CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 444/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 29120239005619988
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048764655 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220002779673 TARI 2016 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha proposto ricorso avverso un sollecito di pagamento di somme oggetto di due precedenti cartelle nei confronti dell'agente della riscossione che non si è costituito.
Il ricorso è accolto per quanto di ragione per il motivo, assorbente, con cui parte ricorrente assume che le cartelle di pagamento presupposte non sono mai state notificate, e, quindi mai portate a sua conoscenza.
Dagli atti processuali si rileva che la cartella di pagamento n. 291 2021 0048764655 000, per TASI per l'anno 2014 e la cartella di pagamento n. 291 2022 0002779673 000, per TARI per l'anno 2016, per cui è lite, non risultano ritualmente e compiutamente notificate, sicchè risulta per tabulas fondato il motivo di impugnazione, con il quale la parte ricorrente lamenta l'omessa notificazione degli atti presupposti al sollecito di pagamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace e sulla quale incombeva il relativo onere, di provare la regolarità delle notifiche, non ha controdedotto né documentato in relazione alle notifiche degli atti indicati nel sollecito di pagamento costituente il presupposto della Intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, nella misura di cui al dispositivo, salva la distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Agrigento 22.12.2025.
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 444/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 29120239005619988
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048764655 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220002779673 TARI 2016 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha proposto ricorso avverso un sollecito di pagamento di somme oggetto di due precedenti cartelle nei confronti dell'agente della riscossione che non si è costituito.
Il ricorso è accolto per quanto di ragione per il motivo, assorbente, con cui parte ricorrente assume che le cartelle di pagamento presupposte non sono mai state notificate, e, quindi mai portate a sua conoscenza.
Dagli atti processuali si rileva che la cartella di pagamento n. 291 2021 0048764655 000, per TASI per l'anno 2014 e la cartella di pagamento n. 291 2022 0002779673 000, per TARI per l'anno 2016, per cui è lite, non risultano ritualmente e compiutamente notificate, sicchè risulta per tabulas fondato il motivo di impugnazione, con il quale la parte ricorrente lamenta l'omessa notificazione degli atti presupposti al sollecito di pagamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace e sulla quale incombeva il relativo onere, di provare la regolarità delle notifiche, non ha controdedotto né documentato in relazione alle notifiche degli atti indicati nel sollecito di pagamento costituente il presupposto della Intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, nella misura di cui al dispositivo, salva la distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Agrigento 22.12.2025.
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo