Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1206
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, anche a mani proprie, e la giurisprudenza consolidata ammette la notifica tramite posta privata. Le notifiche sono avvenute presso la residenza del destinatario.

  • Rigettato
    Mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione

    Le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi sono stati notificati tra il 2022 e il 2023. Si applica la sospensione dei termini di prescrizione dovuta all'emergenza Covid-19 (542 giorni), pertanto i termini di prescrizione non sono decorsi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per mancata esibizione in giudizio degli atti presupposti

    La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (relate di notifica, avvisi, atti interruttivi) dimostra la regolare notifica degli atti e consente di ricostruire la sequenza procedimentale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impugnato (preavviso di fermo) è una comunicazione preventiva che richiede solo il richiamo dell'atto presupposto, senza onere di allegazione, e l'indicazione dei termini, modi della procedura esecutiva e di impugnazione, elementi presenti nell'atto.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito

    La cartella è stata notificata il 25.02.2019. Applicando la sospensione Covid-19 (542 giorni), il termine di prescrizione non è decorso.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    La cartella è stata notificata il 22.03.2023. Applicando la sospensione Covid-19 (542 giorni), il termine di prescrizione non è decorso.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito

    La cartella è stata notificata il 14.12.2022. Applicando la sospensione Covid-19 (542 giorni), il termine di prescrizione non è decorso.

  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà impositiva per violazione art. 25 DPR 602/73

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della notifica dell'avviso di accertamento parziale in data 03/07/2018, definito dal ricorrente ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 218/97. La Corte ritiene che la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi sia avvenuta regolarmente.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale del credito IRPEF

    L'avviso di accertamento è stato notificato il 02.03.2020. Applicando la sospensione Covid-19 (542 giorni), il termine di prescrizione non è decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1206
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1206
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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