CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 41589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41589 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da UC EL - Presidente - Sent. n. sez. 1327/2025 NE GL CC - 23/09/2025 LO RI R.G.N. 17515/2025 NI CO - Relatore - RI RD ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: 1. Di RI RE nato a [...] il [...] 2. ES RA nato a [...] il [...] 3. Di RI SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/11/2024 della Corte d’assise d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI CO;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione IM ER, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce;
1. Con ordinanza del 12 aprile 2024 la Corte di assise di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza, proposta da SE Di RI, di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di RI in data 16 novembre 2003 che lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo per i delitti, commessi in concorso con altri, di cui agli artt. 605, 609- , 609- , 609- , 575, 577, 412, 423 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41589 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 23/09/2025 2 2. Il difensore di SE Di RI, nonché di RE Di RI e RA ES, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza della Corte di assise di appello, poiché in materia di revisione opererebbe la competenza funzionale della Corte di appello, da cui conseguirebbe la nullità assoluta del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, della medesima ordinanza. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo. 2. Ai sensi dell’art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di revisione «deve essere presentata […] nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» dello stesso codice. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito – e il Collegio intende ribadire il principio – che, in tema di revisione, ha natura funzionale la competenza attribuita alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna;
deve, quindi, ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione (Sez. 3, n. 2417 del 21/11/2002 – dep. 2003, Ruffo, Rv. 224034 – 01). Difatti, l'art. 633, comma 1, cit. «non fa alcun riferimento ad altra istanza giudiziaria diversa dalla corte distrettuale e non individua», per quanto qui di interesse, «la corte di assise di appello» (cfr. Sez. 3, n. 11008 del 10/02/2011, Faiuolo, n.m., che ha pure affermato che trattasi di competenza di natura funzionale, la cui violazione, in quanto incidente sulla capacità del giudice . 33 cod. proc. pen., integra un’ipotesi di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen.); e «le regole proprie che disciplinano la revisione non consentono l'innesto delle norme che regolano in via generale la competenza, ma attribuiscono specifica competenza funzionale proprio alla Corte d'appello, laddove il riferimento territoriale è desumibile dalla sede del giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 1748 del 12/04/1991, Natalini, Rv. 187500 – 01, che ha osservato come con il vigente codice di procedura penale il Legislatore abbia inteso innovare rispetto alla precedente competenza in materia di revisione, attribuita alla Corte di cassazione, stabilendo la competenza funzionale della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna). Si impone, allora, l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce. 3 L'ordinanza della Corte di assise di appello di Lecce è stata annullata perché emessa da un giudice incompetente e non per un motivo attinente alla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198 – 01, in motivazione). Il che esclude l’applicazione dell'ultima parte dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione «la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» cod. proc. pen.: tale disposizione è, infatti, relativa alle ipotesi di cui all’art. 634, comma 1, cit., ossia ai casi in cui la declaratoria di inammissibilità sia annullata dalla Corte di cassazione perché la richiesta di revisione è stata erroneamente ritenuta proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 cod. proc. pen. ovvero manifestamente infondata. D’altra parte, diversamente opinando, la pronuncia di inammissibilità resa da un giudice privo della competenza funzionale, quantunque annullata proprio per tale ragione, finirebbe con l’impedire al giudice competente di pronunciarsi sulla richiesta di revisione. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI CO UC EL
udita la relazione svolta dal Consigliere NI CO;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione IM ER, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce;
1. Con ordinanza del 12 aprile 2024 la Corte di assise di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza, proposta da SE Di RI, di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di RI in data 16 novembre 2003 che lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo per i delitti, commessi in concorso con altri, di cui agli artt. 605, 609- , 609- , 609- , 575, 577, 412, 423 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41589 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 23/09/2025 2 2. Il difensore di SE Di RI, nonché di RE Di RI e RA ES, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza della Corte di assise di appello, poiché in materia di revisione opererebbe la competenza funzionale della Corte di appello, da cui conseguirebbe la nullità assoluta del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, della medesima ordinanza. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo. 2. Ai sensi dell’art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di revisione «deve essere presentata […] nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» dello stesso codice. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito – e il Collegio intende ribadire il principio – che, in tema di revisione, ha natura funzionale la competenza attribuita alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna;
deve, quindi, ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione (Sez. 3, n. 2417 del 21/11/2002 – dep. 2003, Ruffo, Rv. 224034 – 01). Difatti, l'art. 633, comma 1, cit. «non fa alcun riferimento ad altra istanza giudiziaria diversa dalla corte distrettuale e non individua», per quanto qui di interesse, «la corte di assise di appello» (cfr. Sez. 3, n. 11008 del 10/02/2011, Faiuolo, n.m., che ha pure affermato che trattasi di competenza di natura funzionale, la cui violazione, in quanto incidente sulla capacità del giudice . 33 cod. proc. pen., integra un’ipotesi di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen.); e «le regole proprie che disciplinano la revisione non consentono l'innesto delle norme che regolano in via generale la competenza, ma attribuiscono specifica competenza funzionale proprio alla Corte d'appello, laddove il riferimento territoriale è desumibile dalla sede del giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 1748 del 12/04/1991, Natalini, Rv. 187500 – 01, che ha osservato come con il vigente codice di procedura penale il Legislatore abbia inteso innovare rispetto alla precedente competenza in materia di revisione, attribuita alla Corte di cassazione, stabilendo la competenza funzionale della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna). Si impone, allora, l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce. 3 L'ordinanza della Corte di assise di appello di Lecce è stata annullata perché emessa da un giudice incompetente e non per un motivo attinente alla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198 – 01, in motivazione). Il che esclude l’applicazione dell'ultima parte dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione «la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» cod. proc. pen.: tale disposizione è, infatti, relativa alle ipotesi di cui all’art. 634, comma 1, cit., ossia ai casi in cui la declaratoria di inammissibilità sia annullata dalla Corte di cassazione perché la richiesta di revisione è stata erroneamente ritenuta proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 cod. proc. pen. ovvero manifestamente infondata. D’altra parte, diversamente opinando, la pronuncia di inammissibilità resa da un giudice privo della competenza funzionale, quantunque annullata proprio per tale ragione, finirebbe con l’impedire al giudice competente di pronunciarsi sulla richiesta di revisione. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI CO UC EL