Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 897/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 20.12.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIANGELA NELLA (C.F.: , giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliato in Filiano (PZ) alla via Iscalunga n. 32 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
CLAUDIO BRANCATI (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliata in Potenza alla via G. Rossini n. 12 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 11.3.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia Persona_1
(Potenza, 13.8.2020), che dalla data del matrimonio sino a settembre 2020 la casa coniugale era stata individuata in un immobile sito in Avigliano alla , Controparte_2
che -successivamente alla nascita della figlia- aveva acquistato un immobile in
Potenza alla via Stoccolma n.7, ove era stata trasferita la residenza familiare su volontà della resistente, nel tentativo di risaldare il legame coniugale e poter vivere quotidianamente con la figlia minore (non solo per poche ore, come era stato fino a quel momento), in quanto dalla nascita aveva vissuto con la madre in Potenza Per_1 presso l'abitazione dei nonni materni, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 12.6.2024, la resistente si
è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data
10.5.2024, nella quale ha contestato la domanda di addebito formulata dal ricorrente e i motivi addotti a sostegno di essa. In particolare, la resistente ha rappresentato che dalla data del matrimonio aveva vissuto con il ricorrente presso l'abitazione sita in
Avigliano alla , con l'intesa comune che quella soluzione abitativa Controparte_2
sarebbe stata solo temporanea poiché entrambi lavoravano a Potenza;
la nascita della figlia poi, aveva reso necessario l'acquisto di un immobile in Potenza per Per_1
evitare che la bambina fosse sottoposta, già in tenera età, a continui spostamenti giornalieri.
La resistente ha -altresì- sostenuto di aver deciso, assecondata dal coniuge, di trasferirsi dopo il parto presso la casa dei suoi genitori, sita in Potenza alla via
Adriatico n. 7, per motivi prudenziali, perché in quel periodo vi erano divieti di spostamento legati all'emergenza sanitaria da COVID-19; che non aveva escluso il ricorrente dalla vita della figlia ma, al contrario, quest'ultimo aveva avuto modo di trascorrere poco tempo con a causa del suo lavoro, che lo impegnava per Per_1
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l'intera giornata;
che -dopo la nascita di il marito aveva trascurato il rapporto Per_1
coniugale al punto di abbandonare la casa familiare nel febbraio del 2024.
III Con ordinanza dell'1.7.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.6.2024, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22., primo comma, c.p.c., nonché quelli di natura istruttoria e le parti sono state invitate a raggiungere accordo di separazione personale alle medesime condizioni stabilite nella menzionata ordinanza, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2024 per verificare ogni esito in ordine alla proposta di definizione della controversia alle stesse condizioni di cui all'ordinanza del
1.7.2024.
Con ordinanza del 7.11.2024 emessa successivamente allo spirare del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., attesa la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudicante da parte del ricorrente e ritenuto che il processo dovesse proseguire per l'assunzione della prova orale già ammessa, è stata delegata al G.O.P. il raccoglimento della prova, il quale ha fissato innanzi a sé l'udienza del 20.12.2024.
Il 6.12.2024 è stata depositata istanza congiunta di anticipazione dell'udienza del 20.12.2024, con la quale è stato rappresentato che il ricorrente, avendo rivalutato le condizioni formanti oggetto della proposta di definizione della lite di cui all'ordinanza del 1.7.2024, era disposto ad accettare la proposta. Talché, con decreto emesso il 7.12.2024 è stata confermata l'udienza del 20.12.2024 disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e invitando i difensori a depositare nel fascicolo telematico l'ordinanza del 1.7.2024 sottoscritta dai coniugi.
All'udienza del 20.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni (quelle di cui all'ordinanza del 1.7.2024, che è stata sottoscritta per accettazione dalle parti, scansionata e depositata nel fascicolo telematico) rassegnando in tal senso le conclusioni e rinunciando -per l'effetto- il ricorrente alla
3 R.G. N. 897/2024 domanda di addebito ed entrambe le parti a ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante:
«1) autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) affida la figlia minore (Potenza, 13.8.2020) ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
3) dispone che la minore (Potenza, 13.8.2020) abiti ovvero sia collocata Per_1
prevalentemente con la madre;
4) assegna la casa coniugale alla madre, quale genitrice collocataria della minore, sita in Potenza alla via Stoccolma n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi, individuata in catasto fabbricati del Comune di Potenza al foglio 29, part. 5725, sub.12, piano 1, categoria a/2, classe 9, vani 4, superficie catastale mq 72, rendita catastale euro 557,77, con relative pertinenze (cantina individuata nel catasto fabbricati del Comune di Potenza al foglio 29, part. 5721, sub. 7, via Stoccolma n.
7, piano T, categoria C/2, classe 8, consistenza mq 9, superficie catastale mq 11, rendita catastale euro 40,90; garage individuato in catasto fabbricati del Comune di Potenza al foglio 29, part. 5725, sub. 9, via Stoccolma n. 7, piano T, categoria
C/6, classe 8, consistenza mq 33, superficie catastale mq 40, rendita catastale euro
136,34);
5) stabilisce che la minore (Potenza, 13.8.2020) trascorra con il padre i Per_1
seguenti giorni:
a) due pomeriggi alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita da scuola (ore
15.15 -si veda quanto indicato nel piano genitoriale depositato dalla madre circa i futuri orari scolastici della minore) sino alle ore 20.00, e durante il periodo di sospensione scolastica parimenti dalle ore 16.00 sino alle ore 21.30;
b) a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola e comunque dalle 16.00 alla domenica sera alle ore 20.00;
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c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari, con possibilità da parte della madre di contattare con telefonate o videotelefonate la minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00)
[anche la madre potrà trascorrere con la minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola- inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlia sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate la minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.009];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno
o con l'altro genitore;
g) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
i) il padre così come la madre nei giorni in cui la minore sarà presso il padre, potrà telefonare o video telefonare alla figlia dalle ore 19.00 alle ore 20.00;
6) determina in euro 500,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della figlia, da corrispondere a Parte_1
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1
decorrere da maggio 2024;
7) pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie ed il restante 50% a carico della madre (assegni familiari come per Legge stante l'affidamento condiviso)».
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V La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni accettate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse della figlia minore sia in relazione all'esercizio Per_1
al diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 897 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio in Potenza il 6.8.2014;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto N. 64, P.
II., S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione di cui all'ordinanza del 1.7.2024;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.1.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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