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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3968 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MANZI MASSIMO ), studio in CENTRO C.F._2
DIREZIONALE IS. G.8 NAPOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. CUGIA MARIA ROSARIA , studio in VIA C.F._4
LIBERTA' N. 118 PORTICI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18 giugno 2020, chiese pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto il 18 marzo 1978, in Ercolano, con , dal quale erano nati due figli, CP_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e chiese, altresì, che venisse revocato l'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore della moglie, posto a suo carico con sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 giugno 2016. Deduceva, in particolare, che il coniuge svolgeva l'attività di rivendita di prodotti cosmetici, mentre egli, essendo in procinto di essere collocato a riposo, avrebbe inevitabilmente subito una diminuzione dei redditi percepiti.
Costituitasi in giudizio, l aderì alla domanda di scioglimento del matrimonio e resistette nel CP_1 merito. Dedusse, in particolare che ella, attesa l'età avanzata e le patologie dalle quali era affetta, aveva interrotto ogni impegno lavorativo già prima della separazione.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari a € 700,00.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del tribunale confermò l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale pronunciò lo scioglimento del matrimonio e rimise la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'istruttoria.
Acquisita documentazione varia e precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione.
Provvedendo con sentenza del 12 gennaio, depositata il 19 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli obbligò il ricorrente al versamento in favore della della somma di € 300,00 quale assegno CP_1 divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, rigettò l'ulteriore domanda e dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Risultava incontestato che sussisteva un significativo divario reddituale tra gli ex coniugi, in quanto il ricorrente percepiva il trattamento di quiescenza di circa € 2.400,00, mentre l , ormai CP_1 sessantanovenne e priva di proprietà immobiliari, tanto che dimorava presso un'abitazione concessale in comodato gratuito dal germano, era titolare di pensione sociale e di reddito di cittadinanza o, comunque, di altro trattamento assistenziale, pari a complessivi € 1.200, mensili.
2. Non era stata offerta prova delle rinunzie o sacrifici fatti dalla resistente nel corso del matrimonio o, comunque, dell'apporto da lei fornito al patrimonio individuale o familiare, per cui doveva essere esclusa la funzione compensativa-perequativa.
3.Tuttavia, doveva ritenersi accertata l'inadeguatezza dei mezzi dell' e l'impossibilità di CP_1 procurarseli per ragioni oggettive, con particolare riferimento all'età. Ne discendeva che appariva equo riconoscere alla resistente l'assegno divorzile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
4.La reciproca soccombenza giustificava l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 16 settembre Parte_1
2024, il quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia disporre che nulla è dovuto alla a titolo di assegno divorzile, o, in subordine, ridurre l'importo come CP_1 determinato, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi in CP_1 giudizio con comparsa del 19 febbraio 2025, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico motivo di gravame l' censura l'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione, Pt_1 in favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile.
Assume che:
a)Non era ipotizzabile che l'ex coniuge fosse priva di mezzi adeguati in quanto era percettrice di un reddito mensile di circa € 1.200,00 e godeva della disponibilità di un'abitazione. Soprattutto, i primi giudici non avevano tenuto conto della circostanza che l' aveva di recente ricevuto CP_1 dall'appellante, quale quota del trattamento di fine rapporto, la somma di € 32.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
L'assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale (Cass., n. 4328/2024). Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente (Cass., n. 13420/2023).
Occorre, pertanto, accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi che risultano, pertanto, necessari sia per stabilire l'esistenza dei presupposti nell'an dell'assegno, sia per la quantificazione dello stesso.
Invero, l'indagine sulla capacità del coniuge di procurarsi un reddito adeguato deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, poiché esso non può risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass. 35710/2021; Cass. 8057/2022).
Il giudice, poi, deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito (Cass. 38928/2021; Cass.
24250/2021).
Orbene, incontestata l'impossibilità per l' di procurarsi un reddito adeguato in considerazione CP_1 dell'età avanzata e delle patologie che l'affliggono, emerge dalla documentazione in atti che, allo stato, ella percepisce la pensione sociale pari a € 578,68 mensili, mentre non risulta titolare di reddito di inclusione. Va considerato, tuttavia, che la donna ha ricevuto dall'ex coniuge l'importo di circa €
32.000,00, quale quota del trattamento di fine rapporto a questi spettante.
Discende da tali considerazioni che, anche a voler valutare la circostanza che l'appellata dimora in un'abitazione concessale in comodato gratuito dal germano, della quale deve comunque sostenere gli oneri connessi, quali, a titolo esemplificativo, le utenze, il suo complessivo patrimonio non le consente indubbiamente l'indipendenza economica in considerazione della complessiva situazione sociale ed ambientale e della circostanza che l dall'1 gennaio 2022, percepisce un trattamento Pt_1 pensionistico pari a circa € 2.400,00 mensili.
Nella quantificazione dell'assegno deve essere valutata anche l'ultraquarantennale durata dell'unione coniugale, dalla quale sono nati due figli.
Discende da tali considerazioni che l'importo del beneficio richiesto deve essere ridotto ad € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'esito della controversia e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli depositata il 19 febbraio 2024, così CP_1 provvede:
a)Pone a carico dell' l'assegno divorzile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat, in favore di;
CP_1
b)Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli, 19 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3968 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MANZI MASSIMO ), studio in CENTRO C.F._2
DIREZIONALE IS. G.8 NAPOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. CUGIA MARIA ROSARIA , studio in VIA C.F._4
LIBERTA' N. 118 PORTICI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18 giugno 2020, chiese pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto il 18 marzo 1978, in Ercolano, con , dal quale erano nati due figli, CP_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e chiese, altresì, che venisse revocato l'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore della moglie, posto a suo carico con sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 giugno 2016. Deduceva, in particolare, che il coniuge svolgeva l'attività di rivendita di prodotti cosmetici, mentre egli, essendo in procinto di essere collocato a riposo, avrebbe inevitabilmente subito una diminuzione dei redditi percepiti.
Costituitasi in giudizio, l aderì alla domanda di scioglimento del matrimonio e resistette nel CP_1 merito. Dedusse, in particolare che ella, attesa l'età avanzata e le patologie dalle quali era affetta, aveva interrotto ogni impegno lavorativo già prima della separazione.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari a € 700,00.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del tribunale confermò l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale pronunciò lo scioglimento del matrimonio e rimise la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'istruttoria.
Acquisita documentazione varia e precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione.
Provvedendo con sentenza del 12 gennaio, depositata il 19 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli obbligò il ricorrente al versamento in favore della della somma di € 300,00 quale assegno CP_1 divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, rigettò l'ulteriore domanda e dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Risultava incontestato che sussisteva un significativo divario reddituale tra gli ex coniugi, in quanto il ricorrente percepiva il trattamento di quiescenza di circa € 2.400,00, mentre l , ormai CP_1 sessantanovenne e priva di proprietà immobiliari, tanto che dimorava presso un'abitazione concessale in comodato gratuito dal germano, era titolare di pensione sociale e di reddito di cittadinanza o, comunque, di altro trattamento assistenziale, pari a complessivi € 1.200, mensili.
2. Non era stata offerta prova delle rinunzie o sacrifici fatti dalla resistente nel corso del matrimonio o, comunque, dell'apporto da lei fornito al patrimonio individuale o familiare, per cui doveva essere esclusa la funzione compensativa-perequativa.
3.Tuttavia, doveva ritenersi accertata l'inadeguatezza dei mezzi dell' e l'impossibilità di CP_1 procurarseli per ragioni oggettive, con particolare riferimento all'età. Ne discendeva che appariva equo riconoscere alla resistente l'assegno divorzile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
4.La reciproca soccombenza giustificava l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 16 settembre Parte_1
2024, il quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia disporre che nulla è dovuto alla a titolo di assegno divorzile, o, in subordine, ridurre l'importo come CP_1 determinato, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi in CP_1 giudizio con comparsa del 19 febbraio 2025, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico motivo di gravame l' censura l'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione, Pt_1 in favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile.
Assume che:
a)Non era ipotizzabile che l'ex coniuge fosse priva di mezzi adeguati in quanto era percettrice di un reddito mensile di circa € 1.200,00 e godeva della disponibilità di un'abitazione. Soprattutto, i primi giudici non avevano tenuto conto della circostanza che l' aveva di recente ricevuto CP_1 dall'appellante, quale quota del trattamento di fine rapporto, la somma di € 32.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
L'assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale (Cass., n. 4328/2024). Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente (Cass., n. 13420/2023).
Occorre, pertanto, accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi che risultano, pertanto, necessari sia per stabilire l'esistenza dei presupposti nell'an dell'assegno, sia per la quantificazione dello stesso.
Invero, l'indagine sulla capacità del coniuge di procurarsi un reddito adeguato deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, poiché esso non può risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass. 35710/2021; Cass. 8057/2022).
Il giudice, poi, deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito (Cass. 38928/2021; Cass.
24250/2021).
Orbene, incontestata l'impossibilità per l' di procurarsi un reddito adeguato in considerazione CP_1 dell'età avanzata e delle patologie che l'affliggono, emerge dalla documentazione in atti che, allo stato, ella percepisce la pensione sociale pari a € 578,68 mensili, mentre non risulta titolare di reddito di inclusione. Va considerato, tuttavia, che la donna ha ricevuto dall'ex coniuge l'importo di circa €
32.000,00, quale quota del trattamento di fine rapporto a questi spettante.
Discende da tali considerazioni che, anche a voler valutare la circostanza che l'appellata dimora in un'abitazione concessale in comodato gratuito dal germano, della quale deve comunque sostenere gli oneri connessi, quali, a titolo esemplificativo, le utenze, il suo complessivo patrimonio non le consente indubbiamente l'indipendenza economica in considerazione della complessiva situazione sociale ed ambientale e della circostanza che l dall'1 gennaio 2022, percepisce un trattamento Pt_1 pensionistico pari a circa € 2.400,00 mensili.
Nella quantificazione dell'assegno deve essere valutata anche l'ultraquarantennale durata dell'unione coniugale, dalla quale sono nati due figli.
Discende da tali considerazioni che l'importo del beneficio richiesto deve essere ridotto ad € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'esito della controversia e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli depositata il 19 febbraio 2024, così CP_1 provvede:
a)Pone a carico dell' l'assegno divorzile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat, in favore di;
CP_1
b)Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli, 19 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente