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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4895/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004527000 BOLLO - IRPEF
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020398518000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYLTYLM000148/2013 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027454533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063612731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7403/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Messina e la Regione Sicilia, impugnando la comunicazione preventiva di FE
Amministrativo, meglio indicata in atti, notificata in data 22/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con cui veniva richiesto il pagamento di euro 5.138,31 per tassa auto anni 2014, 2015, 2016, e IRPEF 2013, di cui alle sottese cartelle, a dire dell'Agente notificate e non pagate.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva: 1) la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento richiamati nell'atto impugnato;
2) la mancanza di notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione;
3) la violazione dell'art.25 DPR 602/73 per mancata esibizione in giudizio delle cartelle di pagamento e di atti presupposti;
4) il difetto di motivazione;
5) la decorrenza del termine di prescrizione – decennale ex art. 2946 c.c. (irpef), quinquennale (interessi ex art. 2948 c.c. e sanzioni ex art. 20 dlgs 472/97) triennale ex art.5 – D.L. 938/82 (tassa auto) – in assenza, come eccepito di atti interruttivi. Al tal fine specificatamente il ricorrente rilevava: “A-29520180020398518/000 notificata il 25/02/2019, per tassa auto
2014, prescritta il 31/12/2017, ma in ogni caso quand'anche la cartella fosse stata notificata tra la data di notifica della cartella (25/02/2019) e la data di notifica del FE del 22/3/2025 è maturata la prescrizione triennale del credito tributario con conseguente nullità della cartella”
B-29520210027454533/000 notificata il 22/03/2023, per tassa auto 2015 prescritta il 31/12/2018, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità della cartella
C-29520210063612731/000 notificata il 14/12/2022, per tassa auto 2016, prescritta il 31/12/2019, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità della cartella D-Avviso di accertamento TYLTYLM000148/2013 notificato il 02/03/2020 per IRPEF 2013, prescritta il
31/12/2023, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione”.
Inoltre, eccepiva la decadenza dalla potestà impositiva relativamente all'anno di imposta 2013 di cui all'avviso su indicato, per violazione ed errata applicazione dell'art.25 del Dpr.602/73 il quale prevede che la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del Dpr n.600/73 o dell'art.54 bis del DPR. 633/72, mentre l'avviso di accertamento era stato notificato, secondo quanto in atti, in data 02/03/2020.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Messina rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni che vertevano su asseriti profili di illegittimità delle attività appartenenti alla sfera di competenza esclusiva dell'Agente concessionario per la riscossione. Inoltre, l'ufficio depositava prova dell'avvenuta notifica dei processi verbali relativi alla tassa automobilistica anni 2014 e 2015.
Per quanto attiene alla annualità 2016 rilevava il proprio difetto di competenza in favore di Regione Sicilia ai sensi della legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, che a far data dal 01.01.2016. Infine, in relazione all'avviso di accertamento TYLM000148/2013, rilevava che si trattava di accertamento parziale notificato in data 03/07/2018 e definito dal ricorrente ai sensi dell'art.15 D.LGS. 218/97, ossia in acquiescenza con la riduzione a un terzo delle sanzioni. A riprova del fatto che il ricorrente ha aveva accettato il debito erariale
(allegava F24 delle rate pagate).
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione in ordine al quantum richiesto e agli interessi atteso che il ruolo viene formato dall'Ente Impositore e poi consegnato, previo accertamento della conformità alle disposizioni di legge, al Concessionario della riscossione, il quale a seguito di tale consegna è tenuto a notificare la cartella di pagamento. Anche la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili.
Rilevava la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, di cui allegava copia, e il mancato decorso del termine di prescrizione in quanto andava applicata la sospensione dei termini prevista a causa dell'Emergenza Covid 19. Inoltre, non essendo state impugnate le predette cartelle nei termini di legge, le esse erano divenute definitivamente esecutive e, di conseguenza, non più suscettibile di impugnazione. Per quanto concerne la eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. 602/73 Riscossione rilevava l'infondatezza atteso che il preavviso di fermo è un atto interruttivo della prescrizione;
non necessita della preventiva notifica dell'intimazione di pagamento
SI costituiva Regione Sicilia rilevando, in ordine alle cartelle tassa auto anni 2014 e 2015 il proprio il difetto di legittimazione passiva in quanto precedenti rispetto alla legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015 che attribuiva la competenza alla Regione.
Per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, sulla base di verifiche effettuate in collaborazione con Associazione_1 risultava un avviso con esito “non ritirato” compiuta giacenza in merito a tali accertamenti. (vedi allegato). Pertanto, rilevata la notifica avvenuta in data 14.12.2022 e l'applicazione della normativa emergenziale riteneva non decorso il termine di prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva nei motivi, eccepiva l'annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento, ex art.7 L.212/2000 e contestava le singole notifiche prodotte da Agenzia delle
Entrate Riscossione perché avvenuta mediante posta privata ovvero a soggetto diverso dal destinatario senza la necessaria raccomandata. All'udienza del 4.12.2025 in presenza del difensore del ricorrente che insisteva nell'accoglimento del ricorso, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, va rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi ha fornito le seguenti prove di notifiche: “Più specificamente: - “la cartella n. 29520180020398518 000 è stata notificata in data 25.02.2019, a mezzo messo notificatore, con raccomandata perfezionamento compiuta giacenza.
Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2014.”
Con riferimento all'annualità 2015: “La cartella n. 29520210027454533 000 è stata notificata in data
22.03.2023, con consegna in mani proprie. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n.
29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. Successivamente, in data 17.05.2025, è stato notificato avviso di intimazione n. 29520249017210522 000. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2015”.
Per quanto concerne l'annualità 2016: “La cartella n. 29520210063612731 000 è stata notificata in data
14.12.2022, con consegna in mani proprie. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n.
29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2016.”
Con riferimento all'annualità 2017: “La cartella n. 29520200010598405 000 è stata notificata in data
10.06.2022 ex art. 140 c.p.c. e compiuta giacenza. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n.
29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2017”.
Per quanto concerne l'annualità 2018: “La cartella n. 29520210076077761 000 è stata notificata in data
14.12.2022, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. Successivamente, in data
10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433
000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto
BOLLO AUTO ANNO 2018”.
Con riferimento Al 2019: “La cartella n. 29520220015444673 000 è stata notificata in data 11.01.2023, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. Successivamente, in data17.05.2025, è stato notificato avviso di intimazione n. 29520249017210522 000, con consegna in mani proprie. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2019”.
Con riferimento al 2020: “- La cartella n. 29520230012700146 000 è stata notificata in data 26.05.2023, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO
2020.”
Per tutte si ritiene applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista a causa dell'Emergenza
Covid 19 che comporta che, sulla scorta di quanto previsto dai D.L. 34/20, 104/20, 125/20,183/20, 41/21 e, da ultimo, 73/21, i giorni da aggiungere, ai fini della prescrizione, sono complessivamente 542 (un anno cinque mesi e 23 giorni) , ossia tutti quelli compresi dall'08.03.2020 al 31.08.2021(Trib CT Sez. Lavoro sentenza n. 292/23 e sentenza 1427/23). -
Sul punto, del tutto infondato appare quanto sostenuto dal ricorrente il quale, nel ricorso sosteneva la mancata notifica delle cartelle molte delle quali, invece, alla luce della produzione di Riscossione risultano notificate a mani proprie e nella memoria eccepiva genericamente la non conformità della raccomandata, la circostanza che la notifica avveniva mediante posta privata – eccezione ormai del tutto superata dalla giurisprudenza consolidata – nonché il fatto che risulterebbe notificata a persona diversa dal destinatario. In merito a quanto appare sufficiente evidenziare come tutte le notifiche di cartelle e di atti interruttivi avvenivano presso la residenza del destinatario, pertanto, chi prendeva l'atto si era di conseguenza qualificato come persona legittimata a riceverlo.
Alla luce di ciò appare del tutto infondata l'eccezione come parimenti priva di rilevanza appare l'eccezione del decorso del termine di prescrizione.
Termine che varia a seconda della natura del tributo atteso che è triennale ex art.5 – D.L. 938/82 per tassa auto e decennale ex art. 2946 c.c. per IRPEF nonché quinquennale per interessi ex art. 2948 c.c. e sanzioni ex art. 20 d.lgs. 472/97.
Nel caso di specie, inoltre, correttamente Agenzia di Riscossione ha ritenuto applicabile la previsione della sospensione dei termini prevista a causa dell'Emergenza Covid 19 che comporta che, sulla scorta di quanto previsto dai D.L. 34/20, 104/20, 125/20,183/20, 41/21 e, da ultimo, 73/21, i giorni da aggiungere, ai fini della prescrizione, sono complessivamente 542 (un anno cinque mesi e 23 giorni) , ossia tutti quelli compresi dall'08.03.2020 al 31.08.2021(Trib CT Sez. Lavoro sentenza n. 292/23 e sentenza 1427/23). –
Alla luce di quanto sopra, considerato che le cartelle di pagamento nonché gli atti interruttivi venivano notificati tra gli anni 2022 e 2023 e considerato che l'atto che qui si impugna veniva notificato in data 22.3.2025, in considerazione del periodo di sospensione, i termini di prescrizioni non risultano decorsi.
L'eccezione sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73 deve essere rigettata.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione risulta infatti provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato. La produzione delle relate di notifica, nonché degli avvisi e degli atti interruttivi, consente di ricostruire integralmente la sequenza procedimentale e di verificare la ritualità dell'azione amministrativa.
Pertanto, non sussiste la lamentata violazione dell'art. 25 DPR 602/73, dovendo ritenersi assolto dall'Agente della Riscossione l'onere probatorio gravante sulla parte resistente.
Infine, parimenti infondata risulta l'eccezione del difetto di motivazione.
Va premesso che una volta provata la notifica delle cartelle di pagamento è precluso a questo Giudice la valutazione circa la congruità della motivazione della cartella in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale atto.
Ciò che è possibile valutare è, pertanto, la adeguatezza della motivazione dell'atto che qui si impugna.
Ritiene questo giudice che tale atto ha in se tutti gli elementi richiesti per la propria natura di atto. Difatti, trattandosi di comunicazione preventiva di fermo, in esso è sufficiente richiamare l'atto presupposto senza alcun onere di allegazione e individuare termini, modi della procedura esecutiva e della modalità di impugnazione dell'atto stesso. Elementi questi tutti presenti nell'atto impugnato, pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore delle parti costituite che si liquidano in euro
930,00 oltre accessori e interessi per ciascuna
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4895/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004527000 BOLLO - IRPEF
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020398518000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYLTYLM000148/2013 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027454533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063612731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7403/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Messina e la Regione Sicilia, impugnando la comunicazione preventiva di FE
Amministrativo, meglio indicata in atti, notificata in data 22/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con cui veniva richiesto il pagamento di euro 5.138,31 per tassa auto anni 2014, 2015, 2016, e IRPEF 2013, di cui alle sottese cartelle, a dire dell'Agente notificate e non pagate.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva: 1) la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento richiamati nell'atto impugnato;
2) la mancanza di notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione;
3) la violazione dell'art.25 DPR 602/73 per mancata esibizione in giudizio delle cartelle di pagamento e di atti presupposti;
4) il difetto di motivazione;
5) la decorrenza del termine di prescrizione – decennale ex art. 2946 c.c. (irpef), quinquennale (interessi ex art. 2948 c.c. e sanzioni ex art. 20 dlgs 472/97) triennale ex art.5 – D.L. 938/82 (tassa auto) – in assenza, come eccepito di atti interruttivi. Al tal fine specificatamente il ricorrente rilevava: “A-29520180020398518/000 notificata il 25/02/2019, per tassa auto
2014, prescritta il 31/12/2017, ma in ogni caso quand'anche la cartella fosse stata notificata tra la data di notifica della cartella (25/02/2019) e la data di notifica del FE del 22/3/2025 è maturata la prescrizione triennale del credito tributario con conseguente nullità della cartella”
B-29520210027454533/000 notificata il 22/03/2023, per tassa auto 2015 prescritta il 31/12/2018, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità della cartella
C-29520210063612731/000 notificata il 14/12/2022, per tassa auto 2016, prescritta il 31/12/2019, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nullità della cartella D-Avviso di accertamento TYLTYLM000148/2013 notificato il 02/03/2020 per IRPEF 2013, prescritta il
31/12/2023, in mancanza di un atto interruttivo della prescrizione”.
Inoltre, eccepiva la decadenza dalla potestà impositiva relativamente all'anno di imposta 2013 di cui all'avviso su indicato, per violazione ed errata applicazione dell'art.25 del Dpr.602/73 il quale prevede che la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del Dpr n.600/73 o dell'art.54 bis del DPR. 633/72, mentre l'avviso di accertamento era stato notificato, secondo quanto in atti, in data 02/03/2020.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Messina rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni che vertevano su asseriti profili di illegittimità delle attività appartenenti alla sfera di competenza esclusiva dell'Agente concessionario per la riscossione. Inoltre, l'ufficio depositava prova dell'avvenuta notifica dei processi verbali relativi alla tassa automobilistica anni 2014 e 2015.
Per quanto attiene alla annualità 2016 rilevava il proprio difetto di competenza in favore di Regione Sicilia ai sensi della legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, che a far data dal 01.01.2016. Infine, in relazione all'avviso di accertamento TYLM000148/2013, rilevava che si trattava di accertamento parziale notificato in data 03/07/2018 e definito dal ricorrente ai sensi dell'art.15 D.LGS. 218/97, ossia in acquiescenza con la riduzione a un terzo delle sanzioni. A riprova del fatto che il ricorrente ha aveva accettato il debito erariale
(allegava F24 delle rate pagate).
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione in ordine al quantum richiesto e agli interessi atteso che il ruolo viene formato dall'Ente Impositore e poi consegnato, previo accertamento della conformità alle disposizioni di legge, al Concessionario della riscossione, il quale a seguito di tale consegna è tenuto a notificare la cartella di pagamento. Anche la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili.
Rilevava la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, di cui allegava copia, e il mancato decorso del termine di prescrizione in quanto andava applicata la sospensione dei termini prevista a causa dell'Emergenza Covid 19. Inoltre, non essendo state impugnate le predette cartelle nei termini di legge, le esse erano divenute definitivamente esecutive e, di conseguenza, non più suscettibile di impugnazione. Per quanto concerne la eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. 602/73 Riscossione rilevava l'infondatezza atteso che il preavviso di fermo è un atto interruttivo della prescrizione;
non necessita della preventiva notifica dell'intimazione di pagamento
SI costituiva Regione Sicilia rilevando, in ordine alle cartelle tassa auto anni 2014 e 2015 il proprio il difetto di legittimazione passiva in quanto precedenti rispetto alla legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015 che attribuiva la competenza alla Regione.
Per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, sulla base di verifiche effettuate in collaborazione con Associazione_1 risultava un avviso con esito “non ritirato” compiuta giacenza in merito a tali accertamenti. (vedi allegato). Pertanto, rilevata la notifica avvenuta in data 14.12.2022 e l'applicazione della normativa emergenziale riteneva non decorso il termine di prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva nei motivi, eccepiva l'annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento, ex art.7 L.212/2000 e contestava le singole notifiche prodotte da Agenzia delle
Entrate Riscossione perché avvenuta mediante posta privata ovvero a soggetto diverso dal destinatario senza la necessaria raccomandata. All'udienza del 4.12.2025 in presenza del difensore del ricorrente che insisteva nell'accoglimento del ricorso, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, va rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi ha fornito le seguenti prove di notifiche: “Più specificamente: - “la cartella n. 29520180020398518 000 è stata notificata in data 25.02.2019, a mezzo messo notificatore, con raccomandata perfezionamento compiuta giacenza.
Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2014.”
Con riferimento all'annualità 2015: “La cartella n. 29520210027454533 000 è stata notificata in data
22.03.2023, con consegna in mani proprie. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n.
29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. Successivamente, in data 17.05.2025, è stato notificato avviso di intimazione n. 29520249017210522 000. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2015”.
Per quanto concerne l'annualità 2016: “La cartella n. 29520210063612731 000 è stata notificata in data
14.12.2022, con consegna in mani proprie. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n.
29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2016.”
Con riferimento all'annualità 2017: “La cartella n. 29520200010598405 000 è stata notificata in data
10.06.2022 ex art. 140 c.p.c. e compiuta giacenza. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n.
29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2017”.
Per quanto concerne l'annualità 2018: “La cartella n. 29520210076077761 000 è stata notificata in data
14.12.2022, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. Successivamente, in data
10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433
000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto
BOLLO AUTO ANNO 2018”.
Con riferimento Al 2019: “La cartella n. 29520220015444673 000 è stata notificata in data 11.01.2023, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. Successivamente, in data17.05.2025, è stato notificato avviso di intimazione n. 29520249017210522 000, con consegna in mani proprie. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO 2019”.
Con riferimento al 2020: “- La cartella n. 29520230012700146 000 è stata notificata in data 26.05.2023, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. Successivamente, in data 10.12.2024, è stata tentata la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29528202400001433 000, con esito di constatazione di irreperibilità relativa dopo due tentativi. Infine, data 22.03.2025 è stato notificato preavviso di fermo n. 29580202500004527 000, oggi impugnato, con consegna in mani proprie, per come ammesso dallo stesso ricorrente in seno al ricorso introduttivo. La detta cartella ha ad oggetto BOLLO AUTO ANNO
2020.”
Per tutte si ritiene applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista a causa dell'Emergenza
Covid 19 che comporta che, sulla scorta di quanto previsto dai D.L. 34/20, 104/20, 125/20,183/20, 41/21 e, da ultimo, 73/21, i giorni da aggiungere, ai fini della prescrizione, sono complessivamente 542 (un anno cinque mesi e 23 giorni) , ossia tutti quelli compresi dall'08.03.2020 al 31.08.2021(Trib CT Sez. Lavoro sentenza n. 292/23 e sentenza 1427/23). -
Sul punto, del tutto infondato appare quanto sostenuto dal ricorrente il quale, nel ricorso sosteneva la mancata notifica delle cartelle molte delle quali, invece, alla luce della produzione di Riscossione risultano notificate a mani proprie e nella memoria eccepiva genericamente la non conformità della raccomandata, la circostanza che la notifica avveniva mediante posta privata – eccezione ormai del tutto superata dalla giurisprudenza consolidata – nonché il fatto che risulterebbe notificata a persona diversa dal destinatario. In merito a quanto appare sufficiente evidenziare come tutte le notifiche di cartelle e di atti interruttivi avvenivano presso la residenza del destinatario, pertanto, chi prendeva l'atto si era di conseguenza qualificato come persona legittimata a riceverlo.
Alla luce di ciò appare del tutto infondata l'eccezione come parimenti priva di rilevanza appare l'eccezione del decorso del termine di prescrizione.
Termine che varia a seconda della natura del tributo atteso che è triennale ex art.5 – D.L. 938/82 per tassa auto e decennale ex art. 2946 c.c. per IRPEF nonché quinquennale per interessi ex art. 2948 c.c. e sanzioni ex art. 20 d.lgs. 472/97.
Nel caso di specie, inoltre, correttamente Agenzia di Riscossione ha ritenuto applicabile la previsione della sospensione dei termini prevista a causa dell'Emergenza Covid 19 che comporta che, sulla scorta di quanto previsto dai D.L. 34/20, 104/20, 125/20,183/20, 41/21 e, da ultimo, 73/21, i giorni da aggiungere, ai fini della prescrizione, sono complessivamente 542 (un anno cinque mesi e 23 giorni) , ossia tutti quelli compresi dall'08.03.2020 al 31.08.2021(Trib CT Sez. Lavoro sentenza n. 292/23 e sentenza 1427/23). –
Alla luce di quanto sopra, considerato che le cartelle di pagamento nonché gli atti interruttivi venivano notificati tra gli anni 2022 e 2023 e considerato che l'atto che qui si impugna veniva notificato in data 22.3.2025, in considerazione del periodo di sospensione, i termini di prescrizioni non risultano decorsi.
L'eccezione sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73 deve essere rigettata.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione risulta infatti provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato. La produzione delle relate di notifica, nonché degli avvisi e degli atti interruttivi, consente di ricostruire integralmente la sequenza procedimentale e di verificare la ritualità dell'azione amministrativa.
Pertanto, non sussiste la lamentata violazione dell'art. 25 DPR 602/73, dovendo ritenersi assolto dall'Agente della Riscossione l'onere probatorio gravante sulla parte resistente.
Infine, parimenti infondata risulta l'eccezione del difetto di motivazione.
Va premesso che una volta provata la notifica delle cartelle di pagamento è precluso a questo Giudice la valutazione circa la congruità della motivazione della cartella in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale atto.
Ciò che è possibile valutare è, pertanto, la adeguatezza della motivazione dell'atto che qui si impugna.
Ritiene questo giudice che tale atto ha in se tutti gli elementi richiesti per la propria natura di atto. Difatti, trattandosi di comunicazione preventiva di fermo, in esso è sufficiente richiamare l'atto presupposto senza alcun onere di allegazione e individuare termini, modi della procedura esecutiva e della modalità di impugnazione dell'atto stesso. Elementi questi tutti presenti nell'atto impugnato, pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore delle parti costituite che si liquidano in euro
930,00 oltre accessori e interessi per ciascuna