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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
Sezione civile-giudice del lavoro
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
Il giudice del lavoro, dottoressa Michela SI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2025, nella causa vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato elettivamente Parte_1 domiciliata in RA, Via Archimede n. 19/A, presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Pepe
ricorrente contro
e per Controparte_1
anche Controparte_2 nella sua articolazione territoriale Controparte_3 in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in persona dei
Dirigenti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la quale sono ivi domiciliati in
Via degli Offici n. 14; resistente
OSSERVA
Con ricorso ai sensi dell'art. 700 cpc depositato in data 31 maggio 2024,
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni il Parte_1
e l' Controparte_1 [...]
chiedendo Controparte_4
l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 nelle scuole della provincia di RA.
A fondamento del ricorso ha esposto di essere docente di ruolo dall'a.s.
2018/2019 e attualmente titolare di cattedra presso la Scuola Primaria
Aquasparta in Provincia di (TREE81401E) per la classe di concorso CP_3
EEEE - Scuola Primaria, posto comune;
che in data 21.02.2024 nasceva il suo secondo figlio in RA il figlio attualmente di età Persona_1 inferiore ad anni tre;
che l'attuale sede, ove presta attività lavorativa, è in regione differente da quella ove ella ha fissato la propria residenza CP_2
e non le consente di svolgere la propria funzione genitoriale, indispensabile durante i primi mesi di vita del figlio;
che ella era stata costretta a trasferirsi in con uno dei due figli, come da certificato di frequenza scolastica CP_2 che produceva, conducendo peraltro in affitto per € 400,00/mese un immobile dal 07.09.2022 sino al 06.09.2025, di fatto disgregando il proprio nucleo familiare;
che il proprio marito svolge l'attività lavorativa di dipendente presso una nota società con sede legale in RA (ove risiede); che in data 11.07.2024, aveva inoltrato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2024/2025 al fine di ottenere una sede presso gli Istituti Scolastici di preferenza nella Provincia di RA;
che a seguito di pubblicazione del bollettino contenente le assegnazioni provvisorie, apprendeva di non avere ottenuto l'assegnazione richiesta.
Deduceva che in ragione della assegnazione di diversi docenti (dalla
Provincia di RA) presso altre Provincie, si liberavano prima del CP_ 31.08.2024 diversi posti di insegnamento presso gli della CP_6 ma l'amministrazione ometteva di effettuare gli scorrimenti come
[...] avvenuto negli anni precedenti;
che, in seguito ad assegnazioni provvisorie, si liberava un posto presso la Scuola Primaria di DO IA di
IT; un posto presso la Centro Territ. Perm. Istr. Form. Età Adulta di e pubblicazione in data 26.08.2024 delle assegnazioni provvisorie Per_2 risultavano disponibili tre posti presso il Plesso Quasimodo facente parte dell' che l'omesso scorrimento delle graduatorie Controparte_7 delle assegnazioni le aveva di fatto inibito– quantomeno – di aspirare ed ottenere un posto di insegnamento presso gli Istituti Scolastici di RA
(ove risiede) ovvero in altri comuni limitrofi già indicati nella domanda di assegnazione;
che a seguito di istanza n data 9.10.2024 (protocollo nr: 4668
- del 09/10/2024 - AOOUSPRG) l'AT di RA comunicava il rigetto della domanda di assegnazione temporanea sulla scorta di una pretesa inapplicabilità dell'art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 per applicazione della disposizione speciale di cui all'art. 7 I comma del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (prorogata all'a.s. 2024/2025) che individua, tra i requisiti per la mobilità annuale il ricongiungimento ai figli nonché al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente e riconosce, all'art. 8, una precedenza proprio “ai sensi dell'art. 42 bis del D. lgs 151/01 alle lavoratrici madri e lavoratori padri Con anche adottivi o affidatari con prole”; che tuttavia, l' sebbene in precedenza avesse concesso l'assegnazione su semplice istanza di parte ed in autotutela (come documentato) in questo caso specifico aveva errato nel considerare che la ricorrente avesse già presentato domanda di assegnazione provvisoria - non accolta per asserita assenza di posti vacanti
- senza scorrere le graduatorie in ragione dei posti liberatisi entro il
31.08.2024 (ovvero il 26.08.2024).
Lamentava in diritto l'illegittimità della condotta posta in essere da parte resistente, la quale aveva omesso di effettuare i dovuti scorrimenti di graduatorie in ragione dei posti vacanti al 31.08.2024 liberatisi a seguito dell'assegnazione di docenti in servizio in provincia di RA e destinati ad altre provincie a seguito di accoglimento delle domande di assegnazione provvisoria presentate nei mesi precedenti e sosteneva l'applicabilità al caso di specie dell'istituto di cui all'art. 42 bis d. lgs. 151/20011 e che aveva omesso di applicare l'art. 42 bis al settore scolastico, in ragione di una mancata disamina e verifica dei posti resi disponibili da altre assegnazioni provvisorie (mobilità annuale interprovinciale) intervenuti per scorrimento entro il 31.08.2024 (26.08.2024 precisamente), come consuetudine delle Istituzioni Scolastiche di riferimento, e mancate immissioni in ruolo;
che in data 06.09.2024, l'Ambito di CP_3
RA (Amministrazione di destinazione) pubblicava i posti disponibili, di corrispondente posizione retributiva (Scuola Primaria) per gli incarichi annuali (31 agosto - vacanti e disponibili ovvero privi di titolare) e al 30 giugno ( posti vacanti ma non disponibili e/o in organico di fatto e/o liberatisi a seguito delle assegnazioni provvisorie dei docenti di altre province) e da questo tabulato si apprende che oltre i posti al 30 giugno risultano 26 mentre al 31.08 ben 4 ( vacanti e disponibili e/o privi di titolare).
Assumeva, in sostanza, che l'istituto ex art. 42 bis d. lgs. 151/2001 è fattispecie distinta e autonoma dall'assegnazione provvisoria;
che la disciplina dettata dall'art. 42 bis d. lgs. 151/2001 può essere derogata esclusivamente da fonti di rango primario e non dalla contrattazione collettiva, stante la previsione normativa di cui all'art. 40 I comma d. lgs.
151/2001; che sotto altro profilo, in merito all'affermazione dell'Amministrazione, ovvero che “la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di RA per l'a.s. 2024/25, non ha trovato accoglimento per mancanza di posti disponibili”, appare infondata atteso che in data 26.08.2024 venivano pubblicate le assegnazioni provvisorie del personale richiedente mobilità annuale in tutte le province siciliane che hanno visto liberare numerosi posti in provincia di RA;
Con che risulta che l' di RA abbia pubblicato un elenco di posti disponibili per gli incarichi annuali ed erano presenti alcuni posti vacanti e disponibili al 31 agosto, ed incarichi al 30 giugno liberatisi grazie alle assegnazioni provvisorie, in particolare Primaria di DO IA di
IT 1 posto presso il Centro Territ. Perm. Istr. Controparte_9 ((RGCT70400R) e 3 posti presso il Plesso Quasimodo facente
[...] parte dell' Controparte_7
Deduceva che a fronte di tali vacanze di organico, non era dato comprendere le motivazioni sottese alla avvenuta concessione (anche in precedenti a.s. come documentato) di assegnazioni temporanee per altri Con docenti, che risultano pubblicate nel sito dell'USR, da parte dell' di
RA, senza peraltro che i docenti siano stati costretti ad invocare la tutela della A.G.O. come nel caso che ci occupa, generandosi così una immotivata ed ingiustificata disparità di trattamento da parte della P.A.. Vi
è poi da rilevare, in ipotesi, l'evidente contrasto delle disposizioni Con contenute nel C.C.N.I. con l'art. 42 bis d. lgs. 151/2001, laddove l' abbia optato per la riserva di tutti i posti disponibili nella provincia, esclusivamente in favore dei docenti precari che hanno redatto domanda di
GPS (Graduatoria Provinciale delle Supplenze); che tale scelta si tradurrebbe, concretamente, in una costante disapplicazione della tutela accordata dalla fonte normativa primaria di cui all'art. 42 bis ai genitori con prole di età inferiore a tre anni.
Sotto il profilo del periculum in mora evidenziava la distanza tra la propria residenza e il luogo di lavoro, con compromissione dell'unità e della serenità della famiglia, in considerazione della scissione del nucleo familiare, diviso tra RA e e che per potere accudire il CP_10 figlio, havevausufruito del congedo parentale e rischiava di dover ricorrente ad istituti ben più gravosi quali l'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, non potendo essere costretta ad abbandonare e disgregare ulteriormente l'intero nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio il convenuto insistendo per il rigetto del CP_1 ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'
[...] ed articolazioni ad esso connesse;
il Difetto Controparte_2 integrità del contradditorio. Violazione e falsa applicazione art. 102 c.p.c.
Deduceva, altresì, l'insussistenza del periculum in mora e insisteva per il rigetto del ricorso.
Assumeva, in particolare, che gli esiti delle operazioni annuali di assegnazione provvisoria non incidono in alcun modo sull'accoglimento o meno delle istanze di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs.
151/2001; che non esiste alcuna norma di legge o clausola contrattuale che obblighi l' a tener conto dei posti divenuti Controparte_11 disponibili per effetto delle assegnazioni provvisorie in entrata disposte dagli Uffici scolastici di altre province;
che la disposizione contrattuale non fissa alcun termine per l'individuazione dei posti disponibili ai fini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ma, al contrario, si limita ad individuare un termine finale (il 31 agosto) entro il quale le operazioni di mobilità annuale devono concludersi;
che il C.C.N.I. sopra citato non impone agli Uffici scolastici di prendere in considerazione tutti i posti che si siano resi disponibili entro il 31 agosto ma obbliga gli stessi a pubblicare gli esiti delle operazioni entro il 31 agosto, al fine di garantire che i docenti di ruolo possano assumere servizio immancabilmente il primo giorno di avvio dell'anno scolastico nella sede di destinazione. Dunque, il termine del 31 agosto si riferisce esclusivamente al termine ultimo di conclusione delle operazioni di assegnazione provvisoria e non a quello della ricognizione dei posti disponibili.
Sosteneva che la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie in data 26 agosto 2024, da parte di tutti gli Ambiti siciliani, previo coordinamento con la Direzione generale, non appare irragionevole, né, tantomeno, illegittima, essendo funzionale al completamento delle operazioni entro l'inizio dell'anno scolastico;
che, pertanto, gli esiti del procedimento annuale di assegnazione provvisoria nulla hanno a che vedere con l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis formulata dalla docente e che, peraltro, in seno al ricorso, ella non aveva provato che, Parte_1 qualora l'Amministrazione avesse preso in considerazione i posti resisi disponibili per effetto dell'assegnazione provvisoria in uscita dalla provincia di RA, ella avrebbe ottenuto il movimento richiesto (tenuto conto delle preferenze espresse in domanda e del suo posizionamento nella relativa graduatoria).
Deduceva che la docente ha partecipato alla procedura Parte_1 prevista specificamente per la tutela delle esigenze di ricongiungimento al nucleo familiare del personale scolastico presentando domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di RA per l'a.s. 2024/25, che non aeva trovato accoglimento per mancanza di posti disponibili al momento in cui le operazioni si sono concluse e che, in ogni caso, l'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 non riconosce un diritto assoluto ed incondizionato in favore del genitore con prole di età inferiore a tre anni.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa nel corso dell'udienza del 25 febbraio 2025, e quindi il giudice si è riservato di decidere.
L'istanza cautelare è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Deve essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dal CP_1 convenuto, come chiarito dalla Suprema Corte, “le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del ” e, pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1,
(nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del
Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008, n. 7862).
Nel merito il ricorso è infondato condividendosi la posizione assunta sul punto dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte Appello Milano sez. lavoro n. 1889/2020; Corte Appello Milano sez. lavoro n. 9/2020,
Corte d'Appello di Catania sezione lavoro nella causa RG 476/2021; Corte
d'Appello di Catania sezione lavoro nella causa RG 1016/2019 e Corte
d'Appello di Torino sez. lavoro nella sentenza n. 377/2021) richiamata nella presente ordinanza ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Giova ripercorrere brevemente il quadro normativo dal quale trae origine la pretesa azionata nel presente giudizio (assegnazione del ricorrente a una sede di servizio collocata nella medesima provincia ove presta attività lavorativa l'altro genitore). La l. 350/03 ha introdotto nel d.lgs. 151/01
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) l'art. 42bis, rubricato “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, che testualmente dispone: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”. L'art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal 28.8.2015, ha modificato il primo comma dell'art. 42bis inserendo, in coda all'inciso “L'eventuale dissenso deve essere motivato”, il seguente “e limitato a casi ed esigenze eccezionali”. Come risulta evidente dalla lettera della norma sopra citata, sono richiesti, per la positiva delibazione della richiesta di assegnazione temporanea, oltre a determinati requisiti soggettivi (essere pubblico dipendente, genitore con figlio minore di 3 anni, coniugato con persona che eserciti attività lavorativa in altra sede), anche specifici requisiti oggettivi (assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, ove distinte, nonché sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva).
Nella ricorrenza dei suddetti presupposti, il dipendente “può essere assegnato” alla sede prescelta o ad altra il più possibile rispondente alle esigenze di ricongiungimento familiare e di tutela del rapporto genitori- figli. La legge non configura, dunque, in capo al richiedente, un diritto soggettivo assoluto al trasferimento, bensì gli conferisce una posizione che, pur meritevole di tutela, resta subordinata alla favorevole valutazione della
P.A., da compiersi sulla scorta dei criteri indicati dalla norma.
In sintesi, l'istituto dell'assegnazione temporanea di cui all'art. 42 bis
D.Lgs. 151/2001 non costituisce istituto distinto rispetto a quello dell'assegnazione provvisoria e dell'utilizzazione, dal momento che quest'ultimo è applicazione del primo, individuato nel contenuto e nei presupposti dalla contrattazione collettiva.
Nel settore scuola il diritto previsto dall'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 è confluito e declinato nel CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, all'esito del contemperamento tra esigenze contrapposte
(quelle di mobilità del dipendente per ragioni familiari, di salute, assistenza disabilità da un lato e in generale buon andamento dell'amministrazione dall'altro).
In altri termini, le disposizioni della contrattazione collettiva, in considerazione del rapporto di specialità, devono trovare applicazione in luogo della norma generale di cui all'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.
Quest'ultima fattispecie, infatti, è specificamente ripresa e inserita fra le ipotesi specifiche di assegnazione nell'ambito del settore scolastico pertanto l'istanza diretta a ottenere l'assegnazione provvisoria (anche qualificata come temporanea ex art. 42 bis) non può essere presa in esame come fattispecie autonoma e ulteriore, ma deve essere valutata nell'ambito della complessiva disciplina delle assegnazioni provvisorie prevista dal
CCNI, tenendo quindi conto della graduazione tra le diverse precedenze previste dalla legge e delle tempistiche di presentazione.
Deve farsi richiamarsi al Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 247/1994, in particolare l'art. 475, alla la contrattazione collettiva, in particolare al Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023 sottoscritto in data 8 luglio 2020 e all'intesa di proroga per l'a.s. 2023/2024 sottoscritta in data 13 giugno 2023. Il CCNI del 08.07.2020 all'art. 8, rubricato "Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria", nel prevedere un articolato sistema di precedenze, raggruppate sistematicamente per categoria, funzionalmente inserite secondo un ordine di priorità nella sequenza operativa di cui all'art. 9 e all'allegato I, al punto IV “Assistenza” lettera l) dispone che “ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs
80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia”.
È in occasione delle operazioni di mobilità annuale che la contrattazione integrativa concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie riconosce in favore del lavoratore con figli minori la possibilità di fruire di un'apposita precedenza inserita funzionalmente nella sequenza operativa in cui si articolano tutte le relative operazioni”.
L'assunto di parte attrice non è condivisibile, dunque, poiché trascura il testo del CCNI del 2018, nel quale l'ipotesi prevista dal menzionato art. 42bis è chiaramente ricompresa tra quelle che danno diritto a una priorità nel caso di richiesta di assegnazione provvisoria (cfr. art. 8, numero IV, lettera l del contratto integrativo).
Di conseguenza, sotto il profilo dell'interpretazione sistematica, è incoerente affermare che l'assegnazione temporanea sia un diritto autonomo e non espressamente considerato dall'ordinamento scolastico, poiché al contrario la norma invocata è oggetto di puntuale previsione da parte della contrattazione collettiva. Non può ragionevolmente sostenersi che l'art. 42bis d.lgs. 151/2001 tuteli due distinte e alternative posizioni soggettive, cioè da un lato offra al docente la facoltà di formulare domanda di assegnazione provvisoria con la precedenza prevista dal CCNI, dall'altro fondi il diritto a ottenere l'assegnazione temporanea in virtù di una domanda extra ordinem. E' invece molto più convincente l'assunto dell'Amministrazione convenuta, secondo cui il diritto sancito dall'art. 42bis è confluito all'interno del CCNI, ivi trovando attuazione nel contemperamento con le altre esigenze del sistema scolastico. A questo punto occorre stabilire se la previsione del CCNI sia illegittima o nulla per contrasto con la legge. Come già detto, l'art. 42bis d.lgs.
151/2001 non prevede un diritto assoluto: il diritto a ottenere l'assegnazione viene subordinato all'esistenza di un posto vacante e disponibile, nonché all'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione. Inoltre, il CCNI contempera il diritto derivante dall'art. 42bis con altre ipotesi di preferenza, tutte fond date su norme primarie;
infatti, il
CCNI stabilisce una graduazione fra le numerose ipotesi previste da altrettante leggi che introducono particolari tutele in favore di soggetti con determinate necessità di assistenza sanitaria o familiare. Pertanto, se si accedesse alla tesi di parte attrice, si dovrebbe affermare che la facoltà prevista dall'art. 42bis d.lgs. 151/2001 non è soggetta ad alcun bilanciamento con le diverse esigenze del sistema scolastico e degli altri docenti.
Al contrario, le norme richiamate nel CCNI introducono varie forme di tutela per i lavoratori che necessitano di ricevere o fornire assistenza, o che si trovano in particolari condizioni familiari: poiché nel caso concreto i diritti dei portatori di tali interessi si trovano, di fatto, a confliggere, il contratto collettivo ha introdotto una graduazione tra gli stessi proprio per evitare che il soddisfacimento delle domande avvenga sulla base della mera discrezionalità dell'Amministrazione. In altri termini, assodato che non è possibile accontentare tutti i richiedenti (tutti dotati di posizioni soggettive tutelate da apposite norme), la contrattazione collettiva è intervenuta per operare un contemperamento tra le loro posizioni soggettive e l'interesse pubblico alla continuità didattica. Si deve quindi affermare che il diritto all'assegnazione temporanea, previsto dall'articolo 42bis, nel caso di dipendenti si inserisce all'interno dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, ove è espressamente previsto quale ragione di preferenza.
Può dunque concludersi che la fattispecie invocata dalla ricorrente è specificamente ripresa e inserita fra le ipotesi tipizzate di assegnazione nell'ambito del settore scolastico, con l'ovvia e ineludibile conseguenza per cui la domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001 non può essere presa in esame come fattispecie di tutela a sé stante, bensì deve essere considerata all'interno della complessiva disciplina delle assegnazioni provvisorie previste dal CCNI 28.6.2018 e, per quanto rileva in causa, dovrà rispettarne le precedenze e le priorità (in tal senso, cfr.
Corte appello Torino, sentenza n. 164 del 10/04/2019).
In ogni caso come osservato dall'amministrazione convenuta i posti vacanti fino al 31/8, cui fa riferimento parte ricorrente, non potrebbero comunque essere destinati all'assegnazione ex art. 42 bis in quanto derivanti dalla mancata presa di servizio (in data 1/9/2024) dei docenti individuati per l'immissione in ruolo per l'a.s. 2025/26. Tali posti, quindi, sono destinati esclusivamente allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti che è, infatti, avvenuto con la procedura di nomina in ruolo in surroga che si è completata con la pubblicazione degli esiti in data 5/12/2024 (cfr. all. 9 alla memoria di costituzione).
Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esistenza di precedenti di segno opposto rispetto a quello fatto proprio
P.q.M.
1)rigetta il ricorso.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Terni, 26 marzo 2025
Il giudice
Michela SI