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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2816/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2816/2020 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CELLERINO DANIELA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. ROSSINI Controparte_1 C.F._2
MATTEO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In Via Principale
- Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della colpa al marito,
SI. , in considerazione dei comportamenti assunti in violazione dei P_ P_ doveri che derivano dal matrimonio.
- Disporre l'affido esclusivo 'rafforzato' o 'super esclusivo' del figlio minore nato R_
a Desenzano del Garda il 01.06.2014, a favore della madre SI.ra , Parte_1 specificando nel relativo provvedimento che alla stessa è attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore, comprese le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza nonché la richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
- Disporre che il SI. provveda al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2 in via indiretta mediante il versamento alla SI.ra , entro il giorno R_ Parte_1 5 di ogni mese, di € 500,00 mensili, (€ 250,00 ciascuno) annualmente rivalutati secondo gli indici Istat, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore e, in particolare, 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa scolastica 4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione anche all'estero c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia
(baby sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Dette spese saranno deducibili fiscalmente da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 17 - Disporre, così come proposto dal Servizio, il proseguimento dell'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per la calendarizzazione degli incontri padre/figlio da svolgersi anche mediante intervento del personale educativo in supporto della loro relazione, con facoltà per il servizio di ampliare e ridurre sia il tempo in presenza solo del padre, sia il tempo dell'educatore in base all'evoluzione della situazione e al benessere o malessere mostrato dal minore.
- Nel caso in cui gli incontri padre/figlio dovessero avvenire in forma libera, prevedere che il minore possa stare con il SI. a week end alternati dal sabato Controparte_1 mattina alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 19.00; durante la settimana disporre che il SI. possa tenere con sé il P_ R_ martedì pomeriggio, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione paterna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza paterna;
con aggiunta del giovedì, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza materna;
Durante le vacanze di Natale e di Pasqua disporre che il SI. tenga P_ con sé alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e il giorno di R_ Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive disporre che il SI. P_ tenga con sé quindici giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordare tra R_
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto, comunque, nel pieno rispetto della volontà del minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e salvo diversi accordi tra i genitori.
- Disporre che l'assegno unico per il figlio minore sia direttamente corrisposto alla R_
SI.ra in forza del proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato. Parte_1
In via istruttoria:
- Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di verificare se, per quanto esposto in atti, l'esercizio del diritto di visita del piccolo con il padre sia conforme R_ al suo interesse e, nel caso, prevedere se gli incontri padre/figlio debbano avvenire in forma protetta alla presenza di un operatore/educatore o in forma libera.
- Ammettere prova per interpello e per testi sui fatti dedotti in narrativa, nonché prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi, da indicarsi ai sensi dell'art. 183, comma 6 nn. 1-2-3, c.p.c. entro i cui termini ci si riserva la deduzione.
- Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre entro i termini di legge, anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Per parte resistente: “Nel merito
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con addebito in capo alla sig.ra ; Parte_1
- ordinare all'ufficio di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali R_ eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
le decisioni di maggiore pagina 3 di 17 interesse relative al figlio minore saranno assunte di come accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni degli stessi;
le questione ordinarie verranno risolte dal genitore presso il quale il minore si trova;
- Disporre a carico del sig. la corresponsione di € 200,00= mensili a titolo di P_ concorso nel mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento R_ dell'indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Mantova. L'importo sarà soggetto all'aumento annuale secondo i vigenti parametri Istat;
revocarsi l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente con riserva di produrre il Per_2 contratto di lavoro e per l'effetto nulla doversi a titolo di mantenimento a favore dello stesso;
- Disporre che l'Assegno Unico venga suddiviso pro capite tra i genitori, considerato l'affido condiviso;
- Disporre che il sig. possa chiamare il figlio tutte le sere tra le 19.00 e le P_ R_
21.00 e/o nelle modalità stabilite dai Servizi Sociali;
- Confermarsi temporaneamente l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti ai fini della determinazione delle modalità di visita padre – figlio come da relazione depositata in data 04/11/24 e confermarsi il monitoraggio della situazione familiare nell'interesse d del sig. e della sig.ra con conseguente valutazione P_ Parte_1 sulla capacità genitoriale di entrambi i coniugi
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a POZZUOLI (NA) in data 09/10/1996, unione dalla quale nascevano i figli , nato il [...], nato il [...] e Per_3 Per_2
nato il [...]. R_
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, nominando il Giudice istruttore.
4. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, con provvedimenti ex artt. 709 ultimo comma c.p.c. e 342 bis c.p.c., in data 1.06.2021, 2.12.2021 (quest'ultimo emesso inaudita pagina 4 di 17 altera parte e confermato con successiva ordinanza del 17.12.2021) e 22.09.20 sono stati emessi ordini di protezione a tutela della ricorrente ed è stata disposta la modifica dell'ordinanza presidenziale in ordine alle modalità di visita dei figli minori (allora Per_2 minorenne) e R_
Con ulteriore ordinanza del 2.02.2023, a fronte dell'inadempimento del resistente, è stato ordinato il pagamento diretto del mantenimento dovuto per i figli all'allora datore di lavoro del padre e, con successiva ordinanza del 25.02.2023, è stato disposto il sequestro del TFR maturato dal resistente, sino alla concorrenza di Euro 20.000,00.
5. All'esito dell'istruttoria, dopo l'ascolto del figlio allora minorenne l'assunzione Per_2 delle prove orali ammesse e l'espletamento dell'ampio mandato conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla separazione personale delle parti
7. Le risultanze processuali attestano ampiamente l'intollerabilità della convivenza e la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
8. Sulla domanda di addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente
9. Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge per i comportamenti controllanti e ossessivi che egli avrebbe posto in essere nel corso del matrimonio, fino ad indurla, a seguito di una grave lite avvenuta la sera prima, ad allontanarsi di casa il
28.03.2020.
In particolare, la ricorrente ha allegato che tali comportamenti ossessivi e persecutori sarebbero consistiti nell'entrare in casa in qualsiasi momento per controllarla;
nell'obbligarla a togliere le password del cellulare, controllandolo ripetutamente;
nell'installazione di un impianto satellitare nella propria auto;
nel fatto di averla costretta a dimettersi dalla carica presidente della Pro Loco;
nelle continue accuse di intrattenere relazioni extraconiugali.
10. Parte resistente ha sempre puntualmente contestato di aver posto in essere simili condotte.
11. A ben vedere, tali condotte antecedenti al mese di marzo 2020 e che avrebbero condotto la ricorrente ad allontanarsi, il 28.03.2020, dalla casa coniugale, non risultano tuttavia suffragate da idonea prova – a differenza, come si dirà nel prosieguo, delle condotte qualificabili indubitabilmente come atti di persecuzione, poste in essere dal resistente successivamente alla decisione della moglie di separarsi, nel marzo 2020, che hanno trovato ampio riscontro istruttorio.
pagina 5 di 17 12. In particolare, analizzando la documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, il
Collegio osserva come risalga a data successiva a quella di cessazione della convivenza matrimoniale la richiesta di ammonimento al questore (doc. 3 fascicolo attoreo), essendo essa datata 17.06.2020, osservandosi peraltro come la stessa faccia solo generico riferimento a “pressioni psicologiche dovute a forme ossessive di controllo” che avrebbero indotto l'odierna ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale, per poi fare più specifico riferimento a tutti episodi di vari mesi successivi all'allontanamento della casa familiare.
Anche le varie denunce prodotte in atti (cfr. docc. da 15 a 19) e i procedimenti penali
(R.G.N.R. 22692/2021 Procura di Napoli e R.G.N.R 203/2021 Procura di Mantova) che risultano essere stati intrapresi nei confronti del resistente per le condotte persecutorie e aggressive e per le violazioni degli ordini di protezione e delle misure cautelari poste in essere nei confronti della moglie nel corso del giudizio, risultano riguardare fatti tutti accaduti successivamente alla separazione di fatto dei coniugi del marzo 2020.
Infine, anche i testimoni escussi nel corso del giudizio (cfr. verbale udienza del 21.09.20) sono stati sentiti, sulla base dei capitoli di prova formulati dall'odierna ricorrente, in merito a episodi temporalmente collocati dopo il marzo 2020 (e, in particolare, nell'ottobre 2020 e poi nel corso del 2021), quando la separazione di fatto dei coniugi era già ampiamente conclamata.
Nessuna istanza istruttoria è stata, invece, formulata dalla ricorrente circa le condotte asseritamente ossessive e controllanti che sarebbero state poste in essere dal marito prima del 28.03.2020, dunque antecedenti alla separazione di fatto e che avrebbero indotto la moglie a lasciare la casa coniugale.
13. A fronte di ciò, il Collegio, pur nella consapevolezza che giurisprudenza granitica ritiene che il contegno aggressivo, fisicamente o psicologicamente, del partner è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013), deve comunque rilevare come, nel caso di specie, manchi ab origine non già la prova del nesso causale, che sarebbe appunto superflua, tra la condotta psicologicamente vessatoria e la fine dell'affectio coniugalis, ma la prova in sé del contengo psicologicamente aggressivo del marito temporalmente antecedente alla fine - di fatto - del rapporto coniugale.
Per tali ragioni la domanda attorea, non suffragata da idonea prova, deve essere rigettata.
14. Sulla domanda di addebito della separazione alla coniuge formulata dal resistente
15. Il resistente ha, a propria volta, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, allegando che la fine del rapporto coniugale sarebbe stata determinata non già da proprie condotte, ma da alcune relazioni extraconiugali che la ricorrente avrebbe intrattenuto nel corso del matrimonio.
16. Anche relativamente a tale allegazione, contestata puntualmente dalla ricorrente, il resistente non ha fornito alcuna idonea prova.
pagina 6 di 17 17. Unico elemento istruttorio fornito dal resistente sono le immagini di una chat che, sul social Facebook, la moglie avrebbe intrattenuto col proprio parrucchiere (doc. 4 fascicolo resistente).
L'immagine risulta tuttavia priva di qualsivoglia indicazione temporale, non essendo stata fornita alcuna indicazione precisa circa il tempo in cui la stessa sarebbe intervenuta tra gli interlocutori o sarebbe stata scoperta dal marito neppure dal resistente stesso che l'ha prodotta.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento agli screenshot pure prodotti dal resistente che proverebbero l'iscrizione della ricorrente ad alcune chat per persone single e la pubblicazione su tali pagine di commenti ritenuti espliciti e idonei a violare i doveri coniugali ex art. 143 c.c. dal resistente (docc. 5, 6 e 7).
Anche in tal caso, infatti, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni del resistente non è possibile desumere una precisa collocazione temporale dei fatti.
18. Orbene, in assenza di indicazioni temporali certe e di ulteriori prove poste a fondamento delle allegazioni del resistente, è evidente come non sia possibile in alcun modo accertare il nesso causale tra la scoperta dell'asserito tradimento e la fine del rapporto coniugale, da collocarsi alla fine di marzo 2020.
Infatti, secondo giurisprudenza concorde e costante, la pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali da parte di un coniuge, essendo necessario – salvo che nel caso di accertata violenza fisica o psicologica agita da un coniuge nei confronti dell'altro - accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
19. Mancando, nel caso di specie, tale prova, anche la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere rigettata.
20. Sull'affidamento del figlio minore R_
21. Va premesso che, nelle more del procedimento, oltre al figlio (già Per_3 maggiorenne all'epoca del ricorso) anche il secondo figlio, ha raggiunto la Per_2 maggiore età, nulla dovendosi disporre in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso.
Venendo dunque alla questione relativa all'affidamento del minore il Collegio R_ osserva quanto segue.
22. In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, pagina 7 di 17 necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo a uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
In tali ipotesi, infatti, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (in termini Cass n. /2019).
23. Orbene, venendo al caso di specie il padre ha mostrato, nel corso di tutto il giudizio durato quasi cinque anni, una certa indifferenza alle esigenze di tutela dell'integrità psicofisica del figlio minore, avendo posto in essere condotte ossessive, aggressive e controllanti nei confronti della moglie, dopo la decisione di questa di separarsi, mettendone a rischio l'integrità psico-fisica a coinvolgendo finanche il minore nelle dinamiche disfunzionali con l'ex coniuge.
Le condotte poste in essere dal resistente per gran parte del presente giudizio, sebbene reiteratamente minimizzate dallo stesso, sono infatti indice di un atteggiamento, ostinato e persistente, del resistente, mantenuto nonostante le reiterate denunce della ricorrente alle competenti autorità, nonostante l'ammonimento del Questore emesso ancora in data
23.10.2020 (con cui già veniva dato atto dell'atteggiamento morboso, persecutorio ed ossessivo del resistente, che aveva oltretutto utilizzato – specie in passato - il figlio R_ per porre in essere pedinamenti e condotte manipolative e di controllo nei confronti della moglie), nonostante gli ordini di protezione della ricorrente pronunciati nel presente procedimento e nonostante le misure cautelari assunte nel corso dei procedimenti penali a proprio carico.
24. Tali condotte si sono periodicamente e sistematicamente ripetute nel corso del giudizio, si vedano gli episodi occorsi in data 12.01.2021 (quando il resistente, dopo aver più volte cercato di cambiare il programma per il prelievo del figlio al chiaro scopo di R_ incontrare la moglie, si è presentato presso il polo vaccinale ove la stessa si era recata con il figlio maggiore, riferendo di aver bisogno di un cambio per il figlio sporcatosi a R_ scuola); in data 28.03.2021 (quando il resistente, dopo aver casualmente incrociato in auto la moglie che viaggiava col figlio e con una sua amica, ha iniziato a seguirla fino a R_
Desenzano del Garda, anche ponendo in essere condotte di guida pericolose, giustificandosi con la necessità di consegnare delle uova fresche al figlio); in data 17.04.2021 (quando il resistente, dopo essersi introdotto nello spazio antistante il garage della moglie, di proprietà privata, con l'auto in cui era trasportato anche invitato ad allontanarsi, ha accelerato R_
e stretto la donna contro il muro, costringendola a fuggire); a metà di aprile 2021 sul luogo di lavoro presso cui entrambe le parti erano impiegate (quando, secondo quanto riferito dalla ricorrente, mentre era a bordo di un muletto il marito ha minacciato di “inforcarla”, tanto da indurla a chiedere un cambio delle proprie mansioni ai datori di lavoro).
pagina 8 di 17 In merito a tali episodi, si è già osservato (cfr. ordinanza del 1.06.2021) come, a differenza delle versioni fornite dalla ricorrente, che appaiono intrinsecamente credibili e verosimili, quelle fornite di volta in volta dal resistente sono apparse poco credibili, essendosi lo stesso giustificato riferendo che la moglie enfatizzerebbe certi suoi comportamenti e adducendo scuse varie ed evidentemente pretestuose (come l'esigenza di avere un cambio di vestiti per di accompagnare il bambino a salutare la madre o di voler consegnare delle uova R_ fresche per la sua colazione), che mal celavano l'intento di avvicinare la donna contro la sua volontà e controllarla nei suoi spostamenti.
25. Gli stessi comportamenti, come già evidenziato, sono proseguiti anche dopo l'emissione dell'ordine di protezione emesso in data 1.06.2021 dalla Giudice Istruttrice, con espresso divieto di avvicinamento alla moglie, che è stato reiteratamente violato dal resistente.
Infatti, le reiterate condotte inadempienti dell'ordine di protezione hanno finanche determinato la sua conferma e proroga dell'ordine di protezione, alla luce dei frequenti tentativi di avvicinamento del resistente alla ricorrente al momento dello scambio di R_
e del fatto che il resistente approfittasse di tali occasioni per insultare la ricorrente, anche in presenza del figlio minore;
del fatto che, in data 12.08.2021, vigente l'ordine di protezione, a fronte del rifiuto di di seguirlo, il resistente ha strappato il telefono di mano alla R_ moglie, gettandolo in una pozzanghera, e ha trascinato il figlio via con sé con la forza;
del fatto che il marito ha continuato a seguire in diverse occasioni la moglie in auto, appostandosi nei pressi dei locali dalla stessa frequentati per controllarla e almeno in un'occasione (il 7.11.2021) seguendola fino all'interno di un locale dove si trovava con alcuni amici, aggredendola verbalmente e tentando di aggredirla anche fisicamente (cfr. denunce querele in atti del 30.06.2021, 12.08.2021, 13.8.2021, 12.11.2021 e 29.11.2021), tanto da rendere necessario il ripetuto intervento dei Carabinieri.
Il resistente stesso, peraltro, pur negando di aver violato le misure di protezione in essere, ha sostanzialmente ammesso di essersi avvicinato in diverse circostanze alla moglie, giustificando la propria condotta sul presupposto che fosse la ricorrente a chiedergli di recarsi a prendere il figlio presso la propria abitazione;
che egli si avvicinerebbe alla ricorrente al momento dello scambio di ma solo per dare “un bacino al figlio” per R_ salutarlo (cfr. verbale d'udienza del 15.12.2021); che nell'occasione della discussione estiva, originata secondo la tesi del resistente dal fatto che la moglie non volesse consegnare al padre, il telefono della moglie sarebbe solo accidentalmente caduto;
R_ che nelle circostanze riferite dalla ricorrente, egli non l'avrebbe seguita, ma solo incontrata casualmente per strada o al bar, negando di aver avuto agiti minacciosi o offensivi tantomeno in presenza di fornendo in conclusione giustificazioni evidentemente R_ pretestuose e infondate.
26. A ciò si aggiunga che varie delle predette condotte, con particolare riferimento all'episodio del 28.03.2021 e della violazione dell'ordine di protezione del 12.08.2021, sono state peraltro confermate, nel corso del giudizio, dai testi indicati dalla ricorrente (cfr. verbale udienza 21.09.20), a ulteriore riscontro della fondatezza delle allegazioni attore.
27. Infine, le medesime condotte, unitamente a varie altre specifiche condotte controllanti, ossessive e minacciose poste in essere dal resistente nel corso del giudizio, non solo hanno condotto all'instaurazione di vari procedimenti penali (in particolare, R.G.N.R. 4504/2021 e R.G.N.R. 203/2021 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, pagina 9 di 17 successivamente riuniti) per diversi reati, tra cui quello di stalking, ma hanno anche indotto il GIP di Mantova a emettere, nell'ambito dei predetti procedimenti penali prima un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento all'odierna ricorrente in data 24.12.2021
e poi, a seguito di rinvio a giudizio, una ulteriore ordinanza di aggravamento della misura, disponendone la custodia in carcere (cfr. docc. allegata alle note di parte ricorrente del
31.08.20).
Ciò si è reso necessario a seguito a seguito delle ulteriori denunce sporte dalla ricorrente nel corso del 20, per condotte poste in essere dal resistente in violazione della più tenue misura del divieto di avvicinamento e connotate da aggressioni fisiche e psicologiche ai danni della moglie – con particolare riferimento ad un episodio del 1.08.20, in cui il resistente, mentre la ricorrente era alla guida di una vettura di un'amica, Parte_2 poneva in essere pericolose condotte di guida, finanche invadendo la corsia della moglie, e ad uno del 24.07.20 in cui il resistente entrò in un locale i cui si trovava la moglie in compagnia di un'amica, violando il divieto di avvicinamento emesso in sede penale, fissando insistentemente la moglie e poi di nuovo seguendola con la propria auto all'uscita - denunciate dalla ricorrente e riscontrate in sede penale dalle dichiarazioni della testimone e dall'acquisizione delle immagini di telecamere di sicurezza presenti in Parte_2 strada e nel locale in cui avvenne il predetto episodio.
I procedimenti penali citati risultano infine definiti con sentenza di applicazione pena su richiesta della parte, con condanna del resistente a anni due di reclusione e sospensione condizionale, emessa dal Tribunale di Mantova il 15.03.2023.
28. A tutto ciò si aggiunga che, nonostante il resistente abbia sempre dichiarato di aver seguito un percorso di sostegno psicologico per uomini maltrattanti, anche su mandato del Tribunale Penale, egli a tutt'ora manifesti un atteggiamento di minimizzazione delle proprie condotte e malcelata rabbia nei confronti della moglie, avendo dato mostra di una pericolosa assenza di senso critico e di una certa incapacità di rielaborazione dei propri atteggiamenti aggressivi, come emerso d'altronde da tutte le relazioni prodotte in atti dal Servizio Sociale incaricato e finanche nell'ultima prodotta in data 4.11.2024.
Gli operatori del Servizio Sociale hanno infatti evidenziato come a tutt'oggi, pur dicendosi indifferente rispetto gli eventi del passato, il resistente manifesti difficoltà, frustrazione e rabbia verso la ex moglie (e verso il suo attuale compagno), continuandosi a considerare vittima di eventi esterni (cfr. relazioni cit.) e non riconoscendo le proprie responsabilità.
29. Il Collegio, dunque, non può che prendere atto di come, nonostante i percorsi di sostegno psicologico ed educativo offerti anche nel corso del presente procedimento, a tutt'oggi il resistente continui a manifestare pesanti lacune educative e genitoriali.
Infatti, sebbene non ci sia prova di agiti aggressivi diretti nei confronti del minore, non può certo dirsi idoneo a esercitare una responsabilità genitoriale condivisa e a educare il minore il genitore che non solo abbia tenuto nel recente passato comportamenti fortemente pregiudizievoli per l'altro coniuge, attentandone la serenità e mettendone in pericolo l'incolumità, ma che tutt'ora perseveri nel non riconoscere le proprie responsabilità e nel non esercitare alcun senso critico circa le proprie condotte, non essendo di alcuna giustificazione la riferita delusione e l'amarezza legata alla fine della relazione coniugale.
pagina 10 di 17 30. D'altro canto, non sono sorti nel corso del procedimento dubbi di sorta sulla piena capacità genitoriale della madre, che si è mostrata peraltro sempre aperta al dialogo e collaborante col Servizio Sociale, nonostante la pendenza del procedimento penale per le condotte persecutorie del marito.
31. Per questo, deve confermarsi – quantomeno allo stato - l'affidamento esclusivo del minore alla madre, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere, anche R_ autonomamente, le decisioni di maggior interesse della vita del figlio, tra cui quelle relative alla residenza, alla salute, all'educazione, all'istruzione del minore e all'ottenimento della documentazione valida all'espatrio.
32. Sul collocamento e sul diritto di visita del minore
33. Nulla quaestio sul collocamento del minore presso la madre, con cui è da sempre R_ collocato, non essendo emersi elementi che inducano a variare tale collocamento.
34. Quanto al diritto di visita paterno, emerge finanche dall'ultima relazione dei Servizi Sociali l'esigenza di assicurare, per almeno un ulteriore anno, la prosecuzione di incontri semi-protetti tra padre e figlio, con le modalità e i tempi che saranno concordati dalle parti e dal Servizio Sociale, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del minore, come peraltro richiesto in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti.
35. Sebbene, infatti, i Servizi abbiano evidenziato come gli incontri tra e il padre R_ stiano avendo un andamento generale positivo, come frequenti con piacere il padre e R_ come questi, pur avendo ancora momenti di minore lucidità, abbia manifestato da ultimo un maggiore impegno e coinvolgimento, emerge pure dalle relazioni in atti come persistano le evidenti fragilità del padre già ampiamente descritte, legate alla mancata rielaborazione degli agiti del passato, e risultino essersi verificati diversi episodi, anche recenti, che hanno visto il padre in difficoltà nel gestire alcuni atteggiamenti del figlio (cfr. relazione
4.11.2024 cit.), il che rende opportuna la prosecuzione di un accompagnamento educativo.
Ciò non toglie che possa attribuirsi al Servizio Sociale la facoltà di ampliare o ridurre il tempo che trascorre solo col padre, senza la presenza dell'educatore, in base allo R_ stato di malessere o benessere mostrato dal minore e all'atteggiamento del padre.
36. A seguire, dunque a decorrere dal mese di aprile 2026, solo ove il Servizio Sociale non evidenzi elementi di pregiudizio o di malessere del minore, gli incontri potranno riprendere in forma del tutto libera, con permanenza del minore presso il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 19.00, oltre che un giorno alla settimana, da concordarsi tra le parti e, in caso di disaccordo, nella giornata di martedì pomeriggio, quando il padre si recherà a prendere il minore a scuola e lo riporterà presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza paterna e con aggiunta di un ulteriore giorno, da concordarsi tra le parti e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel giovedì, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza materna.
Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, inoltre, il resistente potrà tenere con sé R_ alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e il giorno di Pasqua e il pagina 11 di 17 Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, a decorrere dal 2026 e salva diversa indicazione dei Servizi Sociali, il resistente potrà altresì tenere con sé quindici R_ giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
37. Vista la complessità della situazione del nucleo, i Servizi Sociali saranno infine a proseguire, per almeno due anni a decorrere dalla presente sentenza, nel monitoraggio del nucleo e nel fornire gli strumenti di supporto e sostegno meglio indicati in dispositivo, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
38. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli minorenni e non economicamente autosufficienti
39. Preliminarmente, va osservato che il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha genericamente allegato che il figlio maggiorenne avrebbe intrapreso Per_2 un'attività lavorativa presso una pizzeria, chiedendo la revoca dell'assegno a suo favore.
Orbene, tale allegazione, pur non essendo stata contestata dalla ricorrente, appare generica e inidonea a fornire indicazioni specifiche circa l'attività lavorativa in concreto svolta da la natura del rapporto di lavoro, il trattamento stipendiale e dunque l'effettivo Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Dunque, considerato che ha soli 21 anni, compiuti peraltro solo da pochi giorni, in Per_2 assenza di effettiva prova della sua raggiunta indipendenza economica, il Collegio ritiene che non trovi fondamento la domanda di revoca dell'onere del padre di provvedere al suo mantenimento, potendosi tuttavia valorizzare il fatto che il figlio abbia fatto un primo accesso al mondo del lavoro al fine di quantificare in concreto l'assegno dovuto per il mantenimento dello stesso.
40. Ciò posto, venendo alle condizioni economico-reddituali delle parti, si osserva quanto segue.
41. Parte ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso introduttivo, di lavorare a tempo determinato part time percependo circa 820,00 Euro mensili.
La stessa ha prodotto la seguente documentazione economico-reddituale:
730/2019 (redditi 2018): imponibile Euro 11.178,00, oltre Euro 960,00, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 933,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): imponibile Euro 1.359,00 oltre Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.027,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): imponibile Euro 11.207,00, oltre Euro 479,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 944,00 circa;
pagina 12 di 17 CO 20 (redditi 2021): imponibile Euro 13.835,00, oltre Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo e oltre Euro 2.276,00 a titolo di redditi netti da cedolare secca, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.358,00 circa.
Ha infine prodotto buste paga relative alle mensilità da gennaio a luglio 20, che riportano importi coerenti con i redditi dichiarati.
Non risulta prodotta ulteriore e più aggiornata documentazione relativa ai redditi della ricorrente.
La ricorrente non risulta, ad oggi, sostenere le spese di locazione che aveva dichiarato di sostenere a seguito dell'uscita dalla casa coniugale, avendo da ultimo dichiarato di vivere presso l'attuale compagno, in immobile di proprietà di questi (cfr. dichiarazioni di cui alla relazione dei Servizi Sociali del 4.11.2024).
La stessa ricorrente risulta comproprietaria, unitamente al marito, di un immobile, che risulta concesso in locazione a terzi (cfr. docc. allegata alle note del 7.09.20) per 480,00
Euro mensili, gravato da mutuo, avendo dichiarato fin dal ricorso introduttivo che i proventi della locazione sono investiti dai coniugi proprio per il pagamento del mutuo, che ammonterebbe a circa 638,00 Euro mensili (secondo il prospetto prodotto al doc. 4 allegato alle note del 21.11.20).
La ricorrente risultava infine tenuta al rimborso di un finanziamento Findomestic contratto il 29.09.2020, con pagamento tramite cessione del quinto dello stipendio con rate di 138,00
Euro per 120 mesi.
42. Venendo al resistente, egli ha dichiarato in sede di comparsa di costituzione, di lavorare con contratto indeterminato full time come operaio, con stipendio di 1.200,00-1.300,00
Euro, presso il medesimo datore di lavoro della moglie.
Egli ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2018 (redditi 2017): reddito d lavoro Euro 22.814, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.675,00;
730/2019 (redditi 2018): imponibile Euro 23.389,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.738,00;
CU 2020 (redditi 2019): reddito da lavoro Euro 21.655,00, oltre Euro 960,00 a titolo di Bonus Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro
1.601,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro Euro 21.794,00, pari ad un reddito mensile netto
(calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.467,00;
pagina 13 di 17 CU 20 (redditi 2021): reddito da lavoro Euro 22.837,00, oltre Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro
1.657,00;
CU 2023 (redditi 20): redditi da lavoro Euro 18.082,00, pari ad un reddito mensile netto
(calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro mensile netto 1.305,00.
Ha infine prodotto buste paga relative alle mensilità da maggio ad agosto 20, che indicano importi coerenti con quelli risultanti dalle dichiarazioni predette, oltre a buste page negativa relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2023, emesse dal medesimo datore di lavoro, per assenze non giustificate.
A seguito della custodia cautelare in carcere, terminata il 15.03.2023, infatti è emerso che il resistente si sia determinato a lasciare l'attività lavorativa come operaio presso il precedente datore di lavoro (comune alla ricorrente), per intraprendere ulteriori attività lavorative, prevalentemente come cameriere, a tempo determinato e stagionale (cfr. verbale udienza
9.05.2023).
Il resistente risulta, infatti, aver percepito Euro 30.562,00 a titolo di TFR a giugno 2023, a seguito della risoluzione consensuale del contratto di lavoro del 1.06.2023 (cfr. docc. allegata alle note del 17.10.2023).
Il resistente ha inoltre prodotto ulteriori buste paga, relative alla nuova mansione di cameriere, con redditi di 149,00 Euro a marzo 2023, 986,00 Euro ad aprile 2023, 659,00
Euro a maggio 2023, 256,00 Euro a giugno 2023, 1.660,00 Euro a luglio 2023 e 1.696,00 ad agosto 2023.
Infine, con dichiarazione del 16.09.2023 (cfr. allegata alle note cit.), ha dichiarato di aver lavorato fino al 30.09.2023 in un ristorante, di aver presentato domanda NASPI il
16.10.2023 e di essere in cerca di nuova occupazione.
Dalle dichiarazioni fornite da ultimo ai Servizi Sociali (cfr. relazione 4.11.2024) è emerso che egli abbia ripreso a lavorare e sia stato impegnato almeno per tutta l'estate 2024 e fino a ottobre 2024 presso un ristorante a Moniga del Garda, avendo successivamente reperito nuovo impiego presso altro ristorante a Castiglione delle Stiviere, pur senza mai godere di contratti di lavoro stabili.
Non si dispone, invece, di informazioni aggiornate circa eventuali spese abitative o ulteriori spese fisse sostenute ad oggi dal resistente.
43. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse alla luce degli elementi raccolti nel corso del giudizio;
considerata la piena capacità lavorativa del padre;
considerata, quantomeno ad oggi, l'assenza di rapporti regolari con e la Per_2 previsione di un limitato diritto di visita con con conseguente onere di R_ mantenimento dirette gravante in maniera pressoché esclusiva sulla madre;
considerato che
,
a fronte dell'affido esclusivo di alla madre spetta ad essa per legge, integralmente, R_
l'assegno unico per il figlio e considerata, infine, la circostanza che risulta aver Per_2 mosso i suoi primi passi nel mondo del lavoro, dovendosi dunque presumere che egli abbia pagina 14 di 17 abbandonato gli studi, il Collegio ritiene equo disporre che il padre corrisponda per il mantenimento ordinario dei figli e alla ricorrente la somma mensile di Euro Per_2 R_
350,00 (di cui Euro 200,00 per e Euro 150,00 per , dalla data della sentenza. R_ Per_2
44. Le spese straordinarie per i figli, infine, dovranno essere ripartite al 50% tra le parti, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
45. Sulla domanda del resistente di revoca o riduzione del sequestro del TFR
46. Il Collegio osserva come in sede di precisazione parte ricorrente abbia chiesto la revoca o quantomeno la riduzione del sequestro sulla somma di Euro 20.000,00 relativa al TFR maturato dal resistente, disposto dalla Giudice Istruttrice con ordinanza del 25.02.2023 emessa ai sensi dell'art. 156 c. 6 c.c., essendone venuti meno i presupposti o comunque risultando la somma sequestrata sproporzionata rispetto al debito.
In particolare, parte resistente ha evidenziato come, terminato il periodo di custodia in carcere a marzo 2023, egli, dal mese di aprile 2023 abbia sempre corrisposto regolarmente l'assegno di mantenimento a favore dei figli, risultando non corrisposti solamente gli assegni di mantenimento relativi al periodo di detenzione, da settembre 20 a marzo 2023, per un totale di Euro 2.800,00, oltre alle spese straordinarie richieste da controparte pari a circa Euro 5.000,00, in parte contestate.
Rimessa la questione al Collegio unitamente al merito, nella propria comparsa conclusionale, parte ricorrente si è limitata a contestare come controparte continui a rendersi inadempiente alla richiesta di rifusione del 50% delle spese straordinarie – senza quantificare il relativo inadempimento – avendo omesso di versare anche il contributo relativo alla mensilità di dicembre 2024.
Parte resistente ha precisato, in sede di memoria di replica, di aver provveduto al pagamento con ritardo della mensilità di dicembre 2024, successivamente regolarizzando il pagamento.
47. Orbene, il Collegio osserva come non sia stato contestato da parte ricorrente l'effettivo regolare adempimento dell'obbligo di mantenimento ordinario da parte resistente dal marzo 2023, ad eccezione per la mensilità di dicembre 2024, il cui pagamento è avvenuto solo con ritardo, né l'entità delle spese straordinarie rimaste insolute, indicate dal resistente in Euro
5.000,00 circa.
Deve dunque ritenersi non contestato che l'attuale esposizione debitoria del resistente sia limitata a circa 7.800,00 Euro, circostanza che giustifica, se non la revoca del sequestro, quantomeno la sua riduzione ad una somma pari all'ammontare del debito ad oggi maturato.
48. Sulle spese
50. Considerata la reciproca soccombenza relativamente alle domande rispettivamente formulate le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 15 di 17 assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
, già uniti in matrimonio in POZZUOLI (NA) il giorno 09/10/1996 (atto n. 371,
[...]
P.II, S. A, anno 1996);
2) rigetta le domande di addebito rispettivamente formulate dalle parti;
3) dispone che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre R_ [...]
, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere, anche autonomamente, le Parte_1 decisioni di maggior interesse della vita del figlio, tra cui quelle relative alla residenza, alla salute, all'educazione, all'istruzione e all'ottenimento della documentazione valida all'espatrio;
4) dispone che il minore resti collocato presso la madre;
Parte_1
5) dispone che le visite tra padre e figlio avvengano con le seguenti modalità:
- per almeno un ulteriore anno, le visite continueranno a svolgersi con incontri semi-protetti tra padre e figlio, calendarizzati dal Servizio Sociale, con le modalità e i tempi che saranno concordati dalle parti e dal Servizio Sociale medesimo, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del minore, con facoltà del Servizio Sociale di ampliare o ridurre il tempo che trascorre solo col padre, R_ senza la presenza dell'educatore, in base allo stato di malessere o benessere mostrato dal minore e all'atteggiamento del padre;
- a decorrere dal mese di aprile 2026, solo ove il Servizio Sociale non evidenzi elementi di pregiudizio o di malessere del minore e mantenendo un attivo monitoraggio circa l'andamento dei rapporti, gli incontri potranno riprendere in forma del tutto libera, con permanenza del minore presso il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 19.00; oltre che un giorno alla settimana, da concordarsi tra le parti e, in caso di disaccordo, nella giornata di martedì pomeriggio, quando il padre si recherà a prendere il minore a scuola e lo riporterà presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00, quando il week end successivo è di competenza paterna e con aggiunta di un ulteriore giorno, da concordarsi tra le parti e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel giovedì, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00, quando il week end successivo è di competenza materna. Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, inoltre, il resistente potrà tenere con sé alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e R_ Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, a decorrere dal 2026 e salva diversa indicazione dei Servizi Sociali, il resistente potrà altresì tenere con sé quindici giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordare tra i R_ genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che i Servizi Sociali proseguano, per almeno due anni a decorrere dalla presente sentenza, nel monitoraggio del nucleo e nel fornire gli strumenti di supporto e sostegno ritenuti necessari, in particolare assicurando alle parti la prosecuzione o l'avvio di percorsi di supporti individuali e di coppia, questi ultimi solo col consenso della ricorrente, alla genitorialità; mantenendo attiva la presa in carico di presso la NPI, al fine di R_ monitorare lo stato psico-fisico del minore;
mantenendo attivo un attento monitoraggio sul pagina 16 di 17 nucleo;
in ogni caso, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
7) dispone che corrisponda a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di Euro 350,00 (di cui Per_2 R_
Euro 200,00 per e Euro 150,00 per , tramite bonifico entro il giorno 15 di R_ Per_2 ciascun mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
8) dispone che le spese straordinarie per i figli siano sostenute al 50% dai genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
9) a modifica dell'ordinanza emessa in data 25.02.2023, visto l'art. 156, comma 6, c.c., dispone la riduzione del sequestro del TFR maturato da e Controparte_1 disponibile presso il datore di lavoro sino alla concorrenza Parte_3 di Euro 7.800,00;
10) compensa integralmente le spese di lite.
Si manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di POZZUOLI (NA) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Castiglione delle Stiviere.
Così deciso in Mantova, in data 27/03/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2816/2020 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CELLERINO DANIELA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. ROSSINI Controparte_1 C.F._2
MATTEO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In Via Principale
- Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della colpa al marito,
SI. , in considerazione dei comportamenti assunti in violazione dei P_ P_ doveri che derivano dal matrimonio.
- Disporre l'affido esclusivo 'rafforzato' o 'super esclusivo' del figlio minore nato R_
a Desenzano del Garda il 01.06.2014, a favore della madre SI.ra , Parte_1 specificando nel relativo provvedimento che alla stessa è attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore, comprese le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza nonché la richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
- Disporre che il SI. provveda al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2 in via indiretta mediante il versamento alla SI.ra , entro il giorno R_ Parte_1 5 di ogni mese, di € 500,00 mensili, (€ 250,00 ciascuno) annualmente rivalutati secondo gli indici Istat, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore e, in particolare, 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa scolastica 4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione anche all'estero c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia
(baby sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Dette spese saranno deducibili fiscalmente da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 17 - Disporre, così come proposto dal Servizio, il proseguimento dell'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per la calendarizzazione degli incontri padre/figlio da svolgersi anche mediante intervento del personale educativo in supporto della loro relazione, con facoltà per il servizio di ampliare e ridurre sia il tempo in presenza solo del padre, sia il tempo dell'educatore in base all'evoluzione della situazione e al benessere o malessere mostrato dal minore.
- Nel caso in cui gli incontri padre/figlio dovessero avvenire in forma libera, prevedere che il minore possa stare con il SI. a week end alternati dal sabato Controparte_1 mattina alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 19.00; durante la settimana disporre che il SI. possa tenere con sé il P_ R_ martedì pomeriggio, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione paterna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza paterna;
con aggiunta del giovedì, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza materna;
Durante le vacanze di Natale e di Pasqua disporre che il SI. tenga P_ con sé alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e il giorno di R_ Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive disporre che il SI. P_ tenga con sé quindici giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordare tra R_
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto, comunque, nel pieno rispetto della volontà del minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e salvo diversi accordi tra i genitori.
- Disporre che l'assegno unico per il figlio minore sia direttamente corrisposto alla R_
SI.ra in forza del proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato. Parte_1
In via istruttoria:
- Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di verificare se, per quanto esposto in atti, l'esercizio del diritto di visita del piccolo con il padre sia conforme R_ al suo interesse e, nel caso, prevedere se gli incontri padre/figlio debbano avvenire in forma protetta alla presenza di un operatore/educatore o in forma libera.
- Ammettere prova per interpello e per testi sui fatti dedotti in narrativa, nonché prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi, da indicarsi ai sensi dell'art. 183, comma 6 nn. 1-2-3, c.p.c. entro i cui termini ci si riserva la deduzione.
- Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre entro i termini di legge, anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Per parte resistente: “Nel merito
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con addebito in capo alla sig.ra ; Parte_1
- ordinare all'ufficio di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali R_ eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
le decisioni di maggiore pagina 3 di 17 interesse relative al figlio minore saranno assunte di come accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni degli stessi;
le questione ordinarie verranno risolte dal genitore presso il quale il minore si trova;
- Disporre a carico del sig. la corresponsione di € 200,00= mensili a titolo di P_ concorso nel mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento R_ dell'indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Mantova. L'importo sarà soggetto all'aumento annuale secondo i vigenti parametri Istat;
revocarsi l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente con riserva di produrre il Per_2 contratto di lavoro e per l'effetto nulla doversi a titolo di mantenimento a favore dello stesso;
- Disporre che l'Assegno Unico venga suddiviso pro capite tra i genitori, considerato l'affido condiviso;
- Disporre che il sig. possa chiamare il figlio tutte le sere tra le 19.00 e le P_ R_
21.00 e/o nelle modalità stabilite dai Servizi Sociali;
- Confermarsi temporaneamente l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti ai fini della determinazione delle modalità di visita padre – figlio come da relazione depositata in data 04/11/24 e confermarsi il monitoraggio della situazione familiare nell'interesse d del sig. e della sig.ra con conseguente valutazione P_ Parte_1 sulla capacità genitoriale di entrambi i coniugi
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a POZZUOLI (NA) in data 09/10/1996, unione dalla quale nascevano i figli , nato il [...], nato il [...] e Per_3 Per_2
nato il [...]. R_
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, nominando il Giudice istruttore.
4. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, con provvedimenti ex artt. 709 ultimo comma c.p.c. e 342 bis c.p.c., in data 1.06.2021, 2.12.2021 (quest'ultimo emesso inaudita pagina 4 di 17 altera parte e confermato con successiva ordinanza del 17.12.2021) e 22.09.20 sono stati emessi ordini di protezione a tutela della ricorrente ed è stata disposta la modifica dell'ordinanza presidenziale in ordine alle modalità di visita dei figli minori (allora Per_2 minorenne) e R_
Con ulteriore ordinanza del 2.02.2023, a fronte dell'inadempimento del resistente, è stato ordinato il pagamento diretto del mantenimento dovuto per i figli all'allora datore di lavoro del padre e, con successiva ordinanza del 25.02.2023, è stato disposto il sequestro del TFR maturato dal resistente, sino alla concorrenza di Euro 20.000,00.
5. All'esito dell'istruttoria, dopo l'ascolto del figlio allora minorenne l'assunzione Per_2 delle prove orali ammesse e l'espletamento dell'ampio mandato conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla separazione personale delle parti
7. Le risultanze processuali attestano ampiamente l'intollerabilità della convivenza e la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
8. Sulla domanda di addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente
9. Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge per i comportamenti controllanti e ossessivi che egli avrebbe posto in essere nel corso del matrimonio, fino ad indurla, a seguito di una grave lite avvenuta la sera prima, ad allontanarsi di casa il
28.03.2020.
In particolare, la ricorrente ha allegato che tali comportamenti ossessivi e persecutori sarebbero consistiti nell'entrare in casa in qualsiasi momento per controllarla;
nell'obbligarla a togliere le password del cellulare, controllandolo ripetutamente;
nell'installazione di un impianto satellitare nella propria auto;
nel fatto di averla costretta a dimettersi dalla carica presidente della Pro Loco;
nelle continue accuse di intrattenere relazioni extraconiugali.
10. Parte resistente ha sempre puntualmente contestato di aver posto in essere simili condotte.
11. A ben vedere, tali condotte antecedenti al mese di marzo 2020 e che avrebbero condotto la ricorrente ad allontanarsi, il 28.03.2020, dalla casa coniugale, non risultano tuttavia suffragate da idonea prova – a differenza, come si dirà nel prosieguo, delle condotte qualificabili indubitabilmente come atti di persecuzione, poste in essere dal resistente successivamente alla decisione della moglie di separarsi, nel marzo 2020, che hanno trovato ampio riscontro istruttorio.
pagina 5 di 17 12. In particolare, analizzando la documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, il
Collegio osserva come risalga a data successiva a quella di cessazione della convivenza matrimoniale la richiesta di ammonimento al questore (doc. 3 fascicolo attoreo), essendo essa datata 17.06.2020, osservandosi peraltro come la stessa faccia solo generico riferimento a “pressioni psicologiche dovute a forme ossessive di controllo” che avrebbero indotto l'odierna ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale, per poi fare più specifico riferimento a tutti episodi di vari mesi successivi all'allontanamento della casa familiare.
Anche le varie denunce prodotte in atti (cfr. docc. da 15 a 19) e i procedimenti penali
(R.G.N.R. 22692/2021 Procura di Napoli e R.G.N.R 203/2021 Procura di Mantova) che risultano essere stati intrapresi nei confronti del resistente per le condotte persecutorie e aggressive e per le violazioni degli ordini di protezione e delle misure cautelari poste in essere nei confronti della moglie nel corso del giudizio, risultano riguardare fatti tutti accaduti successivamente alla separazione di fatto dei coniugi del marzo 2020.
Infine, anche i testimoni escussi nel corso del giudizio (cfr. verbale udienza del 21.09.20) sono stati sentiti, sulla base dei capitoli di prova formulati dall'odierna ricorrente, in merito a episodi temporalmente collocati dopo il marzo 2020 (e, in particolare, nell'ottobre 2020 e poi nel corso del 2021), quando la separazione di fatto dei coniugi era già ampiamente conclamata.
Nessuna istanza istruttoria è stata, invece, formulata dalla ricorrente circa le condotte asseritamente ossessive e controllanti che sarebbero state poste in essere dal marito prima del 28.03.2020, dunque antecedenti alla separazione di fatto e che avrebbero indotto la moglie a lasciare la casa coniugale.
13. A fronte di ciò, il Collegio, pur nella consapevolezza che giurisprudenza granitica ritiene che il contegno aggressivo, fisicamente o psicologicamente, del partner è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013), deve comunque rilevare come, nel caso di specie, manchi ab origine non già la prova del nesso causale, che sarebbe appunto superflua, tra la condotta psicologicamente vessatoria e la fine dell'affectio coniugalis, ma la prova in sé del contengo psicologicamente aggressivo del marito temporalmente antecedente alla fine - di fatto - del rapporto coniugale.
Per tali ragioni la domanda attorea, non suffragata da idonea prova, deve essere rigettata.
14. Sulla domanda di addebito della separazione alla coniuge formulata dal resistente
15. Il resistente ha, a propria volta, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, allegando che la fine del rapporto coniugale sarebbe stata determinata non già da proprie condotte, ma da alcune relazioni extraconiugali che la ricorrente avrebbe intrattenuto nel corso del matrimonio.
16. Anche relativamente a tale allegazione, contestata puntualmente dalla ricorrente, il resistente non ha fornito alcuna idonea prova.
pagina 6 di 17 17. Unico elemento istruttorio fornito dal resistente sono le immagini di una chat che, sul social Facebook, la moglie avrebbe intrattenuto col proprio parrucchiere (doc. 4 fascicolo resistente).
L'immagine risulta tuttavia priva di qualsivoglia indicazione temporale, non essendo stata fornita alcuna indicazione precisa circa il tempo in cui la stessa sarebbe intervenuta tra gli interlocutori o sarebbe stata scoperta dal marito neppure dal resistente stesso che l'ha prodotta.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento agli screenshot pure prodotti dal resistente che proverebbero l'iscrizione della ricorrente ad alcune chat per persone single e la pubblicazione su tali pagine di commenti ritenuti espliciti e idonei a violare i doveri coniugali ex art. 143 c.c. dal resistente (docc. 5, 6 e 7).
Anche in tal caso, infatti, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni del resistente non è possibile desumere una precisa collocazione temporale dei fatti.
18. Orbene, in assenza di indicazioni temporali certe e di ulteriori prove poste a fondamento delle allegazioni del resistente, è evidente come non sia possibile in alcun modo accertare il nesso causale tra la scoperta dell'asserito tradimento e la fine del rapporto coniugale, da collocarsi alla fine di marzo 2020.
Infatti, secondo giurisprudenza concorde e costante, la pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali da parte di un coniuge, essendo necessario – salvo che nel caso di accertata violenza fisica o psicologica agita da un coniuge nei confronti dell'altro - accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
19. Mancando, nel caso di specie, tale prova, anche la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere rigettata.
20. Sull'affidamento del figlio minore R_
21. Va premesso che, nelle more del procedimento, oltre al figlio (già Per_3 maggiorenne all'epoca del ricorso) anche il secondo figlio, ha raggiunto la Per_2 maggiore età, nulla dovendosi disporre in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso.
Venendo dunque alla questione relativa all'affidamento del minore il Collegio R_ osserva quanto segue.
22. In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, pagina 7 di 17 necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo a uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
In tali ipotesi, infatti, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (in termini Cass n. /2019).
23. Orbene, venendo al caso di specie il padre ha mostrato, nel corso di tutto il giudizio durato quasi cinque anni, una certa indifferenza alle esigenze di tutela dell'integrità psicofisica del figlio minore, avendo posto in essere condotte ossessive, aggressive e controllanti nei confronti della moglie, dopo la decisione di questa di separarsi, mettendone a rischio l'integrità psico-fisica a coinvolgendo finanche il minore nelle dinamiche disfunzionali con l'ex coniuge.
Le condotte poste in essere dal resistente per gran parte del presente giudizio, sebbene reiteratamente minimizzate dallo stesso, sono infatti indice di un atteggiamento, ostinato e persistente, del resistente, mantenuto nonostante le reiterate denunce della ricorrente alle competenti autorità, nonostante l'ammonimento del Questore emesso ancora in data
23.10.2020 (con cui già veniva dato atto dell'atteggiamento morboso, persecutorio ed ossessivo del resistente, che aveva oltretutto utilizzato – specie in passato - il figlio R_ per porre in essere pedinamenti e condotte manipolative e di controllo nei confronti della moglie), nonostante gli ordini di protezione della ricorrente pronunciati nel presente procedimento e nonostante le misure cautelari assunte nel corso dei procedimenti penali a proprio carico.
24. Tali condotte si sono periodicamente e sistematicamente ripetute nel corso del giudizio, si vedano gli episodi occorsi in data 12.01.2021 (quando il resistente, dopo aver più volte cercato di cambiare il programma per il prelievo del figlio al chiaro scopo di R_ incontrare la moglie, si è presentato presso il polo vaccinale ove la stessa si era recata con il figlio maggiore, riferendo di aver bisogno di un cambio per il figlio sporcatosi a R_ scuola); in data 28.03.2021 (quando il resistente, dopo aver casualmente incrociato in auto la moglie che viaggiava col figlio e con una sua amica, ha iniziato a seguirla fino a R_
Desenzano del Garda, anche ponendo in essere condotte di guida pericolose, giustificandosi con la necessità di consegnare delle uova fresche al figlio); in data 17.04.2021 (quando il resistente, dopo essersi introdotto nello spazio antistante il garage della moglie, di proprietà privata, con l'auto in cui era trasportato anche invitato ad allontanarsi, ha accelerato R_
e stretto la donna contro il muro, costringendola a fuggire); a metà di aprile 2021 sul luogo di lavoro presso cui entrambe le parti erano impiegate (quando, secondo quanto riferito dalla ricorrente, mentre era a bordo di un muletto il marito ha minacciato di “inforcarla”, tanto da indurla a chiedere un cambio delle proprie mansioni ai datori di lavoro).
pagina 8 di 17 In merito a tali episodi, si è già osservato (cfr. ordinanza del 1.06.2021) come, a differenza delle versioni fornite dalla ricorrente, che appaiono intrinsecamente credibili e verosimili, quelle fornite di volta in volta dal resistente sono apparse poco credibili, essendosi lo stesso giustificato riferendo che la moglie enfatizzerebbe certi suoi comportamenti e adducendo scuse varie ed evidentemente pretestuose (come l'esigenza di avere un cambio di vestiti per di accompagnare il bambino a salutare la madre o di voler consegnare delle uova R_ fresche per la sua colazione), che mal celavano l'intento di avvicinare la donna contro la sua volontà e controllarla nei suoi spostamenti.
25. Gli stessi comportamenti, come già evidenziato, sono proseguiti anche dopo l'emissione dell'ordine di protezione emesso in data 1.06.2021 dalla Giudice Istruttrice, con espresso divieto di avvicinamento alla moglie, che è stato reiteratamente violato dal resistente.
Infatti, le reiterate condotte inadempienti dell'ordine di protezione hanno finanche determinato la sua conferma e proroga dell'ordine di protezione, alla luce dei frequenti tentativi di avvicinamento del resistente alla ricorrente al momento dello scambio di R_
e del fatto che il resistente approfittasse di tali occasioni per insultare la ricorrente, anche in presenza del figlio minore;
del fatto che, in data 12.08.2021, vigente l'ordine di protezione, a fronte del rifiuto di di seguirlo, il resistente ha strappato il telefono di mano alla R_ moglie, gettandolo in una pozzanghera, e ha trascinato il figlio via con sé con la forza;
del fatto che il marito ha continuato a seguire in diverse occasioni la moglie in auto, appostandosi nei pressi dei locali dalla stessa frequentati per controllarla e almeno in un'occasione (il 7.11.2021) seguendola fino all'interno di un locale dove si trovava con alcuni amici, aggredendola verbalmente e tentando di aggredirla anche fisicamente (cfr. denunce querele in atti del 30.06.2021, 12.08.2021, 13.8.2021, 12.11.2021 e 29.11.2021), tanto da rendere necessario il ripetuto intervento dei Carabinieri.
Il resistente stesso, peraltro, pur negando di aver violato le misure di protezione in essere, ha sostanzialmente ammesso di essersi avvicinato in diverse circostanze alla moglie, giustificando la propria condotta sul presupposto che fosse la ricorrente a chiedergli di recarsi a prendere il figlio presso la propria abitazione;
che egli si avvicinerebbe alla ricorrente al momento dello scambio di ma solo per dare “un bacino al figlio” per R_ salutarlo (cfr. verbale d'udienza del 15.12.2021); che nell'occasione della discussione estiva, originata secondo la tesi del resistente dal fatto che la moglie non volesse consegnare al padre, il telefono della moglie sarebbe solo accidentalmente caduto;
R_ che nelle circostanze riferite dalla ricorrente, egli non l'avrebbe seguita, ma solo incontrata casualmente per strada o al bar, negando di aver avuto agiti minacciosi o offensivi tantomeno in presenza di fornendo in conclusione giustificazioni evidentemente R_ pretestuose e infondate.
26. A ciò si aggiunga che varie delle predette condotte, con particolare riferimento all'episodio del 28.03.2021 e della violazione dell'ordine di protezione del 12.08.2021, sono state peraltro confermate, nel corso del giudizio, dai testi indicati dalla ricorrente (cfr. verbale udienza 21.09.20), a ulteriore riscontro della fondatezza delle allegazioni attore.
27. Infine, le medesime condotte, unitamente a varie altre specifiche condotte controllanti, ossessive e minacciose poste in essere dal resistente nel corso del giudizio, non solo hanno condotto all'instaurazione di vari procedimenti penali (in particolare, R.G.N.R. 4504/2021 e R.G.N.R. 203/2021 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, pagina 9 di 17 successivamente riuniti) per diversi reati, tra cui quello di stalking, ma hanno anche indotto il GIP di Mantova a emettere, nell'ambito dei predetti procedimenti penali prima un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento all'odierna ricorrente in data 24.12.2021
e poi, a seguito di rinvio a giudizio, una ulteriore ordinanza di aggravamento della misura, disponendone la custodia in carcere (cfr. docc. allegata alle note di parte ricorrente del
31.08.20).
Ciò si è reso necessario a seguito a seguito delle ulteriori denunce sporte dalla ricorrente nel corso del 20, per condotte poste in essere dal resistente in violazione della più tenue misura del divieto di avvicinamento e connotate da aggressioni fisiche e psicologiche ai danni della moglie – con particolare riferimento ad un episodio del 1.08.20, in cui il resistente, mentre la ricorrente era alla guida di una vettura di un'amica, Parte_2 poneva in essere pericolose condotte di guida, finanche invadendo la corsia della moglie, e ad uno del 24.07.20 in cui il resistente entrò in un locale i cui si trovava la moglie in compagnia di un'amica, violando il divieto di avvicinamento emesso in sede penale, fissando insistentemente la moglie e poi di nuovo seguendola con la propria auto all'uscita - denunciate dalla ricorrente e riscontrate in sede penale dalle dichiarazioni della testimone e dall'acquisizione delle immagini di telecamere di sicurezza presenti in Parte_2 strada e nel locale in cui avvenne il predetto episodio.
I procedimenti penali citati risultano infine definiti con sentenza di applicazione pena su richiesta della parte, con condanna del resistente a anni due di reclusione e sospensione condizionale, emessa dal Tribunale di Mantova il 15.03.2023.
28. A tutto ciò si aggiunga che, nonostante il resistente abbia sempre dichiarato di aver seguito un percorso di sostegno psicologico per uomini maltrattanti, anche su mandato del Tribunale Penale, egli a tutt'ora manifesti un atteggiamento di minimizzazione delle proprie condotte e malcelata rabbia nei confronti della moglie, avendo dato mostra di una pericolosa assenza di senso critico e di una certa incapacità di rielaborazione dei propri atteggiamenti aggressivi, come emerso d'altronde da tutte le relazioni prodotte in atti dal Servizio Sociale incaricato e finanche nell'ultima prodotta in data 4.11.2024.
Gli operatori del Servizio Sociale hanno infatti evidenziato come a tutt'oggi, pur dicendosi indifferente rispetto gli eventi del passato, il resistente manifesti difficoltà, frustrazione e rabbia verso la ex moglie (e verso il suo attuale compagno), continuandosi a considerare vittima di eventi esterni (cfr. relazioni cit.) e non riconoscendo le proprie responsabilità.
29. Il Collegio, dunque, non può che prendere atto di come, nonostante i percorsi di sostegno psicologico ed educativo offerti anche nel corso del presente procedimento, a tutt'oggi il resistente continui a manifestare pesanti lacune educative e genitoriali.
Infatti, sebbene non ci sia prova di agiti aggressivi diretti nei confronti del minore, non può certo dirsi idoneo a esercitare una responsabilità genitoriale condivisa e a educare il minore il genitore che non solo abbia tenuto nel recente passato comportamenti fortemente pregiudizievoli per l'altro coniuge, attentandone la serenità e mettendone in pericolo l'incolumità, ma che tutt'ora perseveri nel non riconoscere le proprie responsabilità e nel non esercitare alcun senso critico circa le proprie condotte, non essendo di alcuna giustificazione la riferita delusione e l'amarezza legata alla fine della relazione coniugale.
pagina 10 di 17 30. D'altro canto, non sono sorti nel corso del procedimento dubbi di sorta sulla piena capacità genitoriale della madre, che si è mostrata peraltro sempre aperta al dialogo e collaborante col Servizio Sociale, nonostante la pendenza del procedimento penale per le condotte persecutorie del marito.
31. Per questo, deve confermarsi – quantomeno allo stato - l'affidamento esclusivo del minore alla madre, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere, anche R_ autonomamente, le decisioni di maggior interesse della vita del figlio, tra cui quelle relative alla residenza, alla salute, all'educazione, all'istruzione del minore e all'ottenimento della documentazione valida all'espatrio.
32. Sul collocamento e sul diritto di visita del minore
33. Nulla quaestio sul collocamento del minore presso la madre, con cui è da sempre R_ collocato, non essendo emersi elementi che inducano a variare tale collocamento.
34. Quanto al diritto di visita paterno, emerge finanche dall'ultima relazione dei Servizi Sociali l'esigenza di assicurare, per almeno un ulteriore anno, la prosecuzione di incontri semi-protetti tra padre e figlio, con le modalità e i tempi che saranno concordati dalle parti e dal Servizio Sociale, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del minore, come peraltro richiesto in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti.
35. Sebbene, infatti, i Servizi abbiano evidenziato come gli incontri tra e il padre R_ stiano avendo un andamento generale positivo, come frequenti con piacere il padre e R_ come questi, pur avendo ancora momenti di minore lucidità, abbia manifestato da ultimo un maggiore impegno e coinvolgimento, emerge pure dalle relazioni in atti come persistano le evidenti fragilità del padre già ampiamente descritte, legate alla mancata rielaborazione degli agiti del passato, e risultino essersi verificati diversi episodi, anche recenti, che hanno visto il padre in difficoltà nel gestire alcuni atteggiamenti del figlio (cfr. relazione
4.11.2024 cit.), il che rende opportuna la prosecuzione di un accompagnamento educativo.
Ciò non toglie che possa attribuirsi al Servizio Sociale la facoltà di ampliare o ridurre il tempo che trascorre solo col padre, senza la presenza dell'educatore, in base allo R_ stato di malessere o benessere mostrato dal minore e all'atteggiamento del padre.
36. A seguire, dunque a decorrere dal mese di aprile 2026, solo ove il Servizio Sociale non evidenzi elementi di pregiudizio o di malessere del minore, gli incontri potranno riprendere in forma del tutto libera, con permanenza del minore presso il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 19.00, oltre che un giorno alla settimana, da concordarsi tra le parti e, in caso di disaccordo, nella giornata di martedì pomeriggio, quando il padre si recherà a prendere il minore a scuola e lo riporterà presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza paterna e con aggiunta di un ulteriore giorno, da concordarsi tra le parti e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel giovedì, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00 quando il week end successivo è di competenza materna.
Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, inoltre, il resistente potrà tenere con sé R_ alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e il giorno di Pasqua e il pagina 11 di 17 Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, a decorrere dal 2026 e salva diversa indicazione dei Servizi Sociali, il resistente potrà altresì tenere con sé quindici R_ giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
37. Vista la complessità della situazione del nucleo, i Servizi Sociali saranno infine a proseguire, per almeno due anni a decorrere dalla presente sentenza, nel monitoraggio del nucleo e nel fornire gli strumenti di supporto e sostegno meglio indicati in dispositivo, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
38. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli minorenni e non economicamente autosufficienti
39. Preliminarmente, va osservato che il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha genericamente allegato che il figlio maggiorenne avrebbe intrapreso Per_2 un'attività lavorativa presso una pizzeria, chiedendo la revoca dell'assegno a suo favore.
Orbene, tale allegazione, pur non essendo stata contestata dalla ricorrente, appare generica e inidonea a fornire indicazioni specifiche circa l'attività lavorativa in concreto svolta da la natura del rapporto di lavoro, il trattamento stipendiale e dunque l'effettivo Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Dunque, considerato che ha soli 21 anni, compiuti peraltro solo da pochi giorni, in Per_2 assenza di effettiva prova della sua raggiunta indipendenza economica, il Collegio ritiene che non trovi fondamento la domanda di revoca dell'onere del padre di provvedere al suo mantenimento, potendosi tuttavia valorizzare il fatto che il figlio abbia fatto un primo accesso al mondo del lavoro al fine di quantificare in concreto l'assegno dovuto per il mantenimento dello stesso.
40. Ciò posto, venendo alle condizioni economico-reddituali delle parti, si osserva quanto segue.
41. Parte ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso introduttivo, di lavorare a tempo determinato part time percependo circa 820,00 Euro mensili.
La stessa ha prodotto la seguente documentazione economico-reddituale:
730/2019 (redditi 2018): imponibile Euro 11.178,00, oltre Euro 960,00, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 933,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): imponibile Euro 1.359,00 oltre Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.027,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): imponibile Euro 11.207,00, oltre Euro 479,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 944,00 circa;
pagina 12 di 17 CO 20 (redditi 2021): imponibile Euro 13.835,00, oltre Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo e oltre Euro 2.276,00 a titolo di redditi netti da cedolare secca, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.358,00 circa.
Ha infine prodotto buste paga relative alle mensilità da gennaio a luglio 20, che riportano importi coerenti con i redditi dichiarati.
Non risulta prodotta ulteriore e più aggiornata documentazione relativa ai redditi della ricorrente.
La ricorrente non risulta, ad oggi, sostenere le spese di locazione che aveva dichiarato di sostenere a seguito dell'uscita dalla casa coniugale, avendo da ultimo dichiarato di vivere presso l'attuale compagno, in immobile di proprietà di questi (cfr. dichiarazioni di cui alla relazione dei Servizi Sociali del 4.11.2024).
La stessa ricorrente risulta comproprietaria, unitamente al marito, di un immobile, che risulta concesso in locazione a terzi (cfr. docc. allegata alle note del 7.09.20) per 480,00
Euro mensili, gravato da mutuo, avendo dichiarato fin dal ricorso introduttivo che i proventi della locazione sono investiti dai coniugi proprio per il pagamento del mutuo, che ammonterebbe a circa 638,00 Euro mensili (secondo il prospetto prodotto al doc. 4 allegato alle note del 21.11.20).
La ricorrente risultava infine tenuta al rimborso di un finanziamento Findomestic contratto il 29.09.2020, con pagamento tramite cessione del quinto dello stipendio con rate di 138,00
Euro per 120 mesi.
42. Venendo al resistente, egli ha dichiarato in sede di comparsa di costituzione, di lavorare con contratto indeterminato full time come operaio, con stipendio di 1.200,00-1.300,00
Euro, presso il medesimo datore di lavoro della moglie.
Egli ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2018 (redditi 2017): reddito d lavoro Euro 22.814, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.675,00;
730/2019 (redditi 2018): imponibile Euro 23.389,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.738,00;
CU 2020 (redditi 2019): reddito da lavoro Euro 21.655,00, oltre Euro 960,00 a titolo di Bonus Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro
1.601,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro Euro 21.794,00, pari ad un reddito mensile netto
(calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.467,00;
pagina 13 di 17 CU 20 (redditi 2021): reddito da lavoro Euro 22.837,00, oltre Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro
1.657,00;
CU 2023 (redditi 20): redditi da lavoro Euro 18.082,00, pari ad un reddito mensile netto
(calcolato sommando le poste attive e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro mensile netto 1.305,00.
Ha infine prodotto buste paga relative alle mensilità da maggio ad agosto 20, che indicano importi coerenti con quelli risultanti dalle dichiarazioni predette, oltre a buste page negativa relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2023, emesse dal medesimo datore di lavoro, per assenze non giustificate.
A seguito della custodia cautelare in carcere, terminata il 15.03.2023, infatti è emerso che il resistente si sia determinato a lasciare l'attività lavorativa come operaio presso il precedente datore di lavoro (comune alla ricorrente), per intraprendere ulteriori attività lavorative, prevalentemente come cameriere, a tempo determinato e stagionale (cfr. verbale udienza
9.05.2023).
Il resistente risulta, infatti, aver percepito Euro 30.562,00 a titolo di TFR a giugno 2023, a seguito della risoluzione consensuale del contratto di lavoro del 1.06.2023 (cfr. docc. allegata alle note del 17.10.2023).
Il resistente ha inoltre prodotto ulteriori buste paga, relative alla nuova mansione di cameriere, con redditi di 149,00 Euro a marzo 2023, 986,00 Euro ad aprile 2023, 659,00
Euro a maggio 2023, 256,00 Euro a giugno 2023, 1.660,00 Euro a luglio 2023 e 1.696,00 ad agosto 2023.
Infine, con dichiarazione del 16.09.2023 (cfr. allegata alle note cit.), ha dichiarato di aver lavorato fino al 30.09.2023 in un ristorante, di aver presentato domanda NASPI il
16.10.2023 e di essere in cerca di nuova occupazione.
Dalle dichiarazioni fornite da ultimo ai Servizi Sociali (cfr. relazione 4.11.2024) è emerso che egli abbia ripreso a lavorare e sia stato impegnato almeno per tutta l'estate 2024 e fino a ottobre 2024 presso un ristorante a Moniga del Garda, avendo successivamente reperito nuovo impiego presso altro ristorante a Castiglione delle Stiviere, pur senza mai godere di contratti di lavoro stabili.
Non si dispone, invece, di informazioni aggiornate circa eventuali spese abitative o ulteriori spese fisse sostenute ad oggi dal resistente.
43. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse alla luce degli elementi raccolti nel corso del giudizio;
considerata la piena capacità lavorativa del padre;
considerata, quantomeno ad oggi, l'assenza di rapporti regolari con e la Per_2 previsione di un limitato diritto di visita con con conseguente onere di R_ mantenimento dirette gravante in maniera pressoché esclusiva sulla madre;
considerato che
,
a fronte dell'affido esclusivo di alla madre spetta ad essa per legge, integralmente, R_
l'assegno unico per il figlio e considerata, infine, la circostanza che risulta aver Per_2 mosso i suoi primi passi nel mondo del lavoro, dovendosi dunque presumere che egli abbia pagina 14 di 17 abbandonato gli studi, il Collegio ritiene equo disporre che il padre corrisponda per il mantenimento ordinario dei figli e alla ricorrente la somma mensile di Euro Per_2 R_
350,00 (di cui Euro 200,00 per e Euro 150,00 per , dalla data della sentenza. R_ Per_2
44. Le spese straordinarie per i figli, infine, dovranno essere ripartite al 50% tra le parti, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
45. Sulla domanda del resistente di revoca o riduzione del sequestro del TFR
46. Il Collegio osserva come in sede di precisazione parte ricorrente abbia chiesto la revoca o quantomeno la riduzione del sequestro sulla somma di Euro 20.000,00 relativa al TFR maturato dal resistente, disposto dalla Giudice Istruttrice con ordinanza del 25.02.2023 emessa ai sensi dell'art. 156 c. 6 c.c., essendone venuti meno i presupposti o comunque risultando la somma sequestrata sproporzionata rispetto al debito.
In particolare, parte resistente ha evidenziato come, terminato il periodo di custodia in carcere a marzo 2023, egli, dal mese di aprile 2023 abbia sempre corrisposto regolarmente l'assegno di mantenimento a favore dei figli, risultando non corrisposti solamente gli assegni di mantenimento relativi al periodo di detenzione, da settembre 20 a marzo 2023, per un totale di Euro 2.800,00, oltre alle spese straordinarie richieste da controparte pari a circa Euro 5.000,00, in parte contestate.
Rimessa la questione al Collegio unitamente al merito, nella propria comparsa conclusionale, parte ricorrente si è limitata a contestare come controparte continui a rendersi inadempiente alla richiesta di rifusione del 50% delle spese straordinarie – senza quantificare il relativo inadempimento – avendo omesso di versare anche il contributo relativo alla mensilità di dicembre 2024.
Parte resistente ha precisato, in sede di memoria di replica, di aver provveduto al pagamento con ritardo della mensilità di dicembre 2024, successivamente regolarizzando il pagamento.
47. Orbene, il Collegio osserva come non sia stato contestato da parte ricorrente l'effettivo regolare adempimento dell'obbligo di mantenimento ordinario da parte resistente dal marzo 2023, ad eccezione per la mensilità di dicembre 2024, il cui pagamento è avvenuto solo con ritardo, né l'entità delle spese straordinarie rimaste insolute, indicate dal resistente in Euro
5.000,00 circa.
Deve dunque ritenersi non contestato che l'attuale esposizione debitoria del resistente sia limitata a circa 7.800,00 Euro, circostanza che giustifica, se non la revoca del sequestro, quantomeno la sua riduzione ad una somma pari all'ammontare del debito ad oggi maturato.
48. Sulle spese
50. Considerata la reciproca soccombenza relativamente alle domande rispettivamente formulate le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 15 di 17 assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
, già uniti in matrimonio in POZZUOLI (NA) il giorno 09/10/1996 (atto n. 371,
[...]
P.II, S. A, anno 1996);
2) rigetta le domande di addebito rispettivamente formulate dalle parti;
3) dispone che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre R_ [...]
, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere, anche autonomamente, le Parte_1 decisioni di maggior interesse della vita del figlio, tra cui quelle relative alla residenza, alla salute, all'educazione, all'istruzione e all'ottenimento della documentazione valida all'espatrio;
4) dispone che il minore resti collocato presso la madre;
Parte_1
5) dispone che le visite tra padre e figlio avvengano con le seguenti modalità:
- per almeno un ulteriore anno, le visite continueranno a svolgersi con incontri semi-protetti tra padre e figlio, calendarizzati dal Servizio Sociale, con le modalità e i tempi che saranno concordati dalle parti e dal Servizio Sociale medesimo, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del minore, con facoltà del Servizio Sociale di ampliare o ridurre il tempo che trascorre solo col padre, R_ senza la presenza dell'educatore, in base allo stato di malessere o benessere mostrato dal minore e all'atteggiamento del padre;
- a decorrere dal mese di aprile 2026, solo ove il Servizio Sociale non evidenzi elementi di pregiudizio o di malessere del minore e mantenendo un attivo monitoraggio circa l'andamento dei rapporti, gli incontri potranno riprendere in forma del tutto libera, con permanenza del minore presso il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 19.00; oltre che un giorno alla settimana, da concordarsi tra le parti e, in caso di disaccordo, nella giornata di martedì pomeriggio, quando il padre si recherà a prendere il minore a scuola e lo riporterà presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00, quando il week end successivo è di competenza paterna e con aggiunta di un ulteriore giorno, da concordarsi tra le parti e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel giovedì, recandosi a prenderlo a scuola, e con rientro presso l'abitazione materna entro e non oltre le 19.00, quando il week end successivo è di competenza materna. Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, inoltre, il resistente potrà tenere con sé alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e R_ Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, a decorrere dal 2026 e salva diversa indicazione dei Servizi Sociali, il resistente potrà altresì tenere con sé quindici giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordare tra i R_ genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che i Servizi Sociali proseguano, per almeno due anni a decorrere dalla presente sentenza, nel monitoraggio del nucleo e nel fornire gli strumenti di supporto e sostegno ritenuti necessari, in particolare assicurando alle parti la prosecuzione o l'avvio di percorsi di supporti individuali e di coppia, questi ultimi solo col consenso della ricorrente, alla genitorialità; mantenendo attiva la presa in carico di presso la NPI, al fine di R_ monitorare lo stato psico-fisico del minore;
mantenendo attivo un attento monitoraggio sul pagina 16 di 17 nucleo;
in ogni caso, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
7) dispone che corrisponda a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di Euro 350,00 (di cui Per_2 R_
Euro 200,00 per e Euro 150,00 per , tramite bonifico entro il giorno 15 di R_ Per_2 ciascun mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
8) dispone che le spese straordinarie per i figli siano sostenute al 50% dai genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
9) a modifica dell'ordinanza emessa in data 25.02.2023, visto l'art. 156, comma 6, c.c., dispone la riduzione del sequestro del TFR maturato da e Controparte_1 disponibile presso il datore di lavoro sino alla concorrenza Parte_3 di Euro 7.800,00;
10) compensa integralmente le spese di lite.
Si manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di POZZUOLI (NA) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Castiglione delle Stiviere.
Così deciso in Mantova, in data 27/03/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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