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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4124/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 270/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15950 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 2020/15950 del 10.12.2020, notificato il 23.01.2021, il Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tributari ha richiesto a Ricorrente_1 il pagamento della somma di
€ 775,00 per omesso versamento TARI per gli anni 2015/2016, con riguardo all'immobile sito in Messina, in Indirizzo_2.
Avverso tale atto, il deducente proponeva ricorso depositato evidenziando la carenza di legittimazione passiva e la conseguente inesigibilità delle somme richieste, ciò perchè l'odierno appellante aveva concesso in locazione l'unità immobiliare con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente, le parti avevano comunicato la risoluzione anticipata del contratto a far data dal 30.11.2016
Il Comune di Messina chiedeva il rigetto del ricorso sulla base del fatto che il ricorrente non avrebbe adempiuto all'obbligo di denuncia della variazione a seguito della locazione dell'immobile.
Con sentenza n. 270/2022, depositata il 24.01.2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez.
XII, (oggi Corte di giustizia Tributaria di primo grado) rigettava il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La motivazione addotta dal giudice di prime cure si fonda sulla mancata documentazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta denuncia di variazione dell'occupazione dell'immobile, ritenendo pertanto legittima la pretesa tributaria nei suoi confronti ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/93.
Presenta appello il contribuente Ricorrente_1 e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritiene il gravame proposto meritevole di accoglimento e pertanto pronuncia come da dispositivo per la riforma della decisione di primo grado e l'annullamento dell'atto in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso con motivazione basata sulla mancata denuncia di variazione dell'occupazione dell'immobile da parte del ricorrente richiamando l'art. 64 del D.Lgs. 507/93, ma in modo non conforme alla corretta interpretazione della norma.
Infatti l'obbligo di denuncia della variazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune e recepito in sentenza dalla CTP, non può gravare sul proprietario/locatore che ha trasferito la detenzione del bene al conduttore.
Soggetto passivo della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 (che ha sostituito la
TARSU), è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di locazione di durata superiore a sei mesi, l'obbligo di versare la TARI e di presentare la relativa dichiarazione grava esclusivamente sul conduttore, quale detentore qualificato dell'immobile. Non sussiste alcuna responsabilità solidale tra locatore e conduttore.
L'art. 70 del D.Lgs. 507/93, richiamato dal Comune, pone l'obbligo di denuncia a carico dei soggetti elencati all'art. 63 dello stesso decreto, ovvero "coloro che occupano o detengono i locali". Nel caso di specie, dal
01.12.2015 al 30.11.2016, gli occupanti e detentori dell'immobile erano i locatari (sig.ri Nom._1 e Nom._2, come documentato dal contratto di locazione regolarmente registrato).
La registrazione del contratto costituisce di per sé un atto idoneo a portare a conoscenza dell'amministrazione il cambio di detenzione, rendendo superfluo un ulteriore onere dichiarativo in capo al proprietario, il quale ha perso la disponibilità materiale del bene.
L'Ente non ha fornito alcuna prova che il tributo non sia stato pagato dagli effettivi detentori dell'immobile ed ha erroneamente indirizzato le proprie verifiche su un soggetto mero intermediario totalmente estraneo al rapporto locatizio.
In conclusione, in presenza di un contratto di locazione di durata superiore a sei mesi e regolarmente registrato, l'obbligazione tributaria ai fini TARI per il periodo di vigenza del contratto sorge unicamente in capo al conduttore. La pretesa del Comune di Messina nei confronti del contribuente è pertanto priva di fondamento., del tutto illegittima per carenza di legittimazione passiva.
In conclusione accoglimento dell'appello proposto con riforma della sentenza impugnata ed annullamento dell'atto di pretesa tributaria, ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate in ragione del valore di lite nella complessiva somma di euro 500/00 (cinquecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della sicilia sez.10 distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto in contestazione. Spese di entrambi i gradi di giudizio a carico del Comune di Messina soccombente liquidate nella complessiva somma di euro 500/00 (cinquecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4124/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 270/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15950 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 2020/15950 del 10.12.2020, notificato il 23.01.2021, il Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tributari ha richiesto a Ricorrente_1 il pagamento della somma di
€ 775,00 per omesso versamento TARI per gli anni 2015/2016, con riguardo all'immobile sito in Messina, in Indirizzo_2.
Avverso tale atto, il deducente proponeva ricorso depositato evidenziando la carenza di legittimazione passiva e la conseguente inesigibilità delle somme richieste, ciò perchè l'odierno appellante aveva concesso in locazione l'unità immobiliare con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente, le parti avevano comunicato la risoluzione anticipata del contratto a far data dal 30.11.2016
Il Comune di Messina chiedeva il rigetto del ricorso sulla base del fatto che il ricorrente non avrebbe adempiuto all'obbligo di denuncia della variazione a seguito della locazione dell'immobile.
Con sentenza n. 270/2022, depositata il 24.01.2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez.
XII, (oggi Corte di giustizia Tributaria di primo grado) rigettava il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La motivazione addotta dal giudice di prime cure si fonda sulla mancata documentazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta denuncia di variazione dell'occupazione dell'immobile, ritenendo pertanto legittima la pretesa tributaria nei suoi confronti ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/93.
Presenta appello il contribuente Ricorrente_1 e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritiene il gravame proposto meritevole di accoglimento e pertanto pronuncia come da dispositivo per la riforma della decisione di primo grado e l'annullamento dell'atto in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso con motivazione basata sulla mancata denuncia di variazione dell'occupazione dell'immobile da parte del ricorrente richiamando l'art. 64 del D.Lgs. 507/93, ma in modo non conforme alla corretta interpretazione della norma.
Infatti l'obbligo di denuncia della variazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune e recepito in sentenza dalla CTP, non può gravare sul proprietario/locatore che ha trasferito la detenzione del bene al conduttore.
Soggetto passivo della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 (che ha sostituito la
TARSU), è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di locazione di durata superiore a sei mesi, l'obbligo di versare la TARI e di presentare la relativa dichiarazione grava esclusivamente sul conduttore, quale detentore qualificato dell'immobile. Non sussiste alcuna responsabilità solidale tra locatore e conduttore.
L'art. 70 del D.Lgs. 507/93, richiamato dal Comune, pone l'obbligo di denuncia a carico dei soggetti elencati all'art. 63 dello stesso decreto, ovvero "coloro che occupano o detengono i locali". Nel caso di specie, dal
01.12.2015 al 30.11.2016, gli occupanti e detentori dell'immobile erano i locatari (sig.ri Nom._1 e Nom._2, come documentato dal contratto di locazione regolarmente registrato).
La registrazione del contratto costituisce di per sé un atto idoneo a portare a conoscenza dell'amministrazione il cambio di detenzione, rendendo superfluo un ulteriore onere dichiarativo in capo al proprietario, il quale ha perso la disponibilità materiale del bene.
L'Ente non ha fornito alcuna prova che il tributo non sia stato pagato dagli effettivi detentori dell'immobile ed ha erroneamente indirizzato le proprie verifiche su un soggetto mero intermediario totalmente estraneo al rapporto locatizio.
In conclusione, in presenza di un contratto di locazione di durata superiore a sei mesi e regolarmente registrato, l'obbligazione tributaria ai fini TARI per il periodo di vigenza del contratto sorge unicamente in capo al conduttore. La pretesa del Comune di Messina nei confronti del contribuente è pertanto priva di fondamento., del tutto illegittima per carenza di legittimazione passiva.
In conclusione accoglimento dell'appello proposto con riforma della sentenza impugnata ed annullamento dell'atto di pretesa tributaria, ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate in ragione del valore di lite nella complessiva somma di euro 500/00 (cinquecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della sicilia sez.10 distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto in contestazione. Spese di entrambi i gradi di giudizio a carico del Comune di Messina soccombente liquidate nella complessiva somma di euro 500/00 (cinquecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.