domanda riconvenzionale svolta (somma precisata nella memoria ex art. 183, 6° comma n.1 c.p.c.) che si riportano ritenuta ed accertata la legittimità della sottoscrizione apposta alla richiesta di trasferimento titoli del 27.3.12. dato atto della titolarità in favore della delle somme CP_1
portate sul c/c 0455/396990168 della Intesa San Paolo AG filiale 6821 nonché dei titoli oggetto della richiesta di trasferimento del 27.3.2012. Dato atto che parte attrice ha già provveduto a ritirare il 50% del saldo portato dal c/c 0455/396990168 della intesa San Paolo AG. Filiale 6821.
Dato atto che la convenuta ben poteva liberamente disporre della somma di € 15.000,00 oggetto dello assegno indicato dalla controparte per le motivazioni sopra indicate. Tenuto conto delle somme che la aveva anticipato in favore del Dato atto della inesistenza di CP_1 Per_1
qualsivoglia bene mobile del de cuius o comunque della genericità della richiesta sul punto. RESPINGERE la domanda così come proposta da e con l'atto Parte_2 Parte_1
notificato il 4.7.2013 siccome assolutamente infondata ritenendo il comportamento della convenuta perfettamente legittimo. In via subordinata e qualora non venissero accolte le richieste sopra indicate, ritenuta legittima e genuina la sottoscrizione apposta dal de cuius all'ordine di trasferimento dei titoli del 27.3.2012, ritenuti gli stessi in comunione in ragione del 50% cadauno tra i contitolari, ritenere legittima la donazione del 50% dei titoli stessi eseguita dal de cuius in favore della convenuta, attraverso il negozio di trasferimento dei titoli e, quindi, respingere ogni richiesta così come avanzata;
in accoglimento della avanzata domanda riconvenzionale, condannare e al pagamento della somma di euro 5.455,02 a titolo Parte_2 Parte_1
di rimborso delle spese funerarie sostenute per intero dalla sola oltre agli Controparte_1 interessi dalla data dell'esborso al saldo. Respingere ogni altra richiesta avanzata dalle controparti. Con Vittoria di spese competenze e onorari”.
In sintesi, in data 05.04.2012 si apriva la successione ab intestato di , padre delle Persona_1
odierne attrici, uniche eredi per successione legittima.
Il de cuius, al momento dell'apertura della successione, risultava titolare del conto corrente n.
0455/39690168, acceso presso Banca Intesa San Palo, filiale di Roma n. 6821, cointestato con
, odierna convenuta e convivente more uxorio del con un saldo di Controparte_1 Per_1
€ 10.930,24 e di due depositi amministrati, presso la medesima banca, n.n. 06821/3100/20155948 e
0681/3100/02851272, anch'essi cointestati con la . CP_1
In data 27.03.2012, il de cuius disponeva di tutti i titoli di propria spettanza depositati presso i suddetti depositi amministrati, in favore di altro deposito amministrato, intestato in via esclusiva alla convenuta;
dal conto corrente cointestato sopra citato venivano, inoltre, disposti un giroconto in favore di per € 1.000,00 e un assegno del 30.01.2012, intestato a Controparte_1 Controparte_3 di € 15.000,00, a firma . CP_1
Le suddette movimentazioni di denaro e valori patrimoniali venivano contestate dalle odierne attrici, relativamente all'asserita apocrifia delle firme riportate sui documenti di trasferimento dei titoli, tenuto, altresì, conto della circostanza che il de cuius, dal 22.03.2012 al 05.04.2012, data del decesso, si trovava ricoverato presso una struttura ospedaliera, in precarie condizioni di salute.
e introducevano, quindi, il presente giudizio al fine di sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare l'illegittimità delle dette movimentazioni e il conseguente riconoscimento, in capo alle stesse, di almeno il 50% degli importi in oggetto, oltre alla restituzione delle somme di cui il de cuius era titolare, almeno nella misura del 50%, relativamente al conto corrente cointestato sopra citato, asseritamente alimentato dal solo de cuius, deducendo, altresì, la nullità della donazione dei titoli, per difetto di forma e chiedendo, infine, la restituzione di alcuni beni mobili posseduti dalla convenuta e asseritamente appartenenti al de cuius.
La convenuta, , contestava tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo la natura Controparte_1
liberale del suddetto trasferimento di titoli e l'impiego delle altre somme contestate per spese comuni della coppia, chiedendo, inoltre, in via riconvenzionale, il pagamento da parte delle attrici della somma di € 5.455,02 a titolo di rimborso spese funerarie sostenute, per intero, dalla medesima
. CP_1
In via istruttoria, venivano ammessi, dal precedente giudicante, gli interrogatori formali delle parti, una C.T.U. grafologica, al fine di accertare l'autenticità o l'apocrifia delle firme apposte in calce ai moduli bancari di trasferimento dei titoli del 27.03.2012 e una C.T.U. contabile, al fine di verificare l'utilizzazione del c/c n. 0455/39690168 e, in particolare, se la , nei dieci anni precedenti CP_1
alla morte del de cuius, avesse disposto del conto corrente oltre la misura del 50%, ricostruendo, altresì, l'asse ereditario, sulla base della doppia ipotesi, relativamente al trasferimento degli anzidetti titoli.
A tal fine, venivano nominati, per la C.T.U. grafologica, la Dott.ssa che depositava Persona_2
la propria perizia in data 09.06.2016 e il Dott. per la C.T.U. contabile, depositata in Persona_3
data 06.11.2018.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, preliminarmente, va rilevato come le domande spiegate da parte attrice abbiano natura di azione di ripetizione d'indebito: a tal fine, veniva ricostruito l'asse ereditario, con l'ausilio dell'espletata C.T.U. contabile, al fine di verificare la sussistenza di un diritto di credito in favore delle eredi in ordine alle somme di denaro e ai valori patrimoniali rivendicati, in quanto Per_1
appartenenti al patrimonio ereditario del de cuius.
In primo luogo, in ordine alla domanda di restituzione del valore dei titoli detenuti nei depositi amministrati, si osserva, all'esito dell'espletata C.T.U. grafologica disposta sulle firme apposte ai moduli di disposizione dei detti titoli – le cui conclusioni si ritengono esaustive, congruamente motivate e, pertanto, condivise da questo giudicante – che le firme apposte sul modulo di trasferimento dal d.a. n. 00002851272/0000 (“Mod.A) sono risultate apocrife, mentre, quelle di cui al modulo di trasferimento titoli dal d.a. n. 00020155948/0000 (“Mod B”) sono risultate autografe.
Accertata, quindi, l'invalidità del trasferimento di cui al “Mod. A” con firma apocrifa e l'autenticità della sottoscrizione dell'atto di trasferimento di cui al “Mod. B”, va rilevato che, in riferimento a quest'ultimo, essendo il modulo bancario un atto causalmente neutro e considerate, altresì, le allegazioni e deduzioni di entrambe le parti in causa, il medesimo trasferimento, costituisce una donazione diretta da parte del de cuius, in favore della e di cui deve, quindi, dichiararsi la CP_1
nullità per mancanza della forma richiesta dalla legge, in particolare, dagli artt. 782 c.c. e 48, L. n.
89 del 1913 (c.d. Legge Notarile).
Peraltro, per completezza, va segnalato che, quand'anche le sottoscrizioni apposte al “Mod. A” fossero risultate autentiche, l'effetto prodotto sarebbe stato il medesimo sopra descritto in relazione al “Mod. B”, mancando, anche per il primo, la richiesta forma di legge per l'atto di donazione
(l'atto pubblico).
Conseguentemente, deve ritenersi che il 50% del valore dei titoli di entrambi i depositi, corrispondente a complessivi € 34.811,78, deve essere considerato quale componente attiva del patrimonio ereditario, in quanto, seppur per ragioni diverse, come sopra esposto, i relativi atti di disposizione devono essere dichiarati invalidi.
In secondo luogo, quanto alle movimentazioni censurate dalle attrici, relative al conto corrente cointestato tra il de cuius e la convenuta, in riferimento, in particolare, all'assegno di € 15.000,00 n.
8116479324, del 30.01.2012, intestato a , a firma e al giroconto di Controparte_3 CP_1
€ 1.000,00, in favore della medesima , va rilevato, che quest'ultima non forniva elementi CP_1
di prova utili a dimostrare l'impiego delle somme per necessità comuni della coppia, ovvero, per spese fatte per conto e nell'esclusivo interesse del limitandosi ad allegare genericamente che Per_1
l'utilizzo delle dette somme rientrava nella propria facoltà di disposizione relativa al 50% del conto corrente in quanto cointestataria.
Bisogna, quindi, tener conto della ricostruzione storica delle operazioni inerenti al conto corrente in oggetto, nei dieci anni precedenti l'apertura della successione come risultante dalla C.T.U. Per_1
contabile redatta dal Dott. , le cui conclusioni, tratte a seguito di analitica ed esaustiva Per_3
disamina delle movimentazioni di conto, sono da ritenersi condivisibili in quanto congruamente motivate. Orbene, dalle risultanze della detta C.T.U., considerato il quesito posto al consulente nominato, sulla base della doppia ipotesi della validità o meno dei trasferimenti dei titoli di cui sopra, se ne ricava: 1) che la , nei dieci anni precedenti l'apertura della successione aveva CP_1 Per_1
disposto delle somme depositate nel conto corrente cointestato in esame, in misura eccedente rispetto al 50% di propria spettanza e, precisamente, per un ammontare complessivo di € 42.910,50;
2) che l'asse ereditario del per il caso di non validità del trasferimento dei titoli effettuato il Per_1
27.03.2012, come nel caso di specie, è pari a complessivi € 83.147,41, comprensivo delle dette somme utilizzate dalla in misura eccedente il 50% delle disponibilità di conto corrente, CP_1 oltre al 50% del valore dei detti titoli, pari a € 34.811,78 e del saldo del conto medesimo pari a
€ 5.465,12.
Invero, così come esaustivamente rappresentato nella consulenza tecnica d'ufficio e specificato a pag. 31, “in conclusione, la somma di € 42.910,50, rappresenta la disponibilità utilizzata dalla
ma di proprietà del Sig. e, pertanto, rientrerebbe nell'attivo ereditario”, CP_1 Persona_1
considerato, inoltre, quanto evidenziato dalla medesima C.T.U. a pag. 33 delle note critiche, ovvero che: “E' chiaro che non è possibile stabilire, come anche riconosciuto dallo stesso legale, a quale tipologia di spesa dette somme erano state destinate e quindi se nell'interesse esclusivo o congiunto anche del Sig. . Per_1
Considerata, altresì, la mancanza di elementi di prova sufficienti ai fini del superamento della presunzione di contitolarità al 50% del conto corrente cointestato e ritenute del tutto generiche le allegazioni, di parte convenuta, in ordine alle spese asseritamente sostenute nell'esclusivo interesse del che ometteva di quantificare specificamente in atti, ad eccezione delle spese funerarie di Per_1
cui si tratterà nel prosieguo, la medesima deve essere condannata al pagamento di € 83.147,41, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore delle Sig.re in quanto Per_1 indebitamente sottratti all'asse ereditario di . Persona_1
Quanto, infine, alla domanda attorea di restituzione dei beni mobili, relativamente alla quale non veniva ammessa la richiesta prova per testi, data la genericità nell'indicazione dei mobili e, comunque, non essendo volta a provare la fonte dell'acquisto degli stessi da parte del de cuius, va rilevato che, non risultando aliunde la prova dell'acquisto da parte di quest'ultimo e, quindi, dell'appartenenza dei mobili indicati all'asse ereditario, la domanda in oggetto non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere respinta, in quanto infondata.
Risulta, invece, fondata la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, in ordine alla ripetizione delle spese funerarie, pari a complessivi € 5.455,02, sostenute per intero dalla medesima e di cui la stessa versava in atti le relative fatture e ulteriore documentazione probatoria;
rilevandosi la genericità delle contestazioni addotte dalle attrici sul punto, la domanda deve essere accolta, dovendosi porre, le spese funerarie in esame, a carico delle eredi legittime pro quota, in virtù del disposto di cui all'art. 752 c.c.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2°, c.p.c. – considerato l'esito complessivo della lite e la parziale reciproca soccombenza delle parti – per la compensazione integrale delle spese di lite, con oneri di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, per le ragioni indicate in parte motiva:
- dichiara aperta la successione legittima del sig. nato a [...] il 20 Persona_1
settembre 1934 e deceduto in Roma in data 5 aprile 2012;
- dichiara la nullità del trasferimento dei titoli, effettuato in data 27.03.2012, dai depositi amministrati n.n. 00002851272/0000 e 00020155948/0000, presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Roma, n. 6821, cointestati a e in favore del Persona_1 Controparte_1
deposito amministrato n. 00003959067/00000, presso la medesima banca, di titolarità di
[...]
per le ragioni rispettivamente indicate in parte motiva;
CP_1
- condanna al pagamento, in favore di ed Controparte_1 Parte_1
in solido dal lato attivo, della somma complessiva pari ad € 83.147,41, oltre Parte_2 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna ed in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
per le ragioni indicate in parte motiva, della somma complessiva pari ad Controparte_1
€ 5.455,02, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- spese compensate, con oneri di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.
Roma, 13/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.