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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 10161/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 20.2.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10161/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Cecere ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla via del Parco Margherita n. 65, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CONDOMINIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CARLO DE
CESARE N. 56, C.F. , in persona dell'amm.re p.t., P.IVA_2
elett.me in Napoli al Centro Direzionale Is. C/7 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ferrigno e dell'avv. Mariolina Cosenza che congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono
RESISTENTE
Oggetto: contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 9.5.2024 e regolarmente notificato, la ricorrente citava il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto a causa per mutuo consenso delle parti;
B. Accertare e dichiarare che in applicazione dell'art. 5 co. 6 e 7 del contratto di appalto, è dovuta in favore della la Parte_1 riduzione del ribasso dal 12,33% al 2,33% di cui all'art. 5, co. 6, del contratto di appalto;
C. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Controparte_1
è ancora debitore nei confronti della
[...] Parte_1 dell'importo di € 7.698,83 oltre IVA;
D. Per l'effetto condannare il Controparte_2
[...
al pagamento dell'importo di € 7.698,83 oltre interessi di cui all'art.
1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo”.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 3 A fondamento della propria pretesa deduceva che : - aveva stipulato, in data 5/10/2018, un contratto di appalto con il Condominio convenuto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla scala, alla vannella interna, al cortile e all'androne del fabbricato CP_3
sulla base del computo metrico redatto dal D.L.; - il corrispettivo complessivo dell'appalto veniva stabilito in € 188.468,76, oltre IVA al
10%, di cui euro 59.111,60 per i lavori relativi al primo lotto riguardanti scala e vannella interna ed euro 129.357,16 per i lavori di cui al secondo lotto riguardanti androne, cortile e facciate interne;
- l'importo veniva determinato sulla base del ribasso pari al 12,3%; - in virtù dell'art. 5, comma 6, qualora i lavori relativi al secondo lotto non fossero stati temporalmente consecutivi a quelli relativi al primo lotto, per ragioni non dipendenti da colpa, negligenza o cattiva condotta dell'impresa appaltatrice, la riduzione della percentuale da applicare ai lavori di cui al primo lotto non sarebbe stata quella offerta in sede di gara del
12,33%, ma del 2,33%; - non essendo stati realizzati i lavori di cui al secondo lotto, per volontà del Condominio, dovevano ritenersi maturati i presupposti per l'applicazione dell'art. 5 comma 6 del contratto de quo; - il convenuto, nonostante le numerose richieste non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di minor ribasso.
3. Si costituiva il convenuto eccependo l'incompetenza del Tribunale adito in favore di arbitri o in subordine del Giudice di Pace,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la vessatorietà della clausola prevedente la riduzione della percentuale di sconto, la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come preannunciato già nel decreto di fissazione di udienza del 16.5.2024: “Precisa che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.”).
5. La domanda è fondata e va accolta.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 4 5.1. Va rigettata l'eccezione di incompetenza del GO in favore di arbitri.
L'art. 17 del contratto in atti (doc. 1 prod. parte ricorrente) così dispone:
Tale clausola appare incomprensibile e nulla per indeterminatezza ex art. 1346 c.c..
A ben vedere, fatta eccezione per i diritti indisponibili (e non è questo il caso), non esistono controversie che non possano essere decise da arbitri.
Conseguentemente non ha alcun senso stabilire che se gli arbitri non riuscissero a risolvere la controversia si ricorrerà al G.O, atteso il divieto del non liquet anche per gli arbitri.
Peraltro l'utilizzo dell'espressione “bonariamente” sembrerebbe far intendere più ad una sorta di mediatore che ad un arbitro.
5.2. Infondata è anche l'eccezione di incompetenza per valore, rilevata anche d'ufficio da questo giudicante con il decreto di fissazione di udienza.
E' vero che ai sensi dell'art. 12 c.p.c. “il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” , ma è anche vero che tale principio “subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa” (Cass. nn. 2737/2012;
2850/2018).
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 5 Nel caso di specie la ricorrente, nelle conclusioni, chiede di accertarsi - con statuizione idonea al giudicato – innanzitutto la risoluzione per mutuo consenso di un contratto di appalto di oltre € 188.000,00.
5.3. Quanto appena detto comporta anche il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso il valore superiore ad € 50.000,00.
Stante la natura di consumatore del Condominio la predetta condizione, in ogni caso, non avrebbe operato, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 3 l. 162/14.
5.4. Infondata è poi, non essendovi alcun significativo squilibrio,
l'eccezione della vessatorietà della clausola contrattuale di cui all'art. 5 del contratto in atti, che così dispone:
Tale riduzione dello sconto è ben motivata con il fatto che l'offerta sul prezzo era stata presentata senza considerare un frazionamento dei lavori.
Appare pertanto giustificata una previsione contrattuale di quel tenore che tenga al riparo l'impresa dall'eventuale decisione del committente di non voler eseguire immediatamente una parte dei lavori per causa non imputabile all'appaltatore ma, in ipotesi, per assenza momentanea di liquidità.
E' irrilevante che l'Assemblea condominiale avesse deliberato diversamente.
Ciò che rileva nei rapporti tra le odierne parti in causa è esclusivamente il contratto di appalto firmato.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 6 Se poi l'Amministratore p.t. non ha recepito la volontà dell'Assemblea
è questione che esula dal presente giudizio.
6. Conseguentemente vanno accolte sia la domanda di risoluzione del contratto di appalto per mutuo consenso (non avendo il Condominio neppure dedotto di aver intenzione di proseguire nel rapporto contrattuale), che quella di condanna al pagamento di € 7.698,83 oltre interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 9.5.2024 al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 260.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara risolto per mutuo consenso il contratto di appalto stipulato dalle parti il 5.10.2018;
b) condanna Condominio sito in Napoli alla Via Carlo De Cesare n. 56 al pagamento, in favore di di € 7.698,83 oltre Parte_1 interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 9.5.2024 al soddisfo;
c) condanna Condominio sito in Napoli alla Via Carlo De Cesare n. 56 al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 giudizio che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 7 n. 10161/2024 r.g.a.c.
Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 10161/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 20.2.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10161/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Cecere ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla via del Parco Margherita n. 65, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CONDOMINIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CARLO DE
CESARE N. 56, C.F. , in persona dell'amm.re p.t., P.IVA_2
elett.me in Napoli al Centro Direzionale Is. C/7 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ferrigno e dell'avv. Mariolina Cosenza che congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono
RESISTENTE
Oggetto: contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 9.5.2024 e regolarmente notificato, la ricorrente citava il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare che il contratto di appalto si è risolto a causa per mutuo consenso delle parti;
B. Accertare e dichiarare che in applicazione dell'art. 5 co. 6 e 7 del contratto di appalto, è dovuta in favore della la Parte_1 riduzione del ribasso dal 12,33% al 2,33% di cui all'art. 5, co. 6, del contratto di appalto;
C. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Controparte_1
è ancora debitore nei confronti della
[...] Parte_1 dell'importo di € 7.698,83 oltre IVA;
D. Per l'effetto condannare il Controparte_2
[...
al pagamento dell'importo di € 7.698,83 oltre interessi di cui all'art.
1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo”.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 3 A fondamento della propria pretesa deduceva che : - aveva stipulato, in data 5/10/2018, un contratto di appalto con il Condominio convenuto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla scala, alla vannella interna, al cortile e all'androne del fabbricato CP_3
sulla base del computo metrico redatto dal D.L.; - il corrispettivo complessivo dell'appalto veniva stabilito in € 188.468,76, oltre IVA al
10%, di cui euro 59.111,60 per i lavori relativi al primo lotto riguardanti scala e vannella interna ed euro 129.357,16 per i lavori di cui al secondo lotto riguardanti androne, cortile e facciate interne;
- l'importo veniva determinato sulla base del ribasso pari al 12,3%; - in virtù dell'art. 5, comma 6, qualora i lavori relativi al secondo lotto non fossero stati temporalmente consecutivi a quelli relativi al primo lotto, per ragioni non dipendenti da colpa, negligenza o cattiva condotta dell'impresa appaltatrice, la riduzione della percentuale da applicare ai lavori di cui al primo lotto non sarebbe stata quella offerta in sede di gara del
12,33%, ma del 2,33%; - non essendo stati realizzati i lavori di cui al secondo lotto, per volontà del Condominio, dovevano ritenersi maturati i presupposti per l'applicazione dell'art. 5 comma 6 del contratto de quo; - il convenuto, nonostante le numerose richieste non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di minor ribasso.
3. Si costituiva il convenuto eccependo l'incompetenza del Tribunale adito in favore di arbitri o in subordine del Giudice di Pace,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la vessatorietà della clausola prevedente la riduzione della percentuale di sconto, la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come preannunciato già nel decreto di fissazione di udienza del 16.5.2024: “Precisa che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.”).
5. La domanda è fondata e va accolta.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 4 5.1. Va rigettata l'eccezione di incompetenza del GO in favore di arbitri.
L'art. 17 del contratto in atti (doc. 1 prod. parte ricorrente) così dispone:
Tale clausola appare incomprensibile e nulla per indeterminatezza ex art. 1346 c.c..
A ben vedere, fatta eccezione per i diritti indisponibili (e non è questo il caso), non esistono controversie che non possano essere decise da arbitri.
Conseguentemente non ha alcun senso stabilire che se gli arbitri non riuscissero a risolvere la controversia si ricorrerà al G.O, atteso il divieto del non liquet anche per gli arbitri.
Peraltro l'utilizzo dell'espressione “bonariamente” sembrerebbe far intendere più ad una sorta di mediatore che ad un arbitro.
5.2. Infondata è anche l'eccezione di incompetenza per valore, rilevata anche d'ufficio da questo giudicante con il decreto di fissazione di udienza.
E' vero che ai sensi dell'art. 12 c.p.c. “il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” , ma è anche vero che tale principio “subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa” (Cass. nn. 2737/2012;
2850/2018).
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 5 Nel caso di specie la ricorrente, nelle conclusioni, chiede di accertarsi - con statuizione idonea al giudicato – innanzitutto la risoluzione per mutuo consenso di un contratto di appalto di oltre € 188.000,00.
5.3. Quanto appena detto comporta anche il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso il valore superiore ad € 50.000,00.
Stante la natura di consumatore del Condominio la predetta condizione, in ogni caso, non avrebbe operato, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 3 l. 162/14.
5.4. Infondata è poi, non essendovi alcun significativo squilibrio,
l'eccezione della vessatorietà della clausola contrattuale di cui all'art. 5 del contratto in atti, che così dispone:
Tale riduzione dello sconto è ben motivata con il fatto che l'offerta sul prezzo era stata presentata senza considerare un frazionamento dei lavori.
Appare pertanto giustificata una previsione contrattuale di quel tenore che tenga al riparo l'impresa dall'eventuale decisione del committente di non voler eseguire immediatamente una parte dei lavori per causa non imputabile all'appaltatore ma, in ipotesi, per assenza momentanea di liquidità.
E' irrilevante che l'Assemblea condominiale avesse deliberato diversamente.
Ciò che rileva nei rapporti tra le odierne parti in causa è esclusivamente il contratto di appalto firmato.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 6 Se poi l'Amministratore p.t. non ha recepito la volontà dell'Assemblea
è questione che esula dal presente giudizio.
6. Conseguentemente vanno accolte sia la domanda di risoluzione del contratto di appalto per mutuo consenso (non avendo il Condominio neppure dedotto di aver intenzione di proseguire nel rapporto contrattuale), che quella di condanna al pagamento di € 7.698,83 oltre interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 9.5.2024 al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 260.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara risolto per mutuo consenso il contratto di appalto stipulato dalle parti il 5.10.2018;
b) condanna Condominio sito in Napoli alla Via Carlo De Cesare n. 56 al pagamento, in favore di di € 7.698,83 oltre Parte_1 interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 9.5.2024 al soddisfo;
c) condanna Condominio sito in Napoli alla Via Carlo De Cesare n. 56 al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 giudizio che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10161/2024 r.g.a.c. Pag. 7 n. 10161/2024 r.g.a.c.
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