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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 821/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 821/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 17/02/2025 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. MORENO ROSSETTO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “chiede che l'ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
5/9/2022 a Montebelluna (TV) da nato a [...] il [...] ed Parte_1 [...]
, nata a [...] – Colombia, il 13/12/1971, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Montebelluna al numero 41, parte I, ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di annotare l'emananda sentenza.
Con condanna della convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio in caso di opposizione e/o richieste infondate.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso per divorzio riportato in epigrafe agiva nei confronti di Parte_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio il 5.9.2022. Controparte_1
Allegava:
- che dalla relazione non nascevano figli;
- che la separazione tra i coniugi veniva pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n.
1919/2023, pubblicata il 24.10.2023;
- essersi protratta nel frattempo ininterrottamente la separazione tra le parti.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi il divorzio dal marito.
− Decorsi i termini ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 15.5.2025 il Giudice dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'audizione della parte comparsa.
− All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale e si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
- Considerati gli elementi di internazionalità della controversia va dato atto preliminarmente che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla stessa ex art. 3 Regolamento UE 2019/1111.
La legge sostanziale applicabile al divorzio ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010, in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
- La parti risultano essersi separate con sentenza n. 1919/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata il
24.10.2023.
- Parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
- Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
821/2025 R.G.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (n. a Valdobbiadene Parte_1
(TV), il 20.5.1962) ed (n. a Buenaventura (Colombia), il CP_1 Controparte_1
2 13.12.1971), che hanno contratto matrimonio il 5.9.2022, atto trascritto al n. 41, parte I, Serie -, Uff.
1, anno 2022 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Montebelluna (TV).
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montebelluna (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Spese di lite interamente compensate.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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