CA
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/08/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 250/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/01/2025 e promossa in questo grado
Da in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_1
legale in Milano, (c.f. e p.i. ), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, P.IVA_1 presso lo Studio dell'Avv. Delia Perricone, rappresentata e difesa dall'Avv. Tito
Monterosso giusta procura generale alle liti in atti;
APPELLANTE
Contro in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede Controparte_1
in Niscemi (CL), (c.f. e p.i. ); nato a [...] P.IVA_2 Parte_2
(CT), il 23 maggio 1992 (C.F.: ) nella qualità di fideiussore;
CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3 [...]
) nella qualità di fideiussore;
, nato a [...] C.F._2 Parte_4
(CL), il 9 agosto 1955 (C.F.: nella qualità di fideiussore, tutti CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Gela presso lo studio dell'Avv. S. Maugeri ed E. Trovato, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATI
Conclusioni delle parti: All'udienza del 30.01.2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( : “1) Revocare, annullare o con Parte_1 qualunque altra forma, dichiarare nulla l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Gela n.392/2021 del 26/08/201, notificata il 28/08/2021.
2) In accoglimento del proposto appello ed a modifica della impugnata sentenza, respingere, comunque, tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della CP_2
appellante, perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, ed, in riforma della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che è erroneo il saldo contabile rideterminato in funzione dell'accoglimento della “eccezione ex art.1815, co.2, c.c., (…) nella somma di €.19.554,865 a debito del correntista, a fronte del saldo di € 60.632,04 risultante dall'ultimo estratto conto in atti alla data del 04.08.2015 di estinzione del rapporto, previa eliminazione di tutti gli addebiti effettuati dalla banca in violazione della citata disciplina in materia di usura, quantificati dal c.t.u. nella somma di €.41.077,18 come da calcoli analitici riportati nella relazione peritale”, per l'effetto, verificato il TEG nel rispetto dei criteri di rilevazione della Banca d'Italia, rideterminare il nuovo saldo finale del conto corretto.
3) In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, per i motivi spiegati ed i criteri sopra indicati in modo specifico al punto IV), disporre la rinnovazione della CTU contabile, e così conferire il mandato:
- procedere al ricalcolo con i criteri sopra indicati con il presente atto e le condizioni economiche applicate dalla nel corso del rapporto, con il tasso debitore ultralegale CP_2
previsto convenzionalmente e/o applicato, delle altre condizioni economiche convenzionalmente previste e/o applicate, della capitalizzazione reciproca degli interessi, spese commissioni contabilizzate e capitalizzate trimestralmente;
- esclusa la ipotesi di
4) Sempre in riforma dell'impugnata sentenza definitiva, in ogni caso, revocare ed annullare la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ponendole a carico degli appellati, e così anche le spese di CTU dovranno essere poste interamente a carico degli appellati.
5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello”.
( ed altri): “Gli odierni appellati pertanto chiedono che la Ecc.ma Corte adita CP_1
disponga il richiamo del CTU affinché lo stesso risponda al quesito in merito al calcolo del tasso effettivo ai fini della soglia usura contenuto nell'Ordinanza del 23 maggio 2023, ovvero, come ha espressamente richiesto l'Ecc.ma Corte adita, <<assumendo, alternativamente, quale base di calcolo sia il fido fatto € 75.000,00 rilevato dal 30 maggio 2011 al giorno 1 agosto 2013, l'affidamento contrattuale 55.000,00 accordato con l'apertura credito del 2013>>, quesito, questo, rispetto al quale il CTU non ha fornito alcuna risposta.
In via assolutamente subordinata e senza recesso alcuno dalla superiore richiesta di richiamo del CTU e nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della stessa gli odierni appellati precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 gennaio 2022 che devono intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 del codice di procedura civile per avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 20.04.1015 la debitrice principale, CP_1 Parte_3
e , fideiussori, evocavano in giudizio la dinanzi al
[...] Parte_2 Parte_1
Tribunale di Gela.
Premettevano che la intratteneva con la convenuta il rapporto di conto corrente CP_1
contrassegnato dal n° 000101253713 il quale, alla data del 31/03/2015, riportava un saldo di € 57.278,15 a debito della correntista.
Sennonché, a seguito di approfondite verifiche, i debitori avevano riscontrato diverse anomalie nella determinazione del precisato importo, dipendenti dall'arbitraria applicazione di clausole nulle da parte dell'istituto di credito, nonché dal superamento del tasso-soglia ab origine.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali dell'anzidetto rapporto insieme alla rideterminazione del credito.
Nel giudizio così promosso si costituiva regolarmente la quale Parte_1 contestava “funditus” tutte le domande avversarie e precisava che la “lettera -contratto di accensione del conto era andata purtroppo smarrita, come da denuncia alla Polizia di
Stato di Niscemi effettuata il 27/05/2015”.
Si opponeva a tutte le richieste istruttorie avversarie e depositava, al contempo, la lettera di concessione di affidamento fino ad € 55.000,00, debitamente sottoscritta dalla correntista in data 09/08/2013 e contenente tutte le condizioni economiche, nonché le lettere di fidejussione del 30/05/2011 (fino alla concorrenza di €.104.000,00) e del dì
01/08/2013 (fino a concorrenza di €.71.500,00) siglate dai fideiussori Parte_3
e .
[...] Parte_4 Parte_2
In data 21.10.2015, mediante deposito di fascicolo e comparsa, interveniva ex art. 105
c.p.c. anch'egli garante della società correntista, il quale condivideva Parte_4
tutte le difese degli attori e formulava le medesime conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una consulenza contabile di ufficio affidata alle cure del dr. . Persona_1
A malgrado delle critiche avanzate dalla parte convenuta all'elaborato contabile redatto da quest'ultimo, il giudice di prime cure riteneva la causa matura per la decisione e, dopo avere esperito un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, raccoglieva le conclusioni delle parti e pronunciava la sentenza n° 392/2021 con la quale, in parziale accoglimento delle domande avanzate dagli attori, rideterminava il saldo debitorio in €
19.554,865 e disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Avverso l'anzidetta statuizione ha interposto gravame la parte soccombente per i motivi che in prosieguo verranno indicati;
ha chiesto, in via istruttoria, la rinnovazione delle operazioni peritali.
Si sono costituiti tutti gli appellati confutando le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto della proposta impugnazione.
Con ordinanza del dì 13.05.2022 la Corte, rilevato “che le conclusioni cui il CTU è pervenuto nella risposta al quesito n. 6), pur se tratte sulla base del corretto riferimento alla formula per il calcolo del TEG indicata nella relazione, muovono da una premessa controvertibile (e come tale da valutare nella sede decisoria) secondo la quale un saldo liquido di – 2 € sarebbe espressione di un fido di fatto, ma soprattutto discendono da una non condivisibile applicazione della detta formula, nella quale al denominatore
“ACCORDATO” viene indicato il valore 2 pari al saldo liquido massimo di segno negativo, ricavandosi il tasso stratosferico del 14.420,85 con un calcolo che, vertendosi in ipotesi di usura genetica, si riverbera su tutta la ricostruzione del rapporto”, disponeva il richiamo del c.t.u. di prime cure.
Stante però l'impossibilità del predetto a fornire i dovuti chiarimenti, con successiva ordinanza del 23.05.2023 ne disponeva la sostituzione e ordinava la rinnovazione delle operazioni peritali “sulla base dei quesiti già posti nell'ambito del giudizio di primo grado” conferendo a tal fine apposito mandato alla dr.ssa G. IS.
All'udienza del 30.01.2025, a mezzo del deposito di note di trattazione scritta sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione, l'istituto di credito appellante denuncia l'ingiustizia della gravata sentenza per avere erroneamente accertato “lo sforamento del tasso-soglia usura senza valutare le prove acquisite agli atti di causa …. e per avere accolto l'eccezione di usura originaria e/o di superamento del tasso soglia”.
L'impugnante, in particolare, sostiene che il giudice a quo avrebbe supinamente recepito le conclusioni assunte nell'elaborato peritale, senza minimamente accorgersi dei “gravi errori metodologici” che lo connotavano, con riferimento soprattutto all'errata verifica dei
“tassi-soglia ab origine” ed all'inclusione di oneri non strettamente collegati all'erogazione del credito.
I motivi sono fondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Si premette anzitutto che le domande relative al dedotto superamento del tasso-soglia non hanno potuto trovare accoglimento per mancato assolvimento, da parte degli attori, dell'onere della prova: agli atti del giudizio, infatti, non risulta versata la copia del contratto con il quale è stato costituito il rapporto bancario di conto corrente.
Intervenendo in subiecta materia, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova, in siffatte controversie, grava sul correntista, non solo allorquando il predetto agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese, ma anche laddove agisca -come in questo caso- con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. n
9201/2015) ovvero quando abbia ad oggetto “fatti negativi” ciò in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Recita al riguardo una perspicua pronuncia del Supremo Collegio che: "Alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il CP_2
saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle CP_2
maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione, così come questa Corte ha già affermato in diverse pronunce” (Cass. ordinanza n° 30822/2018).
e deriva perciò che il principio applicabile alla fattispecie in esame che chi esperisce un'azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
Tanto precisato, va ora osservato che l'elaborato peritale redatto dalla dr.ssa IS, al di là delle immeritate critiche che gli sono state rivolte dalla parte appellata, sia invece perfettamente in linea con le indicazioni giurisprudenziali dianzi richiamate e come esso riposi su una metodologia di calcolo che è del tutto scevra da errori.
In particolare, la c.t.u. contabile eseguita in rinnovazione, con riferimento al momento dell'instaurazione del rapporto bancario per cui causa, ha opportunamente escluso la possibilità di desumere lo sforamento del tasso soglia secondo le modalità prospettate dalla parte appellata.
Al riguardo la consulente si è pedissequamente attenuta al chiaro disposto dell'art.117 comma 7 T.U.B. ed alle indicazioni dettate dalla Corte al momento del conferimento dell'incarico, che prevedevano “la sostituzione dei tassi d'interesse applicati dalla banca con il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
Inoltre, sulla richiesta avanzata dalla di “assumere quale base di calcolo il fido CP_1 di fatto di € 75.000,00 rilevato dal 30 maggio 2011 al giorno 1agosto 2013”, l'ausiliare si così espressa: “nel caso di specie, non avendo alcun contratto di conto corrente o di apertura di credito iniziale, non è possibile effettuare alcuna verifica del superamento della soglia usura alla data di accensione del conto corrente perché non è presente alcun tasso d'interesse su cui poter effettuare la previsione.
L'importo del fido di fatto da solo non basta” (Relazione CTU p. 36).
Posto che ex artt. 2697 c.c. incombeva sugli appellati l'onere, non assolto, di provare i fatti posti a base della domanda, si deve ancora osservare che, in assenza della produzione di una copia del contratto di conto corrente, non possono affatto condividersi le deduzioni svolte da questi ultimi (e reiterate nella comparsa conclusionale) sulla presunta illegittimità delle condizioni intercorse tra le parti, le quali si rivelano assai generiche e prive di ogni minimo riscontro.
Con riferimento invece al periodo che, a decorrere dal 09.08.2013 arriva fino alla fine del rapporto, la produzione in giudizio del negozio di affidamento ha consentito all'ausiliare di effettuare la relativa verifica, anche se in esito alla stessa non è affatto emerso che il tasso soglia usura sia mai stato superato (pag. 29 relazione peritale.)
Ma in ogni caso, giusta l'ormai granitico principio affermato in giurisprudenza di legittimità, l'usura sopravvenuta giammai avrebbe potuto inficiare la validità della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse pattuito, con la conseguenza che la sanzione di cui all'art.1815, comma 2, c.c., e cio l'esclusione di ogni tipo di interesse, sarebbe risultata inapplicabile alla controversia che ne occupa.
“Se il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996 , non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (Cassazione civile, sez. un. 19/10/2017, n. 24675).
E non colgono nel segno neppure le ulteriori critiche all'elaborato peritale avanzate dalla società debitrice e dai suoi fideiussori, a mezzo delle quali si sostiene che la dr.ssa
IS non avrebbe compiutamente risposto al quesito assegnatole dalla Corte in relazione alla verifica dell'iniziale tasso di interesse convenuto dalle parti.
La contestazione è priva di ogni fondamento in ragione delle argomentazioni, esaustive ed appaganti (e che qui espressamente si richiamano -pag. 36 elaborato contabile), con le quali l'ausiliare, in linea con gli insegnamenti della Suprema Corte, ha respinto ogni critica, ribadendo che “l'unica verifica possibile è quella riferita al momento della stipula del contratto di affidamento del 09.08.2013, che, in quanto nuovo contratto di affidamento, realizza un ulteriore momento pattizio su cui è possibile effettuare la verifica del superamento della soglia usura”.
E tuttavia, non va dimenticato che nel corso delle svolte operazioni di consulenza (pagg.
16, 17 e 18) la nominata c.t.u. ha accertato: a) l'inesistenza di una clausola che legittimava la banca a variare unilateralmente i tassi di interesse e le condizioni contrattuali per periodo antecedente al 9 agosto 2013 e, quindi, l'illegittimità di tali variazioni operate dall'istituto di credito appellante b) l'illegittima capitalizzazione trimestrale, fino alla data del dì 8 agosto 2013, degli interessi passivi e delle competenze applicata dalla banca appellante c) l'assenza di una clausola scritta che consentiva alla banca di applicare la commissione di massimo scoperto, la commissione per la messa a disposizione di fondi e la commissione di istruttoria veloce dalla data di accensione del conto corrente fino all'8 agosto 2013, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti d) l'ingiustificata applicazione a carico della correntista di spese e competenze mai pattuite e) l'assenza di previsioni contrattuali che consentivano alla banca la postergazione di valuta in accredito per la correntista (fino a 5 giorni) su operazioni istantanee di versamento etc…
Sicché, all'esito della propria indagine, la dr.ssa IS ha rideterminato in €
28.899,46 il saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti alla data
(04.08.2015) di estinzione del mentovato rapporto, con una differenza pari ad € 31.732,58 rispetto a quella di € 60.632,04 risultante dall'ultimo estratto conto versato dalla banca agli atti del giudizio.
Stando così le cose, l'appello deve essere solo parzialmente accolto, con la conseguenza che il nuovo saldo finale del ripetuto rapporto bancario contrassegnato dal n°
000101253713, alla data del 04.08.2015, deve essere rideterminato in € 28.899,46 a debito della società correntista.
Infine, con riguardo al governo delle spese, l'esito complessivo del giudizio impone di compensarle integralmente e, conseguentemente, di porre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, quelle inerenti alla rinnovata consulenza contabile di ufficio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n° 392/2021 del Tribunale di Gela, così Parte_1
dispone:
- ridetermina, alla data del 04.08.2015, il saldo finale del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti e contrassegnato dal n 000101253713, in € 28.899,46 a debito della società correntista;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative alla fase dell'impugnazione
- pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese per la rinnovazione della consulenza contabile in appello;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 29.05.2025.
IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTE SORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice