Articolo 1 della Legge 2 marzo 1963, n. 596
Articolo 2
Versione
18 maggio 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962.
Entrata in vigore il 18 maggio 1963