CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1384/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 677589 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Dragone si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, chiamata all'eredità della defunta madre Nominativo_1 , deceduta il 26.2.2016, adiva questa Corte ed impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 677589/2025, notificatale in data 19.9.2025 da Soget-Dogre, Concessionarie per la riscossione dei tributi del Comune di Taranto, avente ad oggetto Tari, annualità dal 2016 al 2021, invocandone l'annullamento, in via preliminare per omessa notifica degli avvisi di accertamento relativi. Costituitosi il contraddittorio nei confronti delle Concessionarie, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuno degli avvisi di accertamento relativi alle annualità in oggetto è stato prodotto in giudizio, per lo meno nei termini consentiti. Con la specificazione, ormai solo accademica, che si trattava di avvisi che andavano comunque notificati direttamente alla persona ed all'indirizzo del chiamato all'eredità
e non presso l'ultima residenza del de cuius, non essendo qui applicabili né l'art. 65 del dpr 600/1973, perché riguardante le imposte dirette, né l'art. 477 cpc, perché riguardante gli atti di una espropriazione avviata sulla base di un titolo esecutivo formatosi, nella fattispecie invece mancante, proprio a causa della omessa notifica in fase di accertamento. Pertanto, la comunicazione impugnata, in quanto contenente un'intimazione a pagare illegittima, perché fondata un titolo inefficace, va annullata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Taranto, cui incombeva l'onere di documentare la rituale notifica dei titoli impositivi, essendo invece le Concessionarie mere esecutrici. La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese, nella misura del 50%. Pertanto, il Comune di Taranto va condannato al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 350,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., da distrarsi in favore del difensore, avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la comunicazione di coobbligazione in solido impugnata. Spese come in motivazione. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1384/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 677589 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Dragone si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, chiamata all'eredità della defunta madre Nominativo_1 , deceduta il 26.2.2016, adiva questa Corte ed impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 677589/2025, notificatale in data 19.9.2025 da Soget-Dogre, Concessionarie per la riscossione dei tributi del Comune di Taranto, avente ad oggetto Tari, annualità dal 2016 al 2021, invocandone l'annullamento, in via preliminare per omessa notifica degli avvisi di accertamento relativi. Costituitosi il contraddittorio nei confronti delle Concessionarie, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuno degli avvisi di accertamento relativi alle annualità in oggetto è stato prodotto in giudizio, per lo meno nei termini consentiti. Con la specificazione, ormai solo accademica, che si trattava di avvisi che andavano comunque notificati direttamente alla persona ed all'indirizzo del chiamato all'eredità
e non presso l'ultima residenza del de cuius, non essendo qui applicabili né l'art. 65 del dpr 600/1973, perché riguardante le imposte dirette, né l'art. 477 cpc, perché riguardante gli atti di una espropriazione avviata sulla base di un titolo esecutivo formatosi, nella fattispecie invece mancante, proprio a causa della omessa notifica in fase di accertamento. Pertanto, la comunicazione impugnata, in quanto contenente un'intimazione a pagare illegittima, perché fondata un titolo inefficace, va annullata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Taranto, cui incombeva l'onere di documentare la rituale notifica dei titoli impositivi, essendo invece le Concessionarie mere esecutrici. La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese, nella misura del 50%. Pertanto, il Comune di Taranto va condannato al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 350,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., da distrarsi in favore del difensore, avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la comunicazione di coobbligazione in solido impugnata. Spese come in motivazione. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore